TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 22.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11011/24 R.G tra
, nato a [...] il 23.02. 1956, ed , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
in persona dell'Amministratore unico nonché legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annantonia Romano, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 i ricorrenti convenivano in giudizio la Controparte_1
esponendo:
- di essere dipendenti dal 18.11.2016, con il seguente rispettivo inquadramento: Parte_1
con qualifica di operatore socio as., 3° livello retributivo del contratto CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi con orario di lavoro Full Time pari a 40 ore settimanali;
Parte_2
con qualifica di operatore socio as., 3° livello retributivo del contratto CCNL servizi di
[...]
pulizia e servizi integrati/multiservizi con orario di lavoro Full Time pari a 40 ore settimanali, ed a partire dall'anno 2020 con qualifica di operatore prov. serv. pis 5° livello retributivo del contratto CCNL ser-vizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi con orario di lavoro Full Time pari a 40 ore settimanali;
- che fin dalla assunzione la società aveva erogato sotto la voce “conguaglio ore mese” le ore di lavoro prestate in misura maggiore rispetto alle retribuite;
- che in applicazione dell'art. 31 del CCNL le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro,
giornaliero e settimanale non davano luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare;
- che quindi la datrice di lavoro, nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, aveva provveduto a calcolare ed erogare, sotto la voce "conguaglio ore anno", il compenso per le ore supplementari/straordinarie prestate una volta applicata la compensazione;
- che tuttavia tale erogazione era stata fatta fino al gennaio 2016 per l'anno 2015, mentre per i periodi successiva ne aveva cessato l'erogazione;
- che per il periodo dall'01.01.2017 al 31.12.2022, dall'esame dei prospetti paga si evinceva che: per il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di “conguaglio ore” Parte_1 era pari a € 1901,97; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” era pari a €
2470,16; pertanto, la differenza dovuta al ricorrente quale “conguaglio complessivo” era di €
568,19; per il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di Parte_2
“conguaglio ore” era pari a € 1807,08; il totale delle trattenute effettuate a titolo di “conguaglio ore” era pari a € 2144,88 pertanto, la differenza dovuta al ricorrente quale “conguaglio complessivo” era di € 337,80;
- che in ogni caso la condotta tenuta dalla convenuta fino al 2016 rappresentava uso aziendale quale condotta più favorevole spontaneamente tenuta
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
1. In accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare per ciascuno dei ricor-renti, la sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo inde-terminato e full time per il periodo dedotto in premesse, con le modalità e le mansioni sopra specificate.
2. In accoglimento del ricorso, per tutte le argomentazioni sopra esposte, accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a conseguire la restituzione degli importi indebitamente trattenuti alla voce “conguaglio ore” nei prospetti paga relativi al periodo suindicato, nella misura rispettivamente per di € 568,19; per di € 337,80 Parte_1 Parte_2
3. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ed attribuzione.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 23.05.2024 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- di essere una società in house, partecipata al 100% dal comune di i cui rapporti erano CP_1
regolati dai contratti di servizio, mentre nella gestione del personale, pur in una cornice
2 privatistica con applicazione della contrattazione collettiva privata, era esclusa la possibilità di concedere e riconoscere attribuzioni patrimoniali ed economiche che non siano previste dalla normativa;
- che il conguaglio ore era ispirato ai principi della spending review;
- che la ricorrente sin dall'assunzione aveva osservato un orario di complessive 40 ore settimanali distribuite su sei giorni, dal lunedì al sabato, ciascuno di 6 ore e 40 minuti con la previsione di una pausa pranzo di venti minuti;
- che la stessa non aveva effettuato alcuna prestazione di lavoro straordinario, né la società lo aveva autorizzato;
- che la retribuzione era mensilizzata, come da contrattazione collettiva (art. 19 CCNL);
- che con tale retribuzione erano aggiunte e decurtate, come competenze e detrazioni, solo le
ore eccedenti o mancanti (straordinari, assenze non retribuite, ecc.), rispetto ad una data retribuzione mensile ordinaria;
- che tali ore eccedenti e/o mancanti erano computate a parte ed il calcolo delle relative maggiorazioni era operato con il metodo della paga oraria facendo applicazione dei divisori convenzionali previsti dal CCNL di riferimento;
- che tutto il resto era riportato sullo statino paga come mero valore figurativo (conguaglio ore);
- che tenuto conto della articolazione dell'orario lavorativo della ricorrente, come da ordini di servizio, il richiamo all'art. 31 del CCNL era inconferente, in quanto disciplinante il cd. orario multiperiodale, ossia un'eccezione rispetto alle ordinarie cadenze orarie;
- che rispetto al conguaglio di gennaio la parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'ammontare complessivo della retribuzione lorda sia stato inferiore ad euro 24.000,00;
- che la voce conguaglio era un mero elemento figurativo e aveva la funzione di conciliare le discrepanze ottenute applicando il divisore di 26 giorni lavorati/mese anziché un divisore orario cd. mobile sulle ore effettivamente lavorate;
- che la retribuzione non tiene conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, poiché al lavoratore era erogata, ogni mese, una retribuzione fissa indipendentemente dal numero delle giornate lavorative comprese nel mese;
- che tutte le altre voci (festività, assenze retribuite, ecc.) vengono riportate nello statino paga come valori solo figurativi in quanto già ricompresi nella retribuzione globale mensile al netto delle prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro ovvero di altre particolari indennità, che vengono conteggiate a parte.
3 Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: in via principale e nel merito rigettare integralmente la domanda perché inammissibile, improponibile
e comunque infondata sia in fatto che in diritto oltreché non provata… Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, compreso rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
Alla udienza del 22.1.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Preliminarmente deve rilevarsi come la questione è stata oggetto di un contenzioso plurimo i cui esiti hanno consolidato un orientamento ampiamente condivisibile (tra le tante cfr. sentenza n. 1764/2020 ,
GL Ghionni;
sentenza n. 3050/2020, GL sentenza n. 2321/2020 GL Bonfiglio). Per_1
Peraltro, la questione è stata già sottoposta all'attenzione dello scrivente, i cui argomenti sottostanti devono applicarsi anche al caso di specie, in assenza di deduzioni atte a confutarli.
In particolare, la natura di società in house della convenuta non la esime dalla applicazione del CCNL, peraltro applicato tra le parti come da busta paga ed ammissione delle stesse, di tal chè nessun rilievo ha il concetto di retribuzione minima ex art 36 della Costituzione, dovendosi solo verificate la applicazione del CCNL.
L'art 19 del CCNL prevede che la retribuzione contrattualmente prevista remunera 40 ore di lavoro settimanale (La retribuzione mensile e il trattamento relativo agli istituti contrattuali aventi carattere economico, sono il corrispettivo di una prestazione articolata su 40 ore settimanali. Ai fini della determinazione della retribuzione oraria, il divisore mensile è 173. La determinazione della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22 nel caso di prestazione su 5 giorni settimanali e per 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali).
Le maggiorazioni dell'orario di lavoro sono normalmente retribuite come lavoro straordinario.
L'orario di lavoro è però soggetto a flessibilità (cfr art 4 del dlgs 66/03), mantenendosi una retribuzione fissa mensile e compensando in un periodo più o meno ampio le ore prestate in più o in meno.
La retribuzione però remunera sempre e solo n. 40 ore, dovendosi retribuire separatamente le ore prestate in più come risultanti in un periodo di tempo più o meno ampio. In tal senso le previsioni degli artt. 30 e 31 del CCNL.
In particolare, l'art 31 (orario di lavoro multiperiodale per i lavoratori a tempo pieno) dispone: “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
4 Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a..
In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la
45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del
3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
Nel caso di cui trattasi si verte in tema di orario di lavoro multiperiodale viusta la variazione oraria continua: d'altro canto neppure parte convenuta, contestando la applicabilità dell'art 31, ha indicato sulla base di quale disposizione normativa o contrattuale disciplini la variazione oraria di cui è causa.
5 Ciò si evince con palese chiarezza dalle buste paga in atti che indicano una retribuzione fissa mensile
(quella retribuzione relativa all'orario contrattuale normale per 40 ore) a fronte di una prestazione superiore o inferiore a 40 ore settimanali e la voce conguaglio ore.
Il meccanismo del conguaglio ore non opera, per disposizione contrattuale per un tempo indefinito ove eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
Nel caso di specie non si è fatto luogo a recupero per le ore indicate dalla stessa società nelle buste paga.
Invero, in un primo momento, la società ha riportato a gennaio di ogni anno il relativo conguaglio, con percezione dell'importo nel medesimo cedolino paga.
Il dato è incontestato: fino a gennaio 2016 la società resistente ha indicato alla voce “conguaglio ore mese” l'importo derivante dal confronto tra le ore lavorate in ciascun mese dell'anno, nonché quelle comunque retribuite secondo contratto (173 ore mensili). Tant'è che la parte resistente ha formulato in memoria espressa riserva di agire in separata sede per il recupero di tutte le eventuali somme che siano state indebitamente percepite anche a titolo di cd. conguaglio ore dal ricorrente per i periodi anche pregressi rispetto alle annualità oggetto del presente giudizio (pagina 22ss.).
Allo stesso modo, non è contestato che da quell'anno non è stata più riportata la retribuzione lorda utile ad effettuare tutti i calcoli pertinenti.
I conteggi di parte ricorrente sono contestati nel senso che il debito orario di 2080 ore sarebbe soddisfatto. Invero parte convenuta non tiene conto della circostanza che il debito orario non è di 40 ore settimanali, bensì di 40 ore settimanali detratti i giorni di festività infrasettimanale cadenti quella settimana che riducono il debito orario annuale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Capodanno, Epifania del Signore, lunedì dopo Pasqua, Assunzione - 15 agosto-, Ognissanti -1° novembre- , Immacolata
Concezione - 8 dicembre -, S. Natale, S. Stefano). Ne deriva che i conteggi di parte convenuta sono erronei. In media il debito orario si riduce probabilisticamente di 68 ore (probabilità che cadano nei 5 giorni di lavoro settimanale)
In materia, giova rimarcare che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la
6 negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato ( cfr Cass 4051/2011; Cass.10116/2015).
Tanto premesso, in ordine al calcolo della retribuzione mensile spettante, non può che applicarsi l'art. 19 del medesimo CCNL sopra citato. Quindi, la retribuzione doveva essere corrisposta in funzione di 26 giorni mensili (con percezione su base oraria dell'eccedenza), trattandosi di lavoratrice full-time su sei giorni (art. 31 del CCNL).
Di contro, il datore di lavoro ha operato a fine anno le compensazioni tra i mesi in cui la lavoratrice ha lavorato un minor numero di ore e quelli in cui invece le ore di lavoro sono state superiori alle 173 retribuite, escludendo le ore eccedenti il normare orario di lavoro, come peraltro conferma in memoria
(pag. 16 memoria cost.).
Dunque, la voce conguaglio ore percepita dal lavoratore non è affatto un valore meramente figurativo ma una somma di danaro concretamente corrispondente ad ore di lavoro il cui pagamento viene differito e che la retribuzione de quo è oraria (cfr. comma 4 art. 31 CCNL).
Pertanto, posto che la ricorrente è un'impiegata full-time, è possibile riscontrare un conguaglio mensile all'interno dei cedolini paga il cui valore non è stato erogato correttamente, emergendo, invero, alcune differenze retributive. Di tal ché, occorre individuare nei conguagli la differenza e liquidarla.
In effetti, in alcuni cedolini (cfr. tra i tanti, maggio 2016), vi è un monte ore ordinarie superiore, ed in altri un monte ore inferiore.
Sul punto, i conteggi di parte ricorrente riportano meramente il conguaglio “figurativo” così come operato dallo stesso datore di lavoro, liquidato con il sistema orario, detraendo le trattenute consistenti proprio nei precedenti conguagli negativi. Su questi, emergono valori positivi.
Ora, dall'esame delle buste paga, quando occorreva riportare nella colonna delle trattenute il corrispondente conguaglio mensile, lo stesso veniva decurtato nelle competenze totali, mentre le eccedenze venivano differite al conguaglio di gennaio;
e sono proprio tali somme a non essere state mai erogate.
Quindi per i crediti rivendicati per tale causale, risulta dedotto dal ricorrente che il totale delle ore lavorate in più rispetto a quelle contrattuali retribuite è pari alla differenza tra il totale delle trattenute
7 effettuiate a titolo di “conguaglio ore” ed il totale delle competenze erogate su base annua a titolo di
“conguaglio ore” e dunque per la differenza dovuta al ricorrente quale “conguaglio Parte_1 complessivo” è di € 568,19 e per la differenza dovuta al ricorrente quale “conguaglio Parte_2 complessivo” è di € 337,80;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento in favore di di € 568,19 con interessi legali Parte_1
e rivalutazione monetaria sulle singole differenze retributive ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza retributiva all'effettivo soddisfo;
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di di € 337,80 con interessi legali Parte_2
e rivalutazione monetaria sulle singole differenze retributive ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza retributiva all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €.
553,80, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 22.1.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
8