TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14140/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14140/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Lolli, giusta delega in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.;
pagina 1 di 4 rilevato che con decreto del 20/02/2025 il Giudice assegnava alle parti termine sino al 15.3.2025 per produrre una nota sintetica ma esaustiva sui seguenti punti:
-situazione abitativa di entrambe le parti (immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, eventuali esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico- patrimoniale dei coniugi
(redditi percepiti, beni immobili e mobili registrati, risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie); ammontare dell'assegno unico (indicando in che percentuale viene percepito dai genitori)
- considerato che in data 11/03/2025 le parti depositavano le note scritte esplicative richieste;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nata le figlie in data 29.07.2004 (oggi Per_1
Per_ maggiorenne ed autosufficiente) e , in data 26/03/2007; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 07/03/2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 28/03/2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 07/06/1977, e , nata a [...] il Parte_2
19/01/1985, celebrato a PIANORO il 29/10/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di PIANORO al n. 28, parte II, seria A, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) il sig. e la sig.ra vivranno separati, come già fanno;
Parte_1 Parte_2
Per_ 2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno pagina 2 di 4 insieme educazione e istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso l'abitazione materna in Via Giardino n. 6, Pianoro (BO). Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni.
Per_ 3) Salvo diversi accordi, in considerazione del fatto che ha 17 anni compiuti, i ricorrenti sono d'accordo che il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, previo accordo con la stessa, e con la garanzia minima di almeno un weekend al mese e, ogni anno, del giorno di Natale o della Vigilia di Natale;
maggiori o prolungati periodi da trascorrere assieme, anche in occasione delle vacanze estive, verranno condivisi tra padre e figlia, con il benestare della madre.
Per_ 4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di sino al raggiungimento dell'indipendenza economica corrispondendo alla IG.ra con la somma mensile di Euro 350,00, entro il Parte_2
giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo,
Per_ sempre tenuto conto dell'età di , - fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili
(visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera), sportive, ludico ricreative e per vacanze studio;
saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra contributo ordinario verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna. Per_ 5) I coniugi concordano che al raggiungimento della maggiore età di il contributo di mantenimento ordinario potrà essere versato dal padre direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, salvi diversi accordi.
6) Alcun contributo è previsto per il mantenimento di maggiorenne autosufficiente. Per_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare all'assegno divorzile e che ogni altro rapporto tra gli stessi è stato regolato a parte, per cui non hanno nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato per la figlia Per_ minore , e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14140/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Lolli, giusta delega in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 19/11/2024 ; considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.;
pagina 1 di 4 rilevato che con decreto del 20/02/2025 il Giudice assegnava alle parti termine sino al 15.3.2025 per produrre una nota sintetica ma esaustiva sui seguenti punti:
-situazione abitativa di entrambe le parti (immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, eventuali esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico- patrimoniale dei coniugi
(redditi percepiti, beni immobili e mobili registrati, risparmi, investimenti, valori mobiliari, partecipazioni societarie); ammontare dell'assegno unico (indicando in che percentuale viene percepito dai genitori)
- considerato che in data 11/03/2025 le parti depositavano le note scritte esplicative richieste;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nata le figlie in data 29.07.2004 (oggi Per_1
Per_ maggiorenne ed autosufficiente) e , in data 26/03/2007; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 07/03/2018 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 28/03/2018;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
NAPOLI (NA) il 07/06/1977, e , nata a [...] il Parte_2
19/01/1985, celebrato a PIANORO il 29/10/2005 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di PIANORO al n. 28, parte II, seria A, anno 2005;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) il sig. e la sig.ra vivranno separati, come già fanno;
Parte_1 Parte_2
Per_ 2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno pagina 2 di 4 insieme educazione e istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso l'abitazione materna in Via Giardino n. 6, Pianoro (BO). Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni.
Per_ 3) Salvo diversi accordi, in considerazione del fatto che ha 17 anni compiuti, i ricorrenti sono d'accordo che il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, previo accordo con la stessa, e con la garanzia minima di almeno un weekend al mese e, ogni anno, del giorno di Natale o della Vigilia di Natale;
maggiori o prolungati periodi da trascorrere assieme, anche in occasione delle vacanze estive, verranno condivisi tra padre e figlia, con il benestare della madre.
Per_ 4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di sino al raggiungimento dell'indipendenza economica corrispondendo alla IG.ra con la somma mensile di Euro 350,00, entro il Parte_2
giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo,
Per_ sempre tenuto conto dell'età di , - fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili
(visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera), sportive, ludico ricreative e per vacanze studio;
saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra contributo ordinario verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna. Per_ 5) I coniugi concordano che al raggiungimento della maggiore età di il contributo di mantenimento ordinario potrà essere versato dal padre direttamente sul conto corrente intestato alla figlia, salvi diversi accordi.
6) Alcun contributo è previsto per il mantenimento di maggiorenne autosufficiente. Per_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare all'assegno divorzile e che ogni altro rapporto tra gli stessi è stato regolato a parte, per cui non hanno nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato per la figlia Per_ minore , e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 3 di 4 d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4