Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO AS, LI ND RI e EL ES ES, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernazza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Masetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
GI RO e MA EC, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Iannello e Fabrizio Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’autorizzazione paesaggistica n. 41 del 13.5.2024;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi il parere della Commissione Locale per il Paesaggio dell’11.3.2024 ed il parere della Soprintendenza prot. n. 6130 del 28.3.2024;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n. 8 del 25.6.2025;
- della determinazione n. 9 del 30.6.2025, recante il provvedimento conclusivo della pratica SUAP relativa all’intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricati con cambio di destinazione d’uso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vernazza, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e di GI RO e MA EC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, la dott.ssa IL FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso introduttivo notificato il 17 marzo 2025 e depositato il 1° aprile 2025 i signori DO AS, LI ND RI e EL ES ES hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica del Comune di Vernazza n. 41 del 13 maggio 2024, concernente la ristrutturazione di due fabbricati con cambio di destinazione d’uso, nonché i previ pareri favorevoli della Commissione Locale per il Paesaggio dell’11 marzo 2024 e della Soprintendenza del 29 marzo 2024.
I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004. Omessa o insufficiente motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamento . L’intervento edilizio sarebbe stato erroneamente qualificato come ristrutturazione anziché come nuova costruzione, perché il fabbricato n. 2 sarebbe un rudere e mancherebbero elementi sufficienti a testimoniare l’esatta consistenza dell’edificio preesistente. Dal che discenderebbe l’illegittimità del titolo paesistico, non essendo consentita una nuova edificazione in zona vincolata.
II) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione del D.M. 3 agosto 1959. Omessa o insufficiente motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamento . Le opere assentite, estranee all’architettura rurale, contrasterebbero con il vincolo paesaggistico di c.d. bellezza d’insieme, impresso con D.M. 3 agosto 1959, e con il piano territoriale di coordinamento paesistico, che inserisce l’area in ambito “colture agricole” con regime di mantenimento.
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Vernazza e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona, instando per la reiezione dell’impugnativa.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati GI RO e MA EC, eccependo in via pregiudiziale il difetto di interesse dei deducenti e l’inammissibilità del gravame in quanto fondato su pretesi vizi estranei all’atto impugnato; nel merito, hanno opposto l’infondatezza delle censure attoree.
Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 30 settembre 2025 e depositato il 13 ottobre 2025, gli esponenti hanno oppugnato il permesso di costruire n. 8 del 25 giugno 2025 e la determina conclusiva della pratica SUAP n. 9 del 30 giugno 2025, articolando i seguenti motivi aggiunti:
I.1) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 9-bis del d.p.r. n. 380/2001. Violazione dell’art. 31 della legge n. 1150/1942. Omessa o insufficiente motivazione. Travisamento dei fatti. Sviamento . L’intervento risulterebbe erroneamente qualificato come ristrutturazione anziché come nuova costruzione, in quanto difetterebbe la prova dello stato legittimo degli edifici antecedentemente al 1942, ai sensi dell’art. 9- bis del d.p.r. n. 380/2001; inoltre, per il fabbricato n. 2 non sarebbe ricavabile nemmeno la consistenza volumetrica.
I.2) Violazione degli artt. 3, 9, 10 e 21-octies della legge n. 241/1990. Omessa motivazione . L’Amministrazione civica non avrebbe motivato in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali dei deducenti.
I.3) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 9 del d.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Vernazza . Non sarebbe stato previamente approvato il piano di recupero prescritto dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. per gli interventi di ristrutturazione “composita”; né il titolo edilizio potrebbe essere rilasciato in assenza del suddetto piano, poiché la zona interessata risulterebbe già compromessa sotto gli aspetti urbanistico e paesistico-ambientale.
I.4) Violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e dell’art. 19 della L.R. n. 16/2008 . I controinteressati non avrebbero indicato alcun parcheggio nelle aree limitrofe, che si renderebbe concretamente necessario in ragione del maggior peso urbanistico derivante dalla destinazione d’uso degli immobili a locale commerciale.
II) Invalidità propria e derivata del provvedimento conclusivo della pratica SUAP . La determinazione conclusiva della pratica SUAP sarebbe affetta dai medesimi vizi inficianti l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Il Comune ha sollevato l’eccezione di tardività del gravame introduttivo e del secondo motivo aggiunto, nella parte in cui i ricorrenti contestano l’illegittimità derivata dal titolo paesistico; ha, altresì, eccepito l’inammissibilità della prima impugnativa per genericità.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Vernazza ha assentito sotto il profilo edilizio e paesaggistico l’intervento progettato dai signori GI RO e MA EC, consistente nella ristrutturazione di due fabbricati siti in via Vernazza, con cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale per somministrazione di alimenti e bevande. I deducenti, proprietari di unità immobiliari ubicate nella medesima strada, lamentano la lesione della loro posizione giuridica soggettiva, dolendosi che l’iniziativa edificatoria ridurrebbe la loro qualità della vita (per aumento dei rumori, incremento dei turisti, diminuzione di aria e luce) e deprezzerebbe le loro proprietà.
2. Come eccepito dalla difesa civica, il ricorso introduttivo è irricevibile per tardività, che si estende al secondo (ed ultimo) motivo aggiunto, nella parte in cui si deduce l’illegittimità della determina conclusiva della pratica SUAP per derivazione dai vizi della presupposta autorizzazione paesistica.
In proposito, si rammenta che, secondo consolidato orientamento pretorio, la “ piena conoscenza ” dell’atto ex art. 41, comma 2, c.p.a., dalla quale decorre il termine decadenziale per l’esperimento dell’azione di annullamento, deve essere intesa come percezione dell’esistenza del provvedimento amministrativo e della sua lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, salva la facoltà di proporre motivi aggiunti al momento dell’acquisizione del testo dell’atto e/o della cognizione di ulteriori profili di illegittimità (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7207; Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852; Cons. St., sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1434; Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 758; Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2127; Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4274; T.A.R. Liguria, sez. I, 27 gennaio 2024, n. 59).
Nel caso in esame i deducenti erano a conoscenza dell’intervenuto rilascio del titolo paesistico almeno dal mese di agosto 2024. Ciò emerge incontrovertibilmente dalla loro memoria procedimentale in data 13 agosto 2024, con la quale, oltre a contestare i presupposti per l’assentimento del permesso di costruire, essi hanno domandato al Comune copia dell’autorizzazione paesaggistica (doc. 22 resistente), avendone verosimilmente appreso l’esistenza tramite la lettura delle osservazioni depositate dai controinteressati il 24 luglio 2024 (doc. 20 resistente).
Non persuade la replica dei ricorrenti secondo cui il dies a quo per l’impugnativa cadrebbe il 15 gennaio 2025, in quanto in tale data l’Amministrazione civica ha consegnato loro il provvedimento (doc. 26 resistente). Invero, fin dal 25 ottobre 2023 gli esponenti erano intervenuti nel procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli abilitativi della ricostruzione dei fabbricati con mutamento di destinazione (doc. 6 ricorrenti): sicché, quando nell’agosto 2024 hanno chiesto l’ostensione del provvedimento, essi avevano già contezza del suo contenuto essenziale – id est l’autorizzazione dell’iniziativa edificatoria sotto il profilo paesistico – e, quindi, erano in grado di coglierne il carattere pregiudizievole.
3. Può prescindersi dallo scrutinio delle altre eccezioni preliminari, attesa l’infondatezza dell’impugnativa in aggiunzione, come in appresso si illustra.
3.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001, nel testo modificato dall’art. 30 del d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e, se sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, vengano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e non vi siano incrementi di volumetria. Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza, mentre in precedenza la riedificazione di un rudere era qualificata come nuova costruzione, la novella legislativa del 2013 ha allargato il concetto di ristrutturazione all’ipotesi di edificio che non esiste più, ma di cui sia possibile individuare la consistenza originaria attraverso un’indagine tecnica fondata su dati certi ed obiettivi, quali, ad esempio, documentazione fotografica, aerofotogrammetrie e mappe catastali, che consentano di delineare, con un sufficiente grado di sicurezza, gli elementi essenziali dell’edificio diruto (in argomento cfr., ex multis , Cons. St., sez. II, 21 gennaio 2026, n. 499; Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2023, n. 541; Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6654; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2020, n. 642; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 luglio 2020, n. 517; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 giugno 2020, n. 364).
Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge che il fabbricato n. 1, censito al mappale 259, sub 7, è totalmente integro nella sua consistenza, essendo tuttora dotato di copertura e muri perimetrali (v. fotografie nn. 4-5-6 della relazione paesaggistica, sub doc. 4 controinteressati).
Il fabbricato n. 2, censito al mappale 642, è parzialmente diroccato, essendo privo del tetto e di porzioni di muratura perimetrale sui lati sud ed est, ma, contrariamente all’assunto ricorsuale, risulta chiaramente definibile per superficie, altezza, volume e sagoma originarie (v. fotografie nn. 2-7-8-9 della relazione paesaggistica).
Per quanto riguarda lo stato legittimo degli immobili, come consentito dall’art. 9- bis , comma 1- bis , del d.p.r. n. 380/2001, i controinteressati hanno dimostrato, mediante documentazione fotografica storica, che gli edifici sono stati realizzati anteriormente alla legge urbanistica n. 1150/1942, vale a dire in un periodo nel quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.
Infatti, entrambi i fabbricati sono distintamente individuabili in una ripresa aerea dell’Istituto Geografico Militare effettuata il 17 luglio 1937 (v. seconda integrazione alla relazione sullo stato legittimo del 23.2.2024, sub doc. 9 controinteressati); peraltro, i controinteressati hanno prodotto in giudizio anche una perizia di fotointerpretazione, la quale, attraverso l’ingrandimento e la georeferenziazione del fotogramma, ha ulteriormente corroborato la dimostrazione della presenza dei manufatti già in quell’epoca (v. relazione tecnica di fotointerpretazione, depositata dai controinteressati in data 28.1.2026).
Inoltre, l’edificio n. 2, oggi in stato di semi-rudere, risulta visibile in una fotografia dei luoghi, scattata dalla spiaggia, che risale almeno all’inizio degli anni ’30 (v. relazione sullo stato legittimo del 4.12.2023 e prima integrazione del 14.2.2024, sub docc. 7-8 controinteressati).
Diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti, invece, la mancata rappresentazione del fabbricato n. 2 nella mappa catastale di impianto del 1952 (nella quale è, peraltro, riportato l’edificio n. 1) non significa che a quella data non esistesse, bensì che versava già in stato di rovina, come rilevato dal tecnico dei controinteressati (v. relazione sullo stato legittimo del 4.12.2023).
Dunque, alla luce di quanto sin qui esposto, la qualificazione dell’intervento in contestazione come ristrutturazione edilizia, operata dai controinteressati e recepita dal Comune, risulta senz’altro legittima.
3.2. L’art. 41 delle N.T.A. del piano regolatore di Vernazza stabilisce che, nella zona “A3” in cui sono situati gli immobili in discussione, possono essere realizzati con concessione edilizia (ora permesso di costruire), tra gli altri, gli interventi di ristrutturazione edilizia “semplice”, mentre è necessaria la previa approvazione di un piano di recupero per quelli di ristrutturazione edilizia “composita”. Secondo la definizione dell’art. 13 delle N.T.A., la ristrutturazione “semplice” consiste nella trasformazione dell’organismo edilizio senza alterarne l’involucro, potendo tale operazione comprendere anche il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; la ristrutturazione è, invece, “composita” in presenza di alterazioni o incrementi volumetrici (v. doc. 15 ricorrente).
Ciò posto, l’intervento progettato dai controinteressati è costituito da una ristrutturazione di base degli edifici, senza alcun aumento di superfici e volumi. In particolare, contrariamente alla tesi attorea, nella fattispecie in esame non vi è ricomposizione volumetrica, ossia demo-ricostruzione dei manufatti con diversa distribuzione dei volumi, perché per il fabbricato n. 1 è prevista solamente la sostituzione della soletta di copertura, mentre per il fabbricato n. 2 sono contemplati la riedificazione del tetto e della parete pericolante a mezzogiorno, nonché il ripristino della parte di muro mancante sul lato orientale (in proposito, si vedano le tavole progettuali e la relazione tecnica del 13.9.2023, sub docc. 3 e 5 controinteressati, la relazione tecnica integrativa del 30.4.2024, sub doc. 15 resistente, nonché il rendering a pag. 13 della relazione paesaggistica e la fotografia n. 2 inserita nella medesima relazione; peraltro, secondo le prescrizioni impartite con l’autorizzazione paesistica, tutti i rifacimenti dovranno avvenire impiegando materiali analoghi a quelli già presenti e tecniche tradizionali). Si tratta, quindi, di una ristrutturazione “semplice”, che, come tale, non deve innestarsi su un piano di recupero.
3.3. In base al disposto dell’art. 19 della L.R. n. 16/2008, l’obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari sussiste per le nuove costruzioni, in conformità alla disciplina nazionale (cfr. art. 41- sexies della legge n. 1150/1942), oppure, in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
Pertanto, nella specie non occorre individuare spazi destinati a stalli per autoveicoli, trattandosi, come si è visto, di ristrutturazione e non di nuova edificazione, né riscontrandosi norme di piano che prescrivano il reperimento di posteggi pertinenziali.
3.4. Infine, il dovere dell’amministrazione di esaminare le memorie prodotte dagli interessati nel corso del procedimento non comporta la necessità di confutare analiticamente le osservazioni ivi contenute, purché la motivazione del provvedimento finale renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni (in tal senso cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 12 febbraio 2025, n. 3093; T.A.R. Toscana, sez. III, 7 novembre 2024, n. 1258).
Nel caso in esame, come si evince dalla nota del 17 settembre 2024 (doc. 24 resistente), il Comune ha valutato tutte le memorie partecipative, vale a dire sia quelle dei richiedenti signori RO e EC, sia quelle degli opponenti signori AS, ND RI e ES, ed ha ritenuto di accogliere l’istanza dei primi, non condividendo le tesi dei secondi, per le ragioni chiaramente emergenti dagli atti istruttori.
Ad ogni buon conto, il provvedimento non risulta annullabile ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo della legge n. 241/1990, essendo palese, per la natura vincolata del potere esercitato, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo dev’essere dichiarato irricevibile; il gravame in aggiunzione è parimenti irricevibile con riferimento alla censura di illegittimità della determinazione conclusiva della pratica SUAP per derivazione dall’autorizzazione paesaggistica, mentre, per il resto, si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
5. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso introduttivo irricevibile;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti parzialmente irricevibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IL FE, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IL FE | UC RB |
IL SEGRETARIO