Articolo 5 della Legge 8 novembre 1982, n. 821
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 novembre 1982
Art. 5.
All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , concernente "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 12 novembre 1982