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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3511/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Parte_1
Schinaia;
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: sanzione disciplinare e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.4.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale autista/soccorritore alle dipendenze della Controparte_1
unipersonale, chiedeva dichiararsi illegittime la sanzione disciplinare
[...]
della multa pari a un'ora di lavoro e la decurtazione dalla retribuzione
1 dell'importo di euro 283,50 a titolo di risarcimento del danno,
comminategli dal datore di lavoro in data 6.12.2023.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa della multa è infondata.
La sanzione disciplinare impugnata è stata comminata all'istante per avere egli in data 1.11.2023, alle ore 16,50 circa, alla guida di un'automedica in qualità di autista/soccorritore, “urtato un dosso, ammaccando la parte
posteriore sinistra del mezzo”, come si legge nella contestazione di addebito del 3.11.2023.
Sotto un primo profilo di censura, l'istante deduce la mancanza di una colpa a lui imputabile, attese le peculiari circostanze del caso, ovvero le caratteristiche del veicolo (sovraccarico e con assetto ribassato), la necessità di raggiungere celermente la destinazione a seguito della segnalazione di un codice rosso, nonché la scarsa visibilità.
Tuttavia, dette circostanze non valgono di per sé sole ad escludere la colpa dell'istante, dal quale, proprio in considerazione delle sue mansioni professionali di autista/soccorritore conducente di mezzi di soccorso, era esigibile un grado particolarmente elevato di prudenza e diligenza,
evidentemente incompatibile con l'impatto con un dosso artificiale;
al contrario, proprio le dette circostanze avrebbero dovuto indurre l'istante
2 a tenere una condotta di guida ancora più prudente e diligente del consueto.
La responsabilità dell'istante è stata peraltro espressamente riconosciuta,
nel “verbale di discolpa” redatto in data 29.11.2023 nell'ambito del procedimento disciplinare, da , rappresentante sindacale Persona_1
che assisteva l'istante medesimo, avendo ella precisato “che
effettivamente c'è responsabilità del sig. per quanto accaduto, ma Pt_1
che l'automedica era eccessivamente carica e la visibilità scarsa”, come si legge nel detto verbale.
Risulta pertanto palese la violazione, da parte del dipendente, dell'obbligo di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., e ribadito dall'art. 42 co. 6 n. III del ccnl , applicato dalla convenuta, il quale punisce chi “commetta CP_2
negligenza in servizio o irregolarità nei compiti assegnati”.
Sotto un secondo profilo di censura, l'istante deduce il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata.
Deve tuttavia al riguardo osservarsi che, se l'illecito disciplinare contestato all'istante non appare connotato da particolare gravità, altrettanto tenue
è la sanzione conservativa applicata, così che resta osservato nel caso concreto il criterio della proporzionalità: tanto più, ove si consideri che la citata norma collettiva prevede, per chi “commetta negligenza in servizio o
irregolarità nei compiti assegnati”, l'applicazione delle sanzioni conservative di cui al precedente co. 5, che vanno dal richiamo verbale o scritto, alla multa non superiore a quattro ore di retribuzione, sino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
3 dieci giorni, in una scala di gravità nel cui ambito la multa occupa un posto intermedio, sicché la irrogazione di tale sanzione, limitata peraltro a un'ora di lavoro, si rivela conforme ai principi di gradualità e proporzionalità e, in definitiva, legittima.
E' invece fondata l'impugnativa della decurtazione dell'importo di euro
283,50 operata dalla convenuta sulla retribuzione del ricorrente a titolo di risarcimento del danno riportato dal veicolo aziendale.
E' vero infatti in via generale che, come dedotto dalla convenuta, il dipendente che abbia cagionato un danno al veicolo aziendale per colposa condotta di guida è tenuto al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro: cfr. Cass. 10.6.2009 n. 13369.
Tuttavia, nel caso in esame il danno non è stato sufficientemente provato nell'an e nel quantum.
La convenuta, infatti, non ha prodotto alcun rilievo fotografico attestante le condizioni del veicolo a seguito dell'urto riportato nell'occasione per cui
è causa, mentre quello prodotto dall'istante ritrae la parte anteriore dello stesso veicolo (senza che peraltro si rilevi alcuna ammaccatura), laddove nella contestazione di addebito disciplinare si fa invece esclusivo riferimento a un'ammaccatura alla “parte posteriore sinistra del veicolo”.
Inoltre, la convenuta ha prodotto un mero preventivo di spesa per la riparazione del veicolo, che fa esclusivo riferimento a lavori di “ripristino
brancardo lato dx”, quindi a loro volta incompatibili con le conseguenze del sinistro come riferite dalle parti.
4 In ogni caso, il preventivo non costituisce, di per sé, piena prova del danno, specie ove, come nel presente caso, esso non sia stato confermato in sede di prova testimoniale: cfr. Cass. 26.6.2024 n. 17670.
Significativa appare infine la circostanza che la convenuta, pur avendo dedotto di avere già fatto riparare il veicolo, non abbia prodotto la relativa fattura, che avrebbe documentato la spesa in concreto sostenuta.
Conclusivamente, deve disattendersi l'impugnativa della multa, mentre deve condannarsi la convenuta a corrispondere all'istante la somma di euro 283,50 già trattenuta sulla retribuzione, come attesto dalla documentazione in atti, a titolo di risarcimento del danno.
La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 283,50;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3511/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 3.6.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Antonello Vito Fedele Parte_1
Schinaia;
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: sanzione disciplinare e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.4.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale autista/soccorritore alle dipendenze della Controparte_1
unipersonale, chiedeva dichiararsi illegittime la sanzione disciplinare
[...]
della multa pari a un'ora di lavoro e la decurtazione dalla retribuzione
1 dell'importo di euro 283,50 a titolo di risarcimento del danno,
comminategli dal datore di lavoro in data 6.12.2023.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa della multa è infondata.
La sanzione disciplinare impugnata è stata comminata all'istante per avere egli in data 1.11.2023, alle ore 16,50 circa, alla guida di un'automedica in qualità di autista/soccorritore, “urtato un dosso, ammaccando la parte
posteriore sinistra del mezzo”, come si legge nella contestazione di addebito del 3.11.2023.
Sotto un primo profilo di censura, l'istante deduce la mancanza di una colpa a lui imputabile, attese le peculiari circostanze del caso, ovvero le caratteristiche del veicolo (sovraccarico e con assetto ribassato), la necessità di raggiungere celermente la destinazione a seguito della segnalazione di un codice rosso, nonché la scarsa visibilità.
Tuttavia, dette circostanze non valgono di per sé sole ad escludere la colpa dell'istante, dal quale, proprio in considerazione delle sue mansioni professionali di autista/soccorritore conducente di mezzi di soccorso, era esigibile un grado particolarmente elevato di prudenza e diligenza,
evidentemente incompatibile con l'impatto con un dosso artificiale;
al contrario, proprio le dette circostanze avrebbero dovuto indurre l'istante
2 a tenere una condotta di guida ancora più prudente e diligente del consueto.
La responsabilità dell'istante è stata peraltro espressamente riconosciuta,
nel “verbale di discolpa” redatto in data 29.11.2023 nell'ambito del procedimento disciplinare, da , rappresentante sindacale Persona_1
che assisteva l'istante medesimo, avendo ella precisato “che
effettivamente c'è responsabilità del sig. per quanto accaduto, ma Pt_1
che l'automedica era eccessivamente carica e la visibilità scarsa”, come si legge nel detto verbale.
Risulta pertanto palese la violazione, da parte del dipendente, dell'obbligo di diligenza sancito dall'art. 2104 c.c., e ribadito dall'art. 42 co. 6 n. III del ccnl , applicato dalla convenuta, il quale punisce chi “commetta CP_2
negligenza in servizio o irregolarità nei compiti assegnati”.
Sotto un secondo profilo di censura, l'istante deduce il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata.
Deve tuttavia al riguardo osservarsi che, se l'illecito disciplinare contestato all'istante non appare connotato da particolare gravità, altrettanto tenue
è la sanzione conservativa applicata, così che resta osservato nel caso concreto il criterio della proporzionalità: tanto più, ove si consideri che la citata norma collettiva prevede, per chi “commetta negligenza in servizio o
irregolarità nei compiti assegnati”, l'applicazione delle sanzioni conservative di cui al precedente co. 5, che vanno dal richiamo verbale o scritto, alla multa non superiore a quattro ore di retribuzione, sino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a
3 dieci giorni, in una scala di gravità nel cui ambito la multa occupa un posto intermedio, sicché la irrogazione di tale sanzione, limitata peraltro a un'ora di lavoro, si rivela conforme ai principi di gradualità e proporzionalità e, in definitiva, legittima.
E' invece fondata l'impugnativa della decurtazione dell'importo di euro
283,50 operata dalla convenuta sulla retribuzione del ricorrente a titolo di risarcimento del danno riportato dal veicolo aziendale.
E' vero infatti in via generale che, come dedotto dalla convenuta, il dipendente che abbia cagionato un danno al veicolo aziendale per colposa condotta di guida è tenuto al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro: cfr. Cass. 10.6.2009 n. 13369.
Tuttavia, nel caso in esame il danno non è stato sufficientemente provato nell'an e nel quantum.
La convenuta, infatti, non ha prodotto alcun rilievo fotografico attestante le condizioni del veicolo a seguito dell'urto riportato nell'occasione per cui
è causa, mentre quello prodotto dall'istante ritrae la parte anteriore dello stesso veicolo (senza che peraltro si rilevi alcuna ammaccatura), laddove nella contestazione di addebito disciplinare si fa invece esclusivo riferimento a un'ammaccatura alla “parte posteriore sinistra del veicolo”.
Inoltre, la convenuta ha prodotto un mero preventivo di spesa per la riparazione del veicolo, che fa esclusivo riferimento a lavori di “ripristino
brancardo lato dx”, quindi a loro volta incompatibili con le conseguenze del sinistro come riferite dalle parti.
4 In ogni caso, il preventivo non costituisce, di per sé, piena prova del danno, specie ove, come nel presente caso, esso non sia stato confermato in sede di prova testimoniale: cfr. Cass. 26.6.2024 n. 17670.
Significativa appare infine la circostanza che la convenuta, pur avendo dedotto di avere già fatto riparare il veicolo, non abbia prodotto la relativa fattura, che avrebbe documentato la spesa in concreto sostenuta.
Conclusivamente, deve disattendersi l'impugnativa della multa, mentre deve condannarsi la convenuta a corrispondere all'istante la somma di euro 283,50 già trattenuta sulla retribuzione, come attesto dalla documentazione in atti, a titolo di risarcimento del danno.
La soccombenza reciproca costituisce, a norma dell'art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 283,50;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 3.6.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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