TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 01 luglio 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresenta e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f.
[...]
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_2
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 1 di 18 Preliminarmente
Sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni
Nel Merito
Revocare le ordinanze ingiunzioni qui opposte accertando che nulla è dovuto.
Vinte le spese>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 11 aprile ed a verbale di udienza 17 giugno 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto le ordinanze in contestazione, dichiarandole legittime e fondate con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze-ingiunzione 04 aprile 2022, n.° 20 e n.° 20 bis, rispettivamente notificate in data 26 aprile 2022 e 08 aprile 2022, il Controparte_2
, , Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, sanzionava in qualità di trasgressore, e Parte_1 [...]
, in qualità di obbligata in Controparte_1
solido, per la ritenuta violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni in L. n.° 73/2002 e s.m.i., per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro presso il competente Centro per l'Impiego, il lavoratore , in qualità di addetto al servizio ai tavoli, dal 01 giugno 2016 al Parte_2
24 giugno 2019, per complessivi n.° 643 giorni di effettivo lavoro.
Proponevano opposizione alle ordinanze-ingiunzione così loro notificate entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 09 maggio 2022 (la data del 08 maggio cadendo di domenica), chiedendo, previa sospensione della di loro efficacia esecutiva l'annullamento delle stesse. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti pagina 2 di 18 opposti, assunte le deposizioni dei testi , , Parte_2 Tes_1 Testimone_2
e nella sopravvenuta (a decorrere dall'udienza del 23 Testimone_3 Persona_1
gennaio 2024), perdurante, assenza di parte ricorrente, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 01 luglio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6,
D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sullo svolgimento del giudizio.
All'udienza del 14 luglio 2023, la Difesa di parte ricorrente, in via di principalità, insisteva nell'istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti interinalmente concessa, ex art. 5, comma 2, D.L.vo n.° 150/2011, con decreto Tribunale di
Alessandria, 20 maggio 2022; in subordine chiedeva concessione di nuovo termine per produrre propria documentazione contabile e fiscale a suffragio dell'istanza stessa;
in ogni caso, insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova con i testi in ricorso dedotti, producendo sentenza Tribunale di Alessandria, Sez, Lav., 28 marzo 2023, n.° 114, resa tra le, colà, ricorrente e Controparte_1 resistente, contumace, “ . CP_4
All'udienza medesima, la Difesa di parte resistente si opponeva all'avversaria istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, rimettendosi tuttavia alla decisione del Giudice in ordine alla concessione di nuovo termine per il deposito di documentazione contabile e fiscale della propria controparte;
insisteva in ogni caso, anch'essa, per l'ammissione dei capitoli di prova e dei testi in comparsa di costituzione e risposta dedotti. il Giudice, dato atto, decideva come da ordinanza di seguito resa a verbale, previa, tuttavia, stante la chiamata alla citata udienza di altri processi, sospensione del verbale stesso ad ore 11.15, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto quindi il verbale alle ore 12.50, veniva data lettura dell'ordinanza suddetta, ad aula vuota, siccome sopra le parti autorizzate ad allontanarsene, tramite la quale, ritenuto non ammettersi per testi i capitoli da parte ricorrente dedotti sub n.° 1) e 2) del ricorso in quanto afferenti circostanze tra le parti non controverse, era disposta:
- l'ammissione di parte ricorrente alla prova per testi, con, allo stato, i testi tutti in ricorso indicati sui capitoli colà dedotti sub n.° 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9);
pagina 3 di 18 - l'ammissione di parte resistente alla prova per testi, con, allo stato, i testi tutti in comparsa di costituzione indicati sui capitoli colà dedotti sub n.° 1), 2), 3), 4) e 5);
- l'assegnazione, in costanza degli effetti della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto disposta in via provvisoria con decreto 20 maggio 2022, a parte ricorrente, di termine sino al 22 dicembre 2022 (rectius: 2023) per provvedere alla produzione della propria documentazione contabile e fiscale inerente gli ultimi due anni di imposta;
- la fissazione, per l'assunzione di n.° 2 testi per parte, dell'udienza del 23 gennaio
2024, ore 11.00.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, parte ricorrente eseguiva, tempestivamente, in data 25 agosto 2023, il deposito della più volte citata propria documentazione contabile e fiscale posta a sostegno dell'istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti.
All'udienza così fissata del 23 gennaio 2024, ciononostante, parte ricorrente ometteva di comparire, permanendo dipoi assente sino al termine del giudizio.
In quella sede, parte resistente insisteva per procedersi in assenza della propria controparte, chiedeva quindi il respingimento dell'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, la pronuncia di decadenza dei ricorrenti dalla prova per testi da essi domandata (non avendo provveduto alla loro intimazione) nonché
l'assunzione della deposizione del teste , presente (previa esibizione Parte_2 dell'intimazione del teste e della di egli giustificazione per l'assenza, con Tes_1
riserva di loro deposito in via telematica entro il termine dal Giudice demandando).
Ritenuto sussistere i presupposti per procedersi alla conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, con coeva ordinanza era quindi la stessa disposta;
tuttavia, ritenuta ingiustificata la mancata comparizione della parte ricorrente e l'omessa intimazione dei di essa testi per l'udienza in trattazione, questa veniva dichiarata decaduta dalla prova in ricorso introduttivo instata.
Ed invero, il rinvio all'udienza del 23 gennaio 2024 disposto con ordinanza resa a verbale d'udienza del 14 luglio 2023, in quanto letta in udienza ad ore 13.00 e per gli effetti in quella sede alle parti comunicata ai sensi dell'art. 176, comma 2, prima parte, c.p.c., non dovevasi ulteriormente comunicare tramite biglietto di Cancelleria, ancorché le parti stesse fossero state autorizzate ad allontanarsi dall'aula ad ore 11.15, con correlativa sospensione del verbale di udienza, vieppiù considerato come con il deposito della propria documentazione contabile e fiscale, eseguito in data 25 agosto 2023, parte ricorrente abbia pienamente provato la conoscenza di detta ordinanza, conformemente, d'altra parte, al contesto telematico del pagina 4 di 18 processo (con definitivo superamento, pertanto, di qualsivoglia, ancorché eventuale, questione inerente la propria successiva partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 157, comma 3,
c.p.c.)
II
- Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione in ricorso sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispecie oggetto di accertamento.
Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato pagina 5 di 18 nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
pagina 6 di 18 Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
pagina 7 di 18 Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_2
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
pagina 8 di 18 Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
III
- Sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal lavoratore oggetto di contestazione ed, in generale, dai sommari informatori in tale sede assunti.
Nel giudizio civile, i verbali ove le dichiarazioni dei lavoratori e/o dei sommari informatori sono raccolte da parte degli Operanti fanno piena prova sino a querela di falso solo circa la provenienza dell'atto dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, al contrario, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime, ma non della loro veridicità intrinseca.
pagina 9 di 18 Tali dichiarazioni, pertanto, non possono in questa sede essere valutate come probanti, in via privilegiata, della veridicità rispetto quelle che sono le risultanze processuali, assunte nel pieno e legittimo contraddittorio processuale. E questo non solo, come detto, in ragione della mancanza, in parte qua, della forza fidefaciente propria dell'atto pubblico (per i motivi appena esposti), ma anche in ragione dell'impossibilità di valutare diversamente la genuinità
(e, quindi, l'attendibilità) delle circostanze dall'interpellato riferite ai Funzionari procedenti rispetto quelle dallo stesso riferite all'udienza.
Ed invero, benché numerose pronunce sembrino pervenire alla conclusione di una maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo (ritenute verosimilmente rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, ancorché in virtù di principio interpretativo cui appare tuttavia irrimediabilmente contrapporsi, quantomeno in parte, l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'incapacità a deporre del lavoratore in qualità di teste, qualora la sanzione irrogata attenga ad un elemento del proprio rapporto di lavoro), deve ritenersi tuttavia insuperabile il concreto e complessivo vaglio del valore probatorio di tali dichiarazioni con le risultanze della deposizione testimoniale, assunta nel, altrimenti inutile, formalmente costituito contraddittorio processuale (previa prestazione, sotto comminatoria di sanzione penale ex art. 372 c.p., dell'impegno di rito).
Senza omettere di rilevare che, laddove intesa siffatta maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo in via astratta (ovverosia in apodittica assenza di un concreto vaglio compartivo con le risultanze processuali tutte), conclusione apagogicamente rilevabile residuerebbe circa gli esiti del giudizio, inevitabilmente destinato al respingimento del ricorso laddove le prove indotte da parte ricorrente rivestissero esclusiva natura costituenda.
Invero ancora, potrebbe ritenersi come le dichiarazioni rilasciate, nell'immediatezza, dal lavoratore e/o dai sommari informatori altrettanto potrebbero atteggiarsi quale mero presupposto per ingenerare l'inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente circa i fatti costitutivi della propria soggezione alla sanzione (spettando quindi ad egli la dimostrazione dei fatti impeditivi al suo sorgere).
Anche in tal caso, però, ed in linea peraltro con gli stessi assunti fatti propri da Cass.
Civ., SS.UU., n.° 916/1996, l'attendibilità di siffatte dichiarazioni potrebbe, come in effetti può, essere infirmata da specifica prova contraria, e quindi anche dalla contraria prova testimoniale nel corso del giudizio di opposizione assunta.
Preferibile deve allora ritenersi la tesi per cui, in caso di insanabile contrasto tra le dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo e quelle poi dal medesimo rilasciate pagina 10 di 18 innanzi il Giudice, sulle stesse, risulta irrimediabilmente compromessa l'attendibilità del soggetto escusso, in qualità di sommario informatore, ed escutendo, in qualità di teste, con conseguente venir meno di prova in ordine alla specifica circostanza oggetto di difformità dichiarativa.
Conformemente, peraltro, ad una interpretazione sistematica del valore probatorio proprio di dichiarazioni fornite da soggetto assunto, da una Pubblica Autorità, in una fase procedimentale, priva di contraddittorio, con quelle dallo stesso poi rilasciate, in sede processuale, in costanza di tale contraddittorio;
ricorrenza propria di qualsivoglia procedimento atto a distinguersi nelle due predette fasi (inquirente e giudiziale o, se si preferisce, inquisitoria ed accusatoria) poiché formatosi innanzi soggetti diversi (nella fattispecie: l'Amministrazione procedente ed il Giudice civile).
Analogamente, mutatis mutandis, alla precipua disciplina dell'utilizzo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese, in sede di indagini, dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2, del codice di rito penale, tenuto oltremodo conto che, in materia di illecito amministrativo, l'Amministrazione procedente, pur costituzionalmente soggetta ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 1, Cost., non è espressamente fatta oggetto, in costanza della propria discrezionalità, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 358 c.p.p., ai cui sensi <il pubblico ministero>> non solo <compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326
[ovverosia <le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>>: ndr], ma <svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini>>.
Il tutto, sempre, comunque ed in ogni caso, con contemporanea e convergente riconduzione del vaglio della prova, da parte del Giudice, entro i rigorosi ed imprescindibili presupposti fatti propri dall'art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L.
n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>> (principio cardine, come visto, dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d
“diritto punitivo”, anche amministrativo).
IV
- Sul merito delle contestazioni elevate con le ordinanze-ingiunzione opposte.
Deve premettersi che <con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte,
pagina 11 di 18 anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente>>, così che <ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito>>, <l'opposizione deve essere accolta>> (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999). Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999;
Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa:
<in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato>>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza- ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica
Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento, anche (e soprattutto) della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio
“actore non probante, reus absolvitur”.
Ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti
è, nella fattispecie, onerata della prova della sussistenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra “ Controparte_1
, da un lato, ed il contestato lavoratore dall'altro, quindi, in via
[...] Parte_2 generale, di un di egli stato di “assoggettamento gerarchico” alla prima, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094 c.c., per cui tale è chi si <obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>) dagli indici desunti dalla costante Giurisprudenza di Merito e di Legittimità ai fini della configurazione di un tale rapporto.
In tal senso, tra le numerose pronunce rilevanti in materia, la Suprema Corte ha nello specifico difatti statuito che: <requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione>>, così che <l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di
pagina 12 di 18 direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato>> (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.° 2842). Ed ancora che <elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione>>, atteso che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile anche con altre forme di rapporti (<sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare>>), mentre <altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva>>
(Cass. civ., Sez. Lav., 09 aprile 2003, n.° 5534).
In altri termini: l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo (nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa), viene a costituire per l'interprete quella “cornice” nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa.
Fatte queste premesse, deve allora scrutinarsi il quadro probatorio oggi portato all'attenzione di questo Ufficio.
Come già anticipato, ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti è, nella fattispecie, onerata della prova dell'intervenuta assunzione alle proprie dipendenze, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego, del lavoratore , Parte_2
quantomeno, dal 01 giugno 2016 al 24 giugno 2019, per complessive n.° 643 giornate di effettivo lavoro.
Prova che, nella fattispecie, deve ritenersi pienamente raggiunta.
pagina 13 di 18 Ed invero, a conferma della circostanza per cui abbia lavorato Parte_2 presso il locale gestito da Controparte_1
, in Alessandria (AL), Corso Romita, civico numero 30, quantomeno dal 01 giugno
[...]
2016 al 24 giugno 2019, con successiva intervenuta regolarizzazione dal 25 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché ho lavorato per loro 12 anni, dal 01 gennaio 2008, al 30 dicembre 2019; ero irregolare dal 01 gennaio 2008 al giugno/luglio 2019; dopo mi hanno fatto un contratto per circa 3 ore al giorno con un giorno di riposo alla settimana>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha dichiarato: Tes_1
<conosco i ricorrenti perché sono stato avventore del locale da loro condotto in Corso
Romita, ad Alessandria, convenzionato con ASL;
viene rammostrata al teste foto di
[...]
riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto lavorare Parte_2 all'interno della;
dal novembre 2016, quando io ho iniziato a lavorare Controparte_1 all'ASL, sino al 2018/2019; non mi ricordo esattamente le date, anche perché poi loro hanno chiuso il locale e si sono trasferiti;
nel nuovo locale però non sono mai andato>>);
- {la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha Testimone_2
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché sono stata avventrice del locale da loro condotto in
Corso Romita, ad Alessandria, convenzionato con ASL;
viene rammostrata alla teste foto di
; riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto Parte_2 lavorare all'interno della;
dal novembre 2013, quando io ho iniziato a Controparte_1 lavorare all'ASL, mi sembra, sino al [quantomeno: ndr] 2017, più o meno;
poi l'ASL ha preso un altro locale in convenzione;
quando la si è trasferita, io era già da un po' che lì CP_1
non andavo più; nel nuovo locale non sono mai andata>>};
- {la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha Testimone_3
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché in pausa pranzo mi recavo in Controparte_1
Corso Romita, ad Alessandria, convenzionata con ASL;
viene rammostrata alla teste foto di
; riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto Parte_2 lavorare all'interno della , serviva ai tavoli;
io sono andata in pensione a Controparte_1 fine ottobre 2016, nei mesi precedenti [quantomeno: ndr] io l'ho visto lavorare lì, ho sempre visto solo lui servire ai tavoli>>};
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: Persona_1
<conosco i ricorrenti perché in pausa pranzo mi recavo presso in Corso Controparte_1
Romita, ad Alessandria, convenzionata con ASL, quando lavoravo presso la struttura
pagina 14 di 18 “Patria” di via Pacinotti, ad Alessandria;
conosco un certo viene rammostrata alla Pt_2
teste foto di;
riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
lui Parte_2
era lì in trattoria che, in settimana, serviva ai tavoli;
era prima del Covid>>; a.d.r.:
<specifico che vi è sempre stato quando io andavo presso la trattoria>>). Pt_2
A conferma della circostanza per cui , quantomeno dal 01 giugno Parte_2
2016 al 01 dicembre 2019, abbia svolto le mansioni di cameriere addetto alla sala, di cassiere, ed, all'occorrenza, abbia effettuato commissioni per la Società, come ad esempio acquistare vivande, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <io mi occupavo di tutto, tranne la cucina ed il reperimento degli alimenti;
facevo cassa, sala, banco bar, commissioni;
non mi occupavo nemmeno della contabilità; qualche volta è capitato tuttavia che io sia andato a comprare pane, grissini, agnolotti, pelati, verdure;
poteva essere una volta alla settimana;
altre volte prelevavo alimentari dalla mia dispensa personale se mancava qualcosa in ristorante>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha dichiarato: Tes_1
<io ho visto fare al il cameriere e poi stare al banco dove pagavamo le Pt_2
consumazioni>>);
- (la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha Testimone_2
dichiarato: <io ho visto fare al il cameriere e poi, a volte, stare al banco dove Pt_2
pagavamo con i buoni pasto>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha Testimone_3 dichiarato: <io l'ho visto servire ai tavoli;
lui prendeva anche il mio badge e lo passava al pos, alla cassa>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: Persona_1
<confermo che io l'ho visto servire ai tavoli;
lui, una volta, l'ho visto passare i nostri buoni pasto;
non so altro;
io ho frequentato la trattoria per parecchi anni;
sicuramente da dopo il
2010 in poi>>).
A conferma della circostanza per cui abbia lavorato dal lunedì alla Parte_2
domenica con orario dalle ore 12:00 alle 15:00/16:30 ed alla sera, dal venerdì alla domenica, con orario dalle 19:30 alla fine del servizio, ossia fino alle ore 23:00/24:00, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <il contratto di lavoro di cui sopra ho detto è stato attuato con il datore solo dal
01 dicembre 2019; prima l'orario corrispondeva alle 4 ore del pranzo, dal lunedì a sabato,
pagina 15 di 18 oltre qualche domenica;
all'ora di cena era a chiamata, tutti i sabato sera finché vi erano clienti;
durante la settimana la chiamata per la cena poteva essere due/tre volte sempre finché vi erano clienti>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha, Tes_1 quantomeno, dichiarato: <io l'ho visto lavorare tra le 13.30/14.20; io frequentavo la
, in quegli orari, a volte, tre cinque volte la settimana, in altri casi non ci si andava Parte_3
anche per un mese>>);
- (la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha, Testimone_2 parimenti quantomeno, dichiarato: <io l'ho visto lavorare tra le 13.30/14.00; io frequentavo la , in quegli orari, quasi tutti i giorni, a meno che non fossi in ferie;
questo per tutto Parte_3
il periodo in cui io ho avuto modo di frequentare la CP_1
- (la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha, Testimone_3
ancora quantomeno, dichiarato: <io facevo pausa pranzo tra le 14.00 e le 14.30; sporadicamente sono anche data in altri orari, magari tra le 12.00 e le 14.00, ed anche in tali occasioni mi è capitato di vedere questo ragazzo al lavoro;
pomeriggio o sera non mi sono mai recata presso la trattaria>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha, sempre Persona_1
quantomeno, dichiarato: <io uscivo per pranzo alle 13.30; noi poi ce ne andavamo verso le ore 14.15; non so altro;
non sono mai andata a mangiare in quel locale alla sera;
io andavo dal lunedì al venerdì di ogni settimana>>);
A conferma della circostanza per cui abbia ricevuto le direttive Parte_2
circa il lavoro da svolgere da risultano le deposizioni dei testi: Parte_1
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2 dichiarato: <all'inizio sui vini mi dava lei le direttive, i primi due o tre mesi del 2008; dopo di che viaggiavo per conto mio, anche per il bollettario;
a me piace socializzare e la IG.ra
non mi ha mai dato insegnamenti;
all'inizio lei mi ha spiegato al massimo come fare CP_1
il caffè; io ero portato, il lavoro mi piaceva;
la IG.ra avrebbe avuto il potere di CP_1
riprendermi, ma non è mai successo;
con lei vi era un rapporto di amicizia, poi incrinatosi nell'ultimo mese;
la IG.ra era comunque la titolare;
era lei che organizzava il CP_1
lavoro, sistemava ad esempio il buffet>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: <il Persona_1
capo era la IG.ra , anzi ); Pt_4 CP_1
A conferma della circostanza per cui , nel periodo antecedente la Parte_2
regolarizzazione, abbia ricevuto da a titolo di retribuzione, la somma Parte_1
pagina 16 di 18 di € 20,00 in contanti a servizio, risulta la deposizione del teste (il quale, Parte_2 all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha dichiarato: <io prendevo 20 euro per il pranzo e la cena;
se la sera l'incasso era importante potevo anche prendere 40/50 euro;
in alcuni casi io, sempre per amicizia, ho rifiutato il denaro>>).
Secondo dichiarazioni, ad avvalorarne l'attendibilità, tutte conformi a quelle in sede ispettive dai medesimi sommari informatori rilasciate.
La complessiva valutazione del materiale probatorio sottoposto al vaglio del procedente
Ufficio altro non può pertanto che indurre a ritenere fondato l'accertamento operato dalla resistente odierna Amministrazione, tenuto oltremodo conto dei principi espressi, ex pluribus, da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 7024/2015, per cui <alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata (da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009), con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere>>.
Nonché della circostanza della successiva, regolare, assunzione del contestato lavoratore, a decorrere dal 25 giugno 2019, del tutto incompatibile con un pregresso rapporto amicale tale (per numerosi anni) da indurre una sua frequentazione del locale gestito da
, in Alessandria Controparte_1
(AL), Corso Romita, civico numero 30, a titolo, reciprocamente, gratuito.
Non risultando parte ricorrente, nemmeno in via di subordine, aver chiesto riduzione
(ancorché entro i minimi edittali) della sanzione inflitta, con applicazione, per l'effetto, dei principi estrapolabili da Cass. civ., Sez. I, n.° 21486/2011 (con riferimento all'art. 23, comma
1, L. n.° 689/1981, ma perfettamente applicabili all'art. 6, comma 12, D.L.vo n.° 150/2011), per cui il potere di modificare l'ordinanza ingiunzione, <anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta>> di cui alle suddette disposizioni di legge, è attribuito al Giudice esclusivamente nel caso di accoglimento dell'opposizione, con ciò significando che (in conformità, del resto, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, applicabile anche al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione) la modifica di quest'ultima limitatamente all'entità della sanzione non può essere disposta dal Giudice stesso se non in caso di accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che respingere il ricorso.
V
pagina 17 di 18 - Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nella cui vigenza l'attività difensiva è stata portata a termine e negli importi, ridotti in ragione del 33%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, previa loro ulteriore riduzione, ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., in misura del 20%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna e “ Parte_1 Controparte_1
, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite nel presente Controparte_1
giudizio dal Controparte_5
, Sede di Alessandria, affrontate che, in favore
[...] dello stesso, si liquidano in complessivi € 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 01 luglio 2025, previa lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
22, L. n.° 689/1981, 6, D.L.vo n.° 150/2011, 429, comma 1, 430, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Nr. 1405/2022 R.G., avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali” (codice 109999) promossa con ricorso proposto da:
(c.f. ), come rappresenta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresenta e P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_2
, Sede Territoriale di Asti-Alessandria, Sede di Alessandria (c.f.
[...]
), in persona del proprio Direttore pro tempore, come rappresentato e difeso P.IVA_2
dalla Dott.ssa Patrizia Lessio, Funzionario in servizio presso il medesimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 1 di 18 Preliminarmente
Sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni
Nel Merito
Revocare le ordinanze ingiunzioni qui opposte accertando che nulla è dovuto.
Vinte le spese>>.
Per parte resistente, come da note difensive autorizzate depositate in data 11 aprile ed a verbale di udienza 17 giugno 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<− respingere l'opposizione, confermando in toto le ordinanze in contestazione, dichiarandole legittime e fondate con vittoria delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015;
− nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole a questo , compensare le CP_2
spese di giudizio, in ragione di quanto statuito da Corte Costituzionale n. 77/2018, già recepita dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 499/2018>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze-ingiunzione 04 aprile 2022, n.° 20 e n.° 20 bis, rispettivamente notificate in data 26 aprile 2022 e 08 aprile 2022, il Controparte_2
, , Sede di
[...] Controparte_3
Alessandria, sanzionava in qualità di trasgressore, e Parte_1 [...]
, in qualità di obbligata in Controparte_1
solido, per la ritenuta violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni in L. n.° 73/2002 e s.m.i., per aver impiegato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro presso il competente Centro per l'Impiego, il lavoratore , in qualità di addetto al servizio ai tavoli, dal 01 giugno 2016 al Parte_2
24 giugno 2019, per complessivi n.° 643 giorni di effettivo lavoro.
Proponevano opposizione alle ordinanze-ingiunzione così loro notificate entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 09 maggio 2022 (la data del 08 maggio cadendo di domenica), chiedendo, previa sospensione della di loro efficacia esecutiva l'annullamento delle stesse. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente Amministrazione che, contestando gli assunti di parte ricorrente e richiamando la documentazione tutta in proprio possesso (della quale eseguiva il versamento agli atti del giudizio), chiedeva il respingimento del ricorso. Con vittoria delle spese di lite.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, accolta l'istanza in via cautelare da parte ricorrente svolta ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti pagina 2 di 18 opposti, assunte le deposizioni dei testi , , Parte_2 Tes_1 Testimone_2
e nella sopravvenuta (a decorrere dall'udienza del 23 Testimone_3 Persona_1
gennaio 2024), perdurante, assenza di parte ricorrente, la causa perveniva quindi in decisione all'udienza del 01 luglio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 430, c.p.c., 6,
D.L.vo n.° 150/2011, sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
I
- Sullo svolgimento del giudizio.
All'udienza del 14 luglio 2023, la Difesa di parte ricorrente, in via di principalità, insisteva nell'istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti interinalmente concessa, ex art. 5, comma 2, D.L.vo n.° 150/2011, con decreto Tribunale di
Alessandria, 20 maggio 2022; in subordine chiedeva concessione di nuovo termine per produrre propria documentazione contabile e fiscale a suffragio dell'istanza stessa;
in ogni caso, insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova con i testi in ricorso dedotti, producendo sentenza Tribunale di Alessandria, Sez, Lav., 28 marzo 2023, n.° 114, resa tra le, colà, ricorrente e Controparte_1 resistente, contumace, “ . CP_4
All'udienza medesima, la Difesa di parte resistente si opponeva all'avversaria istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, rimettendosi tuttavia alla decisione del Giudice in ordine alla concessione di nuovo termine per il deposito di documentazione contabile e fiscale della propria controparte;
insisteva in ogni caso, anch'essa, per l'ammissione dei capitoli di prova e dei testi in comparsa di costituzione e risposta dedotti. il Giudice, dato atto, decideva come da ordinanza di seguito resa a verbale, previa, tuttavia, stante la chiamata alla citata udienza di altri processi, sospensione del verbale stesso ad ore 11.15, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Riaperto quindi il verbale alle ore 12.50, veniva data lettura dell'ordinanza suddetta, ad aula vuota, siccome sopra le parti autorizzate ad allontanarsene, tramite la quale, ritenuto non ammettersi per testi i capitoli da parte ricorrente dedotti sub n.° 1) e 2) del ricorso in quanto afferenti circostanze tra le parti non controverse, era disposta:
- l'ammissione di parte ricorrente alla prova per testi, con, allo stato, i testi tutti in ricorso indicati sui capitoli colà dedotti sub n.° 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9);
pagina 3 di 18 - l'ammissione di parte resistente alla prova per testi, con, allo stato, i testi tutti in comparsa di costituzione indicati sui capitoli colà dedotti sub n.° 1), 2), 3), 4) e 5);
- l'assegnazione, in costanza degli effetti della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto disposta in via provvisoria con decreto 20 maggio 2022, a parte ricorrente, di termine sino al 22 dicembre 2022 (rectius: 2023) per provvedere alla produzione della propria documentazione contabile e fiscale inerente gli ultimi due anni di imposta;
- la fissazione, per l'assunzione di n.° 2 testi per parte, dell'udienza del 23 gennaio
2024, ore 11.00.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, parte ricorrente eseguiva, tempestivamente, in data 25 agosto 2023, il deposito della più volte citata propria documentazione contabile e fiscale posta a sostegno dell'istanza di conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti.
All'udienza così fissata del 23 gennaio 2024, ciononostante, parte ricorrente ometteva di comparire, permanendo dipoi assente sino al termine del giudizio.
In quella sede, parte resistente insisteva per procedersi in assenza della propria controparte, chiedeva quindi il respingimento dell'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, la pronuncia di decadenza dei ricorrenti dalla prova per testi da essi domandata (non avendo provveduto alla loro intimazione) nonché
l'assunzione della deposizione del teste , presente (previa esibizione Parte_2 dell'intimazione del teste e della di egli giustificazione per l'assenza, con Tes_1
riserva di loro deposito in via telematica entro il termine dal Giudice demandando).
Ritenuto sussistere i presupposti per procedersi alla conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, con coeva ordinanza era quindi la stessa disposta;
tuttavia, ritenuta ingiustificata la mancata comparizione della parte ricorrente e l'omessa intimazione dei di essa testi per l'udienza in trattazione, questa veniva dichiarata decaduta dalla prova in ricorso introduttivo instata.
Ed invero, il rinvio all'udienza del 23 gennaio 2024 disposto con ordinanza resa a verbale d'udienza del 14 luglio 2023, in quanto letta in udienza ad ore 13.00 e per gli effetti in quella sede alle parti comunicata ai sensi dell'art. 176, comma 2, prima parte, c.p.c., non dovevasi ulteriormente comunicare tramite biglietto di Cancelleria, ancorché le parti stesse fossero state autorizzate ad allontanarsi dall'aula ad ore 11.15, con correlativa sospensione del verbale di udienza, vieppiù considerato come con il deposito della propria documentazione contabile e fiscale, eseguito in data 25 agosto 2023, parte ricorrente abbia pienamente provato la conoscenza di detta ordinanza, conformemente, d'altra parte, al contesto telematico del pagina 4 di 18 processo (con definitivo superamento, pertanto, di qualsivoglia, ancorché eventuale, questione inerente la propria successiva partecipazione al giudizio ai sensi dell'art. 157, comma 3,
c.p.c.)
II
- Sulla capacità a deporre in giudizio del lavoratore oggetto di contestazione.
A fronte della relativa eccezione in ricorso sollevata da parte ricorrente, necessaria, ai fini del successivo vaglio del materiale istruttorio in possesso del procedente Ufficio, è disamina della questione attinente la capacità a deporre in qualità di teste dei lavoratori nella fattispecie oggetto di accertamento.
Capacità che sussiste.
Dispone difatti l'art. 246 c.p.c. che <non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio>>, così richiamando la norma di cui all'art. 100 c.p.c., ai cui sensi <per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse>>.
Ora: è noto che l'”interesse a proporre domanda o a contraddirla” non si sostanzia in senso economico e, tantomeno, nel senso di una generica convenienza, che è implicita in ogni atto umano consapevole, per il solo fatto che lo si compie.
Al contrario, esso assume specifico significato in ragione del suo riferimento alla tutela giurisdizionale che si attua nel processo, quale “interesse” (o “bisogno”) non già per quel bene che è riconosciuto od attribuito dal diritto sostanziale, del quale è comunque pur sempre alla base, bensì per quell'ulteriore diverso bene (ossia la tutela giurisdizionale) che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale stessa.
In altri termini: “interesse o bisogno di tutela giurisdizionale” (così come letteralmente inteso nell'ordinamento germanico quale “Rechtsschutzbedürfnis”) che consegue alla violazione del diritto sostanziale o, solo eccezionalmente, alla sua contestazione o vanto (per il caso di giurisdizione di accertamento mero) od alla circostanza che si tratti di un diritto ad una modificazione giuridica realizzabile soltanto ad opera del Giudice (caso della giurisdizione costitutiva necessaria).
Tenuto per fermo quanto precede, deve allora disaminarsi quale sia la situazione giuridica soggettiva del lavoratore, alcuni aspetti del cui rapporto lavorativo sono oggetto di censura da parte dell'Amministrazione, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione correlativamente adottata nei confronti del datore di lavoro. Di qui, se effettivamente possano sussistere, o meno, profili di suo interesse ad agire, convenire, intervenire od essere chiamato pagina 5 di 18 nel relativo giudizio instaurato nei confronti dell'Amministrazione stessa dal datore di lavoro medesimo.
E l'analisi non può partire, ovviamente, che dalla disamina del dato normativo di riferimento.
Dispone l'art. 105, comma 1, c.p.c. che <ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo>>.
Si tratta della disciplina dell'intervento volontario nella sua duplice tipologia dell'intervento “principale” (qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, tutte le parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, tutte le parti e quindi svolta per far valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere da ciascuna di queste) e dell'intervento, cosiddetto,
“litisconsortile” (o “adesivo autonomo”, qualora la domanda dell'interveniente venga proposta nei confronti di, ovverosia contro, una sola o solo alcune delle parti già presenti in giudizio, poiché afferente posizione autonoma rispetto, per l'appunto, soltanto una od alcune di esse).
È evidente come, in radice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, al lavoratore sia precluso svolgere entrambi i tipi di intervento appena descritti, non potendosi certo ipotizzare l'esistenza di un di egli diritto relativo, direttamente, all'oggetto (che è una sanzione) o dipendente, altrettanto direttamente, dal titolo dedotto in giudizio (che è l'azionamento del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione a fronte di una trasgressione amministrativa commessa dal datore di lavoro).
Più complessa, tuttavia, ai fini del dirimere circa un interesse ad intervenire del lavoratore, l'ipotesi prevista dal comma 2 del citato art. 105 c.p.c., il quale, disciplinando il cosiddetto intervento “adesivo” (o “adesivo dipendente”, se si predilige la definizione dell'intervento litisconsortile quale “adesivo autonomo”), dispone che, ciascuno, <può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse>>.
Se, difatti, è incapace di testimoniare colui che ha un interesse a partecipare al giudizio, ovvia ne discenderebbe tale incapacità, per il lavoratore, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, intentati dal datore di lavoro, qualora se ne riconoscesse la di egli facoltà di intervenire per sostenere le ragioni dell'Amministrazione ingiungente.
Si deve allora prendere posizione sulla questione.
pagina 6 di 18 Ed invero, l'intervento adesivo (o, come anche visto, adesivo dipendente) è caratterizzato dal fatto che l'interveniente non fa valere (come negli altri sopra illustrati tipi di intervento) un proprio diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti già in causa, assumendo pertanto una posizione subordinata a quella di quest'ultima, che si sostanzia nella semplice adesione alla sua domanda, auspicandone l'accoglimento.
Proprio perché l'interveniente adesivo non fa valere un proprio diritto, ma chiede l'accoglimento di una domanda altrui, sorge quindi il fondato dubbio che egli effettivamente eserciti un'azione ed, in particolare, che possieda un proprio interesse ad agire.
L'interesse ad agire al quale l'art. 105, comma 2, c.p.c. si riferisce nel farne dipendere la legittimazione all'intervento di cui trattasi (con l'impiego dei termini <quando vi ha un proprio interesse>>), non può allora intendersi come interesse ad agire in senso tecnico (quale affermazione di un proprio diritto bisognevole di tutela giurisdizionale), ma è più semplicemente l'espressione della generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata. Vantaggio sicuramente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, per l'appunto, non autonomo e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione di questa.
Tenuto per fermo quanto precede, si deve pertanto indurre che precipuamente nell'esplicita configurazione della legittimazione, compiuta dalla norma in disamina, sta l'attribuzione della titolarità di un'azione sui generis, perché secondaria, o subordinata, nel senso di essere fondata su di un interesse ad agire caratterizzato dal riferimento a un diritto altrui e come posizione di vantaggio meramente riflessa sul piano sostanziale.
Ma se tale posizione è solo riflessa, per fondare egualmente siffatto interesse, subordinato, ad agire, essa deve tuttavia esserlo in modo “diretto” e non meramente indiretto.
Così, esempio scolastico, nel caso di giudizio intentato dal locatore contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile oggetto di locazione, ove il sub-conduttore possiede interesse a sostenere le ragioni del conduttore contro il locatore, giacché i di egli diritti dipendono, direttamente, dalla posizione del conduttore medesimo. Od ancora per il caso del cessionario dell'azienda conduttrice, dell'obbligato in via di regresso nella lite del debitore principale contro il creditore dell'acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di altro soggetto, etc...
Diverso, invece, sempre ad esempio, il caso del creditore nelle cause tra il suo debitore ed altro creditore di quest'ultimo, laddove il pregiudizio che il creditore stesso vuole evitare è non solo riflesso, ma indiretto, laddove l'intervento, ancorché adesivo (o adesivo dipendente che dir si voglia), sarebbe pertanto inammissibile.
pagina 7 di 18 Deve allora concludersi, in questa sede, per l'inammissibilità di un eventuale intervento del lavoratore nel giudizio instaurato dal datore di lavoro avverso l'ordinanza-ingiunzione adottata dal . Controparte_2
Ed invero, il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento.
Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto, “mediato”, tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale).
A differenza, viceversa, del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 35, comma 2, L. n.° 689/1981, <per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi>>, in quanto non solo <l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie>>, ma <con lo stesso provvedimento>> è altresì ingiunto <ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile>>.
Secondo fattispecie processuale, pertanto, in cui alla sanzione irrogata attiene altresì elemento del rapporto di lavoro consistente nel versamento dei contributi e dei premi.
Non basta.
Opinando in ragione di una eventuale incapacità a deporre del più volte citato lavoratore, la soluzione perverrebbe a conseguenze apagogicamente irreversibili.
Ed invero, eliminata la sua possibilità di audizione innanzi il Giudice, permarrebbero tuttavia agli atti del giudizio i (per quanto eventuali) verbali di sommarie informazioni assunti in sede ispettiva dall'Amministrazione.
Quid iuris, pertanto, in ordine agli stessi;
per giunta in costanza di un orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali atti maggiori requisiti di attendibilità rispetto le deposizioni testimoniali (per quanto analizzate e riguardate alla concreta fattispecie procedurale e processuale in disamina).
Se difatti interesse impediente l'audizione del teste sussiste nella fase processuale, altrettanto tale interesse sussiste, all'evidenza, anche nella fase procedimentale (vieppiù laddove sia lo stesso lavoratore a sollecitare l'intervento ispettivo).
pagina 8 di 18 Ragionando pertanto in termini di simmetria giuridica, anche tali verbali dovrebbero subire la stessa sorte della non assumibilità della deposizione testimoniale, con conseguente loro inutilizzabilità ai fini della prova.
Siccome è tuttavia onere della resistente Amministrazione, attrice in senso sostanziale, provare gli assunti accusatori di cui all'azione sanzionatoria intrapresa [art. 6, comma 11,
D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L. n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>>
(principio cardine dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d “diritto punitivo”, anche amministrativo)], deriverebbe come la sola proposizione dell'opposizione, in esclusiva costanza della prova, costituenda e consistente nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori oggetto di contestazione, dall'Amministrazione medesima assunta a fondamento dell'accertamento, comporterebbe l'inevitabile accoglimento del ricorso.
Conseguenza, all'evidenza, improponibile.
Il tutto, tenuto ad ogni modo presente:
- l'impregiudicata, palese ed effettiva, assenza di qualsivoglia interesse (anche solo mediato) con riferimento alla posizione di eventuali ulteriori, diversi da sé medesimo, lavoratori (per quanto parimenti oggetto di contestazione);
- l'attento vaglio dell'attendibilità della deposizione del lavoratore assunto quale testimone;
- l'eventuale valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, anche in ordine alla propria personale posizione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 421, comma 4, c.p.c., 2, comma 1, D.L.vo n.° 150/2011.
III
- Sul valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in sede procedimentale dal lavoratore oggetto di contestazione ed, in generale, dai sommari informatori in tale sede assunti.
Nel giudizio civile, i verbali ove le dichiarazioni dei lavoratori e/o dei sommari informatori sono raccolte da parte degli Operanti fanno piena prova sino a querela di falso solo circa la provenienza dell'atto dal Pubblico Ufficiale che lo ha formato e dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto attiene le dichiarazioni ivi ricevute, al contrario, esse fanno altrettanto piena prova solo rispetto il dato estrinseco dell'avvenuto rilascio delle medesime, ma non della loro veridicità intrinseca.
pagina 9 di 18 Tali dichiarazioni, pertanto, non possono in questa sede essere valutate come probanti, in via privilegiata, della veridicità rispetto quelle che sono le risultanze processuali, assunte nel pieno e legittimo contraddittorio processuale. E questo non solo, come detto, in ragione della mancanza, in parte qua, della forza fidefaciente propria dell'atto pubblico (per i motivi appena esposti), ma anche in ragione dell'impossibilità di valutare diversamente la genuinità
(e, quindi, l'attendibilità) delle circostanze dall'interpellato riferite ai Funzionari procedenti rispetto quelle dallo stesso riferite all'udienza.
Ed invero, benché numerose pronunce sembrino pervenire alla conclusione di una maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo (ritenute verosimilmente rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, ancorché in virtù di principio interpretativo cui appare tuttavia irrimediabilmente contrapporsi, quantomeno in parte, l'orientamento giurisprudenziale che sostiene l'incapacità a deporre del lavoratore in qualità di teste, qualora la sanzione irrogata attenga ad un elemento del proprio rapporto di lavoro), deve ritenersi tuttavia insuperabile il concreto e complessivo vaglio del valore probatorio di tali dichiarazioni con le risultanze della deposizione testimoniale, assunta nel, altrimenti inutile, formalmente costituito contraddittorio processuale (previa prestazione, sotto comminatoria di sanzione penale ex art. 372 c.p., dell'impegno di rito).
Senza omettere di rilevare che, laddove intesa siffatta maggiore affidabilità delle dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo in via astratta (ovverosia in apodittica assenza di un concreto vaglio compartivo con le risultanze processuali tutte), conclusione apagogicamente rilevabile residuerebbe circa gli esiti del giudizio, inevitabilmente destinato al respingimento del ricorso laddove le prove indotte da parte ricorrente rivestissero esclusiva natura costituenda.
Invero ancora, potrebbe ritenersi come le dichiarazioni rilasciate, nell'immediatezza, dal lavoratore e/o dai sommari informatori altrettanto potrebbero atteggiarsi quale mero presupposto per ingenerare l'inversione dell'onere della prova in capo al ricorrente circa i fatti costitutivi della propria soggezione alla sanzione (spettando quindi ad egli la dimostrazione dei fatti impeditivi al suo sorgere).
Anche in tal caso, però, ed in linea peraltro con gli stessi assunti fatti propri da Cass.
Civ., SS.UU., n.° 916/1996, l'attendibilità di siffatte dichiarazioni potrebbe, come in effetti può, essere infirmata da specifica prova contraria, e quindi anche dalla contraria prova testimoniale nel corso del giudizio di opposizione assunta.
Preferibile deve allora ritenersi la tesi per cui, in caso di insanabile contrasto tra le dichiarazioni rilasciate al momento dell'accesso ispettivo e quelle poi dal medesimo rilasciate pagina 10 di 18 innanzi il Giudice, sulle stesse, risulta irrimediabilmente compromessa l'attendibilità del soggetto escusso, in qualità di sommario informatore, ed escutendo, in qualità di teste, con conseguente venir meno di prova in ordine alla specifica circostanza oggetto di difformità dichiarativa.
Conformemente, peraltro, ad una interpretazione sistematica del valore probatorio proprio di dichiarazioni fornite da soggetto assunto, da una Pubblica Autorità, in una fase procedimentale, priva di contraddittorio, con quelle dallo stesso poi rilasciate, in sede processuale, in costanza di tale contraddittorio;
ricorrenza propria di qualsivoglia procedimento atto a distinguersi nelle due predette fasi (inquirente e giudiziale o, se si preferisce, inquisitoria ed accusatoria) poiché formatosi innanzi soggetti diversi (nella fattispecie: l'Amministrazione procedente ed il Giudice civile).
Analogamente, mutatis mutandis, alla precipua disciplina dell'utilizzo dibattimentale delle dichiarazioni precedentemente rese, in sede di indagini, dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 500, commi 1 e 2, del codice di rito penale, tenuto oltremodo conto che, in materia di illecito amministrativo, l'Amministrazione procedente, pur costituzionalmente soggetta ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97, comma 1, Cost., non è espressamente fatta oggetto, in costanza della propria discrezionalità, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 358 c.p.p., ai cui sensi <il pubblico ministero>> non solo <compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326
[ovverosia <le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale>>: ndr], ma <svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini>>.
Il tutto, sempre, comunque ed in ogni caso, con contemporanea e convergente riconduzione del vaglio della prova, da parte del Giudice, entro i rigorosi ed imprescindibili presupposti fatti propri dall'art. 6, comma 11, D.L.vo n.° 150/2011 (già art. 23, comma 12, L.
n.° 689/1981), per cui l'opposizione deve essere accolta <quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente>> (principio cardine, come visto, dell'Ordinamento in materia non solo penale, ma, più in generale, dell'intera branca del c.d
“diritto punitivo”, anche amministrativo).
IV
- Sul merito delle contestazioni elevate con le ordinanze-ingiunzione opposte.
Deve premettersi che <con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte,
pagina 11 di 18 anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente>>, così che <ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito>>, <l'opposizione deve essere accolta>> (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999). Conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999;
Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 (che, tra l'altro, precisa:
<in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato>>).
Il presente giudizio di opposizione, difatti, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza- ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica
Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione-merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento, anche (e soprattutto) della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio
“actore non probante, reus absolvitur”.
Ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti
è, nella fattispecie, onerata della prova della sussistenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra “ Controparte_1
, da un lato, ed il contestato lavoratore dall'altro, quindi, in via
[...] Parte_2 generale, di un di egli stato di “assoggettamento gerarchico” alla prima, desumibile (sulla scorta della definizione di prestatore di lavoro subordinato fornita dall'art. 2094 c.c., per cui tale è chi si <obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore>>) dagli indici desunti dalla costante Giurisprudenza di Merito e di Legittimità ai fini della configurazione di un tale rapporto.
In tal senso, tra le numerose pronunce rilevanti in materia, la Suprema Corte ha nello specifico difatti statuito che: <requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione>>, così che <l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di
pagina 12 di 18 direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato>> (Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.° 2842). Ed ancora che <elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione>>, atteso che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile anche con altre forme di rapporti (<sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare>>), mentre <altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva>>
(Cass. civ., Sez. Lav., 09 aprile 2003, n.° 5534).
In altri termini: l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo (nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa), viene a costituire per l'interprete quella “cornice” nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa.
Fatte queste premesse, deve allora scrutinarsi il quadro probatorio oggi portato all'attenzione di questo Ufficio.
Come già anticipato, ai sensi degli assunti che precedono, l'Amministrazione medesima era, come in effetti è, nella fattispecie, onerata della prova dell'intervenuta assunzione alle proprie dipendenze, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'impiego, del lavoratore , Parte_2
quantomeno, dal 01 giugno 2016 al 24 giugno 2019, per complessive n.° 643 giornate di effettivo lavoro.
Prova che, nella fattispecie, deve ritenersi pienamente raggiunta.
pagina 13 di 18 Ed invero, a conferma della circostanza per cui abbia lavorato Parte_2 presso il locale gestito da Controparte_1
, in Alessandria (AL), Corso Romita, civico numero 30, quantomeno dal 01 giugno
[...]
2016 al 24 giugno 2019, con successiva intervenuta regolarizzazione dal 25 giugno 2019 al 31 dicembre 2019, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché ho lavorato per loro 12 anni, dal 01 gennaio 2008, al 30 dicembre 2019; ero irregolare dal 01 gennaio 2008 al giugno/luglio 2019; dopo mi hanno fatto un contratto per circa 3 ore al giorno con un giorno di riposo alla settimana>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha dichiarato: Tes_1
<conosco i ricorrenti perché sono stato avventore del locale da loro condotto in Corso
Romita, ad Alessandria, convenzionato con ASL;
viene rammostrata al teste foto di
[...]
riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto lavorare Parte_2 all'interno della;
dal novembre 2016, quando io ho iniziato a lavorare Controparte_1 all'ASL, sino al 2018/2019; non mi ricordo esattamente le date, anche perché poi loro hanno chiuso il locale e si sono trasferiti;
nel nuovo locale però non sono mai andato>>);
- {la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha Testimone_2
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché sono stata avventrice del locale da loro condotto in
Corso Romita, ad Alessandria, convenzionato con ASL;
viene rammostrata alla teste foto di
; riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto Parte_2 lavorare all'interno della;
dal novembre 2013, quando io ho iniziato a Controparte_1 lavorare all'ASL, mi sembra, sino al [quantomeno: ndr] 2017, più o meno;
poi l'ASL ha preso un altro locale in convenzione;
quando la si è trasferita, io era già da un po' che lì CP_1
non andavo più; nel nuovo locale non sono mai andata>>};
- {la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha Testimone_3
dichiarato: <conosco i ricorrenti perché in pausa pranzo mi recavo in Controparte_1
Corso Romita, ad Alessandria, convenzionata con ASL;
viene rammostrata alla teste foto di
; riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
l'ho visto Parte_2 lavorare all'interno della , serviva ai tavoli;
io sono andata in pensione a Controparte_1 fine ottobre 2016, nei mesi precedenti [quantomeno: ndr] io l'ho visto lavorare lì, ho sempre visto solo lui servire ai tavoli>>};
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: Persona_1
<conosco i ricorrenti perché in pausa pranzo mi recavo presso in Corso Controparte_1
Romita, ad Alessandria, convenzionata con ASL, quando lavoravo presso la struttura
pagina 14 di 18 “Patria” di via Pacinotti, ad Alessandria;
conosco un certo viene rammostrata alla Pt_2
teste foto di;
riconosco la persona ritratta nella foto rammostratami;
lui Parte_2
era lì in trattoria che, in settimana, serviva ai tavoli;
era prima del Covid>>; a.d.r.:
<specifico che vi è sempre stato quando io andavo presso la trattoria>>). Pt_2
A conferma della circostanza per cui , quantomeno dal 01 giugno Parte_2
2016 al 01 dicembre 2019, abbia svolto le mansioni di cameriere addetto alla sala, di cassiere, ed, all'occorrenza, abbia effettuato commissioni per la Società, come ad esempio acquistare vivande, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <io mi occupavo di tutto, tranne la cucina ed il reperimento degli alimenti;
facevo cassa, sala, banco bar, commissioni;
non mi occupavo nemmeno della contabilità; qualche volta è capitato tuttavia che io sia andato a comprare pane, grissini, agnolotti, pelati, verdure;
poteva essere una volta alla settimana;
altre volte prelevavo alimentari dalla mia dispensa personale se mancava qualcosa in ristorante>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha dichiarato: Tes_1
<io ho visto fare al il cameriere e poi stare al banco dove pagavamo le Pt_2
consumazioni>>);
- (la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha Testimone_2
dichiarato: <io ho visto fare al il cameriere e poi, a volte, stare al banco dove Pt_2
pagavamo con i buoni pasto>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha Testimone_3 dichiarato: <io l'ho visto servire ai tavoli;
lui prendeva anche il mio badge e lo passava al pos, alla cassa>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: Persona_1
<confermo che io l'ho visto servire ai tavoli;
lui, una volta, l'ho visto passare i nostri buoni pasto;
non so altro;
io ho frequentato la trattoria per parecchi anni;
sicuramente da dopo il
2010 in poi>>).
A conferma della circostanza per cui abbia lavorato dal lunedì alla Parte_2
domenica con orario dalle ore 12:00 alle 15:00/16:30 ed alla sera, dal venerdì alla domenica, con orario dalle 19:30 alla fine del servizio, ossia fino alle ore 23:00/24:00, risultano le deposizioni dei testi:
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2
dichiarato: <il contratto di lavoro di cui sopra ho detto è stato attuato con il datore solo dal
01 dicembre 2019; prima l'orario corrispondeva alle 4 ore del pranzo, dal lunedì a sabato,
pagina 15 di 18 oltre qualche domenica;
all'ora di cena era a chiamata, tutti i sabato sera finché vi erano clienti;
durante la settimana la chiamata per la cena poteva essere due/tre volte sempre finché vi erano clienti>>);
- (il quale, all'udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha, Tes_1 quantomeno, dichiarato: <io l'ho visto lavorare tra le 13.30/14.20; io frequentavo la
, in quegli orari, a volte, tre cinque volte la settimana, in altri casi non ci si andava Parte_3
anche per un mese>>);
- (la quale, alla stessa udienza istruttoria del 13 settembre 2024, ha, Testimone_2 parimenti quantomeno, dichiarato: <io l'ho visto lavorare tra le 13.30/14.00; io frequentavo la , in quegli orari, quasi tutti i giorni, a meno che non fossi in ferie;
questo per tutto Parte_3
il periodo in cui io ho avuto modo di frequentare la CP_1
- (la quale, all'udienza istruttoria del 05 dicembre 2024, ha, Testimone_3
ancora quantomeno, dichiarato: <io facevo pausa pranzo tra le 14.00 e le 14.30; sporadicamente sono anche data in altri orari, magari tra le 12.00 e le 14.00, ed anche in tali occasioni mi è capitato di vedere questo ragazzo al lavoro;
pomeriggio o sera non mi sono mai recata presso la trattaria>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha, sempre Persona_1
quantomeno, dichiarato: <io uscivo per pranzo alle 13.30; noi poi ce ne andavamo verso le ore 14.15; non so altro;
non sono mai andata a mangiare in quel locale alla sera;
io andavo dal lunedì al venerdì di ogni settimana>>);
A conferma della circostanza per cui abbia ricevuto le direttive Parte_2
circa il lavoro da svolgere da risultano le deposizioni dei testi: Parte_1
- (il quale, all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha Parte_2 dichiarato: <all'inizio sui vini mi dava lei le direttive, i primi due o tre mesi del 2008; dopo di che viaggiavo per conto mio, anche per il bollettario;
a me piace socializzare e la IG.ra
non mi ha mai dato insegnamenti;
all'inizio lei mi ha spiegato al massimo come fare CP_1
il caffè; io ero portato, il lavoro mi piaceva;
la IG.ra avrebbe avuto il potere di CP_1
riprendermi, ma non è mai successo;
con lei vi era un rapporto di amicizia, poi incrinatosi nell'ultimo mese;
la IG.ra era comunque la titolare;
era lei che organizzava il CP_1
lavoro, sistemava ad esempio il buffet>>);
- (la quale, all'udienza istruttoria del 06 maggio 2025, ha dichiarato: <il Persona_1
capo era la IG.ra , anzi ); Pt_4 CP_1
A conferma della circostanza per cui , nel periodo antecedente la Parte_2
regolarizzazione, abbia ricevuto da a titolo di retribuzione, la somma Parte_1
pagina 16 di 18 di € 20,00 in contanti a servizio, risulta la deposizione del teste (il quale, Parte_2 all'udienza istruttoria del 23 gennaio 2024, ha dichiarato: <io prendevo 20 euro per il pranzo e la cena;
se la sera l'incasso era importante potevo anche prendere 40/50 euro;
in alcuni casi io, sempre per amicizia, ho rifiutato il denaro>>).
Secondo dichiarazioni, ad avvalorarne l'attendibilità, tutte conformi a quelle in sede ispettive dai medesimi sommari informatori rilasciate.
La complessiva valutazione del materiale probatorio sottoposto al vaglio del procedente
Ufficio altro non può pertanto che indurre a ritenere fondato l'accertamento operato dalla resistente odierna Amministrazione, tenuto oltremodo conto dei principi espressi, ex pluribus, da Cass. civ., Sez. Lav., n.° 7024/2015, per cui <alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata (da Sez. L, Sentenza n. 58 del 07/01/2009), con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza, quali indici di subordinazione, dell'assenza di rischio economico per il lavoratore, dell'osservanza di un orario e dell'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori, aspetti questi peraltro connaturati al lavoro di cameriere>>.
Nonché della circostanza della successiva, regolare, assunzione del contestato lavoratore, a decorrere dal 25 giugno 2019, del tutto incompatibile con un pregresso rapporto amicale tale (per numerosi anni) da indurre una sua frequentazione del locale gestito da
, in Alessandria Controparte_1
(AL), Corso Romita, civico numero 30, a titolo, reciprocamente, gratuito.
Non risultando parte ricorrente, nemmeno in via di subordine, aver chiesto riduzione
(ancorché entro i minimi edittali) della sanzione inflitta, con applicazione, per l'effetto, dei principi estrapolabili da Cass. civ., Sez. I, n.° 21486/2011 (con riferimento all'art. 23, comma
1, L. n.° 689/1981, ma perfettamente applicabili all'art. 6, comma 12, D.L.vo n.° 150/2011), per cui il potere di modificare l'ordinanza ingiunzione, <anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta>> di cui alle suddette disposizioni di legge, è attribuito al Giudice esclusivamente nel caso di accoglimento dell'opposizione, con ciò significando che (in conformità, del resto, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, applicabile anche al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione) la modifica di quest'ultima limitatamente all'entità della sanzione non può essere disposta dal Giudice stesso se non in caso di accoglimento della corrispondente domanda dell'opponente, altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che respingere il ricorso.
V
pagina 17 di 18 - Sulle spese di lite.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nella cui vigenza l'attività difensiva è stata portata a termine e negli importi, ridotti in ragione del 33%, prossimi alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e decisionale, previa loro ulteriore riduzione, ex art. 152 bis, disp. att. c.p.c., in misura del 20%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 22 e s., L. n.° 689/1981; 6, D.L.vo n.° 150/2011; 91, 413 e ss., 429 c.p.c. definitivamente pronunciando;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso;
- condanna e “ Parte_1 Controparte_1
, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite nel presente Controparte_1
giudizio dal Controparte_5
, Sede di Alessandria, affrontate che, in favore
[...] dello stesso, si liquidano in complessivi € 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00) oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 18 di 18