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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 374/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Pasquale Cirillo (C.F.: ), presso C.F._2
il cui studio, in Grumo Nevano, alla P.zza Capasso, n. 4, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dagli Avv.ti Marco Ferraro (C.F.: ) e C.F._4
Stefano Giove (C.F.: ), presso i cui rispettivi C.F._5
indirizzi pec, e Email_1
, è elettivamente domiciliato;
Email_2 APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
(C.F.: ) e CP C.F._6 Controparte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._7
Antonio Bruno (C.F.: ), C.F._8 Controparte_4
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._9 CP_5
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via Niccolò C.F._10
Piccinni, n. 6, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI avverso la sentenza n. 9311/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il
21.10.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 30.01.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato i convenuti, , ed il CP Controparte_3
Notaio , in solido tra loro, al risarcimento del danno CP_1
conseguente alla erronea indicazione, nell'atto pubblico di compravendita immobiliare del 28.03.2003 (Rep. N. 11756), degli estremi catastali della pertinenza (cantinola) dell'appartamento distinto in Catasto di Casalnuovo di Napoli, alla ptc.lla 375/21, indicata come ptc.lla 375/65, int. 16.
2. Con l'originario libello, l'odierna appellante aveva dedotto di aver acquistato, con rogito stilato dal Notaio , l'appartamento in CP_1
Casalnuovo di Napoli, distinto in Catasto alla ptc.lla 375/21, con annessa cantinola, distinta al numero di ptc.lla 375/65, int. 16, di proprietà di e , al prezzo complessivo di € 116.786,00. CP CP_3 Era accaduto che, in occasione della vendita a terzi di detto cespite, la appurava che la cantinola, in realtà, era già stata alienata dai Pt_1
suoi danti causa un anno prima del suo acquisto;
sicché, già promessa in vendita al nuovo acquirente, aveva dovuto rinunciare alla stessa, con una decurtazione del prezzo di acquisto, pari a complessivi €
15.000,00.
La , pertanto, parametrava i danni subiti nel richiamato importo, Pt_1
invocandone la condanna, in solido, di tutti e tre i convenuti.
3. Il Tribunale, ritenuta la concorrente responsabilità dei convenuti, li ha condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore della , Pt_1
del complessivo importo di € 7.000,00, così rideterminata l'originaria pretesa attorea, sul rilievo che le conseguenze pregiudizievoli dell'errore “potevano essere evitate mediante la prova che la cantinola alienata alla era stata erroneamente identificata con il n. 14, Pt_1
provvedendo in tal caso ad effettuare una correzione del numero identificativo presso i pubblici registri immobiliari” (V. pag. 12 della sentenza impugnata).
4. È insorta la , che ha affidato il gravame a due ordini di motivi: Pt_1
erronea quantificazione del danno (primo motivo); erronea liquidazione delle spese di lite, in violazione del D.M. n. 55/2014 (secondo motivo).
4.1. Ha resistito il Notaio , spiegando, a sua volta, appello CP_1
incidentale, diretto alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto carico all'Ufficiale rogante della responsabilità dei danni lamentati dalla . Pt_1
4.2. Anche gli appellati e , nel resistere al gravame, CP CP_3
hanno spiegato appello incidentale, invocando l'estraneità dei danti causa a qualsivoglia ipotesi di responsabilità, che doveva, invece, trovare fonte esclusiva nell'errore posto in essere dal Notaio . CP_1 4.3. All'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. Per ragioni di pregiudizialità logica, va affrontata, con priorità, la disamina dei gravami incidentali spiegati dal Notaio e dagli CP_1
appellati e , involgendo, le censure veicolate con i CP CP_3
rispettivi motivi, tematica inerente l'an debeatur.
6. Il Notaio assume, in estrema sintesi, che l'erronea CP_1
indicazione catastale doveva ritenersi superata dalla indicazione degli esatti confini della cantinola alienata alla . Pt_1
6.1. Il motivo, quando non inammissibile, è senz'altro infondato.
6.2. Il Tribunale ha compiutamente addentellato la responsabilità dell'Ufficiale rogante, atteso che questi aveva omesso “la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale” (V. pag. 9 della sentenza impugnata).
6.3. La censura, diretta a far emergere il primato della indicazione dei confini su quella dei dati catastali, non si misura, dunque, con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che resiste, sotto tale profilo, al gravame incidentale spiegato dal Notaio . CP_1
7. Anche gli appellanti incidentali e focalizzano la CP CP_3
censura, in punto di responsabilità, sull'errore catastale, senza prendere, tuttavia, posizione in ordine alla richiamata ratio decidendi, rappresentata, non tanto dalla erronea indicazione catastale, quanto all'”esistenza di una precedente vendita avente ad oggetto la cantinola n. 16”, per la quale “non può certo escludersi una responsabilità anche dei venditori e , i quali, da quanto emerso dagli atti CP CP_3
avevano già alienato precedentemente a terzi la detta cantinola” (V. pag. 12 della sentenza impugnata).
8. Il primo motivo di gravame principale va esaminato con gli ulteriori profili di censura articolati dagli appellanti incidentali, condividendone
(ovviamente per ragioni opposte) l'oggetto, vale e dire la quantificazione del danno liquidato in favore della . Pt_1
8.1. Quest'ultima, infatti, insiste per la originaria pretesa, ritenendo la riduzione operata dal Tribunale erroneamente motivata con quanto prospettato dai convenuti e in ordine alla idoneità della CP CP_3
rettifica per evitare le conseguenze pregiudizievoli dell'errore.
8.2. Sia il Notaio che gli appellanti incidentali, e CP_1 CP
, invece, dopo aver eccepito l'insussistenza del danno, in via CP_3
subordinata, lamentano l'arbitraria liquidazione, non ancorata a criteri oggettivi di parametrazione.
8.3. Il primo motivo di gravame principale è infondato, dal momento che non può farsi carico ai convenuti della riduzione del prezzo che la
è stata costretta ad operare in favore dei nuovi acquirenti. Pt_1
8.4. Coglie, invece, nel segno, la censura degli appellanti incidentali, con riferimento al deficit motivazionale inerente alla quantificazione del danno, operata in violazione dell'art. 1226 c.c.
8.5. Ritiene, invece, il Collegio di parametrare il danno subito dalla in ragione della proporzione tra l'originario prezzo di acquisto e Pt_1
la rendita catastale della cantinola - rimasta esclusa dalla vendita - secondo il seguente calcolo matematico: 116.786,00 (prezzo di acquisto dell'intero) : 343,14 (pari alla sommatoria tra le rispettive rendite catastali relative all'appartamento e alla pertinenza) = x : 17,77
(rendita catastale della cantinola). Il risultato è pari ad € 6.047,97, al quale importo va rideterminato il risarcimento del danno dovuto alla . Pt_1
9. È infondato, anche, il secondo motivo di gravame principale, con il quale la si duole della erronea liquidazione delle spese di lite, Pt_1
parametrata in ragione del D.M. n. 140/2012, non più vigente al momento della pronuncia impugnata, perché sostituito dal successivo
D.M. n. 55/2014.
In realtà, il Tribunale, nonostante l'erroneo riferimento al D.M. n.
140/2012, ha di fatto operato corretta applicazione del D.M. n.
55/2014, parametrando la liquidazione delle spese, “tenuto conto delle questioni esaminate, dell'attività espletata e del comportamento processuale delle parti, applicando i minimi tariffari” (V. pag. 13 della sentenza impugnata).
La liquidazione che ne è seguita, pari a complessivi € 2.738,00, oltre accessori, è pari ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
10. In ragione della parziale reciproca soccombenza e, soprattutto, della riduzione marginale del danno per come liquidato con la presente statuizione, le spese del presente grado vanno integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
11. Sussistono, invece, i presupposti per il pagamento, a carico della
, dell'importo pari al contributo unificato versato per la Pt_1
proposizione del gravame principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 30.01.2020, da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 CP
; nonché sull'appello incidentale rispettivamente Controparte_3 spiegati dagli appellati, avverso la sentenza n. 9311/2019 del G.U. del
Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
. in parziale accoglimento dei gravami incidentali, ridetermina l'importo del risarcimento spettante a in complessivi € Parte_1
6.074,93, al quale importo condanna i convenuti, in solido tra loro, oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza e compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, a carico di
[...]
, dell'importo pari al contributo unificato versato per la Parte_1
proposizione del gravame principale.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo