Art. 1.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622 , modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2 , ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604 , e' estesa al periodo dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1966.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2 , 3 , 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l' articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604 , sono abrogati. L' articolo 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' sostituito dall'articolo 5 della presente legge.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622 , modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2 , ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604 , e' estesa al periodo dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1966.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2 , 3 , 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l' articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2 , e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604 , sono abrogati. L' articolo 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , e' sostituito dall'articolo 5 della presente legge.