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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5673/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5673/2018, cui è riunito il proc. n.
6075/2018 r.g., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA IVAN Parte_1
BERNARDI, giusta procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO A. Parte_2
CILIBERTI, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
18.11.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 8.586,51, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria, nei confronti di , quale debitrice
[...] Parte_1
principale, e , quale coobbligato, in forza di un contratto di Parte_2
finanziamento rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 924/2018 del 2.5.2018), ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. (proc. 5673/2018 r.g.), disconoscendo tutti i documenti prodotti dall'opposta sia come copie informatiche sia in originale, nonché la sottoscrizione a lei apparentemente riconducibile apposta al contratto di finanziamento. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con separato atto di citazione, ha proposto opposizione ex art. Parte_2
645 c.p.c. avverso il medesimo decreto ingiuntivo (proc. 6075/2018 r.g.) eccependo la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. nonché la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta, contestando la ritenuta qualificazione dell'opponente come fideiussore con conseguente infondatezza delle avverse difese. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione; vinte le spese.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti di
(ord. 28.3.2019) e disposta la riunione al procedimento iscritto al Parte_2
n. 5673/2018 r.g. di quello iscritto al n. 6075/2018 r.g. (ord. 3.11.2020), la causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. e di prova per testi. Quindi, riassegnata alla scrivente, è pagina 2 di 12 pervenuta all'udienza del 18.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve osservarsi che per effetto del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (ord. 11.1.2024) l'ordinanza istruttoria del 22.7.2021 deve ritenersi implicitamente revocata limitatamente alla parte in cui è stata ammessa la prova orale con il teste , stante la sua superfluità alla luce Testimone_1 dell'istruttoria già espletata (sulla modificabilità e revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie: cfr. Cass. n. 10251/2000).
Nel merito, le opposizioni sono fondate e pertanto devono essere accolte.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Muovendo dall'opposizione promossa da , deve osservarsi che se Parte_1
per un verso è inefficace il disconoscimento da questa operato in relazione a “tutti i pagina 3 di 12 documenti prodotti dalla nel procedimento monitorio sia come copie CP_2 informatiche che in originali cartacei”, stante la sua assoluta genericità (cfr. ex plurimis Cass. n. 28096/2009; 9526/2010; 3122/2015), di converso l'efficacia probatoria del fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria, vale a dire il contratto di finanziamento azionato in via monitoria, è certamente paralizzata dal disconoscimento, netto e inequivoco, delle sottoscrizioni ivi apposte apparentemente a lei riconducibili.
Al riguardo, mette conto evidenziare che, a fronte della verificazione della scrittura disconosciuta richiesta dall'opposta, quest'ultima ha omesso di produrre l'originale del documento, siccome fortuitamente smarrito, e la c.t.u. è stata svolta sulla copia.
Come noto, secondo pacifici principi giurisprudenziali, il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. n. 3603/2024; 711/2018; 16551/2015;
7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000; 1831/2000; 11739/1999;
2911/1997; 10469/1993; 5738/1992). Le ragioni alla base di tale granitico indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Siffatto consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha, tuttavia, formulato talune precisazioni in relazione all'ipotesi (quale quella di specie) in cui, richiesta la verificazione, non sia disponibile l'originale del documento (cfr. Cass. n. 2777/2025).
pagina 4 di 12 In particolare la Corte di Cassazione, pur ribadendo che non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo, ha affermato che nel caso in cui non sia disponibile l'originale del documento la parte che intende avvalersene potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, e che “a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (cfr. Cass. n. 2777/2025).
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore,
(e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), pagina 5 di 12 non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata
(di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Così ricostruito l'attuale panorama giurisprudenziale e facendone applicazione nel caso di specie, deve dunque ritenersi utilizzabile la c.t.u. svolta sulla copia del contratto di finanziamento disconosciuto, nei limiti della effettiva attendibilità sul piano scientifico del suo oggetto e, comunque, unitamente ad ulteriori elementi di prova, quale semplice elemento indiziario in tal senso.
In tale prospettiva, deve osservarsi che l'ausiliario, con analisi logicamente e tecnicamente motivata dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione alcuna di discostarsi, pur non avendo potuto svolgere l'esame del connotato pressorio sulle sottoscrizioni indagate, all'esito di approfondita indagine nonché mediante ampia e congrua disamina di comparazione con varie altre scritture di non contestata pagina 6 di 12 attribuzione alla persona dell'opponente, ha concluso – pur escludendo un giudizio di certezza tecnica – nel senso della non autenticità delle firme in verifica.
Pur non potendosi attribuire a tali costatazioni peritali valore di prova tecnica certa, siccome svolte sulla copia del contratto disconosciuto, esse tuttavia assumono – in ossequio ai principi innanzi richiamati – valore quantomeno indiziario in ordine all'apocrifia delle firme ivi apposte a nome di . Parte_1
Ciò posto, deve osservarsi che non sono stati forniti da parte opposta elementi di prova concreti e oggettivi volti a superare le risultanze indiziarie della espletata c.t.u.
e a dimostrare l'effettiva conclusione del contratto da parte dell'odierna opponente.
Invero, nulla di certo e obiettivo in merito all'asserito parziale pagamento delle rate da parte dell'odierna opponente può desumersi dalla “lista di movimenti” prodotta dall'opposta (cfr. docc. 6 e 7), trattandosi di un mero estratto di un archivio informatico di provenienza unilaterale, privo di valore probatorio documentale in ordine alla veridicità delle annotazioni in esso riportate.
Neppure la prova della conclusione del contratto può trarsi – come sostenuto dall'opposta – dal comportamento silente serbato della nonostante la Parte_1
ricezione della comunicazione di cessione del contratto e di diffida di pagamento.
In proposito, è sufficiente osservare che nessuna norma impone al presunto debitore che sostenga la non autenticità della sottoscrizione di un documento di reagire alla richiesta di pagamento altrui, stragiudizialmente ovvero mediante la proposizione di giudizio. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento “può” assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione
(cfr. Cass. n. 20882/2021), sicché dalla semplice inerzia manifestata dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo non può desumersi, per una sorta di automatismo, e in assenza di ulteriori concreti riscontri, che ella abbia in realtà sottoscritto il contratto.
Infine, neppure vale a dimostrare l'effettivo coinvolgimento della Parte_1 nell'operazione negoziale la circostanza che l'autoveicolo oggetto del finanziamento pagina 7 di 12 sia stato a questa intestato, essendo ben possibile che l'intestazione sia avvenuta a sua insaputa a opera di terzi. Non va, infatti, al riguardo trascurato che i testi escussi in corso di causa (della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare) hanno riferito che nell'arco temporale in cui, dalle visure P.RA., l'odierna opponente risulta intestataria dell'autoveicolo Ford Mondeo, oggetto del contratto di finanziamento, ella fosse in possesso e utilizzasse esclusivamente un'autovettura del tipo Citroen AX.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la paralisi probatoria del titolo posto a base della pretesa di pagamento in virtù dell'avverso disconoscimento, la mancata produzione dell'originale del documento disconosciuto, gli esiti indiziari della c.t.u. espletata sulla copia del contratto e l'assenza della prova della effettiva conclusione del contratto con , il decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1 confronti di quest'ultima deve essere revocato.
Parimenti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di Parte_2
, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata da quest'ultimo ex art.
[...]
1957 c.c. il cui esame, stante il suo carattere assorbente, può essere anteposto rispetto alle altre questioni sorte nel contraddittorio delle parti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, che ha affermato la qualità di coobbligato del emerge per tabulas la sua qualità di fideiussore: sul Parte_2
punto, è sufficiente osservare che nel testo contrattuale è chiaramente sbarrata la casella relativa alla posizione di “fideiussore”, mentre è rimasta priva di ogni compilazione quella relativa al coobbligato.
Pacifica dunque la qualità di fideiussore di , corollario sul piano Parte_2
del regime giuridico è l'applicabilità al contratto degli artt. 1936 e ss c.c.
Come noto, l'art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Le ratio della norma che onera il creditore di constatare, entro un breve termine,
l'inadempimento del debitore principale è di consentire al fideiussore, nell'ambito di uno svolgimento leale e corretto del rapporto obbligatorio, di evitare di rimanere in pagina 8 di 12 una situazione di incertezza circa il tempo della sua corresponsabilità patrimoniale
(cfr. Cass. n. 13078/2008) nonché di neutralizzare il rischio di insolvenza del debitore derivante dalla concessione da parte del creditore di proroghe nel pagamento.
Parte opposta ha dedotto che, in assenza di espressa pattuizione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il fideiussore resta obbligato in solido con il primo e che l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria resta subordinata all'estinzione del debito garantito.
La tesi non coglie nel segno, perché confonde il carattere solidale dell'obbligazione fideiussoria, salva pattuizione del beneficium excussionis (art. 1944 c.c.), con la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale.
D'altronde, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (cfr. Cass. n. 9862/2020).
Ciò chiarito, a fronte dell'eccezione ritualmente sollevata dall'opponente non è emerso che la creditrice opposta abbia proposto entro il termine di sei mesi nei confronti del debitore alcuna istanza che, come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere necessariamente “giudiziale” e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. n.
16041/2016), non essendo sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale.
Va poi rammentato che nel contratto di finanziamento, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una pagina 9 di 12 delle parti (il finanziato), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 2301/2004).
Nel caso di specie, a fronte di un contratto di finanziamento che prevede l'obbligo di rimborso, a partire dal 30.9.1999, di 36 rate mensili, l'odierna opposta ha proposto l'azione monitoria solo nel 2017, sicché è evidente che essa supera ampiamente i sei mesi indicati dall'art. 1957 c.c. con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'opponente è fondata.
In definitiva, le opposizioni sono fondate e devono essere accolte: ne discende la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi gli opponenti.
Quanto alle spese di lite, va precisato che per il presente Parte_1
procedimento era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del
C.O.A. di Foggia del 31.7.2018 e che con note trasmesse il 20.7.2023 il difensore ha depositato un'autodichiarazione della stessa, attestante il superamento, a partire dall'anno 2021, dei limiti reddituali previsti per il godimento di tale beneficio. A tal proposito, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 136 comma 1, D.P.R. 115/2002, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione, e che il comma 3 della citata norma prevede che la revoca del provvedimento di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali.
Ciò posto, le spese di lite tra e l'opposta seguono la soccombenza Parte_1
(art. 91 c.p.c.) e vanno corrisposte limitatamente alla fase di studio e introduttiva in favore dell'Erario, stante l'ammissione della prima al patrocinio a spese dello Stato ancora efficace rispetto alle fasi sopra indicate;
quanto alle successive fasi processuali
(fase istruttoria e fase decisionale), l'opposta va condannata alla rifusione nei confronti della opponente, con distrazione in favore in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 12 Nei rapporti tra e l'opposta, le spese di lite seguono la Parte_2
soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE le opposizioni e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
n. 924/2018 del 2.5.2018;
b) REVOCA a far data dal 1.1.2021 l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
c) CONDANNA l'opposta alla rifusione in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, delle spese di lite, che liquida in € 1.696,00 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in € 3.381,00 per Parte_1
compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore di , delle Parte_2 spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi e € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) PONE definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto.
Foggia, 13.3.2025
IL GIUDICE pagina 11 di 12 Antonella Cea
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5673/2018, cui è riunito il proc. n.
6075/2018 r.g., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA IVAN Parte_1
BERNARDI, giusta procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO A. Parte_2
CILIBERTI, giusta procura in atti;
opponenti contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
18.11.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 8.586,51, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria, nei confronti di , quale debitrice
[...] Parte_1
principale, e , quale coobbligato, in forza di un contratto di Parte_2
finanziamento rimasto inadempiuto.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (decr. ing. n. 924/2018 del 2.5.2018), ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. (proc. 5673/2018 r.g.), disconoscendo tutti i documenti prodotti dall'opposta sia come copie informatiche sia in originale, nonché la sottoscrizione a lei apparentemente riconducibile apposta al contratto di finanziamento. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Con separato atto di citazione, ha proposto opposizione ex art. Parte_2
645 c.p.c. avverso il medesimo decreto ingiuntivo (proc. 6075/2018 r.g.) eccependo la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. nonché la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c. Ha dunque concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta, contestando la ritenuta qualificazione dell'opponente come fideiussore con conseguente infondatezza delle avverse difese. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare l'opposizione; vinte le spese.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti di
(ord. 28.3.2019) e disposta la riunione al procedimento iscritto al Parte_2
n. 5673/2018 r.g. di quello iscritto al n. 6075/2018 r.g. (ord. 3.11.2020), la causa è stata istruita a mezzo di c.t.u. e di prova per testi. Quindi, riassegnata alla scrivente, è pagina 2 di 12 pervenuta all'udienza del 18.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve osservarsi che per effetto del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni (ord. 11.1.2024) l'ordinanza istruttoria del 22.7.2021 deve ritenersi implicitamente revocata limitatamente alla parte in cui è stata ammessa la prova orale con il teste , stante la sua superfluità alla luce Testimone_1 dell'istruttoria già espletata (sulla modificabilità e revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie: cfr. Cass. n. 10251/2000).
Nel merito, le opposizioni sono fondate e pertanto devono essere accolte.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che parte opposta non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Muovendo dall'opposizione promossa da , deve osservarsi che se Parte_1
per un verso è inefficace il disconoscimento da questa operato in relazione a “tutti i pagina 3 di 12 documenti prodotti dalla nel procedimento monitorio sia come copie CP_2 informatiche che in originali cartacei”, stante la sua assoluta genericità (cfr. ex plurimis Cass. n. 28096/2009; 9526/2010; 3122/2015), di converso l'efficacia probatoria del fondamentale supporto documentale della pretesa creditoria, vale a dire il contratto di finanziamento azionato in via monitoria, è certamente paralizzata dal disconoscimento, netto e inequivoco, delle sottoscrizioni ivi apposte apparentemente a lei riconducibili.
Al riguardo, mette conto evidenziare che, a fronte della verificazione della scrittura disconosciuta richiesta dall'opposta, quest'ultima ha omesso di produrre l'originale del documento, siccome fortuitamente smarrito, e la c.t.u. è stata svolta sulla copia.
Come noto, secondo pacifici principi giurisprudenziali, il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr. Cass. n. 3603/2024; 711/2018; 16551/2015;
7267/2014; 1903/2009; 6022/2007; 9202/2004; 9869/2000; 1831/2000; 11739/1999;
2911/1997; 10469/1993; 5738/1992). Le ragioni alla base di tale granitico indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano.
Siffatto consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che ha, tuttavia, formulato talune precisazioni in relazione all'ipotesi (quale quella di specie) in cui, richiesta la verificazione, non sia disponibile l'originale del documento (cfr. Cass. n. 2777/2025).
pagina 4 di 12 In particolare la Corte di Cassazione, pur ribadendo che non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo, ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale, semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo, ha affermato che nel caso in cui non sia disponibile l'originale del documento la parte che intende avvalersene potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, e che “a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili” (cfr. Cass. n. 2777/2025).
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova, cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore,
(e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti.
L'impossibilità di eseguire una perizia grafologica attendibile (sul piano scientifico) sulla copia fotostatica della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta, almeno nei casi in cui l'originale del documento non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotto in copia (e sempre che la conformità di quest'ultima all'originale sia incontestata o sia in altro modo accertata), pagina 5 di 12 non esclude, infatti, la possibilità di chiedere, comunque, la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta, in quanto tale autenticità può essere dimostrata non solo con una perizia grafologica che, come tale, ha di norma carattere decisivo ed assorbente in proposito, ma anche con qualunque altro mezzo di prova, purché ammissibile e, ovviamente, ugualmente attendibile.
In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata
(di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa (e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale).
In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Così ricostruito l'attuale panorama giurisprudenziale e facendone applicazione nel caso di specie, deve dunque ritenersi utilizzabile la c.t.u. svolta sulla copia del contratto di finanziamento disconosciuto, nei limiti della effettiva attendibilità sul piano scientifico del suo oggetto e, comunque, unitamente ad ulteriori elementi di prova, quale semplice elemento indiziario in tal senso.
In tale prospettiva, deve osservarsi che l'ausiliario, con analisi logicamente e tecnicamente motivata dalle cui conclusioni questo Giudice non ha ragione alcuna di discostarsi, pur non avendo potuto svolgere l'esame del connotato pressorio sulle sottoscrizioni indagate, all'esito di approfondita indagine nonché mediante ampia e congrua disamina di comparazione con varie altre scritture di non contestata pagina 6 di 12 attribuzione alla persona dell'opponente, ha concluso – pur escludendo un giudizio di certezza tecnica – nel senso della non autenticità delle firme in verifica.
Pur non potendosi attribuire a tali costatazioni peritali valore di prova tecnica certa, siccome svolte sulla copia del contratto disconosciuto, esse tuttavia assumono – in ossequio ai principi innanzi richiamati – valore quantomeno indiziario in ordine all'apocrifia delle firme ivi apposte a nome di . Parte_1
Ciò posto, deve osservarsi che non sono stati forniti da parte opposta elementi di prova concreti e oggettivi volti a superare le risultanze indiziarie della espletata c.t.u.
e a dimostrare l'effettiva conclusione del contratto da parte dell'odierna opponente.
Invero, nulla di certo e obiettivo in merito all'asserito parziale pagamento delle rate da parte dell'odierna opponente può desumersi dalla “lista di movimenti” prodotta dall'opposta (cfr. docc. 6 e 7), trattandosi di un mero estratto di un archivio informatico di provenienza unilaterale, privo di valore probatorio documentale in ordine alla veridicità delle annotazioni in esso riportate.
Neppure la prova della conclusione del contratto può trarsi – come sostenuto dall'opposta – dal comportamento silente serbato della nonostante la Parte_1
ricezione della comunicazione di cessione del contratto e di diffida di pagamento.
In proposito, è sufficiente osservare che nessuna norma impone al presunto debitore che sostenga la non autenticità della sottoscrizione di un documento di reagire alla richiesta di pagamento altrui, stragiudizialmente ovvero mediante la proposizione di giudizio. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento “può” assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione
(cfr. Cass. n. 20882/2021), sicché dalla semplice inerzia manifestata dall'opponente prima della notifica del decreto ingiuntivo non può desumersi, per una sorta di automatismo, e in assenza di ulteriori concreti riscontri, che ella abbia in realtà sottoscritto il contratto.
Infine, neppure vale a dimostrare l'effettivo coinvolgimento della Parte_1 nell'operazione negoziale la circostanza che l'autoveicolo oggetto del finanziamento pagina 7 di 12 sia stato a questa intestato, essendo ben possibile che l'intestazione sia avvenuta a sua insaputa a opera di terzi. Non va, infatti, al riguardo trascurato che i testi escussi in corso di causa (della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare) hanno riferito che nell'arco temporale in cui, dalle visure P.RA., l'odierna opponente risulta intestataria dell'autoveicolo Ford Mondeo, oggetto del contratto di finanziamento, ella fosse in possesso e utilizzasse esclusivamente un'autovettura del tipo Citroen AX.
Alla luce delle considerazioni che precedono, stante la paralisi probatoria del titolo posto a base della pretesa di pagamento in virtù dell'avverso disconoscimento, la mancata produzione dell'originale del documento disconosciuto, gli esiti indiziari della c.t.u. espletata sulla copia del contratto e l'assenza della prova della effettiva conclusione del contratto con , il decreto ingiuntivo emesso nei Parte_1 confronti di quest'ultima deve essere revocato.
Parimenti, il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di Parte_2
, essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata da quest'ultimo ex art.
[...]
1957 c.c. il cui esame, stante il suo carattere assorbente, può essere anteposto rispetto alle altre questioni sorte nel contraddittorio delle parti.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, che ha affermato la qualità di coobbligato del emerge per tabulas la sua qualità di fideiussore: sul Parte_2
punto, è sufficiente osservare che nel testo contrattuale è chiaramente sbarrata la casella relativa alla posizione di “fideiussore”, mentre è rimasta priva di ogni compilazione quella relativa al coobbligato.
Pacifica dunque la qualità di fideiussore di , corollario sul piano Parte_2
del regime giuridico è l'applicabilità al contratto degli artt. 1936 e ss c.c.
Come noto, l'art. 1957 c.c. dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Le ratio della norma che onera il creditore di constatare, entro un breve termine,
l'inadempimento del debitore principale è di consentire al fideiussore, nell'ambito di uno svolgimento leale e corretto del rapporto obbligatorio, di evitare di rimanere in pagina 8 di 12 una situazione di incertezza circa il tempo della sua corresponsabilità patrimoniale
(cfr. Cass. n. 13078/2008) nonché di neutralizzare il rischio di insolvenza del debitore derivante dalla concessione da parte del creditore di proroghe nel pagamento.
Parte opposta ha dedotto che, in assenza di espressa pattuizione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il fideiussore resta obbligato in solido con il primo e che l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria resta subordinata all'estinzione del debito garantito.
La tesi non coglie nel segno, perché confonde il carattere solidale dell'obbligazione fideiussoria, salva pattuizione del beneficium excussionis (art. 1944 c.c.), con la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale.
D'altronde, come di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione (cfr. Cass. n. 9862/2020).
Ciò chiarito, a fronte dell'eccezione ritualmente sollevata dall'opponente non è emerso che la creditrice opposta abbia proposto entro il termine di sei mesi nei confronti del debitore alcuna istanza che, come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere necessariamente “giudiziale” e cioè concretizzarsi nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. n.
16041/2016), non essendo sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale.
Va poi rammentato che nel contratto di finanziamento, nel quale l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una pagina 9 di 12 delle parti (il finanziato), il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 2301/2004).
Nel caso di specie, a fronte di un contratto di finanziamento che prevede l'obbligo di rimborso, a partire dal 30.9.1999, di 36 rate mensili, l'odierna opposta ha proposto l'azione monitoria solo nel 2017, sicché è evidente che essa supera ampiamente i sei mesi indicati dall'art. 1957 c.c. con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'opponente è fondata.
In definitiva, le opposizioni sono fondate e devono essere accolte: ne discende la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi gli opponenti.
Quanto alle spese di lite, va precisato che per il presente Parte_1
procedimento era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del
C.O.A. di Foggia del 31.7.2018 e che con note trasmesse il 20.7.2023 il difensore ha depositato un'autodichiarazione della stessa, attestante il superamento, a partire dall'anno 2021, dei limiti reddituali previsti per il godimento di tale beneficio. A tal proposito, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 136 comma 1, D.P.R. 115/2002, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione, e che il comma 3 della citata norma prevede che la revoca del provvedimento di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali.
Ciò posto, le spese di lite tra e l'opposta seguono la soccombenza Parte_1
(art. 91 c.p.c.) e vanno corrisposte limitatamente alla fase di studio e introduttiva in favore dell'Erario, stante l'ammissione della prima al patrocinio a spese dello Stato ancora efficace rispetto alle fasi sopra indicate;
quanto alle successive fasi processuali
(fase istruttoria e fase decisionale), l'opposta va condannata alla rifusione nei confronti della opponente, con distrazione in favore in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
pagina 10 di 12 Nei rapporti tra e l'opposta, le spese di lite seguono la Parte_2
soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE le opposizioni e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
n. 924/2018 del 2.5.2018;
b) REVOCA a far data dal 1.1.2021 l'ammissione di al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
c) CONDANNA l'opposta alla rifusione in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, delle spese di lite, che liquida in € 1.696,00 oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in € 3.381,00 per Parte_1
compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore di , delle Parte_2 spese di lite che liquida in € 145,50 per esborsi e € 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
e) PONE definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto.
Foggia, 13.3.2025
IL GIUDICE pagina 11 di 12 Antonella Cea
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