Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2025, proposto da
OS BO, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Carlo Bonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giovanni Giuffria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego tacito (silenzio-rigetto) formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente per il tramite dell'odierna difesa in data 18 settembre 2025 e per la pronuncia ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., del conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale di Verbania di concedere l'accesso alla documentazione come richiesta con la suddetta istanza mediante il rilascio della relativa copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verbania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente, con nota depositata in giudizio il 17.12.2025, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto la documentazione oggetto della domanda di accesso le è stata trasmessa il 31.10.2025, ed ha chiesto la condanna alle spese di lite;
Rilevato che anche il Comune ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con memoria depositata in giudizio l’11.12.2025;
Considerato che la concessione dell’accesso, satisfattiva per la ricorrente, ha fatto effettivamente cessare la materia del contendere;
Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico del Comune di Verbania, stante la fondatezza del motivo di ricorso e considerato che la consegna dei documenti richiesti è avvenuta in pendenza di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Verbania a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 700 (settecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CI, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI CI |
IL SEGRETARIO