Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2246
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Rinuncia ai motivi di appello diversi dalla misura della pena

    La Corte ribadisce che le attenuanti generiche costituiscono un punto autonomo della decisione e la loro ripercussione non integra una connessione tecnica, ma un effetto riflesso. Inoltre, in tema di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., è inammissibile il ricorso per cassazione relativo alla misura della pena concordata, salvo l'ipotesi di illegalità della pena.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione per errata applicazione dell'art. 81 c.p. e omessa indicazione criteri quantificazione aumenti di pena

    Il ricorso è inammissibile per le stesse argomentazioni relative al ricorso di MO IA, in quanto il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione agli artt. 110 e 416-bis c.p.

    La Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza secondo cui integra il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta dell'"extraneus" che si faccia latore di messaggi dal carcere nell'interesse del sodalizio, se reiterata e riferita a messaggi condizionanti. Tuttavia, gli episodi accertati sono stati solo due, non emergendo il carattere di "reiterazione" necessario per il concorso esterno. In assenza di tale reiterazione, la condotta potrebbe configurare il reato di favoreggiamento.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per le ragioni esposte nel punto precedente, evidenziando la possibile diversa qualificazione del fatto in favoreggiamento qualora non venga accertata la reiterazione degli episodi.

  • Inammissibile
    Mancata concessione attenuanti generiche e esclusione recidiva

    Il ricorso è inammissibile per le stesse argomentazioni relative al ricorso di MO IA. In particolare, si precisa che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso con cui si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti.

  • Inammissibile
    Erronea valutazione delle prove a carico

    Il motivo proposto configura una rilettura degli elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. La motivazione dei giudici di merito non presenta manifeste illogicità e risponde ai parametri di razionalità e capacità esplicativa richiesti. La responsabilità del ricorrente è stata riconosciuta sia in primo grado che in appello, con motivazioni che si saldano tra loro.

  • Inammissibile
    Richiesta di riconoscimento della continuazione

    Il motivo è generico, limitandosi a un mero richiamo del motivo di appello. Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto il motivo inammissibile perché non devoluto nell'originario atto di appello, e su tale argomentazione non vi è censura in ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2246
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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