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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4089/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 11.11.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
SCATIGNA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Spallanzani n. 0/2 I 5, dove si è perfezionata la notificazione degli atti introduttivi del giudizio in data 23.11.20241,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate nel ricorso depositato in data 11.11.2024 e di seguito riportate per esteso: per la ricorrente:
“Che L'Ill.mo Tribunale adito Voglia 1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre stante il Per_1 Parte_1
continuo mancato versamento dell'assegno di mantenimento del padre in favore del figlio Controparte_1
e stante i suoi comportamenti poco collaborativi in favore dello stesso;
3) Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1
dell'importo di € 100,00# mensili da porsi a carico del sig. Controparte_2
4) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Controparte_1
pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
5) Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 26.04.2016 con il resistente, giusta atto di matrimonio n. 7, P. 1, anno 2016, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Copertino (LE), che le parti sono genitori di (nato Per_1
il 29.01.2016), che la famiglia ha stabilito la propria residenza nell'immobile sito in
Copertino (LE), Via XXV Luglio n. 15, di cui è comproprietaria unitamente alla sorella alla madre che il si allontanava dall'abitazione coniugale senza Pt_2 Pt_3 CP_1
farvi rientro, che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata a mezzo della sentenza n. 2638/2022 pubblicata in data 23.09.2022 dal Tribunale di Lecce che, tra l'altro, “assegna la casa coniugale alla la quale ivi continuerà a vivere con il figlio Pt_1 Per_1
affida il figlio (nato il [...]) in maniera esclusiva a pone, a carico di Per_1 Parte_1
l'obbligo di versare alla € 250,00 quale contributo mensile per il Controparte_1 Pt_1
mantenimento di oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 30 di ogni mese;
pone Per_1
l'obbligo, a carico di entrambe le parti in pari misura, di contribuire alle spese straordinarie per il figlio,
Pag. 2 di 15 così come individuate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario indicato in parte motiva, salva la possibilità per le parti di prevedere un più ampio diritto di visita, tenendo conto delle esigenze del minore;
rigetta la domanda di un contributo di mantenimento per la a carico del compensa le spese di lite tra le parti”, Pt_1 CP_1
che il non ha mai contribuito (e continua a non contribuire) al mantenimento CP_1
ordinario e straordinario di né direttamente, né indirettamente, che, per Per_1
l'effetto, è stato condannato in data 06.10.2022 dal Tribunale Penale di Lecce alla pena di
€ 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (giusta sentenza n.
2500/2022 offerta in data 05.02.2025), che è stata “spesso vittima di episodi violenti e aggressivi da parte del sino ad un ultimo occorso in data 31.05.2020, ultimo perché immediatamente dopo CP_1
decise di raggiungere la madre e la sorella a Gallarate (MI) già da tempo ivi trasferitesi”, che per quest'ultimo episodio pende il procedimento penale iscritto al n. 9764/21 RGNR dinanzi alla PR presso il Tribunale di Lecce, che il figlio minorenne frequenta il secondo anno della scuola primaria “Gerolamo Gargano” plesso “Battisti” a Gallarate (VA) e frequenta il corso “mini basket Gallaratese” il lunedì e il giovedì dalle ore 16,10 alle 17,30
e il sabato la partita, soffre di allergie tipo: polline, erbe, ulivo, pelo gatto, frequenta il catechismo presso la Chiesa “Madonna in Campagna” Arnate e viene accudito quotidianamente da sé medesima, dalla nonna materna e dalla zia materna, che lavora, quale libera professionista, nel settore “artigianato” di “pulizie c/o condomini” e che non ha alcun rapporto con il padre. Per_1
La ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale.
***
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 12.02.2025, la ricorrente ha dichiarato che il minore frequenta la classe III A della scuola primaria in Gallarate e ha un ottimo rendimento scolastico, pratica il basket Persona_2
da tre anni, che il minore si comporta bene a scuola e non ha problemi relazionali e ha tanti amici con cui fa merenda dopo scuola, di convivere con il compagno e il minore da quasi due anni in un immobile in locazione sito in Gallarate, Via dei Pioppi 16, accanto a quello abitato dalla madre, di essere in procinto di spostarsi con il compagno CP_3
in Gallarate, in locazione, in un appartamento per cui attende conferma, che il
[...]
Pag. 3 di 15 compagno ha una figlia di 8 anni che frequenta la stessa scuola del figlio, che sta prevalentemente presso la madre nell'immobile sito in Gallarate, che ha Per_1
conosciuto gradualmente il suo compagno e ha una buona relazione con il compagno e con la figlia, di avere aperto un'impresa di pulizie nel 2023, che il padre del minore si fa sentire più spesso tramite messaggio, ha mandato dei soldi per il regalo di Natale e di compleanno di ma non contribuisce regolarmente al suo mantenimento, che il Per_1
figlio non parla quasi mai del padre e aspetta l'estate per vederlo, di dubitare della bontà di questa frequentazione esclusivamente “estiva”, di avere rimesso la querela sporta nei confronti del resistente per i fatti occorsi nel maggio 2020, che detta rimessione di querela è stata accettata, che la prossima udienza penale è stata fissata per il giorno
04.03.2025 per la discussione trattandosi di reato procedibile d'ufficio, di vedere il figlio un po' ansioso, di essere intenzionata a portarlo da uno psicologo ma il padre non ha prestato il necessario consenso e di rinunciare all'assegno divorzile e ha chiesto “disporre
l'affido super esclusivo del minore a sé per salute, istruzione ed educazione e rilascio e/o rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 13.02.2025, ritenuto che la contumacia del resistente fosse significativa dello scarso interesse del padre a una chiara regolamentazione dei suoi rapporti rispetto al minore e a collaborare per contenere i pregiudizi derivanti al minore dalla disgregazione del nucleo familiare, il giudice istruttore ha disposto l'affido super esclusivo di alla madre che potrà assumere essa sola Per_1
tutte le decisioni necessarie per garantirgli (celermente) il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione e per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto. A fronte del mancato soddisfacimento paterno, diretto e indiretto, di alcuna delle molteplici esigenze del figlio minore (soddisfatte in via esclusiva direttamente dalla madre), il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di
è stato aumentato all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, Per_1
da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Non da ultimo, i SS dei Comuni di Gallarate sono stati incaricati di verificare, con la collaborazione dei SS del Comune di Copertino (LE), come il minore viva e percepisca la relazione con ciascun genitore (e con il compagno convivente con la madre), se il padre
Pag. 4 di 15 (ove reperibile) sia interessato a frequentare il minore regolarmente e, ove vi fosse detta disponibilità, quale sia il regime di visite da preferire nell'interesse del minore e/o se vi siano degli interventi/percorsi da avviare per garantire a il diritto a una crescita Per_1
sana ed equilibrata.
***
A mezzo della relazione depositata in data 29.04.2025 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 15 Pag. 6 di 15 Pag. 7 di 15 Pag. 8 di 15 Pag. 9 di 15 In data 05.05.2025 i SS del Comune di Copertino hanno riferito quanto segue:
Pag. 10 di 15 Pag. 11 di 15 È emerso altresì che la nonna paterna desidera incontrare il nipote e ospitarlo presso la propria abitazione, che al padre del minore è stata sospesa la patente e che il resistente si sta sottoponendo alle visite mediche prescritte (e sostenendo le spese ingenti) per poterla riavere.
In data 28.04.2025 la ricorrente ha depositato la valutazione scolastica di Per_1
all'esito del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 che riporta un giudizio assai positivo sia per il comportamento che per il rendimento e l'impegno profuso.
La ricorrente ha altresì offerto relazione a firma della psicologa clinica dott.ssa Per_3
datata 17.04.2025 da cui si evince:
[...]
All'udienza celebrata in data 08.05.2025 la ricorrente ha chiesto confermare l'affido super esclusivo del minore alla madre. La causa è stata rimessa in decisione.
***
È stato ritualmente acquisito in causa che i coniugi separati non hanno ripreso la convivenza e non si sono mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Poiché lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
***
Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minorenne delle parti, giova ricordare che la scelta di detto regime deve essere effettuata in base al criterio fondamentale
Pag. 12 di 15 dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica dell'idoneità (o inidoneità) di entrambi i genitori e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo avuto particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita, dell'ambiente che è in grado di offrire al minore e, in assenza di ragioni ostative, della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, non vi è dubbio che la madre sia il genitore che abbia saputo garantire a il celere e costante soddisfacimento di tutti i suoi molteplici Per_1
bisogni senza la minima collaborazione del padre.
Ne consegue che il provvedimento provvisorio sul punto adottato in data 13.02.2025 deve essere confermato.
I SS dei Comuni di Gallarate e di Copertino garantiranno la frequentazione padre/figlio prevalentemente durante le vacanze estive presso l'abitazione dei nonni paterni e alla presenza della nonna paterna (stabilendo, sentiti gli interessati, modalità e durata) e ne sosterranno la relazione anche monitorando le condizioni personali, sociali, abitative, familiari e sociali del resistente.
Nel caso in cui ravvisassero situazioni pregiudizievoli per ne faranno Per_1
tempestiva segnalazione al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano.
Il resistente deve essere invitato ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
Pag. 13 di 15 Il mancato soddisfacimento diretto di alcune delle molteplici esigenze di da Per_1
parte del padre (e le differenti condizioni anche reddituali delle parti) impongono la conferma dei provvedimenti economici provvisori assunti in data 13.02.2025.
***
L'interesse della ricorrente alla pronuncia sullo status impone la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite dalla medesima sostenute nella misura di 1/3.
La restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente secondo la cd. regola della soccombenza, liquidandola come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese (riconoscendo il 60% dei valori medi tabellari per le prime due fasi e i minimi tabellari per la quarta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
26.04.2016 (atto di matrimonio n. 7, P. 1, anno 2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Copertino - LE);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido super esclusivo del minore alla madre, Persona_4
che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantirgli Parte_1
il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione e per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto;
4) CONFERMA l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento indiretto ordinario del figlio versando alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, Per_1
rivalutato come per legge, dalla domanda giudiziale, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per il minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
Pag. 14 di 15 5) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di chiedere e di percepire dall' CP_4
l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per il figlio Persona_4
quale genitore affidatario in via super esclusiva;
6) DISPONE CHE il minore frequenti il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, alla presenza della nonna paterna, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei
SS che, sentiti i genitori di e la nonna paterna, ne stabiliranno modalità e Per_1
durata;
7) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il Comune di Gallarate, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di Copertino (LE), di sostenere la relazione padre/figlio minore, come da precedente capo n. 6 e di segnalare, senza ritardo, eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano e, all'uopo,
8) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il Comune di Copertino (LE) di monitorare le condizioni personali, sociali, abitative, familiari e lavorative del resistente e di riferirle periodicamente ai SS del Comune di Gallarate;
9) INVITA il resistente ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
10) DICHIARA non ripetibili 1/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
11) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente la restante quota di 2/3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.130,67, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di
Gallarate e di Copertino (LE) per quanto di competenza.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nonostante l'avvio del procedimento amministrativo per la cancellazione del resistente per irreperibilità di cui alla comunicazione depositata in data 05.02.2025 pag. 1 2 Domanda rinunciata alla prima udienza celebrata in data 12.02.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4089/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 11.11.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. MARIA GRAZIA Parte_1 C.F._1
SCATIGNA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Spallanzani n. 0/2 I 5, dove si è perfezionata la notificazione degli atti introduttivi del giudizio in data 23.11.20241,
RESISTENTE CONTUMACE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate nel ricorso depositato in data 11.11.2024 e di seguito riportate per esteso: per la ricorrente:
“Che L'Ill.mo Tribunale adito Voglia 1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre stante il Per_1 Parte_1
continuo mancato versamento dell'assegno di mantenimento del padre in favore del figlio Controparte_1
e stante i suoi comportamenti poco collaborativi in favore dello stesso;
3) Riconoscere in favore della sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Parte_1
dell'importo di € 100,00# mensili da porsi a carico del sig. Controparte_2
4) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore Controparte_1
pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
5) Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 26.04.2016 con il resistente, giusta atto di matrimonio n. 7, P. 1, anno 2016, trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Copertino (LE), che le parti sono genitori di (nato Per_1
il 29.01.2016), che la famiglia ha stabilito la propria residenza nell'immobile sito in
Copertino (LE), Via XXV Luglio n. 15, di cui è comproprietaria unitamente alla sorella alla madre che il si allontanava dall'abitazione coniugale senza Pt_2 Pt_3 CP_1
farvi rientro, che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata a mezzo della sentenza n. 2638/2022 pubblicata in data 23.09.2022 dal Tribunale di Lecce che, tra l'altro, “assegna la casa coniugale alla la quale ivi continuerà a vivere con il figlio Pt_1 Per_1
affida il figlio (nato il [...]) in maniera esclusiva a pone, a carico di Per_1 Parte_1
l'obbligo di versare alla € 250,00 quale contributo mensile per il Controparte_1 Pt_1
mantenimento di oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 30 di ogni mese;
pone Per_1
l'obbligo, a carico di entrambe le parti in pari misura, di contribuire alle spese straordinarie per il figlio,
Pag. 2 di 15 così come individuate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il calendario indicato in parte motiva, salva la possibilità per le parti di prevedere un più ampio diritto di visita, tenendo conto delle esigenze del minore;
rigetta la domanda di un contributo di mantenimento per la a carico del compensa le spese di lite tra le parti”, Pt_1 CP_1
che il non ha mai contribuito (e continua a non contribuire) al mantenimento CP_1
ordinario e straordinario di né direttamente, né indirettamente, che, per Per_1
l'effetto, è stato condannato in data 06.10.2022 dal Tribunale Penale di Lecce alla pena di
€ 500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (giusta sentenza n.
2500/2022 offerta in data 05.02.2025), che è stata “spesso vittima di episodi violenti e aggressivi da parte del sino ad un ultimo occorso in data 31.05.2020, ultimo perché immediatamente dopo CP_1
decise di raggiungere la madre e la sorella a Gallarate (MI) già da tempo ivi trasferitesi”, che per quest'ultimo episodio pende il procedimento penale iscritto al n. 9764/21 RGNR dinanzi alla PR presso il Tribunale di Lecce, che il figlio minorenne frequenta il secondo anno della scuola primaria “Gerolamo Gargano” plesso “Battisti” a Gallarate (VA) e frequenta il corso “mini basket Gallaratese” il lunedì e il giovedì dalle ore 16,10 alle 17,30
e il sabato la partita, soffre di allergie tipo: polline, erbe, ulivo, pelo gatto, frequenta il catechismo presso la Chiesa “Madonna in Campagna” Arnate e viene accudito quotidianamente da sé medesima, dalla nonna materna e dalla zia materna, che lavora, quale libera professionista, nel settore “artigianato” di “pulizie c/o condomini” e che non ha alcun rapporto con il padre. Per_1
La ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale.
***
Nella contumacia del resistente, alla prima udienza celebrata in data 12.02.2025, la ricorrente ha dichiarato che il minore frequenta la classe III A della scuola primaria in Gallarate e ha un ottimo rendimento scolastico, pratica il basket Persona_2
da tre anni, che il minore si comporta bene a scuola e non ha problemi relazionali e ha tanti amici con cui fa merenda dopo scuola, di convivere con il compagno e il minore da quasi due anni in un immobile in locazione sito in Gallarate, Via dei Pioppi 16, accanto a quello abitato dalla madre, di essere in procinto di spostarsi con il compagno CP_3
in Gallarate, in locazione, in un appartamento per cui attende conferma, che il
[...]
Pag. 3 di 15 compagno ha una figlia di 8 anni che frequenta la stessa scuola del figlio, che sta prevalentemente presso la madre nell'immobile sito in Gallarate, che ha Per_1
conosciuto gradualmente il suo compagno e ha una buona relazione con il compagno e con la figlia, di avere aperto un'impresa di pulizie nel 2023, che il padre del minore si fa sentire più spesso tramite messaggio, ha mandato dei soldi per il regalo di Natale e di compleanno di ma non contribuisce regolarmente al suo mantenimento, che il Per_1
figlio non parla quasi mai del padre e aspetta l'estate per vederlo, di dubitare della bontà di questa frequentazione esclusivamente “estiva”, di avere rimesso la querela sporta nei confronti del resistente per i fatti occorsi nel maggio 2020, che detta rimessione di querela è stata accettata, che la prossima udienza penale è stata fissata per il giorno
04.03.2025 per la discussione trattandosi di reato procedibile d'ufficio, di vedere il figlio un po' ansioso, di essere intenzionata a portarlo da uno psicologo ma il padre non ha prestato il necessario consenso e di rinunciare all'assegno divorzile e ha chiesto “disporre
l'affido super esclusivo del minore a sé per salute, istruzione ed educazione e rilascio e/o rinnovo dei d. i. validi per l'espatrio e del passaporto”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 13.02.2025, ritenuto che la contumacia del resistente fosse significativa dello scarso interesse del padre a una chiara regolamentazione dei suoi rapporti rispetto al minore e a collaborare per contenere i pregiudizi derivanti al minore dalla disgregazione del nucleo familiare, il giudice istruttore ha disposto l'affido super esclusivo di alla madre che potrà assumere essa sola Per_1
tutte le decisioni necessarie per garantirgli (celermente) il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione e per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto. A fronte del mancato soddisfacimento paterno, diretto e indiretto, di alcuna delle molteplici esigenze del figlio minore (soddisfatte in via esclusiva direttamente dalla madre), il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di
è stato aumentato all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, Per_1
da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Non da ultimo, i SS dei Comuni di Gallarate sono stati incaricati di verificare, con la collaborazione dei SS del Comune di Copertino (LE), come il minore viva e percepisca la relazione con ciascun genitore (e con il compagno convivente con la madre), se il padre
Pag. 4 di 15 (ove reperibile) sia interessato a frequentare il minore regolarmente e, ove vi fosse detta disponibilità, quale sia il regime di visite da preferire nell'interesse del minore e/o se vi siano degli interventi/percorsi da avviare per garantire a il diritto a una crescita Per_1
sana ed equilibrata.
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A mezzo della relazione depositata in data 29.04.2025 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito quanto segue:
Pag. 5 di 15 Pag. 6 di 15 Pag. 7 di 15 Pag. 8 di 15 Pag. 9 di 15 In data 05.05.2025 i SS del Comune di Copertino hanno riferito quanto segue:
Pag. 10 di 15 Pag. 11 di 15 È emerso altresì che la nonna paterna desidera incontrare il nipote e ospitarlo presso la propria abitazione, che al padre del minore è stata sospesa la patente e che il resistente si sta sottoponendo alle visite mediche prescritte (e sostenendo le spese ingenti) per poterla riavere.
In data 28.04.2025 la ricorrente ha depositato la valutazione scolastica di Per_1
all'esito del primo quadrimestre dell'anno scolastico 2024/2025 che riporta un giudizio assai positivo sia per il comportamento che per il rendimento e l'impegno profuso.
La ricorrente ha altresì offerto relazione a firma della psicologa clinica dott.ssa Per_3
datata 17.04.2025 da cui si evince:
[...]
All'udienza celebrata in data 08.05.2025 la ricorrente ha chiesto confermare l'affido super esclusivo del minore alla madre. La causa è stata rimessa in decisione.
***
È stato ritualmente acquisito in causa che i coniugi separati non hanno ripreso la convivenza e non si sono mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Poiché lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
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Per quanto riguarda l'affidamento del figlio minorenne delle parti, giova ricordare che la scelta di detto regime deve essere effettuata in base al criterio fondamentale
Pag. 12 di 15 dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica dell'idoneità (o inidoneità) di entrambi i genitori e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita del minore privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurarne il migliore sviluppo della personalità. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo avuto particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita, dell'ambiente che è in grado di offrire al minore e, in assenza di ragioni ostative, della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, non vi è dubbio che la madre sia il genitore che abbia saputo garantire a il celere e costante soddisfacimento di tutti i suoi molteplici Per_1
bisogni senza la minima collaborazione del padre.
Ne consegue che il provvedimento provvisorio sul punto adottato in data 13.02.2025 deve essere confermato.
I SS dei Comuni di Gallarate e di Copertino garantiranno la frequentazione padre/figlio prevalentemente durante le vacanze estive presso l'abitazione dei nonni paterni e alla presenza della nonna paterna (stabilendo, sentiti gli interessati, modalità e durata) e ne sosterranno la relazione anche monitorando le condizioni personali, sociali, abitative, familiari e sociali del resistente.
Nel caso in cui ravvisassero situazioni pregiudizievoli per ne faranno Per_1
tempestiva segnalazione al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano.
Il resistente deve essere invitato ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente.
Pag. 13 di 15 Il mancato soddisfacimento diretto di alcune delle molteplici esigenze di da Per_1
parte del padre (e le differenti condizioni anche reddituali delle parti) impongono la conferma dei provvedimenti economici provvisori assunti in data 13.02.2025.
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L'interesse della ricorrente alla pronuncia sullo status impone la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite dalla medesima sostenute nella misura di 1/3.
La restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente secondo la cd. regola della soccombenza, liquidandola come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese (riconoscendo il 60% dei valori medi tabellari per le prime due fasi e i minimi tabellari per la quarta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
26.04.2016 (atto di matrimonio n. 7, P. 1, anno 2016, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Copertino - LE);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido super esclusivo del minore alla madre, Persona_4
che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantirgli Parte_1
il diritto alla salute, all'istruzione e all'educazione e per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e del passaporto;
4) CONFERMA l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento indiretto ordinario del figlio versando alla ricorrente l'importo mensile di € 300,00, Per_1
rivalutato come per legge, dalla domanda giudiziale, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e di partecipare alle spese straordinarie da sostenere per il minore nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
Pag. 14 di 15 5) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di chiedere e di percepire dall' CP_4
l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per il figlio Persona_4
quale genitore affidatario in via super esclusiva;
6) DISPONE CHE il minore frequenti il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, alla presenza della nonna paterna, sotto la supervisione e con il monitoraggio dei
SS che, sentiti i genitori di e la nonna paterna, ne stabiliranno modalità e Per_1
durata;
7) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il Comune di Gallarate, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di Copertino (LE), di sostenere la relazione padre/figlio minore, come da precedente capo n. 6 e di segnalare, senza ritardo, eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore al GT di questo Tribunale e/o alla PR presso il TM di Milano e, all'uopo,
8) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il Comune di Copertino (LE) di monitorare le condizioni personali, sociali, abitative, familiari e lavorative del resistente e di riferirle periodicamente ai SS del Comune di Gallarate;
9) INVITA il resistente ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente;
10) DICHIARA non ripetibili 1/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
11) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente la restante quota di 2/3 delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.130,67, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
12) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di
Gallarate e di Copertino (LE) per quanto di competenza.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nonostante l'avvio del procedimento amministrativo per la cancellazione del resistente per irreperibilità di cui alla comunicazione depositata in data 05.02.2025 pag. 1 2 Domanda rinunciata alla prima udienza celebrata in data 12.02.2025