Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4122 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04122/2025REG.PROV.COLL.
N. 03865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3865 del 2024, proposto dal Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bressan, Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guglielmo Aldo Giuffrè in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 349;
contro
l’Associazione Sci Club Drusciè Cortina A.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cortina Energym Asd, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione terza) n. 1555, pubblicata il 2 novembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Associazione Sci Club Drusciè Cortina A.D.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Federico Bressan, Guglielmo Aldo Giuffrè, in delega dell'avvocato Gianni Zgagliardich, e l'avvocato Alvise Arvalli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall’associazione appellata e, per l’effetto, è stato annullato “il provvedimento del Comune di Cortina d’Ampezzo, adottato il 17 marzo 2022, n. 423”.
1.2. Il Comune appellane deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per inesistenza dell’interesse ad impugnare la determinazione n. 423 del 2022, per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per carenza di titolarità di una posizione qualificata di tipo oppositivo o pretensivo in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa, per inammissibilità e improcedibilità dell’azione.
Ad avviso del Comune appellante dalla lettura del Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica e dei criteri applicativi, determinati con la delibera della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2022, emergerebbe l’impossibilità per l’associazione appellata di partecipare al bando per beneficiare dei contributi comunali, trattandosi di associazione composta per circa l’85% di associati non residenti a [...], né per la maggior parte nella provincia di Belluno - come evincibile dalla consultazione del sito internet - e non prevedendo alcuna attività in favore dei soli residenti, ma al più aperte anche a costoro. Di qui la carenza di interesse dell’associazione appellata, attesa la mancanza dei requisiti per partecipare al bando e la mancata impugnazione sia del Regolamento che della delibera contenente i criteri applicativi;
2) per violazione dell’art. 39, comma 1, c.p.a. in relazione all’art.182 c.p.c., degli artt. 83 e 84 c.p.c. anche in relazione all’art. 36 c.c., per inesistenza del potere di promuovere il ricorso.
Ad avviso dell’appellante erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sanato il difetto di legittimazione processuale dello Sci Club nonostante, solo a seguito dell’eccezione sollevata nelle note difensive del Comune, oltre i termini perentori di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito documentale, ha prodotto la procura alle liti di ratifica, datata 2 ottobre 2023, e il verbale del consiglio direttivo dello Sci Club, datato 1 maggio 2022, che dimostrerebbe l’assenza di potere impugnatorio. Il Consiglio direttivo non sarebbe né la figura apicale, né il legale rappresentante dell’associazione, unico titolato a spenderne validamente il nome, né vi sarebbe agli atti una delega del presidente al consigliere. Né, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante, l’art. 182 c.p.c. sarebbe applicabile al giudizio amministrativo costruito sul modello impugnatorio che richiederebbe il previo conferimento della procura con specifico riferimento al provvedimento impugnato e il cui difetto non sarebbe sanabile ex post;
3) per violazione degli artt. 13 e 16, comma 3, lett. d) del Regolamento comunale, degli artt. 1362 e ss. c.c., per travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Secondo il Comune appellante il giudice di primo grado gli avrebbe ordinato di riconsiderare il punteggio dello Sci Club appellato muovendo dall’erronea interpretazione dell’art. 22 citato che andrebbe letto in combinato disposto con gli artt. 13 e 16 del medesimo Regolamento e che richiederebbe, quale presupposto per l’attribuzione dei punteggi, il possesso dei requisiti per partecipare al bando. Ad avviso del Comune appellante dall’art. 13 del Regolamento si evincerebbe che l’amministrazione rivolge prevalentemente le proprie attività/iniziative a favore dei residenti e che non sarebbe sufficiente ai fini della concessione del contributo il fatto che un singolo progetto interessi in modo prevalente i residenti;
4) per travisamento dei fatti, violazione degli artt. 13 e 16, comma 3, lett. d) del Regolamento comunale, dell’art.1362 c.c., del principio di buona fede, per carenza di motivazione.
All’esito delle verifiche effettuate dal Comune attraverso l’Ufficio anagrafe anche presso gli istituti scolastici locali, c.d. Polo Valboite ed Istituto Comprensivo, è stato accertato che molti dei nominativi indicati dallo Sci Club appellato a supporto delle proprie richieste non risiedono, né dimorano a Cortina. Ne discenderebbe che lo Sci Club non avrebbe avuto neanche astrattamente la possibilità di accedere ai contributi in quanto privo del requisito minimo del 40% dei residenti che si applicherebbe agli iscritti allo Sci Club e non ai partecipanti al singolo progetto;
5) per violazione dell’art. 26 c.p.a. perché la motivazione del giudice di primo grado per disporre la condanna non sarebbe supportata da alcun dato oggettivo o da peculiare ragione giustificativa.
2. L’associazione “Sci Club Drusciè Cortina A.D.” si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Oggetto di controversia è la delibera n. 423 del 17 marzo 2022 con la quale il Comune di Cortina d’Ampezzo ha dichiarato non ammessa la domanda presentata dall’associazione appellata perché “non presenta i requisiti minimi relativi agli iscritti residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo e nessun diversamente abile residente nel Comune di Cortina d’Ampezzo in ottemperanza agli articoli 22 comma 1 a) e 22 comma 1 b) del vigente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25.03.2014 modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 81 del 29.11.2014 n. 7 del 26.02.2015, n. 90 del 28.12.2020 e n. 71 del 30.12.2021” .
7. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado, dopo aver respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Cortina, ha accolto il ricorso ed ha annullato la predetta delibera sul presupposto che l’associazione appellata avesse “il requisito di cui alla citata lett. a) dell’art. 22 del regolamento che, testualmente, prevedeva in alternativa che la percentuale del 40% potesse essere integrata o dai soci residenti iscritti all’associazione o dai partecipanti al progetto/programma per cui era stato richiesto il contributo. Ne consegue che in nessun caso poteva ritenersi che la ricorrente, anche in ipotesi priva del requisito del 40% dei soci residenti, potesse essere esclusa dalla procedura di attribuzione dei contributi economici, dato che i requisiti posti dal Regolamento erano comunque soddisfatti nel caso concreto in ragione delle caratteristiche del programma proposto” .
8. Sono infondati il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali l’ente appellante deduce la carenza di interesse dell’associazione appellata per mancanza dei requisiti per partecipare al bando e per omessa impugnazione sia del Regolamento comunale che della delibera che ne detta i criteri applicativi, nonché la carenza di legittimazione processuale.
8.1. Al riguardo il Collegio ritiene di condividere quanto affermato dalla Sezione nella sentenza n. 9210 del 2024, resa tra le medesime parti e relativa alla modifica dell’art. 22 del Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica.
8.2. Nella detta decisione il Comune di Cortina, in sede di ricorso incidentale, aveva eccepito “il difetto di interesse ad agire in primo grado dell’Associazione sportiva odierna appellante, atteso che la stessa “non possiede a priori le caratteristiche per poter accedere a tali provvidenze in quanto è composto per circa il 85% di associati non residenti a [...]né, per la più gran parte, in provincia di Belluno ed, inoltre, non prevede alcuna attività in favore dei soli residenti ma solo attività, tutt’al più, aperte anche a costoro” , nonché aveva “contestato il difetto di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso in capo “al consigliere avv. Luca Sabelli”, ancorché (come di legge nella procura alle liti) “in virtù di delega da parte del Consiglio direttivo del 1 maggio 2022” .
In particolare il Comune di Cortina aveva dedotto che, “in virtù di quanto previsto all’art. 36 cod. civ., tale potere competerebbe al solo legale rappresentante dell’Associazione, ossia – trattandosi di associazione non riconosciuta – “[…] coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”, id est la figura apicale dell’ente” , contestando anche in quella sede l’erroneità della decisione del giudice di primo grado di ritenere “applicabile la disciplina di cui all’art. 182 Cod. proc. civ., in virtù del rinvio esterno generale operato dall’art. 39, comma primo, Cod. proc. amm., atteso che l’istituto della ratifica dell’operato del “falsus procurator” (ex art. 1399 Cod. civ.) sarebbe radicalmente estraneo al processo amministrativo, retto da norme di diritto pubblico . In ogni caso, il Consiglio direttivo dell’Associazione non sarebbe né la figura apicale, né il legale rappresentante dell’ente, ragion per cui non avrebbe neppure potuto “ratificare” a posteriori la proposizione del ricorso” .
Nella citata sentenza n. 9210 del 2024, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, la Sezione ha ritenuto infondate entrambe le censure.
8.3. Con riguardo alla eccepita carenza di interesse ad agire dell’associazione appellata perché è composta “per circa il 85% di associati non residenti a [...]né, per la più gran parte, in provincia di Belluno ed, inoltre, non prevede alcuna attività in favore dei soli residenti ma solo attività, tutt’al più, aperte anche a costoro” , la Sezione ne ha affermato l’interesse ad agire in ragione della possibilità di richiedere il finanziamento di cui trattasi in forza di quanto previsto “ all’art. 3, comma primo, lett. e) del Regolamento comunale sui contributi, circa i “soggetti beneficiari” dello stesso” , rientrando a pieno titolo tra “ i destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento” .
8.4. Con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione processuale la Sezione ha affermato di “dover confermare il principio (da ultimo Cons. Stato, V, 17 ottobre 2022, n. 8837) per cui, secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato o grado del giudizio (Cass. civ., Sez. un., 10 gennaio 2024, n. 2075; 19 gennaio 2024, n. 2077; III, n. 20913 del 2005); l’art. 182 Cod. proc. civ. concede infatti il potere al giudice di verificare, d’ufficio, la regolarità della costituzione in giudizio e, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assegnare alla parte un termine per sanare il vizio . A tale riguardo va precisato che, secondo la prevalente giurisprudenza processualistica, quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire e, pertanto, ad un difetto di legittimazione processuale; il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (Cass. civ. Sez. un. n. 4248 del 2016)” .
9. Devono essere disattesi anche il terzo e il quarto motivo con i quali il Comune appellante deduce che il giudice di primo grado gli avrebbe ordinato di riconsiderare il punteggio attribuito allo Sci Club appellato muovendo dall’erronea interpretazione del citato art. 22 che andrebbe letto in combinato disposto con gli artt. 13 e 16 del medesimo Regolamento.
Ad avviso del Comune appellante dall’art. 13 del Regolamento si evincerebbe che l’amministrazione rivolge prevalentemente le proprie attività/iniziative a favore dei residenti e che non sarebbe sufficiente ai fini della concessione del contributo il fatto che un singolo progetto interessi in modo prevalente i residenti. Peraltro, all’esito delle verifiche effettuate dal Comune di Cortina attraverso l’Ufficio anagrafe anche presso gli istituti scolastici locali, c.d. Polo Valboite ed Istituto Comprensivo, è stato accertato che molti dei nominativi indicati dallo Sci Club appellato a supporto delle proprie richieste non risiedono, né dimorano a Cortina. Ne discenderebbe per tabulas che lo Sci Club non avrebbe neanche astrattamente la possibilità di accedere ai contributi essendo privo del requisito minimo del 40% dei residenti che si applicherebbe agli iscritti allo Sci Club e non certo alle persone partecipanti ad un singolo progetto.
9.1. Il Collegio ritiene che sia condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui risulta integrato “ il requisito di cui alla citata lett. a) dell’art. 22 del regolamento che, testualmente, prevedeva in alternativa che la percentuale del 40% potesse essere integrata o dai soci residenti iscritti all’associazione o dai partecipanti al progetto/programma per cui era stato richiesto il contributo”, avendo l’associazione appellata domandato il riconoscimento del contributo economico in relazione ad un progetto integralmente destinato a soggetti residenti nel territorio comunale.
9.2. L’art. 22, rubricato “Criteri generali per la concessione dei contributi”, elenca, infatti, i criteri in forza dei quali assegnare il punteggio ai vari progetti, tra i quali al comma 1 lett. a) “avere una percentuale di soci residenti iscritti/partecipanti al progetto/programma non inferiore al 40% per le associazioni sportive e non inferiore al 25% per le associazioni culturali” .
A differenza di quanto prospettato dal Comune appellante, ad avviso del Collegio, in forza dei criteri di interpretazione letterale e teleologico, non può ritenersi che la predetta disposizione, neanche se letta in combinato disposto con gli artt. 13 e 16 del medesimo Regolamento, introduca dei requisiti di partecipazione al bando.
9.3. E, comunque, anche se si volesse accedere alla tesi secondo la quale quello di cui all’art. 22, comma 1 lett. a), sia un requisito di partecipazione e non un criterio di assegnazione del punteggio al progetto – tesi non percorribile per tutte le ragioni già esposte - “in nessun caso poteva ritenersi che la ricorrente, anche in ipotesi priva del requisito del 40% dei soci residenti, potesse essere esclusa dalla procedura di attribuzione dei contributi economici, dato che i requisiti posti dal Regolamento erano comunque soddisfatti nel caso concreto in ragione delle caratteristiche del programma proposto” . E, infatti, dal tenore letterale della norma si evince che la percentuale del 40% di cui al più volte citato art. 22 può essere integrata, in alternativa, o dai soci residenti iscritti all’associazione o dai partecipanti al progetto/programma per cui viene richiesto il contributo.
9.4. Né, infine, valgono a dimostrare l’assenza del requisito del 40% le verifiche effettuate dal Comune attraverso l’Ufficio anagrafe anche presso gli istituti scolastici locali, c.d. Polo Valboite ed Istituto Comprensivo, dalle quali è emerso che molti dei nominativi indicati dallo Sci Club appellato a supporto delle proprie richieste non risiedono, né dimorano a Cortina.
Si tratta, infatti, di verifiche eseguite sul presupposto che il requisito del 40% attenga agli iscritti all’associazione e non ai partecipanti al progetto e dalle quali, comunque, non emerge l’esatta indicazione del numero dei soggetti in contestazione e se lo stesso valga ad intaccare la percentuale minima di partecipanti necessaria all’attribuzione del punteggio in relazione, peraltro, ad uno solo di molteplici criteri.
10. Deve, infine, essere respinto il quinto e ultimo motivo relativo al capo sulle spese, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo il giudice di primo grado dispone di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione di quelle giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (Cons. Stato, V, n. 6550 del 2024). Peraltro, nel caso di specie le spese seguivano la soccombenza prevalente senza che possa ravvisarsi alcuna illogicità o abnormità della statuizione.
11. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
12. La particolarità della vicenda correlata ad una diversa interpretazione delle disposizioni regolamentari e delle finalità sottese induce il Collegio a ritenere sussistenti i motivi per compensare le spese de presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO