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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9759/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARBONE GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente presenta i requisiti della condizione di disabilità grave contemplati dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare all'Erario metà delle spese di lite relative alla fase CP_1
di atp, liquidate in tal misura in complessivi euro 625,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, compensando tutte le altre spese di lite;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
◊ pone a carico dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 26/06/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dal CTU il quale aveva invece riconosciuto sussistenti i presupposti della condizione di disabilità grave contemplati dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 30/5/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza nella fase di atp e della integrale soccombenza nella fase di opposizione, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
posti a carico dell'Erario gli onorari di difesa della parte ricorrente, in ragione della relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025.
II
TT OO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9759/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARBONE GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente presenta i requisiti della condizione di disabilità grave contemplati dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare all'Erario metà delle spese di lite relative alla fase CP_1
di atp, liquidate in tal misura in complessivi euro 625,00 oltre spese generali, IVA
e CPA, compensando tutte le altre spese di lite;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
◊ pone a carico dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 26/06/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dal CTU il quale aveva invece riconosciuto sussistenti i presupposti della condizione di disabilità grave contemplati dal comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
ritenuto che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del primo CTU
con atto depositato il 30/5/2024;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della parziale soccombenza nella fase di atp e della integrale soccombenza nella fase di opposizione, si rende necessaria una parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' solo le CP_1
spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
posti a carico dell'Erario gli onorari di difesa della parte ricorrente, in ragione della relativa ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025.
II
TT OO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro