Articolo 167 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 156Articolo 171 ter
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
Art. 167. (( 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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