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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3265/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COEN RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da come da memoria integrativa ex art. 709 cpc depositata in data 8.2.2024:
“- Dichiarare la separazione personale del IG. e della IG.ra ; - Parte_1 Controparte_1
Disporre che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto;
- Disporre che la casa coniugale sita in Lonato del Garda (BS), Via Fornaci dei Gorghi n. 8, di proprietà esclusiva del ricorrente così come individuata e nei limiti sopra indicati, già attualmente occupata dalla IG.ra
e dal figlio, rimanga assegnata alla resistente nel prioritario interesse del figlio Controparte_1
ad oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino a quando quest'ultimo Persona_1 non avrà raggiunto la definitiva indipendenza economica ed in ogni caso alle condizioni di cui all'art.
337 sexies cc., stabilendo che il diritto al godimento della casa familiare venga comunque meno nel caso in cui la resistente non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. - Disporre che tutte le spese di mantenimento ordinario della suddetta
1 casa coniugale rimangano a carico esclusivo della IG.ra disporre che le spese di CP_1 natura straordinaria relative alla casa coniugale vengano sostenute integralmente ed in via esclusiva dal sig. ; - Disporre che il sig. versi direttamente al figlio , Parte_1 Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 30 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di concorso al suo mantenimento sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, oltre alle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Brescia al quale si fa espresso e pieno rinvio. - Disporre che le spese straordinarie relative al figlio, mediche, scolastiche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si indica espressamente, siano sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del IG. ed il 50% a carico della IG.ra - Disporre Per_1 CP_1 che gli assegni famigliari/assegno unico per il figlio vengano suddivisi in misura del 50% ciascuno.
- Disporre che le detrazioni per i figli a carico siano richieste dai coniugi in pari misura (50% a carico del padre – 50% a carico della madre). - Disporre che non siano reciprocamente dovuti assegni di mantenimento tra i coniugi ad oggi economicamente autosufficienti ed in ragione delle rispettive redditività ed in ogni caso delle condizioni sopra indicate. - Con rigetto di ogni altra e diversa domanda ex adverso formulata. - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2023 parte ricorrente, sig. ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la resistente, sig.ra il 26/12/2000, trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 598, parte II, serie A, anno 2000) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 24/2/2004), oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
Il sig. ha dedotto di essere separato di fatto dal 2006; di vivere stabilmente a Rivoltella (BS) Per_1 pur avendo mantenuto la residenza presso la casa coniugale di sua proprietà abitata da moglie e figlio;
di avere sempre sostenuto tutte le spese (ordinarie e straordinarie) per la gestione dell'immobile; di vedere il figlio a weekend alternati, oltre al martedì e venerdì con pernotto;
di contribuire alle Per_1 esigenze del figlio versando direttamente a quest'ultimo la somma di € 300,00/mese, oltre ad essersi fatto interamente carico delle rette scolastiche.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione;
ii) l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà alla resistente da abitare unitamente al figlio fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultimo; iii) disporre che le spese ordinarie relative alla casa coniugale rimangano a carico della resistente, mentre le spese straordinarie siano sostenute dal ricorrente;
iv) disporre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente di € 300,00 al mese da versare direttamente a quest'ultimo; v) spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14/7/2016 suddivise al 50% tra le parti;
vi) assegno unico e detrazioni fiscali per figlio a carico divise al 50% tra le parti;
vii) nessun mantenimento reciproco per i coniugi.
All'udienza presidenziale del 4/10/2023 nessuno è comparso per la resistente, ancorché regolarmente intimata, sicché sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone in conformità alle condizioni di cui al ricorso con la precisazione che le spese ordinarie relative alla casa coniugale resteranno a carico del sig. ”. Parte_1
2 Alla prima udienza davanti al Giudice istruttore del 12/3/2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la contumacia della convenuta non comparsa;
ha esibito dichiarazione a firma del figlio, con la quale quest'ultimo ha confermato di volere ricevere il mantenimento Persona_1 diretto dal padre (successivamente depositata in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. del 19/4/2024); infine ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1148/2024, pubblicata in data 21/3/2024,
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande e sono stati quindi assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza dell'8/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate dal ricorrente con note di trattazione scritta del 18/11/2024 come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., e la causa è stata rimessa al Collegio senza termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1148/2024 pubblicata in data
21/3/2024; sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale
Tenuto conto del fatto che il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, convive con Per_1 la madre e delle conclusioni formulate sul punto dal ricorrente, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare alla resistente, da abitare unitamente al figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il coniuge assegnatario.
L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è invero finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Tale soluzione è, peraltro, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez 1 n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez 1 n. 18863/2011).
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3. Sulle spese relative alla casa coniugale
Per quanto concerne la ripartizione delle spese relative alla casa coniugale, oggetto di espressa domanda di parte, la giurisprudenza si è espressa con orientamento costante nei seguenti termini: “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, «in parte qua», del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario” (cfr. Cass. Civ. n. 18476/2005; id. 3836/2006).
Ne consegue che le spese ordinarie saranno a esclusivo carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie competeranno al coniuge proprietario.
4. Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda il mantenimento di giova premettere che l'obbligo di mantenere il figlio Per_1 non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ebbene, oggi (n. 24/2/2004) ha ventun anni, ha frequentato l'istituto scolastico di secondo Per_1 grado presso “Scuole Rogazionisti Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale” in Desenzano del Garda (risulta dalle ricevute di pagamento delle rette scolastiche allegate alla memoria ex art. 183,
c.6, c.p.c. n. 1 di parte ricorrente, che lo stesso frequentava nell'anno 2022/2023 la classe 4° del predetto istituto) e, non avendo la parte costituita dedotto nulla in merito ad un eventuale abbandono degli studi, può presumersi che egli abbia ultimato solo da poco il ciclo scolastico e quindi non possa considerarsi ancora economicamente autosufficiente.
Sul quantum relativo all'assegno di mantenimento bisogna considerare che: i) convive con la Per_1 madre presso la casa familiare;
ii) in assenza di diverse allegazioni sulle condizioni economiche della resistente, che si presume economicamente indipendente, si valutano i redditi del ricorrente. Emerge dalle dichiarazioni in atti relative al periodo 2019-2022 un reddito mensile medio netto di € 5.102,60 (doc. reddituale prodotta). Il sig. è proprietario esclusivo della casa coniugale per cui ha estinto Per_1 il mutuo, come dichiarato in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 4/10/2023), e ha allegato di essere gravato da esborsi quali: il canone di locazione di € 400,00 al mese (doc. allegato
4 alla memoria integrativa del 8/2/2024) e il canone di leasing dell'autovettura per € 1.143,68/mese
(doc. 7 ricorso); iii) è pacifico che finora il ricorrente si è fatto carico di tutte le spese di gestione della casa coniugale, del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e delle rette scolastiche di Per_1
Tali esborsi, da cui il sig. non è più onerato (il mutuo è stato estinto, la ripartizione delle spese Per_1 di gestione della casa d'ora in avanti avverrà in base ai canoni legali, non sono stati allegati costi relativi all'istruzione di dopo la fine del ciclo di scuola superiore), concorrevano ad integrare Per_1 il modesto (se rapportato ai redditi del ricorrente) contributo al mantenimento del figlio.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dell'età e delle incrementali esigenze di Per_1 del cospicuo reddito del ricorrente e dello sgravio derivante dalla cessazione degli oneri da cui questi era gravato e che concorrevano, come detto, a determinare il complessivo mantenimento della prole, si ritiene di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di € 450,00/mese, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese direttamente a quest'ultimo.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha affermato, in linea generale, che: “il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”
(cfr. Cass. Civ. n. 18008/2018).
Cionondimeno, nel caso di specie è in atti una dichiarazione a firma di , depositata in Persona_1 allegato alle memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c di parte ricorrente in data 19/4/2024, con cui questi ha espressamente richiesto la corresponsione diretta del contributo di mantenimento facendo peraltro riferimento ad una prassi ormai consolidata e condivisa tra le parti (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Si può quindi ritenere integrata la condizione per prevedere il versamento dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne.
A tale contributo si aggiunge l'obbligo del ricorrente di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14/7/2016, cui si rinvia.
Nulla va disposto quanto all'assegno unico per il figlio a carico spettando esso ex lege (in assenza di diverso accordo tra le parti) ad entrambi i coniugi in ragione del 50%.
5. Sul mantenimento dei coniugi
Nulla si dispone in ordine al reciproco mantenimento, essendo le parti economicamente indipendenti, in assenza di domanda e di contestazione sul punto stante la contumacia della resistente.
6. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo della lite e delle domande svolte dal ricorrente in corso di causa (relative allo status e al mantenimento del figlio maggiorenne a carico), le spese processuali vanno dichiarate irripetibili trattandosi di pronuncia necessitata dovendo in ogni caso le parti adire l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'autorizzazione a vivere separati e a versare il mantenimento direttamente alla prole maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n. 9700/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3265/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 1148/2024 pubblicata in data 21/3/2024, così provvede:
5 1. assegna la casa coniugale sita in Comune di Lonato del Garda (BS), via Fornaci dei Gorghi,
n. 8 (censita come indicato a pag. 5 della memoria ex art. 709 c.p.c. dell'8/2/2024), alla parte resistente affinché la abiti con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. La ripartizione Per_1 delle spese di gestione tra le parti avverrà secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 450,00 oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale cui si rinvia;
3. assegno unico per il figlio a carico da ripartire al 50% tra le parti come per legge;
4. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi;
5. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3265/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COEN RAFFAELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da come da memoria integrativa ex art. 709 cpc depositata in data 8.2.2024:
“- Dichiarare la separazione personale del IG. e della IG.ra ; - Parte_1 Controparte_1
Disporre che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto;
- Disporre che la casa coniugale sita in Lonato del Garda (BS), Via Fornaci dei Gorghi n. 8, di proprietà esclusiva del ricorrente così come individuata e nei limiti sopra indicati, già attualmente occupata dalla IG.ra
e dal figlio, rimanga assegnata alla resistente nel prioritario interesse del figlio Controparte_1
ad oggi maggiorenne non economicamente autosufficiente, fino a quando quest'ultimo Persona_1 non avrà raggiunto la definitiva indipendenza economica ed in ogni caso alle condizioni di cui all'art.
337 sexies cc., stabilendo che il diritto al godimento della casa familiare venga comunque meno nel caso in cui la resistente non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, ovvero conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. - Disporre che tutte le spese di mantenimento ordinario della suddetta
1 casa coniugale rimangano a carico esclusivo della IG.ra disporre che le spese di CP_1 natura straordinaria relative alla casa coniugale vengano sostenute integralmente ed in via esclusiva dal sig. ; - Disporre che il sig. versi direttamente al figlio , Parte_1 Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 30 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di concorso al suo mantenimento sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, oltre alle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Brescia al quale si fa espresso e pieno rinvio. - Disporre che le spese straordinarie relative al figlio, mediche, scolastiche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del protocollo adottato dal
Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si indica espressamente, siano sostenute dai genitori in ragione del 50% a carico del IG. ed il 50% a carico della IG.ra - Disporre Per_1 CP_1 che gli assegni famigliari/assegno unico per il figlio vengano suddivisi in misura del 50% ciascuno.
- Disporre che le detrazioni per i figli a carico siano richieste dai coniugi in pari misura (50% a carico del padre – 50% a carico della madre). - Disporre che non siano reciprocamente dovuti assegni di mantenimento tra i coniugi ad oggi economicamente autosufficienti ed in ragione delle rispettive redditività ed in ogni caso delle condizioni sopra indicate. - Con rigetto di ogni altra e diversa domanda ex adverso formulata. - Con vittoria di spese e competenze di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2023 parte ricorrente, sig. ha dedotto di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la resistente, sig.ra il 26/12/2000, trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 598, parte II, serie A, anno 2000) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 24/2/2004), oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
Il sig. ha dedotto di essere separato di fatto dal 2006; di vivere stabilmente a Rivoltella (BS) Per_1 pur avendo mantenuto la residenza presso la casa coniugale di sua proprietà abitata da moglie e figlio;
di avere sempre sostenuto tutte le spese (ordinarie e straordinarie) per la gestione dell'immobile; di vedere il figlio a weekend alternati, oltre al martedì e venerdì con pernotto;
di contribuire alle Per_1 esigenze del figlio versando direttamente a quest'ultimo la somma di € 300,00/mese, oltre ad essersi fatto interamente carico delle rette scolastiche.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la pronuncia della separazione;
ii) l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà alla resistente da abitare unitamente al figlio fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultimo; iii) disporre che le spese ordinarie relative alla casa coniugale rimangano a carico della resistente, mentre le spese straordinarie siano sostenute dal ricorrente;
iv) disporre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente di € 300,00 al mese da versare direttamente a quest'ultimo; v) spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14/7/2016 suddivise al 50% tra le parti;
vi) assegno unico e detrazioni fiscali per figlio a carico divise al 50% tra le parti;
vii) nessun mantenimento reciproco per i coniugi.
All'udienza presidenziale del 4/10/2023 nessuno è comparso per la resistente, ancorché regolarmente intimata, sicché sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone in conformità alle condizioni di cui al ricorso con la precisazione che le spese ordinarie relative alla casa coniugale resteranno a carico del sig. ”. Parte_1
2 Alla prima udienza davanti al Giudice istruttore del 12/3/2024 il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la contumacia della convenuta non comparsa;
ha esibito dichiarazione a firma del figlio, con la quale quest'ultimo ha confermato di volere ricevere il mantenimento Persona_1 diretto dal padre (successivamente depositata in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. del 19/4/2024); infine ha chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status e la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Il Giudice, preso atto della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1148/2024, pubblicata in data 21/3/2024,
e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria sulle ulteriori domande e sono stati quindi assegnati i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza dell'8/10/2024, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice ritenuta l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono state precisate dal ricorrente con note di trattazione scritta del 18/11/2024 come da memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., e la causa è stata rimessa al Collegio senza termini ex art. 190 c.p.c. in quanto espressamente rinunciati.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 1148/2024 pubblicata in data
21/3/2024; sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale
Tenuto conto del fatto che il figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, convive con Per_1 la madre e delle conclusioni formulate sul punto dal ricorrente, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare alla resistente, da abitare unitamente al figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione alla presenza di figli minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il coniuge assegnatario.
L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è invero finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Tale soluzione è, peraltro, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità che si è espressa nel senso che: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea
a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez 1 n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. sez. 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. sez 1 n. 18863/2011).
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3. Sulle spese relative alla casa coniugale
Per quanto concerne la ripartizione delle spese relative alla casa coniugale, oggetto di espressa domanda di parte, la giurisprudenza si è espressa con orientamento costante nei seguenti termini: “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, «in parte qua», del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario” (cfr. Cass. Civ. n. 18476/2005; id. 3836/2006).
Ne consegue che le spese ordinarie saranno a esclusivo carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie competeranno al coniuge proprietario.
4. Sul mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
Per quanto riguarda il mantenimento di giova premettere che l'obbligo di mantenere il figlio Per_1 non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Tale obbligo sorge, infatti, per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ebbene, oggi (n. 24/2/2004) ha ventun anni, ha frequentato l'istituto scolastico di secondo Per_1 grado presso “Scuole Rogazionisti Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale” in Desenzano del Garda (risulta dalle ricevute di pagamento delle rette scolastiche allegate alla memoria ex art. 183,
c.6, c.p.c. n. 1 di parte ricorrente, che lo stesso frequentava nell'anno 2022/2023 la classe 4° del predetto istituto) e, non avendo la parte costituita dedotto nulla in merito ad un eventuale abbandono degli studi, può presumersi che egli abbia ultimato solo da poco il ciclo scolastico e quindi non possa considerarsi ancora economicamente autosufficiente.
Sul quantum relativo all'assegno di mantenimento bisogna considerare che: i) convive con la Per_1 madre presso la casa familiare;
ii) in assenza di diverse allegazioni sulle condizioni economiche della resistente, che si presume economicamente indipendente, si valutano i redditi del ricorrente. Emerge dalle dichiarazioni in atti relative al periodo 2019-2022 un reddito mensile medio netto di € 5.102,60 (doc. reddituale prodotta). Il sig. è proprietario esclusivo della casa coniugale per cui ha estinto Per_1 il mutuo, come dichiarato in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza del 4/10/2023), e ha allegato di essere gravato da esborsi quali: il canone di locazione di € 400,00 al mese (doc. allegato
4 alla memoria integrativa del 8/2/2024) e il canone di leasing dell'autovettura per € 1.143,68/mese
(doc. 7 ricorso); iii) è pacifico che finora il ricorrente si è fatto carico di tutte le spese di gestione della casa coniugale, del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e delle rette scolastiche di Per_1
Tali esborsi, da cui il sig. non è più onerato (il mutuo è stato estinto, la ripartizione delle spese Per_1 di gestione della casa d'ora in avanti avverrà in base ai canoni legali, non sono stati allegati costi relativi all'istruzione di dopo la fine del ciclo di scuola superiore), concorrevano ad integrare Per_1 il modesto (se rapportato ai redditi del ricorrente) contributo al mantenimento del figlio.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dell'età e delle incrementali esigenze di Per_1 del cospicuo reddito del ricorrente e dello sgravio derivante dalla cessazione degli oneri da cui questi era gravato e che concorrevano, come detto, a determinare il complessivo mantenimento della prole, si ritiene di porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente di € 450,00/mese, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese direttamente a quest'ultimo.
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha affermato, in linea generale, che: “il genitore separato
o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”
(cfr. Cass. Civ. n. 18008/2018).
Cionondimeno, nel caso di specie è in atti una dichiarazione a firma di , depositata in Persona_1 allegato alle memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c di parte ricorrente in data 19/4/2024, con cui questi ha espressamente richiesto la corresponsione diretta del contributo di mantenimento facendo peraltro riferimento ad una prassi ormai consolidata e condivisa tra le parti (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Si può quindi ritenere integrata la condizione per prevedere il versamento dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne.
A tale contributo si aggiunge l'obbligo del ricorrente di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia del 14/7/2016, cui si rinvia.
Nulla va disposto quanto all'assegno unico per il figlio a carico spettando esso ex lege (in assenza di diverso accordo tra le parti) ad entrambi i coniugi in ragione del 50%.
5. Sul mantenimento dei coniugi
Nulla si dispone in ordine al reciproco mantenimento, essendo le parti economicamente indipendenti, in assenza di domanda e di contestazione sul punto stante la contumacia della resistente.
6. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo della lite e delle domande svolte dal ricorrente in corso di causa (relative allo status e al mantenimento del figlio maggiorenne a carico), le spese processuali vanno dichiarate irripetibili trattandosi di pronuncia necessitata dovendo in ogni caso le parti adire l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'autorizzazione a vivere separati e a versare il mantenimento direttamente alla prole maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n. 9700/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
3265/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, richiamata la sentenza non definitiva n. 1148/2024 pubblicata in data 21/3/2024, così provvede:
5 1. assegna la casa coniugale sita in Comune di Lonato del Garda (BS), via Fornaci dei Gorghi,
n. 8 (censita come indicato a pag. 5 della memoria ex art. 709 c.p.c. dell'8/2/2024), alla parte resistente affinché la abiti con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo. La ripartizione Per_1 delle spese di gestione tra le parti avverrà secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. con decorrenza dalla data della domanda, pone a carico del ricorrente, sig. Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 450,00 oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale cui si rinvia;
3. assegno unico per il figlio a carico da ripartire al 50% tra le parti come per legge;
4. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi;
5. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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