TRIB
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N° R.G.1840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1840/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Miriam Marino (C.F: , giusta procura C.F._2 rilasciata su documento separato, presso il cui studio elett.te domicilia in
Giugliano in Campania alla via Cacciapuoti n. 57;
E
(C.F: , rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Lucia di Marino (C.F: , giusta C.F._4
1 N° R.G.1840/2024
procura rilasciata su documento separato, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania alla via Campanile n. 1;
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero -Sede-
Interventore ex lege
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 maggio 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in
Campania in data 21.06.2008, in regime di separazione dei beni, dal quale erano nati due figli, , in data 21.12.2010, e , in data Per_1 Per_2
28.12.2012, minorenni;
che entrambi i ricorrenti non svolgevano alcuna attività lavorativa in quanto era in cerca di una nuova Parte_1 occupazione, mentre era casalinga ed era Parte_2 percettrice sia del reddito di inclusione sia dell'assegno unico universale nella misura del 100%; che la casa coniugale era condotta in locazione da , la quale provvedeva al pagamento del relativo Pt_2 Parte_2 canone mensile pari ad €300,00 nonché delle spese per le utenze di somma annua pari ad €1.000,00; che , a differenza di Parte_1
, era proprietario di una autovettura e che da circa Parte_2 un anno lo stesso si era allontanato dalla casa coniugale trasferendo la propria residenza altrove;
che i minori vivevano con la madre presso la casa coniugale, la quale se ne prendeva cura, coadiuvata dal proprio nucleo familiare di origine;
che entrambi i figli, a causa di ritardi cognitivi, necessitavano di terapie riabilitative nonché di insegnanti di sostegno i quali affiancavano i minori durante l'orario scolastico;
che il figlio frequentava la scuola di calcetto la cui retta, pari ad €50,00 Per_1
2 N° R.G.1840/2024
e le relative spese per l'acquisto del materiale occorrente, venivano pagate interamente dalla madre;
che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di incomprensioni reciproche, ragion per cui da oltre due anni vivevano separati di fatto;
tanto premesso chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 25 settembre 2024, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 16.05.2024 emetteva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni sono da intendersi richiamate e trascritte.
Il predetto accordo appare conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole, tenuto conto del parere favorevole emesso dal P.M. al ricorso introduttivo in data 16.05.2024.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati
3 N° R.G.1840/2024
che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_2
Villaricca il 16.06.1977, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania, ove in data 21.06.2008 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 123 Parte II Serie A reg. atti di matrimonio dell'anno 2008), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
-dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio in data 25 settembre 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1840/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Miriam Marino (C.F: , giusta procura C.F._2 rilasciata su documento separato, presso il cui studio elett.te domicilia in
Giugliano in Campania alla via Cacciapuoti n. 57;
E
(C.F: , rappresentata e Parte_2 C.F._3 difesa dall'avv. Lucia di Marino (C.F: , giusta C.F._4
1 N° R.G.1840/2024
procura rilasciata su documento separato, presso il cui studio elett.te domicilia in Giugliano in Campania alla via Campanile n. 1;
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero -Sede-
Interventore ex lege
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7 maggio 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in
Campania in data 21.06.2008, in regime di separazione dei beni, dal quale erano nati due figli, , in data 21.12.2010, e , in data Per_1 Per_2
28.12.2012, minorenni;
che entrambi i ricorrenti non svolgevano alcuna attività lavorativa in quanto era in cerca di una nuova Parte_1 occupazione, mentre era casalinga ed era Parte_2 percettrice sia del reddito di inclusione sia dell'assegno unico universale nella misura del 100%; che la casa coniugale era condotta in locazione da , la quale provvedeva al pagamento del relativo Pt_2 Parte_2 canone mensile pari ad €300,00 nonché delle spese per le utenze di somma annua pari ad €1.000,00; che , a differenza di Parte_1
, era proprietario di una autovettura e che da circa Parte_2 un anno lo stesso si era allontanato dalla casa coniugale trasferendo la propria residenza altrove;
che i minori vivevano con la madre presso la casa coniugale, la quale se ne prendeva cura, coadiuvata dal proprio nucleo familiare di origine;
che entrambi i figli, a causa di ritardi cognitivi, necessitavano di terapie riabilitative nonché di insegnanti di sostegno i quali affiancavano i minori durante l'orario scolastico;
che il figlio frequentava la scuola di calcetto la cui retta, pari ad €50,00 Per_1
2 N° R.G.1840/2024
e le relative spese per l'acquisto del materiale occorrente, venivano pagate interamente dalla madre;
che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di incomprensioni reciproche, ragion per cui da oltre due anni vivevano separati di fatto;
tanto premesso chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 25 settembre 2024, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 16.05.2024 emetteva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni sono da intendersi richiamate e trascritte.
Il predetto accordo appare conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole, tenuto conto del parere favorevole emesso dal P.M. al ricorso introduttivo in data 16.05.2024.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati
3 N° R.G.1840/2024
che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_2
Villaricca il 16.06.1977, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania, ove in data 21.06.2008 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 123 Parte II Serie A reg. atti di matrimonio dell'anno 2008), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
-dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio in data 25 settembre 2024.
Il Presidente est.
Dr.ssa Alessandra Tabarro
4