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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025, innanzi al giudice dr.ssa EN NE,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 611/2025
Sono comparsi:
1. l'avv. TRASATTI MARCELLO per;
Controparte_1
2. l'avv. SPENNACCHIO GIUSEPPE per
[...]
Controparte_2
nonché il legale rappresentante, ; Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio, liquidate anche d'ufficio Chiedono che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:57 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c., di cui dà lettura in udienza, e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
EN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
EN NE, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 611/2025 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Monza, via San Gottardo n. 76, presso lo studio dell'avv. Marcello Trasatti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Milano, piazza Velasca n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spennacchio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
Motivi della decisione
in qualità di proprietario e locatore di un'unità Controparte_1
immobiliare sita al piano rialzato dello stabile sito in Monza, via Volturno n. 13, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 1°/03/2000 con la Parte_1
(e rinnovato di sei anni in sei anni conformemente a quanto
[...] stabilito dalla legge 392/1978), stante l'omesso rinnovo della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 14 del contratto stesso.
Costituendosi in giudizio la ha Controparte_2
chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza, celebrata dalla scrivente, ove, all'esito della discussione la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.;
***
All'esito del procedimento, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dal ricorrente debba trovare integrale rigetto.
Giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis , Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006;
8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id ., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass.
20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” ).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto gli oneri probatori su di lei incombenti, producendo in giudizio il contratto intercorso in data
1°/03/2000 con la (e rinnovato di Controparte_2 sei anni in sei anni conformemente a quanto stabilito dalla legge 392/1978), il cui art. 14 dava atto che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rivenienti dal contratto, il conduttore aveva stipulato idonea polizza fideiussoria
“con decorrenza dal 1.3.2000 al 31.3.2006 e rinnovabile al rinnovo del contratto di locazione”.
Avendo la locatrice assolto all'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento della conduttrice, quest'ultima è tenuta, per andare esente da responsabilità, a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Ebbene, merita sottolineare che la resistente contesta e giustifica la mancata prestazione sulla base dell'assoluta “mancanza di portata precettiva della previsione di cui all'art. 14 del contratto (nel senso che strumentalmente e tardivamente vorrebbe attribuirle ora parte ricorrente)”; essa rileva, inoltre, che la locatrice non ha mai richiesto il rinnovo della polizza fidejussoria a distanza di diciotto anni dalla scadenza della polizza originariamente consegnata (30 marzo 2006) e che la condotta non è prevista quale clausola risolutiva espressa del contratto di locazione, di talché l'inadempimento non potrebbe considerarsi grave ai fini della valutazione di cui all'art. 1455 c.c.
***
Le deduzioni di parte resistente sono fondate.
Invero, la clausola di cui all'art. 14 del contratto di locazione si limita a dare atto del rilascio di polizza fidejussoria, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto, della durata di sei anni, con facoltà di rinnovo
(“rinnovabile”) al rinnovo del medesimo contratto di locazione, senza però stabilire un obbligo in tal senso.
A prescindere da ciò – e con valenza assorbente – si evidenzia che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, vengono in rilievo gli artt. 1453
e 1455 c.c., i quali prevedono rispettivamente che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” e che “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”; spetta al giudice, quindi, valutare se la mancata osservanza degli obblighi contrattuali, nell'economia del rapporto, rivesta un'importanza tale da sorreggere, a mente degli artt. 1453 ed
1455 ss. c.c., una pronuncia di scioglimento del vincolo negoziale.
Nell'effettuare siffatta valutazione della gravità dell'inadempimento, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (così ex multis
Cass. 7187/2022; Cass. 8220/2021); in particolare, nell'analisi, vanno distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi dare rilievo alle stesse soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti: in termini Cass.
19579/2021.
Nel caso di specie, non è provato – e, per vero, nemmeno specificamente dedotto – che, negli oltre diciotto anni trascorsi dalla scadenza della prima polizza fidejussoria all'intimazione del 24/07/2024, il locatore abbia mai invitato la conduttrice a rinnovare la garanzia, sicché è ragionevole opinare che la stessa si ritenesse sufficientemente tutelata dall'esistenza del deposito cauzionale, anche alla luce del fatto che la conduttrice era in regola con i pagamenti;
nella stessa valutazione del locatore, in definitiva, la condotta oggi censurata è stata considerata di carattere non grave, e il Tribunale non può oggi operare una diversa valutazione.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte resistente le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dalle tariffe forensi, secondo i valori minimi di liquidazione previsti per la cause dal valore indeterminabile-complessità bassa, vista la natura documentale della causa e l'assenza questioni di fatto e diritto, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis :
- rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente Controparte_1
e le spese processuali, liquidate in Controparte_2 Controparte_2
complessivi €2.906,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. se dovute.
17/12/2025
Il Giudice
EN NE
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
All'udienza del 17/12/2025, innanzi al giudice dr.ssa EN NE,
è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 611/2025
Sono comparsi:
1. l'avv. TRASATTI MARCELLO per;
Controparte_1
2. l'avv. SPENNACCHIO GIUSEPPE per
[...]
Controparte_2
nonché il legale rappresentante, ; Controparte_2
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze e conclusioni ivi rassegnate, con il rigetto delle avversarie difese ed il favore delle spese del giudizio, liquidate anche d'ufficio Chiedono che la causa sia decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§
Alle ore 15:57 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette separata sentenza ex art. 429 comma 1° c.p.c., di cui dà lettura in udienza, e che provvede contestualmente ad inviare al deposito in cancelleria, mediante CONSOLLE del magistrato.
Il Giudice
EN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
EN NE, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 611/2025 R.G.A.C.C., vertente tra
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Monza, via San Gottardo n. 76, presso lo studio dell'avv. Marcello Trasatti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrente e
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Milano, piazza Velasca n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Spennacchio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione resistente
Motivi della decisione
in qualità di proprietario e locatore di un'unità Controparte_1
immobiliare sita al piano rialzato dello stabile sito in Monza, via Volturno n. 13, ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione concluso in data 1°/03/2000 con la Parte_1
(e rinnovato di sei anni in sei anni conformemente a quanto
[...] stabilito dalla legge 392/1978), stante l'omesso rinnovo della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 14 del contratto stesso.
Costituendosi in giudizio la ha Controparte_2
chiesto di rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento emesso all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'odierna udienza, celebrata dalla scrivente, ove, all'esito della discussione la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.;
***
All'esito del procedimento, il Tribunale ritiene che la domanda proposta dal ricorrente debba trovare integrale rigetto.
Giova, anzitutto, osservare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così, ex multis , Cass. 15659/2011; 3373/2010; 9351/2007; 1743/2007; 13674/2006;
8615/2006; 20073/2004; 2387/2004; Id ., sez. unite, 13533/2001; ancora Cass.
20288/2011: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” ).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha assolto gli oneri probatori su di lei incombenti, producendo in giudizio il contratto intercorso in data
1°/03/2000 con la (e rinnovato di Controparte_2 sei anni in sei anni conformemente a quanto stabilito dalla legge 392/1978), il cui art. 14 dava atto che, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni rivenienti dal contratto, il conduttore aveva stipulato idonea polizza fideiussoria
“con decorrenza dal 1.3.2000 al 31.3.2006 e rinnovabile al rinnovo del contratto di locazione”.
Avendo la locatrice assolto all'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento della conduttrice, quest'ultima è tenuta, per andare esente da responsabilità, a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Ebbene, merita sottolineare che la resistente contesta e giustifica la mancata prestazione sulla base dell'assoluta “mancanza di portata precettiva della previsione di cui all'art. 14 del contratto (nel senso che strumentalmente e tardivamente vorrebbe attribuirle ora parte ricorrente)”; essa rileva, inoltre, che la locatrice non ha mai richiesto il rinnovo della polizza fidejussoria a distanza di diciotto anni dalla scadenza della polizza originariamente consegnata (30 marzo 2006) e che la condotta non è prevista quale clausola risolutiva espressa del contratto di locazione, di talché l'inadempimento non potrebbe considerarsi grave ai fini della valutazione di cui all'art. 1455 c.c.
***
Le deduzioni di parte resistente sono fondate.
Invero, la clausola di cui all'art. 14 del contratto di locazione si limita a dare atto del rilascio di polizza fidejussoria, a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto, della durata di sei anni, con facoltà di rinnovo
(“rinnovabile”) al rinnovo del medesimo contratto di locazione, senza però stabilire un obbligo in tal senso.
A prescindere da ciò – e con valenza assorbente – si evidenzia che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, vengono in rilievo gli artt. 1453
e 1455 c.c., i quali prevedono rispettivamente che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” e che “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”; spetta al giudice, quindi, valutare se la mancata osservanza degli obblighi contrattuali, nell'economia del rapporto, rivesta un'importanza tale da sorreggere, a mente degli artt. 1453 ed
1455 ss. c.c., una pronuncia di scioglimento del vincolo negoziale.
Nell'effettuare siffatta valutazione della gravità dell'inadempimento, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (così ex multis
Cass. 7187/2022; Cass. 8220/2021); in particolare, nell'analisi, vanno distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento, potendosi dare rilievo alle stesse soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti: in termini Cass.
19579/2021.
Nel caso di specie, non è provato – e, per vero, nemmeno specificamente dedotto – che, negli oltre diciotto anni trascorsi dalla scadenza della prima polizza fidejussoria all'intimazione del 24/07/2024, il locatore abbia mai invitato la conduttrice a rinnovare la garanzia, sicché è ragionevole opinare che la stessa si ritenesse sufficientemente tutelata dall'esistenza del deposito cauzionale, anche alla luce del fatto che la conduttrice era in regola con i pagamenti;
nella stessa valutazione del locatore, in definitiva, la condotta oggi censurata è stata considerata di carattere non grave, e il Tribunale non può oggi operare una diversa valutazione.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte resistente le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dalle tariffe forensi, secondo i valori minimi di liquidazione previsti per la cause dal valore indeterminabile-complessità bassa, vista la natura documentale della causa e l'assenza questioni di fatto e diritto, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis :
- rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
- condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente Controparte_1
e le spese processuali, liquidate in Controparte_2 Controparte_2
complessivi €2.906,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. se dovute.
17/12/2025
Il Giudice
EN NE