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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/10/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G.L. 471 /2024 Continua dal verbale del 3.10.2024) Il Giudice, dott.ssa Patrizia Baici, al termine della discussione pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Simona Rizzello Parte_1
) e Lidia Golinelli Email_1
e presso lo studio di quest'ultima in Email_2
AR , Via Mario Greppi n. 2, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso.
. ,
- ricorrenti -
Contro
(c.f ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto Pelassa (CF:
), Dirigente pro-tempore dell' C.F._1 [...]
e dalla Dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Ricostruzione carriera Ata in ruolo.
1 All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato nel verbale che precede. di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 7.6.2024 la ricorrente, in ruolo alle dipendenze del CP_1 resistente, in qualità di personale ATA ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo in virtù di numerosi contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'operato del , CP_4
che nel decreto di ricostruzione di carriera ha riconosciuto ed equiparato al servizio di ruolo i primi quattro/tre anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eccedenti, per violazione del principio di non discriminazione di matrice eurocomunitaria, così concludendo: “accertata la natura discriminatoria della ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti, come effettuata con decreto dei singoli Dirigenti scolastici, disapplicare gli artt. 485 e 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs
297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria
1999/70/CE e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, CP_4
a rideterminare la ricostruzione della carriera dei singoli ricorrenti, valorizzando
l'integrale periodo di servizio prestato dagli stessi con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendo ad essi, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici;
condannare, inoltre, per tutti i motivi esposti in narrativa, il al risarcimento del CP_4
danno cagionato ai singoli ricorrenti a causa del mancato corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 1999/70/CE, danno da calcolarsi in misura pari alle somme che sarebbero state loro dovute, se correttamente inquadrati nella anzianità di servizio, in base al CCNL”. Cont Si è tempestivamente costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dei diritti maturati in epoca anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso, e, nel merito, ha contestato le domande di parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
Ha infatti dedotto l'inapplicabilità dell'Accordo Quadro, essendo l'ambito di applicabilità dello stesso limitato ai lavoratori a tempo determinato, mentre le ricorrenti, sono tutte
2 state assunte a tempo indeterminato. Ha sostenuto inoltre di avere fatto esclusivamente corretta applicazione della normativa relativa alla ricostruzione della carriera del personale ATA (artt. 569 e 570 d. lgs. 297/1994) ed ha contestato che ciò integri una disparità di trattamento.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
§§§
La domanda azionata dalla ricorrente è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
E' pacifico in causa che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e del provvedimento di ricostruzione della carriera, il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente tutte sia stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, applicando gli artt.
569 e 570 del d. lgs. 297/1994 ed in vista dell'applicazione dell'art. 4 comma 3 l.
399/1988.
L'art. 569 citato stabilisce al comma 1 che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, al comma 1 prevede che “ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme porta ad una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata da chi, come le attuali ricorrenti, prestava servizio in virtù di contratti a tempo determinato rispetto a chi prestava lo stesso servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato.
3 Come dedotto in ricorso, a fronte di anni 9 mesi 3, giorni 22 di servizio pre ruolo con il decreto di ricostruzione della carriera alla ricorrente sono stati riconosciuti anni 6 mesi
11 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici.
Cont Al momento della ricostruzione della carriera il ha valorizzato l'anzianità della ricorrente in modo diverso e riduttivo rispetto a quanto avrebbe fatto con il personale di ruolo, ossia applicando le posizioni stipendiali previste dal CCNL, operando in tal modo una disparità di trattamento rispetto ai colleghi delle ricorrenti già in ruolo.
Tale disparità di trattamento costituisce violazione delle regole dettate dall'Unione
Europea in materia.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Come è ormai noto la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, , Parte_2 chiamata a pronunciarsi sulla questione “se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; ha, inoltre, ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri,
4 riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01
a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza
Adeneler e a., citata, punto 68)”; ha concluso nel senso che:
“1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.
Ed ancora la Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero
e C-456/09, nel confermare l'orientamento espresso nella sentenza Parte_3 [...]
ha ribadito che : “un'indennità per anzianità di servizio … rientra Parte_2 nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori
a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Con riferimento all'individuazione delle “ragioni oggettive” che, ai sensi della clausola 4, giustificano la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a
5 tempo indeterminato, la sentenza della Corte di Giustizia 18.10.2012, cause riunite da
C-302/11 a 305/11, , ha precisato: “50. Secondo una costante giurisprudenza Per_1
della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Parte_2
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, e , C-
[...] Persona_2 Parte_3
444/09 e C-456/09, Racc. pag. I-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza OS Santana, cit., punto 72, nonché ordinanza RE
Martínez, cit., punto 47).
51. La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e Pt_2 Persona_2
Iglesias , punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza OS Pt_3
Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza RE , cit., punto 48)”. Per_3
L'Amministrazione convenuta non ha allegato circostanze specifiche e concrete che giustifichino tale disparità di trattamento, che secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, devono essere principalmente attinenti al contenuto e alle modalità di svolgimento delle prestazioni e non possono essere riferite al carattere temporaneo del rapporto di lavoro e alla regolamentazione ed organizzazione del servizio.
Non potendosi, pertanto, procedere ad un'interpretazione dell'art. 569 cit. conforme alla citata direttiva (pacificamente self executing), la normativa interna dev'essere disapplicata.
La ricostruzione della carriera della ricorrente deve quindi essere effettuata valorizzando l'anzianità nello stesso modo che per il personale che abbia maturato analoga anzianità di servizio mentre era di ruolo.
6 Va poi precisato che, trattandosi di personale ATA, l'anzianità in base alla quale è stata ricostruita la carriera delle ricorrenti è quella effettiva, trovando applicazione l'art. 570
T.U., in base al quale sono riconoscibili agli effetti della carriera soltanto i servizi prestati, e ciò a differenza di quanto previsto per il personale docente dall'art. 11 co.
14° legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Da ciò consegue che per il personale ATA la richiesta di ricostruzione della carriera tenendo conto dell'intero servizio pre-ruolo, mediante disapplicazione dell'art. 569 T.U., non può che portare a risultati favorevoli al lavoratore.
Essendo, infatti, la ricostruzione della carriera ad opera del già basata sui CP_1
servizi effettivamente prestati, il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo anziché nella misura prevista dall'art. 569 T.U. (pur sempre basato sui servizi effettivamente prestati) conduce ad un'anticipazione (in misura più o meno rilevante) nella progressione nella carriera e quindi nel passaggio da una all'altra delle posizioni stipendiali previste dal CCNL, con conseguenze, quindi sia sul piano giuridico che sul piano economico.
Così ragionando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia 20.9.2018, C466-2017
secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Per_4
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”, non risultano applicabili al personale ATA proprio in quanto non sussiste la medesima ragione oggettiva per giustificare la disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato in punto ricostruzione carriera che, viceversa sussiste con riferimento al personale docente.
7 Vero è che non può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
Orga La professionalità del personale non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30
CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo come dalla stessa richiesto nella domanda di ricostruzione di carriera.
Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre ruolo, la ricorrente hanno ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante (vedi singoli cedolini), avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in
“ritardo” il corretto inquadramento contrattuale.
Va così affermato il diritto della ricorrentea percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati, differenze retributive in parte cadute in prescrizione.
Occorre allora dire che la domanda di ricostruzione della carriera è diretta a
“valorizzare” economicamente i periodi lavorativi antecedenti l'immissione in ruolo del personale ricorrente e dunque a fare accertare dei crediti retributivi. Questi sono soggetti, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale, diversamente dai diritti
8 concernenti lo status o l'inquadramento professionale che ugualmente possono derivare dalla ricostruzione della carriera (cfr., Cass., 4697/1995). Cont Il ha eccepito la prescrizione quinquennale relativamente alla richiesta di condanna alle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso introduttivo (6.6.2024).
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio - spettano alla ricorrente la somma di € 837,45, oltre gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria. Il ha precisato che la ricorrente ha acquisito fascia 15/20 a far CP_1
tempo dal mese di marzo 2024.
Le spese processuali, infine, sono poste a carico del , parte soccombente in CP_1
giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi effettivamente lavorati con contratti di lavoro a
Cont tempo determinato stipulati con il e Condanna il a rideterminare la CP_4
ricostruzione di carriera delle sopra indicate ricorrenti attribuendo alla ricorrente la corretta anzianità ai fini economici e giuridici (fascia 15/20 marzo 2024) con corresponsione della somma di € 837,45 per differenze retributive non prescritte, oltre accessori come per legge.
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 CP_1 per compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore dei difensori antistatari.
Vercelli, 3/10/2024
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Simona Rizzello Parte_1
) e Lidia Golinelli Email_1
e presso lo studio di quest'ultima in Email_2
AR , Via Mario Greppi n. 2, elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso.
. ,
- ricorrenti -
Contro
(c.f ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Umberto Pelassa (CF:
), Dirigente pro-tempore dell' C.F._1 [...]
e dalla Dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Ricostruzione carriera Ata in ruolo.
1 All'odierna udienza di discussione i difensori hanno concluso come riportato nel verbale che precede. di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 7.6.2024 la ricorrente, in ruolo alle dipendenze del CP_1 resistente, in qualità di personale ATA ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo in virtù di numerosi contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'operato del , CP_4
che nel decreto di ricostruzione di carriera ha riconosciuto ed equiparato al servizio di ruolo i primi quattro/tre anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eccedenti, per violazione del principio di non discriminazione di matrice eurocomunitaria, così concludendo: “accertata la natura discriminatoria della ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti, come effettuata con decreto dei singoli Dirigenti scolastici, disapplicare gli artt. 485 e 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs
297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria
1999/70/CE e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, CP_4
a rideterminare la ricostruzione della carriera dei singoli ricorrenti, valorizzando
l'integrale periodo di servizio prestato dagli stessi con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendo ad essi, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici;
condannare, inoltre, per tutti i motivi esposti in narrativa, il al risarcimento del CP_4
danno cagionato ai singoli ricorrenti a causa del mancato corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 1999/70/CE, danno da calcolarsi in misura pari alle somme che sarebbero state loro dovute, se correttamente inquadrati nella anzianità di servizio, in base al CCNL”. Cont Si è tempestivamente costituito in giudizio il eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. dei diritti maturati in epoca anteriore al quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso, e, nel merito, ha contestato le domande di parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto.
Ha infatti dedotto l'inapplicabilità dell'Accordo Quadro, essendo l'ambito di applicabilità dello stesso limitato ai lavoratori a tempo determinato, mentre le ricorrenti, sono tutte
2 state assunte a tempo indeterminato. Ha sostenuto inoltre di avere fatto esclusivamente corretta applicazione della normativa relativa alla ricostruzione della carriera del personale ATA (artt. 569 e 570 d. lgs. 297/1994) ed ha contestato che ciò integri una disparità di trattamento.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
§§§
La domanda azionata dalla ricorrente è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
E' pacifico in causa che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e del provvedimento di ricostruzione della carriera, il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente tutte sia stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, applicando gli artt.
569 e 570 del d. lgs. 297/1994 ed in vista dell'applicazione dell'art. 4 comma 3 l.
399/1988.
L'art. 569 citato stabilisce al comma 1 che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 570, al comma 1 prevede che “ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento”.
L'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'applicazione di tali norme porta ad una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata da chi, come le attuali ricorrenti, prestava servizio in virtù di contratti a tempo determinato rispetto a chi prestava lo stesso servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato.
3 Come dedotto in ricorso, a fronte di anni 9 mesi 3, giorni 22 di servizio pre ruolo con il decreto di ricostruzione della carriera alla ricorrente sono stati riconosciuti anni 6 mesi
11 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici.
Cont Al momento della ricostruzione della carriera il ha valorizzato l'anzianità della ricorrente in modo diverso e riduttivo rispetto a quanto avrebbe fatto con il personale di ruolo, ossia applicando le posizioni stipendiali previste dal CCNL, operando in tal modo una disparità di trattamento rispetto ai colleghi delle ricorrenti già in ruolo.
Tale disparità di trattamento costituisce violazione delle regole dettate dall'Unione
Europea in materia.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; in particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Come è ormai noto la Corte di giustizia 13.9.2007, C-307/05, , Parte_2 chiamata a pronunciarsi sulla questione “se la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa possa servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” ha ritenuto che “la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”; ha, inoltre, ribadito come “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri,
4 riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01
a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza
Adeneler e a., citata, punto 68)”; ha concluso nel senso che:
“1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato,
2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.
Ed ancora la Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero
e C-456/09, nel confermare l'orientamento espresso nella sentenza Parte_3 [...]
ha ribadito che : “un'indennità per anzianità di servizio … rientra Parte_2 nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori
a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Con riferimento all'individuazione delle “ragioni oggettive” che, ai sensi della clausola 4, giustificano la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a
5 tempo indeterminato, la sentenza della Corte di Giustizia 18.10.2012, cause riunite da
C-302/11 a 305/11, , ha precisato: “50. Secondo una costante giurisprudenza Per_1
della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Parte_2
, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, e , C-
[...] Persona_2 Parte_3
444/09 e C-456/09, Racc. pag. I-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza OS Santana, cit., punto 72, nonché ordinanza RE
Martínez, cit., punto 47).
51. La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze Del Cerro , punti 53 e 58, e e Pt_2 Persona_2
Iglesias , punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza OS Pt_3
Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza RE , cit., punto 48)”. Per_3
L'Amministrazione convenuta non ha allegato circostanze specifiche e concrete che giustifichino tale disparità di trattamento, che secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, devono essere principalmente attinenti al contenuto e alle modalità di svolgimento delle prestazioni e non possono essere riferite al carattere temporaneo del rapporto di lavoro e alla regolamentazione ed organizzazione del servizio.
Non potendosi, pertanto, procedere ad un'interpretazione dell'art. 569 cit. conforme alla citata direttiva (pacificamente self executing), la normativa interna dev'essere disapplicata.
La ricostruzione della carriera della ricorrente deve quindi essere effettuata valorizzando l'anzianità nello stesso modo che per il personale che abbia maturato analoga anzianità di servizio mentre era di ruolo.
6 Va poi precisato che, trattandosi di personale ATA, l'anzianità in base alla quale è stata ricostruita la carriera delle ricorrenti è quella effettiva, trovando applicazione l'art. 570
T.U., in base al quale sono riconoscibili agli effetti della carriera soltanto i servizi prestati, e ciò a differenza di quanto previsto per il personale docente dall'art. 11 co.
14° legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Da ciò consegue che per il personale ATA la richiesta di ricostruzione della carriera tenendo conto dell'intero servizio pre-ruolo, mediante disapplicazione dell'art. 569 T.U., non può che portare a risultati favorevoli al lavoratore.
Essendo, infatti, la ricostruzione della carriera ad opera del già basata sui CP_1
servizi effettivamente prestati, il riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo anziché nella misura prevista dall'art. 569 T.U. (pur sempre basato sui servizi effettivamente prestati) conduce ad un'anticipazione (in misura più o meno rilevante) nella progressione nella carriera e quindi nel passaggio da una all'altra delle posizioni stipendiali previste dal CCNL, con conseguenze, quindi sia sul piano giuridico che sul piano economico.
Così ragionando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia 20.9.2018, C466-2017
secondo la quale “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Per_4
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”, non risultano applicabili al personale ATA proprio in quanto non sussiste la medesima ragione oggettiva per giustificare la disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato in punto ricostruzione carriera che, viceversa sussiste con riferimento al personale docente.
7 Vero è che non può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione.
Orga La professionalità del personale non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30
CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale.
Va così dichiarato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico, del servizio prestato in posizione di pre ruolo come dalla stessa richiesto nella domanda di ricostruzione di carriera.
Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre ruolo, la ricorrente hanno ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante (vedi singoli cedolini), avendo l'amministrazione riconosciuto sempre in
“ritardo” il corretto inquadramento contrattuale.
Va così affermato il diritto della ricorrentea percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati, differenze retributive in parte cadute in prescrizione.
Occorre allora dire che la domanda di ricostruzione della carriera è diretta a
“valorizzare” economicamente i periodi lavorativi antecedenti l'immissione in ruolo del personale ricorrente e dunque a fare accertare dei crediti retributivi. Questi sono soggetti, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale, diversamente dai diritti
8 concernenti lo status o l'inquadramento professionale che ugualmente possono derivare dalla ricostruzione della carriera (cfr., Cass., 4697/1995). Cont Il ha eccepito la prescrizione quinquennale relativamente alla richiesta di condanna alle differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso introduttivo (6.6.2024).
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera – come verranno successivamente quantificate in via spontanea o in separato giudizio - spettano alla ricorrente la somma di € 837,45, oltre gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria. Il ha precisato che la ricorrente ha acquisito fascia 15/20 a far CP_1
tempo dal mese di marzo 2024.
Le spese processuali, infine, sono poste a carico del , parte soccombente in CP_1
giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante i periodi effettivamente lavorati con contratti di lavoro a
Cont tempo determinato stipulati con il e Condanna il a rideterminare la CP_4
ricostruzione di carriera delle sopra indicate ricorrenti attribuendo alla ricorrente la corretta anzianità ai fini economici e giuridici (fascia 15/20 marzo 2024) con corresponsione della somma di € 837,45 per differenze retributive non prescritte, oltre accessori come per legge.
CONDANNA il al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 CP_1 per compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA in favore dei difensori antistatari.
Vercelli, 3/10/2024
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
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