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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2024, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8539/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO GIUSEPPE ALFANO (CF: ), e con questi domiciliata in C.F._1
Frattamaggiore (Na), alla via Lupoli, n. 27
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SERGIO SALTALAMACCHIA (CF: ), il quale, avendo dichiarato di C.F._2 eleggere domicilio in Maddaloni, alla via Cornato n. 34, deve considerarsi domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.,
[...] deducendo, in linea di premessa: a) che, con d.i. n. 1019/2019, emesso dall'intestato Tribunale, essa opponente veniva condannata al pagamento dell'importo di euro 35909,73, per sorta capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, queste ultime quantificate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori;
b) che, in data 12.7.2022, il creditore intimava atto di precetto per il pagamento di euro 9.865,01 di cui euro 3.050,09 per saldo della sorta capitale euro 5.327,78 per interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed euro 1.487,13 per compensi dell'atto di precetto.
2. Con un primo motivo, l'opponente adduce di aver già pagato il saldo per sorta capitale in data 5.8.2022; con il secondo motivo, adduce che gli importi precettati sono eccessivi con riferimento al compenso richiesto per l'atto di precetto, ove sarebbero state computate anche le spese di una esecuzione mai intrapresa, in violazione del d.m. n. 55 del 2014.
3. Si è costituito il creditore contestando punto per punto l'avverso dedotto e concludendo in conformità.
4. Atteso il suo rilievo documentale, la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 20.2.2024 ed ivi trattenuta in decisione;
l'opposto ha depositato una comparsa conclusionale ribadendo la propria tesi difensiva.
5. L'opposizione, avuto riguardo al tenore delle domande, va integralmente accolta per le ragioni appresso precisate.
6. Nel chiedere di accertare l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva relativamente all'importo pagato con mandato del 5.8.2022, l'opponente individua precisamente a quale “voce” del precetto imputare tale pagamento, il che vale: 1) a circoscrivere la contestazione nei limiti di tale componente del credito precettato (o comunque del relativo importo); 2) nel riconoscere la legittimità dello stesso per il resto (al di là, si ripete, della correttezza dell'anzidetta imputazione).
In sintesi, si tratta (come quella veicolata dal secondo motivo di opposizione) di una mera contestazione sul quantum debeatur
7. Relativamente al secondo motivo di opposizione, malgrado quanto sostenuto dall'opposto (che cita – quanto alla giurisprudenza di legittimità – pronunce secondo cui la circostanza che siano “precettate” somme superiori a quelle dovute non determina “la nullità” dell'intero precetto, questione invero non discussa in questa sede, siccome, appunto, si contesta il quantum debeatur), l'atto di precetto contiene l'auto-liquidazione delle sole spese relative al compimento di tale atto, laddove, per le spese di esecuzione, la cui refusione è regolata dall'art. 95 c.p.c., secondo il principio c.d. della tara del ricavato, è perfino ovvio rilevare che una esecuzione debba essere concretamente iniziata, il che nel caso specifico non è avvenuto, con conseguente illegittimità della somma richiesta per il supero.
8. In altre parole, e per compendiare, siccome l'atto di precetto è propedeutico all'esecuzione ma ad essa esterno, è illegittimo richiedere, con tale atto, le spese di un processo (quello esecutivo) non ancora iniziato (dato che come è noto l'espropriazione inizia con l'atto di pignoramento), onde è del tutto non pertinente il richiamo normativo operato dall'opposto (e la giurisprudenza richiamata a supporto); per tale motivo la somma dovuta a titolo di spese per l'atto di precetto va rideterminata, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), in euro 236,00.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento quanto all'importo ancora effettivamente dovuto, le spese vanno complessivamente liquidate in euro 950,00, di cui: euro 250,00 per la fase di studio;
euro 250,00 per la fase introduttiva;
euro 450,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del Giudice dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 8539/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
2. CONDANNA al pagamento delle spese in favore Controparte_1 della controparte, spese quantificate nella misura complessiva di euro 950,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.6.2024
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8539/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. FRANCESCO GIUSEPPE ALFANO (CF: ), e con questi domiciliata in C.F._1
Frattamaggiore (Na), alla via Lupoli, n. 27
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SERGIO SALTALAMACCHIA (CF: ), il quale, avendo dichiarato di C.F._2 eleggere domicilio in Maddaloni, alla via Cornato n. 34, deve considerarsi domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c.,
[...] deducendo, in linea di premessa: a) che, con d.i. n. 1019/2019, emesso dall'intestato Tribunale, essa opponente veniva condannata al pagamento dell'importo di euro 35909,73, per sorta capitale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, queste ultime quantificate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori;
b) che, in data 12.7.2022, il creditore intimava atto di precetto per il pagamento di euro 9.865,01 di cui euro 3.050,09 per saldo della sorta capitale euro 5.327,78 per interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed euro 1.487,13 per compensi dell'atto di precetto.
2. Con un primo motivo, l'opponente adduce di aver già pagato il saldo per sorta capitale in data 5.8.2022; con il secondo motivo, adduce che gli importi precettati sono eccessivi con riferimento al compenso richiesto per l'atto di precetto, ove sarebbero state computate anche le spese di una esecuzione mai intrapresa, in violazione del d.m. n. 55 del 2014.
3. Si è costituito il creditore contestando punto per punto l'avverso dedotto e concludendo in conformità.
4. Atteso il suo rilievo documentale, la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 20.2.2024 ed ivi trattenuta in decisione;
l'opposto ha depositato una comparsa conclusionale ribadendo la propria tesi difensiva.
5. L'opposizione, avuto riguardo al tenore delle domande, va integralmente accolta per le ragioni appresso precisate.
6. Nel chiedere di accertare l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva relativamente all'importo pagato con mandato del 5.8.2022, l'opponente individua precisamente a quale “voce” del precetto imputare tale pagamento, il che vale: 1) a circoscrivere la contestazione nei limiti di tale componente del credito precettato (o comunque del relativo importo); 2) nel riconoscere la legittimità dello stesso per il resto (al di là, si ripete, della correttezza dell'anzidetta imputazione).
In sintesi, si tratta (come quella veicolata dal secondo motivo di opposizione) di una mera contestazione sul quantum debeatur
7. Relativamente al secondo motivo di opposizione, malgrado quanto sostenuto dall'opposto (che cita – quanto alla giurisprudenza di legittimità – pronunce secondo cui la circostanza che siano “precettate” somme superiori a quelle dovute non determina “la nullità” dell'intero precetto, questione invero non discussa in questa sede, siccome, appunto, si contesta il quantum debeatur), l'atto di precetto contiene l'auto-liquidazione delle sole spese relative al compimento di tale atto, laddove, per le spese di esecuzione, la cui refusione è regolata dall'art. 95 c.p.c., secondo il principio c.d. della tara del ricavato, è perfino ovvio rilevare che una esecuzione debba essere concretamente iniziata, il che nel caso specifico non è avvenuto, con conseguente illegittimità della somma richiesta per il supero.
8. In altre parole, e per compendiare, siccome l'atto di precetto è propedeutico all'esecuzione ma ad essa esterno, è illegittimo richiedere, con tale atto, le spese di un processo (quello esecutivo) non ancora iniziato (dato che come è noto l'espropriazione inizia con l'atto di pignoramento), onde è del tutto non pertinente il richiamo normativo operato dall'opposto (e la giurisprudenza richiamata a supporto); per tale motivo la somma dovuta a titolo di spese per l'atto di precetto va rideterminata, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), in euro 236,00.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento quanto all'importo ancora effettivamente dovuto, le spese vanno complessivamente liquidate in euro 950,00, di cui: euro 250,00 per la fase di studio;
euro 250,00 per la fase introduttiva;
euro 450,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del Giudice dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 8539/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
2. CONDANNA al pagamento delle spese in favore Controparte_1 della controparte, spese quantificate nella misura complessiva di euro 950,00, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.6.2024
Il Giudice dott. Alessandro Auletta