Art. 5.
All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , concernente "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , concernente "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.