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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai signori magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. all'esito dell'udienza di discussione del 20.05.2025, nella causa civile di appello iscritta al n.
685/2024 R.G. promossa, da in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Cappello;
APPELLANTE (appellato incidentale) nei confronti di rapp.to e difeso dall'Avv. Omar Falla;
Controparte_1
e di
, rappr. e difesa cong. e disg. dagli Avv.ti Francesco Stornello e Ida Controparte_2
Maria Pansini;
APPELLATI (appellanti incidentali) ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza: definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da in proprio e nella qualità di legale rappr. di e in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza n. 207/2024 pubblicata il 01.02.2024 dal Tribunale di Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 591/2021 R.G., dichiara valido ed efficace il contratto di locazione del terreno sito in Modica, censito al catasto terreni al fg. 120, particelle 1458 e 1459, stipulato verbalmente con e, per l'effetto, annulla la condanna di quest'ultimo alla Controparte_1
restituzione in favore dell'odierno appellante dei canoni versati a far data dal 15.10.2018 fino al mese di ottobre del 2020, per la somma di euro 4.800,00.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
dichiara a lei non opponibile il contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. CP_1 Parte_1
1 di al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_2 dell'indennità di occupazione del terreno sito in Modica, censito al catasto terreni al fg. 120, particelle 1458 e 1459, nella complessiva misura di euro 6.400,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della domanda riconvenzionale fino al soddisfo.
Condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore di di 1/2 delle spese di lite del giudizio
[...] Controparte_2
di primo grado che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro 4.237,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara non Controparte_1
luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado inerenti ad rimasto Controparte_1
contumace, annulla il relativo capo di condanna di quest'ultimo alle spese di lite in favore di in proprio e nella qualità di legale rappr. di e Parte_1 Parte_2
dispone la restituzione da parte dell'Avv. Maurizio Cappello (difensore distrattario di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappr. di ad
[...] Parte_2 [...]
della somma di euro 1.457,40 oltre interessi legali dal 12.03.2024. CP_1
Condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
alla rifusione di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di
[...]
e che liquida, per ciascuna parte e per l'intero, in Controparte_2 Controparte_1
complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/2.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Ragusa - Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di rivendicazione del diritto di prelazione proposta da in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante di sui beni immobili oggetto Parte_2
di causa, eseguita con nota di trascrizione del 28.06.2024 ai nn. 10974 di Registro generale e
7994 di Registro particolare.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 20.05.2025
Il Presidente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai signori magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. all'esito dell'udienza di discussione del 20.05.2025, nella causa civile di appello iscritta al n.
685/2024 R.G. promossa, da in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Cappello;
APPELLANTE (appellato incidentale) nei confronti di rapp.to e difeso dall'Avv. Omar Falla;
Controparte_1
e di
, rappr. e difesa cong. e disg. dagli Avv.ti Francesco Stornello e Ida Controparte_2
Maria Pansini;
APPELLATI (appellanti incidentali) ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza: definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da in proprio e nella qualità di legale rappr. di e in Parte_1 Parte_2
parziale riforma della sentenza n. 207/2024 pubblicata il 01.02.2024 dal Tribunale di Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 591/2021 R.G., dichiara valido ed efficace il contratto di locazione del terreno sito in Modica, censito al catasto terreni al fg. 120, particelle 1458 e 1459, stipulato verbalmente con e, per l'effetto, annulla la condanna di quest'ultimo alla Controparte_1
restituzione in favore dell'odierno appellante dei canoni versati a far data dal 15.10.2018 fino al mese di ottobre del 2020, per la somma di euro 4.800,00.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
dichiara a lei non opponibile il contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. CP_1 Parte_1
1 di al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_2 dell'indennità di occupazione del terreno sito in Modica, censito al catasto terreni al fg. 120, particelle 1458 e 1459, nella complessiva misura di euro 6.400,00 oltre interessi legali dalla data di deposito della domanda riconvenzionale fino al soddisfo.
Condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
alla rifusione in favore di di 1/2 delle spese di lite del giudizio
[...] Controparte_2
di primo grado che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro 4.237,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da dichiara non Controparte_1
luogo a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado inerenti ad rimasto Controparte_1
contumace, annulla il relativo capo di condanna di quest'ultimo alle spese di lite in favore di in proprio e nella qualità di legale rappr. di e Parte_1 Parte_2
dispone la restituzione da parte dell'Avv. Maurizio Cappello (difensore distrattario di Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappr. di ad
[...] Parte_2 [...]
della somma di euro 1.457,40 oltre interessi legali dal 12.03.2024. CP_1
Condanna in proprio e nella qualità di legale rappr. di Parte_1 Parte_2
alla rifusione di 1/2 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di
[...]
e che liquida, per ciascuna parte e per l'intero, in Controparte_2 Controparte_1
complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/2.
Ai sensi dell'art. 2668 c.c., ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Ragusa - Servizio di Pubblicità Immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di rivendicazione del diritto di prelazione proposta da in proprio e Parte_1
nella qualità di legale rappresentante di sui beni immobili oggetto Parte_2
di causa, eseguita con nota di trascrizione del 28.06.2024 ai nn. 10974 di Registro generale e
7994 di Registro particolare.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 20.05.2025
Il Presidente
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