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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11177 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 13066/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. FEMIA VALERIO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA
Resistente
E
CP_2
Avv. Maria Francesca Granata resistente
OGGETTO: TFS.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.4.2026, premesso di aver lavorato come Parte_1 collaboratrice scolastica alle dipendenze del dalla immissione in ruolo, in data Controparte_1
1.9.1999, sino al pensionamento del 1.9.2022 e di aver prestato in precedenza servizi pre-ruolo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva dei servizi prestati sia per il periodo preruolo dal 7.2.1995 al 31.8.1999 sia per il periodo di ruolo dal 1.9.1999 al
pagina 1 di 3 31.8.2022 ai fini del Trattamento di Fine Servizio come specificato in premessa e da intendersi qui trascritto
2) e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad inoltrare la corretta comunicazione dei dati necessari indicanti l'intera anzianità di servizio (preruolo e ruolo) e l'ultima retribuzione maturata alla cessazione del servizio
3) e per l'effetto condannare l' a liquidare la differenza spettante a titolo di Controparte_3 indennità di fine servizio con il computo dell'intera anzianità di servizio, previa inclusione del servizio prestato non di ruolo presso l'amministrazione scolastica, oltre interessi e rivalutazione, in considerazione di quanto già liquidato con il decreto del 25.1.2024 sulla base di un periodo di servizio pari ad 22 anni, mesi 9 e giorni 18 (arrotondati a 23 anni)”.
2.- Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_1 chiesto di dichiarare infondato il ricorso, sulla scorta delle seguenti argomentazioni difensive:
“occorre dire che l'Ufficio aveva la domanda di riscatto del preruolo ai fini del TFS e ha lavorato il mod. PR1 in data 22/08/2023 (spedito insieme a tutta la documentazione utile al TFS in data
23/08/2023 prot. n. 27580).
La ricorrente cessata dal 01/09/2022 per limiti d'età aveva diritto a percepire il TFS entro novembre 2023.
Trattandosi di personale cessato dal 01/09/2022, come da circolare dell'USR Lazio del 25/03/2022 prot. n. 11324, la competenza alla definizione delle pratiche di TFS è stata demandata alle Istituzioni scolastiche e infatti, tramite applicativo Passweb la scuola ha provveduto in data 18/12/2023 prot. n.
730571.
Evidentemente, l' non ha preso in considerazione l'inoltro della PEC dell'Ufficio Scolastico CP_2 con il mod. PR1 ed ha liquidato la ricorrente valutando il solo servizio di ruolo, come da lavorazione della scuola.
Successivamente, dovendo provvedere alla riliquidazione del TFS per l'applicazione del CCNL successivo, si è provveduto, in sede di inoltro della pratica tramite PassWeb (l'applicativo su cui
l' vuole che le P.A. procedano a fornire in formato telematico i dati ai fini pensionistici e di TFS), CP_2
a reinoltrare anche il Pr1 con le supplenze messe a riscatto.
Pertanto, ad oggi e per la seconda volta l' dovrebbe possedere la documentazione per CP_2 integrare l'anzianità utile ai fini del TFS, incrementando l'importo relativo anche della maggiore anzianità scaturente dal riconoscimento del servizio preruolo (detratto ovviamente l'onere da riscatto dovuto).
Emerge dunque la carenza di legittimazione passiva del ” CP_1
pagina 2 di 3 CP_ 3.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in CP_ atti, che la ricorrente, collaboratrice scolastica in quiescenza dal 1.9.2022, ha ottenuto da parte dell' la liquidazione del TFS senza considerare il servizio prestato prima della immissione in ruolo, corrispondente ad anni 3, mesi 5 e giorni 12, come indicato nel decreto di ricostruzione della carriera del 26.6.2010, in allegato 3 del ricorso, nonostante la domanda di riscatto del pre-ruolo a tal fine presentata in data 13.10.2000. CP_
5.- Il Ministero deduce di aver trasmesso all' la documentazione utile (modello PR1) ai fini del riscatto del preruolo per la liquidazione del TFS in data 23.8.2023. Risulta in effetti una attestazione di trasmissione, tuttavia il modello PR1 contiene dati non corretti, poiché qualifica la ricorrente come docente, mentre è stata una collaboratrice scolastica, e indica un servizio pre-ruolo inferiore a quello già riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera sopra indicato. È stato assegnato un termine alla difesa di per chiarire tali incongruenze, ma senza esito. CP_1
CP_ 6.- Essendo l' deputato a liquidare il trattamento in esame e il datore di lavoro onerato alla trasmissione della relativa documentazione, nel caso di specie incompleta ed erronea, le spese di lite per la soccombenza vanno poste a carico del , stante il diritto della ricorrente a vedersi CP_1 riliquidare il TFS tenendo conto dei servizi pre-ruolo svolti come da decreto del 26.6.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, periodo indicato nel decreto di ricostruzione della CP_ carriera del 26.6.2020, ai fini della riliquidazione del TFS e per l'effetto ordina all' di provvedere alla relativa liquidazione;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 4600,00, oltre accessori, da distrarsi;
CP_
- compensa le spese di lite con l'
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 13066/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. FEMIA VALERIO ricorrente contro
Controparte_1
Funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA
Resistente
E
CP_2
Avv. Maria Francesca Granata resistente
OGGETTO: TFS.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 8.4.2026, premesso di aver lavorato come Parte_1 collaboratrice scolastica alle dipendenze del dalla immissione in ruolo, in data Controparte_1
1.9.1999, sino al pensionamento del 1.9.2022 e di aver prestato in precedenza servizi pre-ruolo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva dei servizi prestati sia per il periodo preruolo dal 7.2.1995 al 31.8.1999 sia per il periodo di ruolo dal 1.9.1999 al
pagina 1 di 3 31.8.2022 ai fini del Trattamento di Fine Servizio come specificato in premessa e da intendersi qui trascritto
2) e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad inoltrare la corretta comunicazione dei dati necessari indicanti l'intera anzianità di servizio (preruolo e ruolo) e l'ultima retribuzione maturata alla cessazione del servizio
3) e per l'effetto condannare l' a liquidare la differenza spettante a titolo di Controparte_3 indennità di fine servizio con il computo dell'intera anzianità di servizio, previa inclusione del servizio prestato non di ruolo presso l'amministrazione scolastica, oltre interessi e rivalutazione, in considerazione di quanto già liquidato con il decreto del 25.1.2024 sulla base di un periodo di servizio pari ad 22 anni, mesi 9 e giorni 18 (arrotondati a 23 anni)”.
2.- Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_1 chiesto di dichiarare infondato il ricorso, sulla scorta delle seguenti argomentazioni difensive:
“occorre dire che l'Ufficio aveva la domanda di riscatto del preruolo ai fini del TFS e ha lavorato il mod. PR1 in data 22/08/2023 (spedito insieme a tutta la documentazione utile al TFS in data
23/08/2023 prot. n. 27580).
La ricorrente cessata dal 01/09/2022 per limiti d'età aveva diritto a percepire il TFS entro novembre 2023.
Trattandosi di personale cessato dal 01/09/2022, come da circolare dell'USR Lazio del 25/03/2022 prot. n. 11324, la competenza alla definizione delle pratiche di TFS è stata demandata alle Istituzioni scolastiche e infatti, tramite applicativo Passweb la scuola ha provveduto in data 18/12/2023 prot. n.
730571.
Evidentemente, l' non ha preso in considerazione l'inoltro della PEC dell'Ufficio Scolastico CP_2 con il mod. PR1 ed ha liquidato la ricorrente valutando il solo servizio di ruolo, come da lavorazione della scuola.
Successivamente, dovendo provvedere alla riliquidazione del TFS per l'applicazione del CCNL successivo, si è provveduto, in sede di inoltro della pratica tramite PassWeb (l'applicativo su cui
l' vuole che le P.A. procedano a fornire in formato telematico i dati ai fini pensionistici e di TFS), CP_2
a reinoltrare anche il Pr1 con le supplenze messe a riscatto.
Pertanto, ad oggi e per la seconda volta l' dovrebbe possedere la documentazione per CP_2 integrare l'anzianità utile ai fini del TFS, incrementando l'importo relativo anche della maggiore anzianità scaturente dal riconoscimento del servizio preruolo (detratto ovviamente l'onere da riscatto dovuto).
Emerge dunque la carenza di legittimazione passiva del ” CP_1
pagina 2 di 3 CP_ 3.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Appare pacifico e non contestato, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in CP_ atti, che la ricorrente, collaboratrice scolastica in quiescenza dal 1.9.2022, ha ottenuto da parte dell' la liquidazione del TFS senza considerare il servizio prestato prima della immissione in ruolo, corrispondente ad anni 3, mesi 5 e giorni 12, come indicato nel decreto di ricostruzione della carriera del 26.6.2010, in allegato 3 del ricorso, nonostante la domanda di riscatto del pre-ruolo a tal fine presentata in data 13.10.2000. CP_
5.- Il Ministero deduce di aver trasmesso all' la documentazione utile (modello PR1) ai fini del riscatto del preruolo per la liquidazione del TFS in data 23.8.2023. Risulta in effetti una attestazione di trasmissione, tuttavia il modello PR1 contiene dati non corretti, poiché qualifica la ricorrente come docente, mentre è stata una collaboratrice scolastica, e indica un servizio pre-ruolo inferiore a quello già riconosciuto nel decreto di ricostruzione della carriera sopra indicato. È stato assegnato un termine alla difesa di per chiarire tali incongruenze, ma senza esito. CP_1
CP_ 6.- Essendo l' deputato a liquidare il trattamento in esame e il datore di lavoro onerato alla trasmissione della relativa documentazione, nel caso di specie incompleta ed erronea, le spese di lite per la soccombenza vanno poste a carico del , stante il diritto della ricorrente a vedersi CP_1 riliquidare il TFS tenendo conto dei servizi pre-ruolo svolti come da decreto del 26.6.2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, periodo indicato nel decreto di ricostruzione della CP_ carriera del 26.6.2020, ai fini della riliquidazione del TFS e per l'effetto ordina all' di provvedere alla relativa liquidazione;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 4600,00, oltre accessori, da distrarsi;
CP_
- compensa le spese di lite con l'
Roma, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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