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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione giudizio , spese compensate
Resistente: estinzione giudizio , spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il signor Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – relativo all'istanza di rimborso Irpef per il periodo d'imposta 2017 presentata, tramite pec,
A sostegno dell'impugnazione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, alla data del sisma che colpì la Regione Marche nei mesi di agosto e ottobre del 2016, era residente in un comune facente parte del “cratere sismico” ai sensi dell'Allegato 1 al D.L. n. 189/2016;
- Che nonostante l'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016 consentivano ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di richiedere ai propri sostituti la sospensione delle ritenute Irpef applicate sugli stipendi per tutto il periodo d'imposta 2017, essa ricorrente sceglieva di non avvalersi di tale facoltà, anche in considerazione del fatto che era, ab origine, stata prevista la restituzione dell'intera somma sospesa e non trattenuta in busta paga in un'unica rata alla scadenza seppure senza sanzioni ed interessi;
- Che, successivamente, il D.L. n. 123 del 24/10/2019, disponeva all'art. 8, comma, 2 che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal
15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”;
- Che, pertanto, presentava rituale istanza di rimborso Irpef relativa al periodo d'imposta 2017, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute subite, oltre ad interessi maturati e maturandi, senza ottenere riscontro alcuno nel termine di 90 giorni (con conseguente formazione del silenzio rifiuto).
Si costituiva la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, atteso che l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in tema di “Rimborso di versamenti diretti”, dispone che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, istanza che può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ipotesi non ricorrente nel caso de quo, atteso che non ricorre alcuna ipotesi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la causa e congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la causa e congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ne consegue l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per accordo conciliativo. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI AL, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 418/2023 depositato il 31/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione giudizio , spese compensate
Resistente: estinzione giudizio , spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il signor Ricorrente_1 impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – relativo all'istanza di rimborso Irpef per il periodo d'imposta 2017 presentata, tramite pec,
A sostegno dell'impugnazione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, alla data del sisma che colpì la Regione Marche nei mesi di agosto e ottobre del 2016, era residente in un comune facente parte del “cratere sismico” ai sensi dell'Allegato 1 al D.L. n. 189/2016;
- Che nonostante l'art. 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del D.L. n. 189/2016 consentivano ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di richiedere ai propri sostituti la sospensione delle ritenute Irpef applicate sugli stipendi per tutto il periodo d'imposta 2017, essa ricorrente sceglieva di non avvalersi di tale facoltà, anche in considerazione del fatto che era, ab origine, stata prevista la restituzione dell'intera somma sospesa e non trattenuta in busta paga in un'unica rata alla scadenza seppure senza sanzioni ed interessi;
- Che, successivamente, il D.L. n. 123 del 24/10/2019, disponeva all'art. 8, comma, 2 che “Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal
15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti”;
- Che, pertanto, presentava rituale istanza di rimborso Irpef relativa al periodo d'imposta 2017, con la quale chiedeva la restituzione del 60% delle ritenute subite, oltre ad interessi maturati e maturandi, senza ottenere riscontro alcuno nel termine di 90 giorni (con conseguente formazione del silenzio rifiuto).
Si costituiva la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, atteso che l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in tema di “Rimborso di versamenti diretti”, dispone che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, istanza che può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ipotesi non ricorrente nel caso de quo, atteso che non ricorre alcuna ipotesi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la causa e congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio le parti conciliavano la causa e congiuntamente chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Ne consegue l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere per accordo conciliativo. Spese compensate.