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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
MA RA d'RR Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA GI CI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 216/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 7/2024 del 20.5.2024 del Tribunale di Larino, con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, proposto da
( , in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall'Avv. Filippo Pastorini;
RECLAMANTE
CONTRO
( , in persona del l. r. in carica, COroparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.
UC OV;
RECLAMATA
E
( ), COroparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.
Fausi HA Iannucci;
RECLAMATA
Liquidazione giudiziale in persona del curatore Parte_1 fallimentare;
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv.
OM FI;
1 RECLAMATA
CON L'INTERVENTO DI
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti private si sono riportate alle rispettive conclusioni rassegnate.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 7/2024 del 20.5.2024, a seguito di ricorsi proposti da e da ha dichiarato COroparte_1 COroparte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di IE benefit (di COroparte_3 CO seguito ).
Nell'esaminare la questione dell'interferenza con la liquidazione giudiziale della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, a cui aveva avuto accesso CO
, ha ritenuto non operanti gli effetti protettivi previsti dall'art. 18 c.c.i.i,, in conseguenza del mancato rispetto degli adempimenti procedurali stabiliti dalla legge, rilevando, inoltre, che il divieto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale non poteva protrarsi oltre il termine di durata della composizione negoziata fissato dall'art. 17 comma 8 c.c.i.i. e, quindi, oltre il termine di 6 mesi.
Nel merito ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sia sotto il profilo dei requisiti dimensionali, sia in relazione alla sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b) c.c.i.i. CO
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i., con ricorso del
19.6.2024, chiedendo di dichiararla nulla e/o invalida o, in ogni caso, di revocarla, in conseguenza della pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi a far data dal 5.9.2023, dell'osservanza delle procedure di cui agli artt. 18 e 19 CCII e, in ogni caso, della sussistenza di uno stato di insolvenza reversibile;
ha altresì chiesto di procedere all'audizione dell'Esperto in merito alla procedura di composizione negoziata prorogata sino a settembre 2024 e alle prospettive di valorizzazione del patrimonio sociale sulla base delle interlocuzioni con il potenziale acquirente e con i creditori, nonché di disporre c.t.u. al fine di eventualmente acquisire conferma delle suddette prospettive e, in ogni caso, dei dati contabili e dei flussi prospettici di cui alla documentazione allegata.
Si sono costituiti in giudizio e la COroparte_1 COroparte_2
benefit, insistendo tutti nel rigetto COroparte_5 del gravame.
2 Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo a sua volta il rigetto del reclamo.
2. L'impugnazione è affidata a due motivi, con i quali si fa valere: 1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 12, 18 e 19 c.c.i.i.; 2) l'omessa e/o errata motivazione in merito alla sussistenza dello stato di insolvenza.
3. Con il primo motivo la IE reclamante deduce che per effetto dell'accesso da parte sua alla procedura di composizione negoziata della crisi era inibita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale fino all'archiviazione dell'istanza di composizione e che, pertanto, tale pronuncia non era possibile fino al 5.9.2024, scadenza finale della proroga della procedura di composizione della crisi, a cui aveva avuto accesso nel settembre 2023.
Aggiunge che il tribunale ha erroneamente ritenuto non rispettati gli adempimenti procedurali necessari per l'operatività degli effetti protettivi di cui all'art. 18 c.c.i.i., in quanto: l'istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese il 6.5.2024; lo stesso giorno è stato redatto ricorso ex art. 19 c.c.i.i. per la conferma delle misure protettive, inserito nel fascicolo prefallimentare;
il 7.5.2024 il tribunale ha assunto la riserva, mentre la proposizione dell'istanza di cui all'art. 18 c.c.i.i. avrebbe imposto la sospensione o il rinvio della procedura prefallimentare.
Il motivo è infondato.
3.1. È in primo luogo priva di fondamento la deduzione secondo cui il solo fatto della pendenza di una procedura di composizione negoziata della crisi sarebbe sufficiente a impedire la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale.
A sostegno di tale tesi parte reclamante non indica alcuna disposizione di legge, limitandosi a dedurre che “la procedura di composizione negoziata della crisi, così come altri strumenti alternativi per la soluzione dello stato di crisi o insolvenza, è prioritaria rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Neppure la giurisprudenza richiamata offre un appiglio a tale prospettazione, riguardando casi in cui l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi era accompagnata dalla richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18
c.c.i.i.
Ed è proprio il comma 4 di tale ultima disposizione, che la stessa reclamante richiama,
a dimostrare l'infondatezza della censura, stabilendo che non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza dal giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, a meno che il tribunale non disponga la revoca delle misure protettive.
Tale previsione dimostra che il prodursi del temporaneo effetto impeditivo della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale postula che con la stessa istanza di accesso alla composizione negoziale della crisi, o successivamente, sia chiesta
3 l'applicazione delle misure protettive, secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 18
e 19 c.c.i.i.
È evidente, infatti, che la previsione e disciplina del subprocedimento finalizzato all'applicazione delle misure protettive non avrebbe alcun senso se l'effetto protettivo discendesse direttamente dalla presentazione di richiesta di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi.
3.2. Ciò posto, deve confermarsi la correttezza della valutazione del tribunale in ordine alla mancata osservanza della procedura prescritta dalle suddette disposizioni per l'istanza di misure protettive.
Va considerato, per ciò che direttamente interessa in questa sede, che, una volta pubblicata nel registro delle imprese l'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 comma 1 c.c., l'imprenditore, secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 1 c.c.i.i., con ricorso presentato al tribunale competente, deve chiedere, entro il giorno successivo alla pubblicazione, la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative ed entro trenta giorni la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato;
la stessa disposizione prevede che
“l'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo,
l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese”.
Il terzo comma dello stesso art. 19 disciplina la fissazione dell'udienza sul ricorso da parte del tribunale, ribadendo, al secondo periodo, che le misure protettive sono dichiarate inefficaci se il ricorso non è stato depositato nel termine di cui al primo comma;
analoga perdita di efficacia si verifica se il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni. CO La IE , dopo aver presentato istanza di nomina dell'esperto per l'accesso alla procedura di composizione negoziata nell'agosto 2023 (l'accettazione dell'esperto è del
5.9.2023), ha pubblicato nel registro delle imprese istanza di applicazione delle misure protettive in data 6.5.2024, giorno antecedente all'udienza fissata a seguito di ricorsi per la liquidazione giudiziale proposti da e da COroparte_1 [...] CO (ricorsi di cui, come risulta dagli atti, aveva conoscenza sin dal CP_2
16.2.2024, data in cui ha ricevuto la notifica degli stessi e del decreto di fissazione dell'udienza).
Alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive nel registro delle imprese non ha fatto seguito la presentazione, entro il giorno successivo, al tribunale competente, del ricorso previsto dall'art. 19 comma 1 c.c.i.i. per la conferma delle misure stesse;
in particolare, all'udienza del 7.5.2024, fissata per la trattazione dei ricorsi per di liquidazione giudiziale, la IE debitrice non ha documentato, né ha fatto presente, di aver depositato istanza al tribunale per la conferma delle misure protettive, ma si è limitata a richiamare la propria comparsa di costituzione;
neppure dopo l'assunzione
4 della riserva ha documentato il deposito dell'istanza di conferma delle misure protettive, come era senz'altro possibile.
La produzione del ricorso ex art. 19 comma 1 c.c.i.i. nell'ambito del procedimento finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale non dimostra l'inizio di un autonomo procedimento finalizzato alla conferma delle misure protettive, che doveva essere compiutamente dimostrato nei termini prima indicati.
Né può dubitarsi della necessaria autonomia del procedimento finalizzato alla conferma delle misure protettive rispetto a quello finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale.
In questa direzione militano plurimi elementi ricavabili dalle chiare disposizioni di legge prima richiamate: il comma 1, secondo periodo, dell'art. 19 c.c.i.i. stabilisce un termine entro cui deve essere pubblicato nel registro delle imprese il “numero di ruolo generale del procedimento instaurato”; il comma 3 prevede la fissazione di un'udienza sul ricorso per la conferma delle misure protettive;
il comma 4 disciplina i termini della trattazione del procedimento, stabilendo che il tribunale, sentite le parti e convocato l'esperto, procede agli atti di istruzione necessari, può nominare un ausiliario e può assumere informazioni dai creditori;
i commi 5 e 6 disciplinano le condizioni e i presupposti per la proroga e per la revoca delle misure protettive;
il comma 7 prevede per il procedimento in esame la competenza del tribunale in composizione monocratica e richiama le disposizioni in tema di procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e ss.
c.p.c.
L'autonoma disciplina del procedimento finalizzato alla conferma delle misure protettive, che prevede un “procedimento instaurato” dal ricorso ex art. 19 comma 1 c.c.i.i., preclude la possibilità di innestare lo stesso all'interno di altro procedimento già pendente ad altri fini, quale quello introdotto in seguito a ricorso per la liquidazione giudiziale.
Non è quindi possibile considerare tempestivamente proposto il ricorso per la conferma delle misure protettive semplicemente allegato alla documentazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma di cui non è dedotto e dimostrato il deposito nella cancelleria del giudice competente, ai fini dell'instaurazione del relativo procedimento, entro il giorno successivo alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, con le conseguenze necessarie in termini di inefficacia previste dall'art. 19 comma 1 c.c.i.i.
Correttamente, quindi, il tribunale ha ritenuto non operante l'effetto impeditivo alla pronuncia previsto dall'art. 18 comma 4 c.c.i.i., in quanto caducato ipso iure, in forza della previsione dell'art. 19 comma 1 c.c.i.i., che fa discendere la perdita di efficacia dall'”omesso o ritardato deposito” del ricorso per la conferma delle misure protettive.
Si tratta non già del recepimento di un'interpretazione formalistica, ma di una piana applicazione della disciplina, da cui non residua alcun margine per un'interpretazione diversa, considerata anche la sua evidente ratio di assicurare un bilanciamento tra le esigenze connesse alla risoluzione della crisi di impresa e l'interesse dei creditori,
5 indubbiamente sacrificato da misure che precludono, sia pure temporaneamente, la liquidazione giudiziale.
4. Con il secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto CO sussistente l'insolvenza di .
Deduce parte reclamante che il primo giudice non ha considerato una serie di circostanze emerse tali da dimostrare la reversibilità dello stato di crisi o insolvenza, in particolare la pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi e lo stato delle trattative dirette al risanamento e, comunque, all'individuazione di una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale.
Richiama, in particolare, l'esistenza di un'offerta vincolante di acquisto di tutti i rami aziendali da parte di datata 2.3.2024, e prospetta che l'esito positivo delle Parte_2 trattative finalizzate al suo recepimento comporterebbe una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, con conservazione dell'attività e del know how aziendale, migliorativa per i creditori, i dipendenti e per il territorio.
Le censure devono essere disattese.
4.1. La IE reclamante ammette l'insolvenza, che tuttavia ritiene reversibile;
inoltre, avendo cessato l'attività nel 2021 e prospettando soltanto la possibilità di cessione a terzi dei rami aziendali, deduce che la nozione di insolvenza debba essere valutata non in senso dinamico, ma statico: non vi è, infatti, alcuna possibilità di ripresa dell'attività di impresa, ma si prospetta, nella migliore delle ipotesi, la possibilità di un'impresa diversa di riattivare la produzione all'esito della cessione dei rami di azienda.
Già questo rilievo comporta, a ben vedere, l'impossibilità di configurare un'insolvenza reversibile, la quale presuppone la valutazione dell'aspetto dinamico, quindi dell'accertamento della capacità economico finanziaria dell'impresa di operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di normalità: la reversibilità dell'insolvenza presuppone una prognosi positiva sulla possibilità dell'impresa di tornare a operare sul mercato, che, come si è detto, è esclusa dalla prospettiva unicamente liquidatoria avanzata con l'accesso alla composizione negoziale della crisi.
Va, poi, condivisa l'affermazione della reclamante circa l'applicabilità al caso in esame di una nozione di “insolvenza statica”, essendo la IE inattiva dal 2021, senza concessione dell'azienda in affitto (ipotesi in cui la predetta nozione non trova applicazione, secondo la giurisprudenza citata dal tribunale), senza alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, e quindi in una situazione di fatto identica a quella di una IE formalmente posta in liquidazione.
Da tale rilievo, tuttavia, discende la conferma – ed anzi un rafforzamento – del giudizio di sussistenza di un'insolvenza irreversibile.
Se è vero che per le IE inattive, al pari di quelle in liquidazione, l'accertamento dell'insolvenza va condotto in base al criterio cd. del deficit, vale a dire verificando “se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (Cass., n. 24660/2020; Cass., n. 25167/2016), è la stessa reclamante a indicare negli atti relativi alla procedura di composizione negoziata
6 della crisi che la prospettata dismissione degli asset aziendali comporterebbe la possibilità di pagare solo in parte i creditori chirografari (per i fornitori, nei cui confronti la debitoria complessiva è indicata nel piano di risanamento in € 5.210.704,44, è previsto il pagamento nella misura del 20%; sempre in percentuale è previsto il pagamento dei debiti verso banche e finanziatori, dell'ammontare complessivo di € 6.327.016,29).
Tale prospettiva di pagamento solo parziale è ribadita negli atti della presente procedura e anche nel reclamo, con la conseguenza che, valutata dalla prospettiva statica,
l'insolvenza è certa, essendo il passivo ammesso dalla reclamante ben superiore all'attivo che la stessa ritiene conseguibile all'esito della cessione dei rami di azienda nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.
4.2. Alle stesse conclusioni si perviene se si valuta la sussistenza dell'insolvenza da una prospettiva dinamica, quindi prendendo in considerazione la "possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni" (Cass., n. 30284/2022).
Dato atto che la IE è da tempo inattiva, l'unica ipotesi percorribile (e, in effetti, CO percorsa da attraverso il ricorso alla procedura di composizione negoziata della crisi) è quella della valutazione dell'attitudine dei beni e dei crediti che compongono il patrimonio sociale "ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione dell'operatività dell'impresa" (Cass., n. n. 30284/2022, cit.).
È evidente che, anche ove si ritenesse possibile la vendita di tale patrimonio aziendale CO in tempi brevi, ne deriverebbe l'irrimediabile compromissione dell'operatività di , il cui oggetto sociale non potrebbe essere più realizzato per effetto della completa dismissione del suo patrimonio;
quanto ai crediti, non sono emersi, né sono stati dedotti, elementi indicativi di una prospettiva di loro pronta liquidabilità.
4.3. Le considerazioni che precedono rendono superflua ogni ulteriore disamina, in particolare in ordine alla serietà e alla concreta realizzabilità dell'offerta di acquisto di
Parte_2
Su questo ultimo aspetto va, tuttavia, considerato che la predetta offerta non riguarda CO solo ma anche e che tra le condizioni sospensive COroparte_6 previste nell'offerta (che si indicano espressamente poste nell'interesse del solo offerente) ve ne sono molte dipendenti dalla volontà di terzi (per ciò solo di incerta realizzazione), tra cui, per indicare solo le più rilevanti: l'avvio di una procedura di composizione negoziata da parte di quest'ultima IE;
la stipula di contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare di Termoli, C.da , Parte_3 della durata di sei anni, con rinuncia alla disdetta alla prima scadenza da parte del locatore;
la sottoscrizione, da parte dell'offerente, di contratto di leasing avente ad oggetto un impianto di estrusione;
la cessione dei contratti di fornitura;
la rinuncia da parte di diversi soggetti, indicati nel dettaglio, a ogni diritto, anche economico, per invenzioni oggetto di brevetti da parte delle IE cedenti.
5. Al rigetto del reclamo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della reclamante a rimborsare ai reclamati le spese del presente
7 procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al d.
m. n. 55/2014 e successive modifiche, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo parametri intermedi tra minimi e medi in considerazione delle questioni affrontate.
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, di obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sul reclamo ex art. 51
c.c.i.i., proposto da IE benefit avverso la sentenza di apertura COroparte_5 della liquidazione giudiziale del Tribunale di Larino n. 7/2024 del 20.5.2024, così provvede;
• rigetta il reclamo;
• condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dai reclamati, che liquida, per ciascuno di essi, in € 4.500,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA GI CI MA RA d'RR
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