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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3829 del 2022, promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FONTANIN ALVISE Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ), in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore con l'avv. NAPOLITANO SIMONA nonché contro
, in persona NT
del legale rappresentante pro-tempore (c.f./p.i. ), con l'avv. CAFORIO OMBRETTA P.IVA_2
ed infine contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, (c.f. TE
/ p.i. ), con l'avv. SCANFERLATO FEDERICO P.IVA_3 P.IVA_4
* * *
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
Nel merito in via principale:
“1) accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza del credito vantato dalla
[...]
nei confronti del signor per i motivi tutti esposti in atto di E_ Parte_1
citazione sub cap. A), B) e C), da intendersi qui integralmente richiamati, e, per l'effetto, accertare e
1 dichiarare che nulla è dovuto dal signor né alla Parte_1 E_
né alla
[...] TE
2) nel caso in cui la sottoscrizione apposta nella fideiussione fosse ritenuta attribuibile al signor Pt_1
accertata e dichiarata - per tutti i motivi esposti in narrativa - la violazione da dell'art. 2 co. 2 della
Legge 287/1990, statuire la nullità, ex art 1418 c.c., della fideiussione rilasciata dal signor Pt_1
e/o quantomeno la nullità parziale della stessa ex art. 1419 c.c. e nello specifico delle clausole di
[...]
cui agli artt. 2, 6 e 10, conseguentemente, dichiarare che nulla è dallo stesso dovuto né alla
[...]
né alla E_ TE
3) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'
[...]
di , con nota n. 49462/8029 del NT CP_2
06.12.2021, sui beni immobili come meglio catastalmente descritti nella comunicazione di iscrizione ipotecaria allegata all'atto di citazione di questo patrocinio sub doc. 5, per i motivi tutti esposti nelle premesse dell'atto di citazione sub cap. D), E), F) e G), da intendersi integralmente richiamati;
4) conseguentemente, ordinare all' e/o alla NT [...]
l'immediata cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con ogni E_
onere e costo a loro esclusivo carico;
5) accertare e dichiarare, in ogni caso, ex art. 1957 c.c., la liberazione del signor per Parte_1
essere l'istituto di credito decaduto dal termine semestrale ivi previsto per l'azione nei confronti del debitore principale.
In via istruttoria: ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
1) alla di produrre la documentazione relativa all'escussione TE
della garanzia della e la conseguente surroga di E_
quest'ultima;
2) alla la produzione dell'eventuale titolo E_
giudiziale di accertamento del presunto credito nei confronti del signor Parte_1
Con riserva di ogni diverso maggior diritto, ragione ed eccezione di diverse e migliori conclusioni e di ulteriori deduzioni e produzioni interessanti al fine del decidere, anche in considerazione del comporta- mento processuale delle parti convenute e delle avverse memorie.
In ogni caso:
2 con vittoria di spese e compensi di causa”;
- per parte convenuta E_
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa (all'indirizzo pec: t), in TE Email_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI),
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in E_
relazione al rapporto tra l'opponente e la suddetta Banca chiamata nella sola e non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con l'attrice;
- in via principale e nel merito, rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato;
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice,
condannare la Banca chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore di Pt_2
in persona del l.r.p.t., dell'importo di € 177.795,01 ricevuto a titolo di liquidazione della perdita, oltre interessi e svalutazione, nonché alla ripetizione delle spese legali che potrebbe/dovrebbe CP_1
corrispondere alla parte attrice nella denegata ipotesi di accoglimento delle conclusioni formulate da controparte.
- in via istruttoria, rigettare le richieste ex adverso spiegate. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre con le memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art. 2, co. 2 cit. DM)”.
- per parte convenuta TE
“In via preliminare
1) accertare la decadenza dell'attore dalla possibilità di contestare la carenza di motivazione della cartella esattoriale;
Nel merito
2) respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e comunque non provate.
3 3) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”
- per parte convenuta NT
:
[...]
“- in via preliminare, dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
in ordine ai motivi di opposizione formulati da controparte riferibili al solo Ente Impositore,
[...]
con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'opposizione comunque inammissibile ed infondata in fatto e diritto per le ragioni espresse nei propri atti nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare la stessa;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
- con vittoria delle spese di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6 giugno 2022 , negando di avere mai rilasciato Parte_1
garanzia a favore della società Dadaya s.r.l., ha chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla nei suoi E_
confronti e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall' NT
con nota n. 49462/8029 del 6.12.202.
[...]
A sostegno di quanto chiesto ha più in particolare rappresentato quanto segue, ovvero:
“In data 24.02.2016 la ha concesso alla società Dadaya s.r.l. un TE
finanziamento dell'importo di € 250.000,00, da rimborsare entro 5 anni mediante pagamento di n. 10
rate semestrali comprensive di capitale ed interessi (doc. 1).
Nella detta operazione la (per comodità, d'ora in E_
Contr avanti, in sigla ha garantito il rimborso dell'80% del detto importo, ovvero € 200.000,00, in forza della Legge 662/1996 - operazione n. 564634 - (doc. 2).
Sennonché, stante l'insolvenza della debitrice, la avrebbe escusso TE
la garanzia alla stessa concessa dal Fondo.
4 L' di ha notificato, in data NT CP_2
22.03.2019, al signor la cartella di pagamento n. 113 2019 00048116 16002 per il Parte_1
complessivo importo di € 177.795,01 (doc. 3).
Contr In particolare, nella predetta cartella si legge che il ruolo è stato emesso da a seguito di comunicazione di surroga per effetto dell'escussione di garanzia, riferendosi ad un presunto “Recupero agevolaz. L. 662/96”.
Con missiva del 22.07.2020 l'Avv. Federico Scanferlato, per conto della TE
ha invitato e diffidato la società Dadaya s.r.l., nonché i signori e quali
[...] CP_6 Pt_1
presunti fideiussori, al pagamento del dovuto, per complessivi € 216.271,66 al 20.03.2018, risultante dal residuo del mutuo e dallo scoperto di n. 2 conti correnti (doc. 4).
Infine, con missiva notificata al signor il 3.03.2022 (doc. 5), l' Parte_1 NT
ha comunicato di aver iscritto, con nota n. 49462/8029 del 06.12.2021, ipoteca legale presso
[...]
il Servizio di Pubblicità Immobiliare di - per un importo pari al doppio del debito - sui suoi beni CP_2
immobili, identificati al:
1) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 1, area urbana,
via Monte Ortigara, per la quota di 1/2 di nuda proprietà;
2) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 3, area urbana, via Monte Ortigara, per la quota di 1/4 di nuda proprietà;
3) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 4, abitazione di tipo civile di vani 6, via Monte Ortigara, per la quota di 1/2 di nuda proprietà;
4) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 5, abitazione di tipo civile di vani 6, via Monte Ortigara, per la quota di 1/2 di nuda proprietà
5) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 13, stalle- scuderie-rimesse-autorimesse, via Monte Ortigara, per la quota di 1/2 di nuda proprietà;
6) Catasto Fabbricati del Comune di Cavaso del Tomba, Sez. B, Foglio 6, Mn 553 sub 14, stalle- scuderie-rimesse-autorimesse, via Monte Ortigara, per la quota di 1/2 di nuda proprietà;
7) Catasto Fabbricati del Comune di Montebelluna, Sez. H, Foglio 1, Mn 1004 sub 2, abitazione in villini di n. 7 vani, via Schiavonesca Priula, per la quota di 1/2 di proprietà;
8) Catasto Fabbricati del Comune di Montebelluna, Sez. H, Foglio 1, Mn 1004 sub 3, stalle-scuderie-
rimesse-autorimesse, via Schiavonesca Priula, per la quota di 1/2 di proprietà.”
5 A sostegno di quanto chiesto, l'attore ha più in particolare eccepito: a) la mancanza di un atto di fideiussione, negando di avere mai rilasciato garanzia a favore della società Dadaya s.r.l.; b)
l'illegittimità della surroga di , in quanto avvenuta in violazione E_
dell'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 e del divieto di acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo;
c) il fatto che , ai sensi dell'art. 21 E_
di cui al d. Lgs 46/1999, doveva preventivamente ottenere un titolo esecutivo giudiziale, con conseguente illegittimità dell'emissione della cartella esattoriale ad opera dell'Ente di riscossione;
d) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, per le ragioni di cui ai punto b) e c) e per carenza di motivazione della cartella;
e) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'avviso ex art. 77 di cui al d.p.r. 602 / 73; dell'atto prodromico all'iscrizione ipotecaria;
f) l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata, in violazione degli artt. 167 e ss. c.c., su bene immobile confluito in un fondo patrimoniale;
g) la decadenza della garanzia prestata, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore.
L'attrice ha pertanto così concluso in atto introduttivo, ovvero:
Nel merito in via principale:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza del credito vantato dalla
[...]
nei confronti del signor per i motivi tutti esposti in E_ Parte_1
premessa sub cap. A), B) e C), da intendersi qui integralmente richiamati, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla Parte_1 E_
[...]
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'
[...]
di , con nota n. 49462/8029 del NT CP_2
06.12.2021, sui beni immobili come meglio catastalmente descritti nella comunicazione di iscrizione ipotecaria allegata al presente atto sub doc. 5, per i motivi tutti esposti nelle premesse del presente atto sub cap. D), E), F) e G), da intendersi integralmente richiamati;
3) conseguentemente, ordinare all' e/o alla NT [...]
l'immediata cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria, con ogni E_
onere e costo a loro esclusivo carico;
6 4) accertare e dichiarare, in ogni caso, ex art. 1957 c.c., la liberazione del signor per Parte_1
essere l'istituto di credito decaduto dal termine semestrale ivi previsto per l'azione nei confronti del debitore principale.
La convenuta si è E_
costituita in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sulla notifica della cartella e sulla questione dell'iscrizione ipotecaria, sostenendo inoltre l'infondatezza di quanto ex adverso chiesto, oltre che formulando in via subordinata domanda trasversale nei confronti dell'altro convenuta TE
[...]
La convenuta si è costituita in giudizio, TE
evidenziando l'infondatezza di quanto ex adverso chiesto e, per quanto concerne la questione dell'esistenza del fondo patrimoniale, eccependo l'insussistenza di prova alcuna della conoscenza in capo ai creditori della contrazione dei debiti per scopi estranei a quelli della famiglia.
La convenuta NT
si è costituita in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva, nonché contestando anch'essa nel merito la fondatezza delle domande avversarie.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma
VI c.p.c.
L'attore, in uno alla propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1) ha inoltre proposto la seguente ulteriore domanda, ovvero:
“2) nel caso in cui la sottoscrizione apposta nella fideiussione fosse ritenuta attribuibile al signor accertata e dichiarata - per tutti i motivi esposti in narrativa - la violazione da dell'art. 2 co. 2 Pt_1
della Legge 287/1990, statuire la nullità, ex art 1418 c.c., della fideiussione rilasciata dal signor Pt_1
e/o quantomeno la nullità parziale della stessa ex art. 1419 c.c. e nello specifico delle clausole di
[...]
cui agli artt. 2, 6 e 10, conseguentemente, dichiarare che nulla è dallo stesso dovuto né alla
[...]
né alla E_ TE
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
7 E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata per i motivi che si vanno ad esporre.
1.Deve osservarsi, preliminarmente, che vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, per come sollevate dai convenuti
[...]
e E_ [...]
, in quanto "… la legitimatio ad causam", NT
attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite…” (cfr. Sezione 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Le questioni poste a fondamento della domanda, infatti, attengono nella fattispecie al merito e non alla condizione dell'azione (da valutarsi in base alla prospettazione della parte attrice, per quanto concerne la posizione dei convenuti di volta in volta interessati dalle diverse censure attore – cfr. infra).
2. Per quanto concerne il merito, si osserva quanto segue seguendo l'ordine di esposizione sopra indicato ai punti da a) e sino a g) (con il quale sono stati riassunti i vari motivi posti dall'attore a fondamento delle proprie domande).
Sub. a), con riferimento alla lamentata mancanza di un atto di fideiussione, si prende atto che l'attore – a seguito delle produzioni documentali di TE
- non ha coltivato la contestazione con cui aveva inizialmente negato di avere rilasciato
[...]
garanzia a favore della società Dadaya s.r.l.
Sub. b), con riferimento alla dedotta illegittimità della surroga di , in E_
quanto avvenuta in violazione dell'art.
4.4 del D.M. 23.9.2005 e dell'asserito divieto di acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, si osserva che - in caso di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2) comma 100) lett. a) l. n°
8 662 del 1996 - è più limitatamente inibita agli istituti di credito la possibilità di ottenere altre garanzie reali, bancarie e assicurative (ipotesi diverse dalla fattispecie che qui ci occupa, posto che la fideiussione per cui è causa è una garanzia personale – cfr. doc. 3, fascicolo di parte
Contr convenuta .
Sub. c), con riferimento alla doglianza per cui , ai sensi dell'art. 21 di E_
cui al d. Lgs 46/1999, doveva preventivamente ottenere un titolo esecutivo giudiziale, con conseguente illegittimità dell'emissione della cartella esattoriale ad opera dell'Ente
[...]
, in adesione a recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, si osserva di CP_2
converso che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la E_
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n.
46 del 1999” (cfr. Sezione 3, ordinanza n. del 16/01/2023) ed in senso conforme anche che “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv.
con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (cfr. Sezione 3, ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
Sub. d), con riferimento all'eccepita illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, per le ragioni di cui ai punti b) e c) e per carenza di motivazione della cartella, si osserva che in ragione dell'infondatezza dei rilievi difensivi attorei sub b) e c), per come sopra meglio esposto, la disamina viene limitata all'ultima censura, con l'evidenza sul punto che le censure in merito alla regolarità formale del titolo dovevano essere fatte valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro
9 venti giorni dalla notifica, in aggiunta al fatto che è comunque dirimente il fatto che non è
contestata l'intervenuta escussione della garanzia ad opera di in assenza di pertinenti CP_7
rilievi difensivi attorei in ordine a quantificazione e debenza del credito vantato da CP_7
(garantita dal Fondo) nei confronti del debitore principale (di cui è peraltro pacifico che l'attore fosse socio – cfr. pagina 15, terz'ultimo capoverso, atto introduttivo).
Sub. e), con riguardo all'asserita illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'avviso ex art. 77 ultimo comma di cui al d.p.r. 602 / 73, si rileva che la convenuta
NT
, in uno al proprio atto di costituzione, ha prodotto documentazione comprovante la
[...]
notifica della cartella di cui si discute (cfr. doc. 2) ove a pagina 5 è contenuto rituale avviso, in aggiunta al fatto che detta convenuta ha altresì documentato (cfr. doc. 3) di aver altresì
notificato – successivamente alla notifica della cartella in questione – anche un separato atto informativo nel rispetto della norma di cui sopra, per come ratione temporis applicabile.
Sub f), co rifermento alla censura in merito all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata, in violazione degli artt. 167 e ss. c.c., su beni immobili confluiti in un fondo patrimoniale, si osserva che l'iniziativa in questione non è qualificabile come atto di espropriazione forzata (cfr. Cass. Sez. 6, 23/11/2015, n. 23875), motivo per cui la censura è di per sé infondata ove volta a contestare radicalmente il diritto di procedere all'iscrizione ipotecaria per cui è causa.
La doglianza è inoltre infondata, ove con essa l'attore abbia inteso contestare – in via preventiva - il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul compendio immobiliare attinto dai gravami di cui si discute - in quanto non è stata fornita alcuna prova e alcuna pertinente istanza istruttoria è stata formulata, ad opera dell'attore a ciò onerato - della consapevolezza, in capo al creditore, dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto (cfr. Cass. Sez.
1, 25/10/2021, n. 29983 - secondo cui non vi è alcun automatismo, in presenza di una fideiussione a favore di una società, in merito all'esistenza di detta consapevolezza in capo al creditore - nonché la successiva 25486 / 24, specificamente resa con riferimento ad un contenzioso in materia di iscrizione ipotecaria).
Inoltre, con riguardo all'interpretazione del concetto di “bisogni della famiglia”, si osserva come essi non vadano intesi quali limitati al mero sostentamento del soggetto contraente il debito e
10 dei suoi famigliari, ma estesi anche al benessere del contraente il debito, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento della sua attività lavorativa e delle sue inclinazioni, oltre che allo sviluppo della sua personalità del predetto anche nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta (cfr. Cassazione, sezione
3, n. 32146 del 12/12/2024 secondo cui “in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”).
In assenza di prova di detta consapevolezza, in capo al creditore, la doglianza attorea è pertanto infondata.
In ragione dell'infondatezza dei rilievi difensivi di cui ai punti da a) ad f), ne deriva il rigetto delle domande attoree di cui ai punti 1), 3) e 4) delle conclusioni formulate.
Per quanto concerne infine, sub. g), la lamentata decadenza della garanzia fideiussoria prestata dall'attore, per asserito decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore stesso, si osserva che nel caso di specie non opera la normativa consumeristica e che la norma è stata oggetto di deroga all'art. 6 della fideiussione contestata
Contr (cfr. doc. 3, fascicolo di parte convenuta .
Anche la domanda di cui al punto 5) delle conclusioni attoree è pertanto infondata e va pertanto rigettata, ove con essa l'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare, in ogni caso, ex art. 11 1957 c.c., la liberazione del signor per essere l'istituto di credito decaduto dal termine Parte_1
semestrale ivi previsto per l'azione nei confronti del debitore principale”.
Si prende infine atto che l'attore, in uno alla propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1) ha proposto la seguente ulteriore domanda, rubricata sub 2), “nel caso in cui la sottoscrizione apposta nella fideiussione fosse ritenuta attribuibile al signor accertata e dichiarata - per tutti i Pt_1
motivi esposti in narrativa - la violazione da dell'art. 2 co. 2 della Legge 287/1990, statuire la nullità, ex art 1418 c.c., della fideiussione rilasciata dal signor e/o quantomeno la nullità parziale Parte_1
della stessa ex art. 1419 c.c. e nello specifico delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 10, conseguentemente,
dichiarare che nulla è dallo stesso dovuto né alla E_
né alla . TE
A tal riguardo, la domanda di accertamento proposta in via principale di cui sopra è
inammissibile, in quanto domanda nuova, motivo per cui non deve procedersi ad alcun rilievo in ordine alla possibile incompetenza funzionale del Tribunale adito a pronunciarsi sulla stessa (per essere competente il Tribunale delle Imprese).
Per quanto concerne le valutazioni di natura meramente incidentale da effettuarsi in questa sede, deve di converso osservarsi che la fideiussione per cui è contestazione è specifica, non ravvisandosi profili di nullità assumenti rilievo, ai diversi fini che qui interessano (cfr.
Cassazione, Sezione 1, 02/08/2024, n. 21841, secondo cui “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
3. Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite in misura di ¼ tra l'attore ed i convenuti E_
ed - - PROV. NT NT
12 DI TREVISO, in ragione del rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito formulate dai predetti convenuti.
Le spese di lite seguono per il resto la soccombenza della parte attrice, la quale viene condannata ai seguenti pagamenti, ovvero:
a) € 14.103,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%, a favore di TE
(quantificazione operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle varie fasi);
[...]
b) € 8.982,75 complessivi per compensi professionali, liquidati nella frazione già ridotta di ¾,
oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 759,00 per anticipazioni documentate, a favore di E_
(quantificazione della frazione dovuta di ¾ operata in base al D.M. 147 /
[...]
22, tenendo altresì conto dei valori medi delle prime tre fasi e dei minimi della fase decisionale, non avendo l'istituto di credito replicato in sede di scritti conclusivi, con la precisazione che le anticipazioni per la chiamata trasversale sono state conteggiate in quanto iniziativa prudenziale e non ultronea, a fronte delle infondate domande proposte nei confronti della convenuta);
c) € 6.856,00 complessivi per compensi professionali, liquidati nella frazione già ridotta di ¾, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%, a favore di
[...]
NT
(quantificazione della frazione dovuta di ¾ operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi delle fasi di studio ed introduzione, mentre le fasi di istruzione e decisione vengono liquidate nei minimi, in quanto l'unico atto difensivo propriamente inteso è la comparsa di costituzione e risposta e la parte si è limitata alla partecipazione alla prima udienza in presenza e al deposito di nota di precisazione delle conclusioni).
Nulla, in punto spese, va disposto nei rapporti tra le convenute TE
e in
[...] E_
quanto la domanda c.d. trasversale formulata da quest'ultima in via riconvenzionale e subordinata non è stata esaminata (in assenza di specifica ed attuale domanda di reciproca condanna alle spese di lite da doversi esaminare, tra dette parti).
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta le eccezioni pregiudiziali di rito di difetto di legittimazione passiva formulata dalle convenute e E_
NT
, in quanto infondate;
[...]
2) nel merito, rigetta le domande attoree, in quanto infondate, previa declaratoria di inammissibilità della domanda nuova proposta sub. 2) dall'attore in uno alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1;
3) condanna l'attore a rifondere alle convenute le spese di lite nei seguenti termini, ovvero: a) €
14.103,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%, a favore di b) TE
€ 8.982,75 complessivi per compensi professionali, liquidati nella frazione già ridotta di ¾, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 759,00 per anticipazioni documentate, a favore di E_
compensa per ¼ le spese di lite tra l'attore e
[...] [...]
c) € 6.856,00 complessivi per E_
compensi professionali, liquidati nella frazione già ridotta di ¾, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%, a favore di
[...]
; compensa per ¼ NT
le spese di lite tra l'attore e NT
.
[...]
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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