Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5307 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13729/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori conformemente al decreto che disponeva la trattazione del procedimento se- condo le modalità fissate dall'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 13729/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al Corso Umberto Parte_1 C.F._1
I n. 22 presso lo studio dell'Avv. VENTRELLA RICCARDO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Attore
E
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via Pietro Controparte_1 C.F._3
Colletta n. 116, presso lo studio dell'Avv. GUERRERO CHRISTIAN (c.f.:
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._4
- Convenuto
NONCHE'
n. di iscrizione al registro imprese in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rapp.ta e difesa giusta procura generale alle liti depositata in atti del 08/06/2022, a opera del Notaio , iscritta al numero di REP. 100523 e n. 18230 di raccolta, Persona_1
dall'Avv. Micaela Ottomano, c.f. , presso il cui studio elettivamen- C.F._5
te domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano, n. 215.
- Convenuta
OGGETTO: lesione personale.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 e 31 maggio 2022, il sig.
ha convenuto in giudizio la ed il sig. per Parte_1 CP_2 Controparte_1
sentirli condannare al risarcimento delle lesioni subite in occasione dell'incidente stra- dale verificatosi il 04.09.2020 sulla Tangenziale di Napoli A56 con direzione Pozzuoli e proveniente da Fuorigrotta, quantificate nella misura di € 151.941,50, oltre spese legali.
Più precisamente, l'attore ha riferito che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Honda SH tg. CP60267, di proprietà del sig.
, avrebbe riportato lesioni fisiche, in seguito all'impatto asseritamen- Controparte_3
te provocato dal veicolo Daewoo Matiz tg. BM120YX, di proprietà del sig. CP_4
ed assicurato con la tale veicolo si sarebbe improvvisamente arre-
[...] Controparte_2
stato e avrebbe sbandato verso sinistra per un'avaria del motore, collidendo col motoci- clo Honda mentre lo stesso si spostava sulla corsia di sinistra per eseguire il sorpasso della stessa autovettura.
Il veicolo Daewoo Matiz avrebbe così colpito con la fiancata sinistra del lato po- steriore, la fiancata destra della parte anteriore del motociclo Honda, che cadeva rovi- nosamente al suolo sul lato destro insieme al conducente, che veniva in seguito traspor- tato, a mezzo del Servizio 118, presso il Pronto Soccorso Santa Maria delle Grazie di
Pozzuoli, ove gli veniva diagnosticato in seguito alla TC Total Body eseguita in codice rosso: “Fratture costali multiple e scomposte a destra (dalla III alla VIII) alcune infossate con moncone a ridosso del margine epatico, con secondario enfisema dei tessuti molli della parete toracica e sottile falda di pneumotorace omolaterale medio-basale anterio- re e possibile espressione di lacero contusioni epatiche da monitorare”.
L'attore ha lamentato di aver riportato un periodo di inabilità di giorni 130, divisa tra una I.T.T. di 40 giorni, una I.T.P. al 75% di 30 giorni ed una ulteriore I.T.P. al 50% di giorni 60, oltre ad un danno biologico permanente in misura non inferiore al 25%.
Ha, quindi, invocato l'accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo an- tagonista nella produzione del sinistro ed il ristoro dei danni.
Si sono costituiti i convenuti e lamentando la nullità dell'atto di CP_1 CP_2
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citazione e l'improcedibilità della domanda per carenze dell'atto di messa in mora.
Hanno contestato, inoltre, la dinamica del sinistro, invocando, all'esito di una di- versa ricostruzione della stessa, l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore ed il rigetto della domanda risarcitoria.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e ctu medico legale (dottoressa Rober- ta Capuano), la causa è stata rinviata alla data del 15 maggio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
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Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevati dai convenuti sia in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione (atteso che dalla lettura dello stesso emerge in maniera determinata causa petendi e petitum) che alla presunta im- procedibilità della domanda per carenze contenutistiche della lettera di messa in mora
(cfr. missiva della compagnia del 20 dicembre 2021, prodotta dall'attore, con cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento per divergenze in ordine alla ricostruzione delle responsabilità e non già per presunte carenze della denunzia di sinistro).
Venendo all'esito del merito della domanda, occorre preliminarmente delineare
l'attività deduttiva svolta dalle parti per verificare quali siano i punti di contrasto in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
L'attore, in citazione, ha dedotto:
➢ che in data 04/09/2020, alle ore 14.40 circa in Napoli, si trovava in qualità di conducente del motociclo Honda modello SH tg. CP60267 di proprietà del sig.
, in regolare percorrenza della Tangenziale A56 con direzione Controparte_3
Pozzuoli e proveniente da Fuorigrotta;
➢ che detto tratto stradale, consta di tre corsie per ogni senso di marcia;
➢ che il motociclo Honda tg. CP60267 procedeva in regolare marcia, impegnando la corsia di marcia centrale;
➢ che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il motociclo Honda tg.
CP60267 era preceduto nella marcia, dall'autovettura Daewoo modello Matiz tg. BM120YX condotta dal sig. ; CP_5
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➢ che il motociclo Honda tg. CP60267, giunto al km 6+017 ovest, nel mentre si ac- cingeva a spostarsi sulla corsia di sinistra per eseguire il sorpasso ai danni dell'autovettura Daewoo tg. BM120YX, entrava in collisione con quest'ultima, a causa dell'improvviso arresto della stessa autovettura e del conseguenziale sbandamento verso sinistra;
➢ che da accertamenti successivi della Polizia Stradale, si è avuto modo di appura- re che l'autovettura Daewoo tg. BM120YZ subiva un'avaria del motore che ne provocava l'improvviso spegnimento;
➢ che l'improvviso arresto dell'autovettura Daewoo tg. BM120YZ ne provocava uno sbandamento sulla sinistra, andando a collidere il motociclo Honda tg.
CP60267 in regolare marcia;
➢ che il conducente del motociclo Honda tg. CP60267 operava una manovra di emergenza al fine di evitare l'improvviso ostacolo ma senza successo, per la re- pentinità della manovra di decelerazione e deviazione dell'autovettura Daewoo tg. BM120YZ;
➢ che l'autovettura Daewoo tg. BM120YZ andava a colpire con la fiancata sinistra del lato posteriore, la fiancata destra della parte anteriore del motociclo Honda tg. CP60267;
➢ che il motociclo Honda tg. CP60267 a causa del sinistro subito, cadeva rovino- samente al suolo sul lato destro in uno al conducente, scarrocciando per parec- chi metri e terminando in posizione di quiete nel senso opposto di marcia.
Decisamente laconica è, invece, la descrizione del sinistro contenuta nella lette- ra di messa in mora inoltrata alla compagnia in data 12 ottobre 2021, ove l'attore, a mezzo del proprio difensore, ebbe a riferire di essere stato attinto dall'autovettura antagonista mentre procedeva nella corsia centrale, ciò in ragione dello sbandamento determinato da un'avaria che portava l'autovettura ad invadere detta corsia.
Diversa è la ricostruzione operata dalla compagnia di assicurazione e fondata sulla denunzia di sinistro proveniente dall'assicurato, sulle risultanze del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale e sul report del dispositivo satellitare montato sull'autovettura assicurata.
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In comparsa di costituzione di i rinviene la seguente ricostruzione: CP_2
a) il giorno 04.09.2020, alle ore 14:40 c.ca, il sig. , alla guida CP_5
dell'autovettura Daewoo Matiz tg. BM120YX, percorreva la A56 Tangenziale di Napoli, proveniente dal lato Fuorigrotta e diretto verso Pozzuoli, circolando sulla corsia di mar- cia centrale;
b) nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il predetto veicolo giunto in prossimità del km. 6 ovest, tratto di strada rettilineo in salita a tre corsie per senso di marcia, improvvisamente si spegneva, a causa di un'avaria;
c) l'auto Daewoo rimaneva, quindi, ferma, nella corsia centrale, per cui il suo conducente azionava, immediatamente, gli indicatori di stazionamento, al fine di segna- lare il pericolo;
d) dopo alcuni secondi giungeva, da tergo, nella stessa direzione, il motociclo
Honda SH tg. CP60267, che circolando a velocità elevata ed in modo distratto, urtava con la propria fiancata destra parte anteriore la fiancata sinistra parte posteriore della
Matiz;
e) in seguito a tale impatto, la moto ed il suo conducente cadevano al suolo;
f) l'urto si verificava all'interno della corsia centrale, sulla quale era presente la suddetta Daewoo, ferma per avaria, con gli indicatori di stazionamento azionati.
In parte difforme è, poi, la descrizione della dinamica del sinistro fornita dal con- venuto;
nella sua comparsa di costituzione si legge che: CP_1
“a) il sinistro si è verificato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, per esclusiva responsabilità del Sig. , il quale alla guida del Parte_1
motociclo Honda tg. CP60267, non si avvedeva del veicolo Daewoo tg. BM120YZ, in fase di rallentamento a causa di un guasto segnalato con gli indicatori luminosi, che lo precedeva e non riusciva a porre in essere alcuna manovra per evitare l'impatto;
b) l'attore collideva la parte posteriore sinistra del veicolo Daewoo che non effet- tuava alcun cambio di corsia e/o spostamento verso sinistra così come riportato nell'atto di citazione”.
Così delineata l'attività deduttiva, occorre valutare il materiale probatorio pro- dotto dalle parti ed acquisito in corso di giudizio.
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Va, altresì, chiarito che, come documentato dalla compagnia, il procedimento penale aperto a carico del convenuto si è concluso con provvedimento di archiviazione reso in data 07 dicembre 2020 dal GIP di Napoli su conforme richiesta dalla Procura, attesa l'assenza di ipotesi di reato.
Viene in rilievo, in primo luogo, il rapporto redatto dalla Polizia Stradale, prodot- to dalla compagnia n occasione della costituzione in giudizio. CP_2
Ivi si rinvengono le dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura, signor
, ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti di causa;
egli ebbe a riferire che, CP_5
mentre procedeva sulla corsia centrale, percepì un'avaria della vettura che ne determi- nò prima il rallentamento della marcia e poi l'arresto; ebbe appena il tempo di accen- dere i segnalatori di emergenza (quattro frecce) per poi avvertire l'urto del motociclo del ontro la parte posteriore dell'autovettura; riferì, altresì, di avere percepito Pt_1
l'arrivo del motociclista attraverso lo specchietto retrovisore.
Lo schizzo planimetrico allegato al rapporto lascia chiaramente intendere che il veicolo del convenuto era collocato al centro nella corsia centrale in posizione CP_1
parallela alla sede stradale.
Tale circostanza è, altresì, confermata dal corposo materiale fotografico allegato ove vengono chiaramente rappresentati i veicoli coinvolti nella posizione di quiete as- sunta all'esito dell'urto nonché il percorso del motociclo all'esito dell'impatto; chiari appaiono i punti d'urto; in particolare dai danni riportati dall'autovettura al lato poste- riore ed anteriore sinistro si evince un significativo e violento impatto del motociclo contro lo spigolo posteriore sinistro della vettura;
tale urto si propagava, poi, alla parte anteriore danneggiando lo specchietto retrovisore sinistro dell'autovettura.
Con la memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c. depositata in data 11 luglio
2023 parte attrice ha articolato prova testimoniale volta a supportare la ricostruzione fornita in citazione ed ha indicato come testimoni i signori e Testimone_1 [...]
. Tes_2
In corso di causa è stato escusso (cfr. verbale del 12 aprile 2024) il solo teste
[...]
; la difesa di parte attrice ha, invero, rinunziato all'escussione del teste Testimone_3
. Tes_1
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Il teste ha riferito che l'urto si sarebbe verificato nel mentre il motociclo, Tes_4
attivata la segnalazione di modifica di direzione, aveva avviato la manovra di sorpasso dell'autovettura sul suo lato sinistro;
secondo il testimone, nel corso di tale manovra l'autovettura avrebbe iniziato a sbandare verso sinistra a causa di un'avaria ed in assen- za di segnalazione di direzione, sbandamento che avrebbe determinato l'urto contro il motociclo, avvenuto all'inizio della corsia di sinistra.
Orbene ritiene questo Giudice che molti elementi militano per l'inattendibilità e non credibilità del teste invero: Tes_4
a) il teste ha riferito di trovarsi a bordo di un'autovettura che procedeva dietro i veicoli coinvolti e di essersi fermato, per prestare i dovuti soccorsi, all'esito dell'impatto; il teste ha, inoltre, espressamente riferito del sopraggiungere, sui luoghi del sinistro, della Polizia Stradale che avrebbe, inoltre, provveduto a contattare il padre del ciò premesso, appare assolutamente invero- Pt_1
simile che il signor non abbia avvertito il bisogno di informare il per- Tes_4
sonale della Polizia Stradale della sua qualità di testimone oculare del sinistro e di fornire informazioni in ordine alla dinamica dello stesso nell'immediatezza dei fatti di causa;
neppure è dato sapere come l'attore abbia, poi, recuperato i dati identificativi del testimone, circostanza in nessun modo chiarita in sede testimoniale;
i profili di irragionevolezza appaiono ancor più evidenti alla luce dell'accuratezza con cui la Polizia Stradale provvide a puntualmente identifica- re le persone intervenute, avuto particolare riguardo ai due medici che pre- starono i soccorsi sul luogo del sinistro;
b) ancor più paradossale che, apertosi un procedimento penale a seguito del sini- stro, né l'attore, né i suoi familiari abbiano inteso segnalare, anche in un mo- mento successivo, alle autorità di Polizia l'esistenza di un testimone oculare dell'occorso in grado di fornire elementi ricostruttivi decisivi ai fini dell'accertamento delle responsabilità; dagli atti del procedimento penale aperto a carico di emerge, infatti, che il teste non ha mai CP_5 Tes_4
reso dichiarazioni;
c) nelle lettere di messa in mora inoltrate dall'avvocato Ventrella alla compagnia
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di assicurazione a distanza di oltre un anno dal sinistro non si opera alcun rife- rimento alla presenza di testimoni oculari, tantomeno a quelli, poi, indicati nelle memorie istruttorie;
tale omissione, reiterata anche nell'atto introdutti- vo del presente giudizio, incide significativamente sulla valutazione di atten- dibilità di detto teste e conseguentemente di veridicità della dinamica del sini- stro dallo stesso riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di lo- gica e buon senso che il danneggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testimoni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicar- ne prontamente le generalità alla compagnia di assicurazione, anche solo al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite;
d) il teste ha dichiarato che l'autovettura avrebbe sbandato verso sinistra e che l'impatto si sarebbe verificato nella parte iniziale della corsia di sinistra (“ap- pena all'interno della corsia di sinistra avvenne l'impatto tra i due mezzi mar- cianti”); la ricostruzione della dinamica fornita dal teste appare, invero, obiet- tivamente incompatibile con la posizione di quiete assunta dall'autovettura del , quale emergente dal materiale fotografico in atti (collocazione al CP_1
centro della corsia centrale in posizione parallela alla corsia di marcia); tale posizione si pone, infatti, in stridente contraddizione con il riferito sbanda- mento determinato da un'avaria e con l'invasione della corsia di sinistra;
e) il contratto assicurativo stipulato dal prevedeva l'installazione e l'atti- CP_1
vazione di una Genertel Box collegato alla piattaforma di servizio Quality Dri- ver (Quality Driver Box); parte convenuta ha depositato il report del CP_2
dispositivo satellitare “Vodafone Automotive” installato sull'autovettura del convenuto, da cui si evince inequivocabilmente che la suddetta Daewoo ven- ne urtata alle ore 14:38:03 del 04.09.2020 ed in quel momento la stessa era completamente ferma (velocità 0 km/h); dall'analisi dell'urto (pag. 9 del re- port) si evince che l'autovettura si era già completamente arrestata da 10 se- condi, ossia dalle ore 14:37:53 e, nel lasso di tempo tra le 14:37:53 e le
14:38:03, la velocità registrata è sempre pari a 0 km/h; tali dati sconfessano in maniera plateale le dichiarazioni rese dal teste, che ha riferito di veicoli mar-
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cianti al momento dell'impatto.
In ragione di quanto sopra, va affermata l'assoluta inattendibilità del teste di par- te attrice, signor . Testimone_5
Le risultanze del Report del dispositivo satellitare sull'autovettura del CP_1
confortano, invece, in maniera decisiva la ricostruzione fornita dal conducente dell'autovettura nell'immediatezza del sinistro ai verbalizzanti, elemento già di per sé in grado di attribuirle un elevato grado di attendibilità; invero emerge inequivocabil- mente che nel volgere di pochi secondi (circa 10) l'auto rallentò progressivamente da una velocità di 60 km/h sino ad arrestare la marcia (alle ore 14:37 e 55 ss); l'urto è do- cumentato a distanza di circa 8 secondi dall'arresto della marcia (ore 14:38 e 03 secon- di).
È, inoltre, indubbio che l'autovettura ebbe ad arrestarsi nella posizione rappre- sentata nel materiale fotografico in atti (al centro della corsia centrale in posizione pa- rallela alla sede stradale e direzione di marcia).
All'esito di tale disanima può ragionevolmente affermarsi, avuto riguardo alla di- namica del sinistro, che l'autovettura del , nel mentre procedeva nella corsia di CP_1
marcia centrale della Tangenziale di Napoli ad una velocità (60 km/h) consona ai limiti operanti su detta strada (80 km/h), subì un'avaria che determinò un progressivo rallen- tamento e successivo arresto all'interno di detta corsia in posizione parallela al senso di marcia, ciò in un lasso di tempo di circa 10 secondi,
Successivamente all'arresto e, precisamente, dopo circa 8 secondi, l'autovettura subì il tamponamento da parte del motociclo condotto dal che, proveniente Pt_1
da tergo, andò ad impattare, verosimilmente con la parte anteriore destra, contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura, ferma all'interno della corsia.
Ciò detto, occorre rammentare i principi anche di recente ribaditi dalla Suprema
Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3398) in tema di accer- tamento di responsabilità in caso di tamponamento tra due veicoli.
In tal caso, la soluzione giurisprudenziale ormai uniforme consiste, in primo luo- go, nel ritenere non applicabile il criterio sussidiario di cui al comma 2 dell'art. 2054
c.c. in quanto la presunzione di pari corresponsabilità è superata dall'operatività, de
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facto, della presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del condu- cente del veicolo tamponante di cui all'art. 149 cod. str. (nel medesimo senso cfr. an- che, in giurisprudenza, Cass. civ., 22 febbraio 2022, n. 5760, inedita;
Cass. civ., 1° luglio
2021, n. 18708, inedita).
Ciò però non consente di pervenire ad un'assoluta ed indiscriminata equazione tra tamponamento e responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante, in quanto quest'ultimo conserva la possibilità di superare l'appena citata presunzione di responsabilità su di lui gravante fornendo la prova liberatoria consistente nella dimo- strazione che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputa- bile (in tal senso, oltre la sentenza già richiamata, Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8051;
Cass. civ., 6 ottobre 2020, n. 21513).
A fronte di una tale impostazione, secondo la quale l'accertamento della condot- ta colpevole di uno dei due conducenti non esime il giudice dal valutare anche la con- dotta dell'altro, il quale è anch'esso tenuto, come ogni conducente, a fare tutto il possi- bile per evitare il danno (anche in ragione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.), la giurisprudenza si è però occupata di adattare tale principio all'ipotesi di tamponamento, rispetto alla quale è oggettivamente più arduo ipotizzare che il con- ducente del veicolo tamponato abbia contribuito a provocare il sinistro.
È per questo motivo che la Suprema Corte di Cassazione, aderendo ad una ormai già consolidata impostazione, ha ribadito come quella non imputabilità (in tutto od in parte) del tamponamento può risiedere soltanto in «una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico», di modo che solo la prova di tale anomalia ed imprevedibi- lità dell'ostacolo (rappresentato appunto dal veicolo tamponato) possa riuscire a rende- re inoperante la presunzione di responsabilità de facto di cui all'art. 149 cod. str. (per il necessario collegamento tra non imputabilità e situazione del tutto anomala, che esula dalla normale marcia dei veicoli, si veda in giurisprudenza Cass. civ., 17 agosto 2016, n.
20916; Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17206, 21 dicembre 2015).
Risulta quindi evidente come le situazioni nelle quali il tamponante possa andare esente da responsabilità o, quanto meno, vederla ridotta rispetto all'integralità, riman- gano in concreto meramente residuali, come ad esempio nelle ipotesi in cui vi sia
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un'immissione improvvisa del veicolo tamponato nel percorso del veicolo sopraggiun- gente (ad esempio per reimmissione nel flusso della circolazione dalla corsia d'emergen- za pressoché contestualmente al sopravvenire del veicolo tamponante oppure al ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo in precedenza fuoriuscito dalla sede stradale) ed un tale esito appare rispettoso delle regole della causalità, di quelle di cui all'art. 2054 c.c., oltre che del già citato principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost..
Nel caso di specie occorre interrogarsi sul se sia stata raggiunta la prova che l'autoveicolo del , fermo per un'avaria sulla corsia centrale della Tangenziale di CP_1
Napoli, abbia o meno rappresentato, per il un ostacolo anomalo e, soprattut- Pt_1
to, imprevedibile, tale da escludere o elidere, almeno in parte, la sua responsabilità correlata al tamponamento.
Questo Giudice ritiene che al quesito debba darsi risposta negativa, ciò alla luce delle inequivocabili risultanze del dispositivo satellitare prodotte dalla convenuta com- pagnia di assicurazione.
Invero va, in particolare, esclusa l'anomalia della presenza di un veicolo fermo all'interno della corsia centrale della Tangenziale di Napoli, circostanza che ben si sareb- be potuta alternativamente ricondurre alla presenza di traffico veicolare tale da imporre l'arresto della circolazione.
Nel caso di specie ciò che, tuttavia, prioritariamente rileva è l'assoluta carenza del presupposto dell'imprevedibilità dell'ostacolo, ciò alla luce di quanto accertato in corso di causa in ordine al progressivo rallentamento dell'autovettura del per CP_1
un'avaria del motore sino ad arrestarsi (fase durata circa 10 secondi) ed al lasso di tem- po intercorso tra l'arresto e l'impatto (8 secondi).
Alla luce di tali circostanze appare evidente che un'accorta condotta di guida da parte del caratterizzata dal rispetto della distanza di sicurezza, da una velocità Pt_1
consona ai limiti imposti sulla Tangenziale di Napoli -80 km/h- ed alle condizioni della circolazione nonchè da un'accorta percezione di ciò che accadeva ai veicoli posti innanzi ed agli ostacoli presenti sulla sede stradale) avrebbe sicuramente evitato il tampona- mento dell'autovettura antagonista.
Invero il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso
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l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede;
nel caso di specie, invero, non solo non è stata fornita la prova che il mancato tempestivo arresto del ciclomotore e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193), ma è emersa la prova positiva, tenuto conto della ricostruzione cronologica degli eventi sopra ripor- tata, che una condotta di guida diligente avrebbe sicuramente evitato l'impatto, ciò ancor più alla luce delle condizioni ambientali (piena luce naturale, assenza di eventi atmosferici) e delle caratteristiche della strada (percorso rettilineo e piena visibilità, assenza di traffico veicolare significativo tale da ostacolare la percezione di ostacoli;
cfr. risultanze del rapporto della Polizia Stradale).
In senso conforme ai principi appena affermati si rinviene anche una recente pronunzia della Corte di Appello di Napoli II sezione civile (cfr. sentenza n. 843/2024 pubblicata il 26/02/2024, Giudice relatore dott.ssa D'Arienzo) in cui si è inteso escludere la configurabilità di un ostacolo imprevedibile ed inevitabile, nell'ipotesi in cui il sogget- to tamponante sia stato ben in grado di accorgersi della presenza del veicolo che lo precedeva nella circolazione, tenuto conto della distanza tra i due veicoli, della confor- mazione rettilinea del tratto e delle ottime condizioni di visibilità della strada al momen- to del sinistro.
Tale statuizione determina l'assorbimento dell'esame degli ulteriori profili di col- pa pure addebitati all'attore (circolazione a mezzo di veicolo privo di copertura assicura- tiva ed in assenza di titolo abilitante alla guida) dai convenuti.
Può, quindi, affermarsi che il sinistro ebbe a verificarsi per responsabilità esclusi- va dell'attore, con conseguente rigetto delle sue domande risarcitorie.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. n.55 del
2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia, dei valori minimi di tariffa (tenuto conto della semplicità delle questioni poste) nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa (cfr. decreto di liquidazione del
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15 ottobre 2024), vanno definitivamente poste a carico dell'attore che va condannato a rivalere le altre parti delle somme eventualmente corrisposte o a corrispondersi in favo- re del ctu, in ragione della prevista solidarietà passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accerta la responsabilità esclusiva dell'attore nella verificazione del Parte_1
sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da Parte_1
nei confronti dei convenuti e in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 Controparte_2
➢ condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
➢ condanna al pagamento in favore della convenuta Parte_1 Controparte_6
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
[...]
7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa (cfr. decreto di liquidazione del 15 ottobre 2024) definitivamente a carico dell'attore che va condannato a Parte_1
rivalere i convenuti delle somme eventualmente corrisposte o a corrispondersi in favore del ctu, in ragione della prevista solidarietà passiva.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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