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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2456/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. SATTIN CHIARA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. SARACINO ANTONIO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente
1. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna già pronunciata con i provvedimenti provvisori e urgenti dd. 27.12.2023;
2.- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, con Persona_1 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse del minore;
3. ordinare a di non avvicinarsi alla signora e alla figlia CP_1 Pt_1
e ai luoghi da queste frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei Per_1 loro confronti;
4. delegare il Servizio Sociale ad organizzare visite e contatti della bambina con il padre con le modalità ritenute più opportune, solo se ritenute confacenti all'interesse della minore;
5. -condannare il signor a versare un assegno di contributo al CP_1 mantenimento per pari a €. 300,00 mensili – come stabilito con Per_1
l'ordinanza dd. 27.12.2023- la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
6. prevedere che la signora potrà percepire nella totalità gli assegni Pt_1 familiari, l'assegno unnico universale e ogni contributo pubblico per lei e la figlia e chiedere la detrazione fiscale a carico della figlia minore;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.
Per la parte resistente:
Nel merito:
-reintegrare il signor nella potestà genitoriale;
CP_1
-disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 principale presso la madre;
-prevedere visite libere padre-figlia secondo il miglior calendario individuato sulla base dei rispettivi impegni genitoriali, in ogni caso per almeno tre pomeriggi in settimana garantendo almeno una cena, considerato che la signora sta continuando a cercare l'ex compagno e il rapporto padre-figlia risulta Pt_1 positivo e costruttivo. Nel caso in cui permanessero misure cautelari in sede penale con divieto di avvicinamento alla madre ci si rimette alle modalità più opportune per garantire il protocollo padre-figlia anche all'esito dell'espletanda
CTU;
-disporre il mantenimento diretto di ovvero, in non creduta ipotesi, viste Per_1 le rispettive situazioni lavorative e patrimoniali, disporre un assegno mensile di mantenimento a carico del padre proporzionato alle effettive capacità paterne e materne e ai periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore previa indagine di Polizia Tributaria su entrambi i genitori;
-spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida CNF;
-incameramento dell'Assegni Unico Universale al 50% come per legge.
In via istruttoria:
Pag. 2 di 11 -disporsi CTU psicologica ai fini della valutazione delle rispettive capacità genitoriali, anche alla luce dell'anamnesi familiare di ciascuno, del miglior protocollo di vista;
-disporsi indagine di Polizia Tributaria su entrambi i genitori per avere chiarezza sulle rispettive situazioni lavorative e patrimoniali.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra , premesso che dalla relazione sentimentale more Parte_1 uxorio con il Sig. , in data 04.05.2022, è nata la figlia CP_1 riconosciuta da entrambi i genitori, in data 03.10.2023, Persona_1 depositava innanzi il Tribunale di Trento ricorso ex art.473 bis c.p.c. e ss. per la disciplina dell'affidamento e il contributo al mantenimento, con richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna.
La ricorrente esponeva che, per i gravi maltrattamenti e le minacce subite dal compagno, in data 08.07.2022 presentava denuncia;
che il Sig. CP_2 veniva rinviato a giudizio e che nei suoi confronti, in data 11.07.2022, veniva emessa ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di contatto personale, telefonico e telematico.
La Sig.ra esponeva altresì che, unitamente alla figlia si Parte_1 Per_1 trasferiva in una struttura protetta in Trento e, pertanto, chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente
1. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, quantomeno in via provvisoria e urgente;
2.- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, con Persona_1 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse del minore;
3. ordinare a di non avvicinarsi alla signora e alla figlia CP_1 Pt_1
e ai luoghi da queste frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei Per_1 loro confronti;
4. vietare in ogni caso visite e contatti della bambina con il padre alla luce del grave pregiudizio dalla stessa subito. In subordine, previo esperimento di una
Pag. 3 di 11 perizia sulle capacità genitoriali, e/o dopo l'attivazione di un percorso di supporto psicologico, individuare modalità di visite protette, solo se ritenute confacenti all'interesse della minore;
5. -condannare il signor a versare un assegno di contributo al Parte_2 mantenimento per OM pari ad almeno €.350,00 mensili o la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.
Il Presidente relatore, con provvedimento del 06.10.2023, fissava la comparizione delle parti all'udienza del 29.11.2023 e mandava al competente Servizio Sociale di trasmettere all'Ufficio informazioni sulla situazione socio- familiare della minore entro la data della fissata udienza. Persona_1
In data 10.11.2023 il Sig. depositava atto di costituzione formale CP_1 dove, esponendone le motivazioni, chiedeva: in via principale la fissazione di una nuova prima udienza di discussione con nuovi termini a difesa;
in subordine di essere rimesso nei termini e in ulteriore subordine il dimezzamento dei termini ex art. 473bis. 42 c.p.c. con fissazione di nuovo termine per la costituzione di almeno quindici giorni prima della fissata udienza del 29.11.2023.
In data 14.11.2023 il Presidente del Tribunale autorizzava il dimezzamento dei termini di costituzione del convenuto.
Il Sig. con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2023, CP_1 contestava quanto chiesto e dedotto da controparte ed esponendo le motivazioni chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: visto l'art. 473 bis. 44 c.p.c. e 210 c.p.c., in via istruttoria di ordinare alla ricorrente l'esibizione di tutti suoi estratti conto aggiornati fornendo tutte le informazioni utili sugli assegni percepiti ed ulteriori rispetto a quanto riconosciuto dal padre;
di demandare ai SST la raccolta di tutta la documentazione relativa alla permanenza della signora in strutture assistenziali per minori in difficoltà, Pt_1 richiedendo altresì relazione da parte del personale addetto e la raccolta di ogni documento utile relativo a denunce endofamiliari per violenza;
di procedere con urgenza con le attività istruttorie ritenute opportune per verificare la fondatezza delle allegazioni delle parti ex art. 473 bis. 46 c.p.c., nominando altresì CTU che possa accertare le rispettive capacità genitoriali, valutare le rispettive reti familiari, individuando il migliore collocamento genitoriale od eterogenitoriale per la minore Per_1
Pag. 4 di 11 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., in via provvisoria, di
-prevedere in via provvisoria visite paterne nel numero di almeno una a settimana in presenza di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, preceduta da un primo periodo di spazio neutro, fino alla revoca del provvedimento cautelare assunto in sede penale con incarico al SST di relazionare sull'andamento degli incontri entro un termine prefissato;
-prevedere che il padre provvederà ad occuparsi integralmente del vestiario della figlia minore e degli accessori necessari alla sua crescita che saranno richiesti dai
SST e agli stessi consegnati, disponendo altresì per un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, il tutto fino a diversa disposizione e mutamento delle circostanze;
-spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida CNF;
nel merito, in principalità
-rigettare le domande di parte ricorrente, disponendo per il migliore protocollo genitoriale all'esito dell'attività istruttoria ex art. 473 bis. 46 c.p.c.;
-con vittoria di spese e compensi oltre accessori previsti ex lege.
Il Servizio Sociale in data 23.11.2024 depositava la relazione di aggiornamento relativa alla situazione del minore concludendo nei termini di Persona_1 seguito trascritti: “Alla luce degli elementi riportati, considerando i bisogni della bambina che riportano la necessità di avere accanto a sé una madre ed un padre consapevoli del ruolo genitoriale;
in particolare la necessità che la madre possa percorrere un suo percorso di vita personale (formativo e lavorativo) che le possa consentire di sentirsi affermata e autonoma come persona e che il padre si renda effettivamente consapevole delle responsabilità genitoriali attraverso un protocollo di visite e pernottamenti di OM presso di lui (se valutati opportuni anche da codesta Magistratura); la scrivente chiede alla spettabile Magistratura di valutare l'opportunità di un affidamento socio assistenziale della bambina al servizio sociale, che permetta di attuare percorsi per OM che le garantiscano funzioni di cura e stimoli adeguati e di organizzare i momenti di incontro della bambina con il padre attraverso una calendarizzazione predefinita anche eventualmente in presenza di una figura educativa.”.
Il Servizio Servizio Sociale, inoltre, depositava la relazione psicologica, a firma della Dott.ssa che relativamente alle parti del giudizio Persona_2 concludeva nei termini che seguono:
“-Il signor ha mantenuto un atteggiamento di scarso interesse nei CP_1 confronti di ad una riflessione approfondita sulla sua capacità genitoriale, assumendo una posizione rigida e intransigente sugli eventi accaduti;
non è stato
Pag. 5 di 11 possibile per lui considerare altri punti di vista o tentare di approfondire il significato di quello che è accaduto, soprattutto in riferimento al benessere di sua figlia Tale negazione così vigorosamente sostenuta dal signor si Per_1 CP_1 delinea come un fattore di rischio. Tuttavia, il signor ha mostrato un sincero CP_1 affetto verso la figlia, e il suo desiderio autentico di prendersi cura della figlia è emerso spesso durante i colloqui, inoltre, possiede una sufficiente capacità di rilettura della sua storia personale. Permane il difficile e conflittuale rapporto con la madre di che intralcia la possibilità di fornire un adeguato contesto di Per_1 crescita alla bambina.
Pertanto, in conclusione, si ritiene possibile permettere al signor di CP_1 sperimentare un graduale avvicinamento alla figlia in un contesto Per_1 protetto (Spazio Neutro), al fine di poter esercitare il suo ruolo di padre.
-Alla luce del percorso svolto con la signor ed in accordo con il pensiero Pt_1 della assistente sociale , si riportano le seguenti considerazioni. Parte_3
La signora ha dimostrato un buon attaccamento alla figlia, ed una buona Pt_1 capacità di assumersi le responsabilità della sua crescita, manifestando il desiderio di migliorare la loro condizione. Accanto a ciò, si sono rilevati elementi di rischio importanti che vanno presi in considerazione: la giovane età di Pt_1 il suo passato di istituzionalizzazione e la scarsa rielaborazione della sua storia personale, la scarsa consapevolezza della situazione delicata in cui si trovano lei e la figlia, la rete sociale praticamente inesistente, la relazione conflittuale con il padre della minore. Tali elementi rendono necessario un monitoraggio costante ed un intervento di sostegno alla coppia madre – bambina, quale una comunità di accoglienza (oltre che altri interventi adeguati), che possano offrire un modello di genitorialità positiva, attraverso cui la signora possa acquisire una Pt_1 maggiore competenza genitoriale.”.
All'udienza di prima comparizione personale del 29.11.2023 i procuratori delle parti si riportavano al contenuto degli scritti difensivi e ne chiedevano l'integrale accoglimento.
La Sig.ra confermava la disponibilità alle visite della figlia da Pt_1 Per_1 parte del Sig. in spazio neutro e dichiarava di lavorare presso una società di CP_1 gestione di mense scolastiche con contratto a chiamata.
Il Sig. dichiarava di essere disposto ad occuparsi della bambina, con CP_1
l'aiuto della propria madre e della propria sorella;
di essere disponibile a fare delle visite alla figlia con la supervisione del Servizio Sociale;
rinunciava alla richiesta della consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali;
faceva propria la richiesta di temporaneo affidamento della bambina ai Servizi Sociali e
Pag. 6 di 11 dichiarava inoltre di essere disposto a versare un massimo di € 200/00, fino a quando il suo stipendio sarebbe stato di € 1.300/00.
Il 30.11.2023 il Tribunale dei minorenni comunicava la non pendenza di procedimenti a favore della minore nata il [...] e la Persona_1
Procura del Tribunale dei Minorenni in data 01.12.2023 comunicava di non aver proposto ricorso al Tribunale dei Minorenni a favore della minore Per_1
e che il procedimento presso la Procura (indagini civili) sub.
[...]
n.22.000.333/22 era stato archiviato per pendenza del procedimento di affidamento innanzi il Tribunale Ordinario di Trento (art. 38 disp.att. c.c.).
Il Presidente relatore a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
27.12.2023 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
1- il divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Per_3 Pt_1 mantenendo una distanza non inferiore a 200 metri;
l'ordine di protezione rimarrà in vigore fino alla cessazione/revoca della misura cautelare;
2- la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia CP_1 minore Per_1
3-l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre , con Parte_1 collocazione presso la residenza della stessa;
4-il padre potrà effettuare visite alla figlia in Spazio Neutro, secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con il Servizio Sociale;
5- l'attivazione a tutela della sig.ra e della minore l'intervento dei Servizi Pt_1
Socio-Sanitari per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. Per_2
23.06.2023, con richiesta di riferire a questo Ufficio sull'evoluzione della situazione, compreso l'andamento delle visite del padre, entro la data fissata per la prossima udienza;
6-pone a carico del sig. - a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia di 300,00 Euro complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
7-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. Si disponeva altresì il rinvio della causa all'udienza del 20.03.2024 per l'acquisizione dell'aggiornamento sulla situazione da parte dei Servizi Socio-
Sanitari.
Pag. 7 di 11 Il Servizio Sociale depositava in data 20.06.2024 la relazione di aggiornamento relativa alla situazione del minore concludendo nei termini di Persona_1 seguito trascritti: “Alla luce dell'osservazione positiva degli incontri, e del legame significativo fra ed il padre, considerato il fatto che il 18 maggio Per_1
u.s. madre e padre sono stati visti dall'educatrice che supervisiona gli incontri protetti, mentre effettuavano la spesa prima dell'incontro in spazio neutro, e lo stesso signor ha riferito di una frequentazione fuori dal contesto CP_1 protetto, si propone la chiusura del servizio di spazio neutro.
Rispetto alla prosecuzione del percorso in struttura madre bambino da parte della signora considerata la scarsa adesione progettuale ed il rischio che una Pt_1 permanenza protratta possa diventare involutiva per il nucleo accolto, si sta considerando la possibilità di un passaggio alla semi-autonomia.”.
All'udienza del 10.07.2024 i procuratori delle parti facevano presente che il procedimento penale a carico di era fissato a novembre 2024. CP_1
Il Presidente relatore mandava alla Cancelleria per acquisire informazioni presso la Procura della Repubblica di Trento circa il procedimento a carico del Sig.
nonché sulla permanenza della misura cautelare nei suoi CP_1 confronti. All'udienza del 06.11.2024 entrambi i procuratori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione ed in merito al procedimento penale a carico del sig. riferivano che l'udienza era fissata per il giorno 11.11.2024 e che CP_1 non sussistono procedimenti pendenti davanti il Tribunale per i Minorenni.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in
Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene innanzitutto il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di divieto di avvicinamento del sig. ai luoghi frequentati dalla sig.ra Per_3 Pt_1 per un ulteriore anno e, in ogni caso, con cessazione anticipata del divieto nel caso cessazione/revoca della misura cautelare, considerato che dalle informazioni acquisite la misura stessa è ancora pendente e che il procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. (instauratosi a seguito della querela sporta dalla ricorrente in data 8.7.2022, in atti) è stato rinviato all'udienza dibattimentale del 13 marzo 2025.
Quanto al regime di affidamento della bambina ritiene il Tribunale che possa essere invece previsto l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, considerato che può essere valorizzato il percorso di recupero delle capacità genitoriali che il resistente ha fatto in questi ultimi mesi con la
Pag. 8 di 11 supervisione dei Servizi, ferme restando in capo alla madre le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione relative alla figlia.
Dalla relazione del 08.08.2024, redatta dalla e riferita Parte_4 all'intervento di Spazio neutro a favore della minore emerge Persona_1 infatti che: “Dalle osservazioni fatte, la relazione padre/figlia pare consolidata. Il
Signor pare capace di cogliere le necessità della figlia e rispondere ai CP_1 suoi bisogni in modo adeguato. In considerazione di ciò non si ravvisa la necessità di proseguire tale modalità di incontro e si propone pertanto la chiusura dello spazio neutro.”
Tale percorso positivo del padre della minore è stato riconosciuto anche dalla ricorrente, che ha confermato la non opposizione alle visite libere alla figlia da parte del padre, previo chiarimento da parte del signor AD della sua disponibilità di tempo e di luogo per tenere con sé la figlia.
Deve essere poi confermato il collocamento della minore presso la residenza della madre, come previsto nell'ordinanza presidenziale, non opposta, considerate anche le concordi conclusioni del resistente.
In ordine al regime delle visite, dispone il Tribunale che il padre potrà effettuare visite anche libere alla figlia con delega al Servizio Sociale ad organizzare le stesse con le modalità ritenute più opportune.
Ritiene in ogni caso il Collegio che deve e continuare la vigilanza da parte del
Servizio Sociale per anni due, fino alla fine dell'anno 2026, anche mediante la collaborazione dei Servizi Sanitari, per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. 23.06.2023. Per_2
Quanto alle statuizioni economiche, deve essere disposto in via definitiva a carico del sig. a decorrere dalla data della domanda, l'onere del CP_1 mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno, in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso per le somme che superano € 100,00.
Trattasi di somma minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento della figlia, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i
Pag. 9 di 11 figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno di (di poco Per_1 più di due anni di età) e che il sig. ha capacità lavorativa piena, CP_1 avendo 31 anni di età ed avendo svolto attività lavorativa, anche se non sempre in modo continuativo, come risulta dalla documentazione in atti.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del Pt_1 diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Le spese di lite vengono interamente compensate in considerazione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1- dispone il divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Per_3
mantenendo una distanza non inferiore a 200 metri per un ulteriore anno e, Pt_1 in ogni caso, con cessazione anche anticipata nel caso cessazione/revoca della misura cautelare;
2-dispone l'affidamento condiviso della minore tra i genitori con collocamento della stessa presso la residenza della madre, ferme restando in capo alla madre le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione relative alla figlia;
4-il padre potrà effettuare visite anche libere alla figlia con delega al Servizio
Sociale ad organizzare le stesse con le modalità ritenute più opportune;
5- dispone vigilanza da parte del Servizio Sociale per anni due, fino alla fine dell'anno 2026, anche mediante la collaborazione dei Servizi Sanitari, per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. 23.06.2023; Per_2
Pag. 10 di 11 6-pone a carico del sig. - a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia di 300,00 Euro complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
7-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
8- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2456/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da
, con l'Avv. SATTIN CHIARA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. SARACINO ANTONIO CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente
1. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna già pronunciata con i provvedimenti provvisori e urgenti dd. 27.12.2023;
2.- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, con Persona_1 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse del minore;
3. ordinare a di non avvicinarsi alla signora e alla figlia CP_1 Pt_1
e ai luoghi da queste frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei Per_1 loro confronti;
4. delegare il Servizio Sociale ad organizzare visite e contatti della bambina con il padre con le modalità ritenute più opportune, solo se ritenute confacenti all'interesse della minore;
5. -condannare il signor a versare un assegno di contributo al CP_1 mantenimento per pari a €. 300,00 mensili – come stabilito con Per_1
l'ordinanza dd. 27.12.2023- la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
6. prevedere che la signora potrà percepire nella totalità gli assegni Pt_1 familiari, l'assegno unnico universale e ogni contributo pubblico per lei e la figlia e chiedere la detrazione fiscale a carico della figlia minore;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.
Per la parte resistente:
Nel merito:
-reintegrare il signor nella potestà genitoriale;
CP_1
-disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 principale presso la madre;
-prevedere visite libere padre-figlia secondo il miglior calendario individuato sulla base dei rispettivi impegni genitoriali, in ogni caso per almeno tre pomeriggi in settimana garantendo almeno una cena, considerato che la signora sta continuando a cercare l'ex compagno e il rapporto padre-figlia risulta Pt_1 positivo e costruttivo. Nel caso in cui permanessero misure cautelari in sede penale con divieto di avvicinamento alla madre ci si rimette alle modalità più opportune per garantire il protocollo padre-figlia anche all'esito dell'espletanda
CTU;
-disporre il mantenimento diretto di ovvero, in non creduta ipotesi, viste Per_1 le rispettive situazioni lavorative e patrimoniali, disporre un assegno mensile di mantenimento a carico del padre proporzionato alle effettive capacità paterne e materne e ai periodi di permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore previa indagine di Polizia Tributaria su entrambi i genitori;
-spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida CNF;
-incameramento dell'Assegni Unico Universale al 50% come per legge.
In via istruttoria:
Pag. 2 di 11 -disporsi CTU psicologica ai fini della valutazione delle rispettive capacità genitoriali, anche alla luce dell'anamnesi familiare di ciascuno, del miglior protocollo di vista;
-disporsi indagine di Polizia Tributaria su entrambi i genitori per avere chiarezza sulle rispettive situazioni lavorative e patrimoniali.
In ogni caso:
-con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra , premesso che dalla relazione sentimentale more Parte_1 uxorio con il Sig. , in data 04.05.2022, è nata la figlia CP_1 riconosciuta da entrambi i genitori, in data 03.10.2023, Persona_1 depositava innanzi il Tribunale di Trento ricorso ex art.473 bis c.p.c. e ss. per la disciplina dell'affidamento e il contributo al mantenimento, con richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale paterna.
La ricorrente esponeva che, per i gravi maltrattamenti e le minacce subite dal compagno, in data 08.07.2022 presentava denuncia;
che il Sig. CP_2 veniva rinviato a giudizio e che nei suoi confronti, in data 11.07.2022, veniva emessa ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di contatto personale, telefonico e telematico.
La Sig.ra esponeva altresì che, unitamente alla figlia si Parte_1 Per_1 trasferiva in una struttura protetta in Trento e, pertanto, chiedeva che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni: in via principale e di merito, anche in via provvisoria e urgente
1. disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna, quantomeno in via provvisoria e urgente;
2.- disporre l'affidamento c.d. super esclusivo di alla madre, con Persona_1 collocazione presso l'abitazione della stessa, ed espressa autorizzazione ad ivi spostare la residenza, in quanto ogni diverso affidamento sarebbe gravemente pregiudizievole dell'interesse del minore;
3. ordinare a di non avvicinarsi alla signora e alla figlia CP_1 Pt_1
e ai luoghi da queste frequentati, cessando le condotte pregiudizievoli nei Per_1 loro confronti;
4. vietare in ogni caso visite e contatti della bambina con il padre alla luce del grave pregiudizio dalla stessa subito. In subordine, previo esperimento di una
Pag. 3 di 11 perizia sulle capacità genitoriali, e/o dopo l'attivazione di un percorso di supporto psicologico, individuare modalità di visite protette, solo se ritenute confacenti all'interesse della minore;
5. -condannare il signor a versare un assegno di contributo al Parte_2 mantenimento per OM pari ad almeno €.350,00 mensili o la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
Con vittoria di spese e onorari di lite ed accessori di legge.
Il Presidente relatore, con provvedimento del 06.10.2023, fissava la comparizione delle parti all'udienza del 29.11.2023 e mandava al competente Servizio Sociale di trasmettere all'Ufficio informazioni sulla situazione socio- familiare della minore entro la data della fissata udienza. Persona_1
In data 10.11.2023 il Sig. depositava atto di costituzione formale CP_1 dove, esponendone le motivazioni, chiedeva: in via principale la fissazione di una nuova prima udienza di discussione con nuovi termini a difesa;
in subordine di essere rimesso nei termini e in ulteriore subordine il dimezzamento dei termini ex art. 473bis. 42 c.p.c. con fissazione di nuovo termine per la costituzione di almeno quindici giorni prima della fissata udienza del 29.11.2023.
In data 14.11.2023 il Presidente del Tribunale autorizzava il dimezzamento dei termini di costituzione del convenuto.
Il Sig. con comparsa di costituzione e risposta del 14.11.2023, CP_1 contestava quanto chiesto e dedotto da controparte ed esponendo le motivazioni chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: visto l'art. 473 bis. 44 c.p.c. e 210 c.p.c., in via istruttoria di ordinare alla ricorrente l'esibizione di tutti suoi estratti conto aggiornati fornendo tutte le informazioni utili sugli assegni percepiti ed ulteriori rispetto a quanto riconosciuto dal padre;
di demandare ai SST la raccolta di tutta la documentazione relativa alla permanenza della signora in strutture assistenziali per minori in difficoltà, Pt_1 richiedendo altresì relazione da parte del personale addetto e la raccolta di ogni documento utile relativo a denunce endofamiliari per violenza;
di procedere con urgenza con le attività istruttorie ritenute opportune per verificare la fondatezza delle allegazioni delle parti ex art. 473 bis. 46 c.p.c., nominando altresì CTU che possa accertare le rispettive capacità genitoriali, valutare le rispettive reti familiari, individuando il migliore collocamento genitoriale od eterogenitoriale per la minore Per_1
Pag. 4 di 11 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., in via provvisoria, di
-prevedere in via provvisoria visite paterne nel numero di almeno una a settimana in presenza di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna, preceduta da un primo periodo di spazio neutro, fino alla revoca del provvedimento cautelare assunto in sede penale con incarico al SST di relazionare sull'andamento degli incontri entro un termine prefissato;
-prevedere che il padre provvederà ad occuparsi integralmente del vestiario della figlia minore e degli accessori necessari alla sua crescita che saranno richiesti dai
SST e agli stessi consegnati, disponendo altresì per un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, il tutto fino a diversa disposizione e mutamento delle circostanze;
-spese straordinarie al 50% secondo le Linee Guida CNF;
nel merito, in principalità
-rigettare le domande di parte ricorrente, disponendo per il migliore protocollo genitoriale all'esito dell'attività istruttoria ex art. 473 bis. 46 c.p.c.;
-con vittoria di spese e compensi oltre accessori previsti ex lege.
Il Servizio Sociale in data 23.11.2024 depositava la relazione di aggiornamento relativa alla situazione del minore concludendo nei termini di Persona_1 seguito trascritti: “Alla luce degli elementi riportati, considerando i bisogni della bambina che riportano la necessità di avere accanto a sé una madre ed un padre consapevoli del ruolo genitoriale;
in particolare la necessità che la madre possa percorrere un suo percorso di vita personale (formativo e lavorativo) che le possa consentire di sentirsi affermata e autonoma come persona e che il padre si renda effettivamente consapevole delle responsabilità genitoriali attraverso un protocollo di visite e pernottamenti di OM presso di lui (se valutati opportuni anche da codesta Magistratura); la scrivente chiede alla spettabile Magistratura di valutare l'opportunità di un affidamento socio assistenziale della bambina al servizio sociale, che permetta di attuare percorsi per OM che le garantiscano funzioni di cura e stimoli adeguati e di organizzare i momenti di incontro della bambina con il padre attraverso una calendarizzazione predefinita anche eventualmente in presenza di una figura educativa.”.
Il Servizio Servizio Sociale, inoltre, depositava la relazione psicologica, a firma della Dott.ssa che relativamente alle parti del giudizio Persona_2 concludeva nei termini che seguono:
“-Il signor ha mantenuto un atteggiamento di scarso interesse nei CP_1 confronti di ad una riflessione approfondita sulla sua capacità genitoriale, assumendo una posizione rigida e intransigente sugli eventi accaduti;
non è stato
Pag. 5 di 11 possibile per lui considerare altri punti di vista o tentare di approfondire il significato di quello che è accaduto, soprattutto in riferimento al benessere di sua figlia Tale negazione così vigorosamente sostenuta dal signor si Per_1 CP_1 delinea come un fattore di rischio. Tuttavia, il signor ha mostrato un sincero CP_1 affetto verso la figlia, e il suo desiderio autentico di prendersi cura della figlia è emerso spesso durante i colloqui, inoltre, possiede una sufficiente capacità di rilettura della sua storia personale. Permane il difficile e conflittuale rapporto con la madre di che intralcia la possibilità di fornire un adeguato contesto di Per_1 crescita alla bambina.
Pertanto, in conclusione, si ritiene possibile permettere al signor di CP_1 sperimentare un graduale avvicinamento alla figlia in un contesto Per_1 protetto (Spazio Neutro), al fine di poter esercitare il suo ruolo di padre.
-Alla luce del percorso svolto con la signor ed in accordo con il pensiero Pt_1 della assistente sociale , si riportano le seguenti considerazioni. Parte_3
La signora ha dimostrato un buon attaccamento alla figlia, ed una buona Pt_1 capacità di assumersi le responsabilità della sua crescita, manifestando il desiderio di migliorare la loro condizione. Accanto a ciò, si sono rilevati elementi di rischio importanti che vanno presi in considerazione: la giovane età di Pt_1 il suo passato di istituzionalizzazione e la scarsa rielaborazione della sua storia personale, la scarsa consapevolezza della situazione delicata in cui si trovano lei e la figlia, la rete sociale praticamente inesistente, la relazione conflittuale con il padre della minore. Tali elementi rendono necessario un monitoraggio costante ed un intervento di sostegno alla coppia madre – bambina, quale una comunità di accoglienza (oltre che altri interventi adeguati), che possano offrire un modello di genitorialità positiva, attraverso cui la signora possa acquisire una Pt_1 maggiore competenza genitoriale.”.
All'udienza di prima comparizione personale del 29.11.2023 i procuratori delle parti si riportavano al contenuto degli scritti difensivi e ne chiedevano l'integrale accoglimento.
La Sig.ra confermava la disponibilità alle visite della figlia da Pt_1 Per_1 parte del Sig. in spazio neutro e dichiarava di lavorare presso una società di CP_1 gestione di mense scolastiche con contratto a chiamata.
Il Sig. dichiarava di essere disposto ad occuparsi della bambina, con CP_1
l'aiuto della propria madre e della propria sorella;
di essere disponibile a fare delle visite alla figlia con la supervisione del Servizio Sociale;
rinunciava alla richiesta della consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali;
faceva propria la richiesta di temporaneo affidamento della bambina ai Servizi Sociali e
Pag. 6 di 11 dichiarava inoltre di essere disposto a versare un massimo di € 200/00, fino a quando il suo stipendio sarebbe stato di € 1.300/00.
Il 30.11.2023 il Tribunale dei minorenni comunicava la non pendenza di procedimenti a favore della minore nata il [...] e la Persona_1
Procura del Tribunale dei Minorenni in data 01.12.2023 comunicava di non aver proposto ricorso al Tribunale dei Minorenni a favore della minore Per_1
e che il procedimento presso la Procura (indagini civili) sub.
[...]
n.22.000.333/22 era stato archiviato per pendenza del procedimento di affidamento innanzi il Tribunale Ordinario di Trento (art. 38 disp.att. c.c.).
Il Presidente relatore a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del
27.12.2023 emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
1- il divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Per_3 Pt_1 mantenendo una distanza non inferiore a 200 metri;
l'ordine di protezione rimarrà in vigore fino alla cessazione/revoca della misura cautelare;
2- la sospensione della responsabilità genitoriale di sulla figlia CP_1 minore Per_1
3-l'affidamento esclusivo della minore in favore della madre , con Parte_1 collocazione presso la residenza della stessa;
4-il padre potrà effettuare visite alla figlia in Spazio Neutro, secondo i tempi e le modalità che verranno concordate con il Servizio Sociale;
5- l'attivazione a tutela della sig.ra e della minore l'intervento dei Servizi Pt_1
Socio-Sanitari per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. Per_2
23.06.2023, con richiesta di riferire a questo Ufficio sull'evoluzione della situazione, compreso l'andamento delle visite del padre, entro la data fissata per la prossima udienza;
6-pone a carico del sig. - a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia di 300,00 Euro complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
7-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero. Si disponeva altresì il rinvio della causa all'udienza del 20.03.2024 per l'acquisizione dell'aggiornamento sulla situazione da parte dei Servizi Socio-
Sanitari.
Pag. 7 di 11 Il Servizio Sociale depositava in data 20.06.2024 la relazione di aggiornamento relativa alla situazione del minore concludendo nei termini di Persona_1 seguito trascritti: “Alla luce dell'osservazione positiva degli incontri, e del legame significativo fra ed il padre, considerato il fatto che il 18 maggio Per_1
u.s. madre e padre sono stati visti dall'educatrice che supervisiona gli incontri protetti, mentre effettuavano la spesa prima dell'incontro in spazio neutro, e lo stesso signor ha riferito di una frequentazione fuori dal contesto CP_1 protetto, si propone la chiusura del servizio di spazio neutro.
Rispetto alla prosecuzione del percorso in struttura madre bambino da parte della signora considerata la scarsa adesione progettuale ed il rischio che una Pt_1 permanenza protratta possa diventare involutiva per il nucleo accolto, si sta considerando la possibilità di un passaggio alla semi-autonomia.”.
All'udienza del 10.07.2024 i procuratori delle parti facevano presente che il procedimento penale a carico di era fissato a novembre 2024. CP_1
Il Presidente relatore mandava alla Cancelleria per acquisire informazioni presso la Procura della Repubblica di Trento circa il procedimento a carico del Sig.
nonché sulla permanenza della misura cautelare nei suoi CP_1 confronti. All'udienza del 06.11.2024 entrambi i procuratori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione ed in merito al procedimento penale a carico del sig. riferivano che l'udienza era fissata per il giorno 11.11.2024 e che CP_1 non sussistono procedimenti pendenti davanti il Tribunale per i Minorenni.
Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in
Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene innanzitutto il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di divieto di avvicinamento del sig. ai luoghi frequentati dalla sig.ra Per_3 Pt_1 per un ulteriore anno e, in ogni caso, con cessazione anticipata del divieto nel caso cessazione/revoca della misura cautelare, considerato che dalle informazioni acquisite la misura stessa è ancora pendente e che il procedimento penale a carico del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. (instauratosi a seguito della querela sporta dalla ricorrente in data 8.7.2022, in atti) è stato rinviato all'udienza dibattimentale del 13 marzo 2025.
Quanto al regime di affidamento della bambina ritiene il Tribunale che possa essere invece previsto l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, considerato che può essere valorizzato il percorso di recupero delle capacità genitoriali che il resistente ha fatto in questi ultimi mesi con la
Pag. 8 di 11 supervisione dei Servizi, ferme restando in capo alla madre le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione relative alla figlia.
Dalla relazione del 08.08.2024, redatta dalla e riferita Parte_4 all'intervento di Spazio neutro a favore della minore emerge Persona_1 infatti che: “Dalle osservazioni fatte, la relazione padre/figlia pare consolidata. Il
Signor pare capace di cogliere le necessità della figlia e rispondere ai CP_1 suoi bisogni in modo adeguato. In considerazione di ciò non si ravvisa la necessità di proseguire tale modalità di incontro e si propone pertanto la chiusura dello spazio neutro.”
Tale percorso positivo del padre della minore è stato riconosciuto anche dalla ricorrente, che ha confermato la non opposizione alle visite libere alla figlia da parte del padre, previo chiarimento da parte del signor AD della sua disponibilità di tempo e di luogo per tenere con sé la figlia.
Deve essere poi confermato il collocamento della minore presso la residenza della madre, come previsto nell'ordinanza presidenziale, non opposta, considerate anche le concordi conclusioni del resistente.
In ordine al regime delle visite, dispone il Tribunale che il padre potrà effettuare visite anche libere alla figlia con delega al Servizio Sociale ad organizzare le stesse con le modalità ritenute più opportune.
Ritiene in ogni caso il Collegio che deve e continuare la vigilanza da parte del
Servizio Sociale per anni due, fino alla fine dell'anno 2026, anche mediante la collaborazione dei Servizi Sanitari, per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. 23.06.2023. Per_2
Quanto alle statuizioni economiche, deve essere disposto in via definitiva a carico del sig. a decorrere dalla data della domanda, l'onere del CP_1 mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno, in favore della ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso per le somme che superano € 100,00.
Trattasi di somma minimale al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento della figlia, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i
Pag. 9 di 11 figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno di (di poco Per_1 più di due anni di età) e che il sig. ha capacità lavorativa piena, CP_1 avendo 31 anni di età ed avendo svolto attività lavorativa, anche se non sempre in modo continuativo, come risulta dalla documentazione in atti.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra del Pt_1 diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Le spese di lite vengono interamente compensate in considerazione del parziale accoglimento delle domande di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1- dispone il divieto di avvicinamento del ai luoghi frequentati dalla Per_3
mantenendo una distanza non inferiore a 200 metri per un ulteriore anno e, Pt_1 in ogni caso, con cessazione anche anticipata nel caso cessazione/revoca della misura cautelare;
2-dispone l'affidamento condiviso della minore tra i genitori con collocamento della stessa presso la residenza della madre, ferme restando in capo alla madre le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione relative alla figlia;
4-il padre potrà effettuare visite anche libere alla figlia con delega al Servizio
Sociale ad organizzare le stesse con le modalità ritenute più opportune;
5- dispone vigilanza da parte del Servizio Sociale per anni due, fino alla fine dell'anno 2026, anche mediante la collaborazione dei Servizi Sanitari, per tutte le attività di supporto alla madre ed alla bambina, secondo le indicazioni contenute nella relazione della dott.ssa dd. 23.06.2023; Per_2
Pag. 10 di 11 6-pone a carico del sig. - a far data dalla domanda - un contributo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia di 300,00 Euro complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili agli indici ISTAT al 1° giugno di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF;
7-riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
8- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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