Art. 21.
Per l'anno finanziario 1977, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di L. 101.769.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo L. 100.269.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e L. 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Per l'anno finanziario 1977, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di L. 101.769.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo L. 100.269.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e L. 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.