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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 397/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente OGGETTO: S E N T E N Z A
Risoluzione del nella causa civile n. R.G. 397/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del contratto di 30.09.2025, promossa con ricorso depositato in data 16.05.2025 locazione per d a inadempimento uso abitativo C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mazzarelli (C.F. Parte_2
- pec , e dall'Avv. C.F._1 Email_1
AL AR (C.F. – pec , giusta procura agli C.F._2 Email_2
atti
-appellante-
contro
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t. , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto LU, (pec: Email_3
CF ), e CE LU, (pec: CodiceFiscale_3
CF ), giusta procura agli Email_4 CodiceFiscale_4
atti
-appellata-
pagina 1 di 11 In punto: appello avverso la sentenza n. 1574/2025 del tribunale di Brescia, pubblicata e notificata il 16.04.2025, resa nel giudizio R.G. 6556/2024
CONCLUSIONI dell'appellante, come da atto di appello
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o migliore pronuncia, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto di appello ed in riforma della
Sentenza n. 1574/2025, resa inter partes nel giudizio R.G. 6556/2024, dal Tribunale di Brescia in data 15.4.2025 notificata in data 16.4.2025: nel merito, previo accertamento che alcun inadempimento è imputabile alla soc. per tutti i motivi di cui alla narrativa del Parte_1
presente atto, sospendere provvisoriamente gli effetti e le disposizioni della sentenza impugnata considerati i fatti esposti, ed il grave pregiudizio che potrebbe dover sopportare la soc. appellante, dichiarare ancora efficacie il contratto denominato “atto di transazione”, ed in riforma della predetta sentenza revocare la condanna di rilascio a favore di CP_1 dell'immobile oggetto del contendere, oltre che la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. dell'appellata, come da comparsa di costituzione
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia: in via cautelare: dichiarare inammissibile e rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata;
in via principale:
- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario e tutte le relative istanze, di merito, cautelari e istruttorie, dichiarando inammissibili le produzioni nuove in appello, e, in ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni proposte da in primo e Parte_1
secondo grado di giudizio;
in ogni caso:
- accertare la risoluzione di diritto del contratto 27/11/19, ai sensi degli artt. 22 e 23 del predetto contratto, ove occorra, anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, con condanna dell'appellante:
pagina 2 di 11 - alla restituzione immediata dei complessi immobiliari sopra meglio identificati, siti rispettivamente in Brescia, Vicolo della Stazione n. 31 e in Brescia, Via Noce n. 81/ Via
Cacciamali n. 38/B; e
- al pagamento dei canoni (artt. 5 e 6 del contratto inter partes) e dell'ulteriore corrispettivo dovuto per la mancata restituzione degli immobili, ex art. 1591 c.c., fino alla riconsegna, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In via subordinata:
- pronunciare la risoluzione del contratto 27/11/19 per grave inadempimento dell'appellante, ex artt. 1453-1455 cc, ove occorra, anche, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, con condanna della stessa:
- alla immediata restituzione dei complessi immobiliari sopra meglio identificati, siti rispettivamente in Brescia, Vicolo della Stazione n. 31 e in Brescia, Via Noce n. 81/ Via
Cacciamali n. 38/B; e - al pagamento dei canoni e dell'ulteriore corrispettivo dovuto per la mancata restituzione degli immobili, ex art. 1591 c.c., fino alla riconsegna, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio;
Riservata ogni domanda risarcitoria.
In via istruttoria: (omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1574/2025, il Tribunale di Brescia dichiarava l'intervenuta risoluzione, ex art. 1456 c.c., del contratto tra le parti;
condannava a rilasciare i beni;
Parte_1
condannava la soccombente a rimborsare le spese di causa;
e, ferma restando l'ingiunzione ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva, a carico di per euro 96.158,25, oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. n.231/2002, Parte_1
disponeva la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva del quantum dovuto da a come da separata ordinanza. Parte_1 CP_1
La ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello CP_1
incidentale condizionato.
pagina 3 di 11 All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, visto il deposito delle note di trattazione scritta da entrambe le parti, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha depositato il dispositivo, ex art. 437 e 127 ter ult. co. c.p.c.
Motivi della decisione
Con scrittura privata denominata “atto di transazione” del 27.11.2019, concedeva in CP_1
locazione a una serie di immobili in due distinti complessi immobiliari in Parte_1
Brescia, affinché quest'ultima ne gestisse la sub-locazione ad uso abitativo, determinando il canone di locazione dovuto a da nella misura del 55% del fatturato annuo CP_1 Parte_1
generato dal conduttore, derivante dalla sub-locazione dei complessi immobiliari, con versamento, entro il giorno 10 del mese successivo, del 55% del fatturato del mese precedente, oltre ad un ulteriore 5% sul fatturato annuo, a determinate condizioni.
L'appellante contesta:
1) sull'asserito inadempimento evidenzia come l'inadempimento deve coincidere con il mancato pagamento di canoni e non è stata data prova della mancata corresponsione del dovuto, perché non avendo avuto CP_1
accesso alle sue scritture contabili, non ha avuto modo di quantificare esattamente l'importo dei canoni, con la conseguenza che manca del tutto la prova della presunta morosità.
L'appellante sottolinea che il contratto di locazione tra le parti non determina l'importo del canone, ma stabilisce, all'art. 5, il criterio da adottare al fine di calcolarlo e, avendo lei disconosciuto la provenienza delle comunicazioni attribuitele, prodotte ex adverso, manca la prova della sua morosità, anzi l'appellante ritiene che le somme versate a titolo di canone siano eccedenti il dovuto e sostiene che l'unico strumento valido, in mancanza di accordo tra le parti, per la quantificazione degli importi eventualmente dovuti a sia l'esperimento CP_1
di una consulenza tecnica.
Ritiene che, non essendo stata ammessa la CTU, non è stata messa in grado di difendersi.
Del resto, lo stesso giudice ha dovuto disporre la prosecuzione del giudizio, ammettendo che.
“non è possibile provvedere alla determinazione degli importi dovuti a titolo di canoni scaduti e a titolo di risarcimento del danno fino all'effettivo rilascio degli immobili”
Precisa di non essersi limitata a disconoscere i documenti prodotti da ma di aver CP_1
fornito una ricostruzione dei fatti totalmente differente rispetto a quella effettuata dalla controparte.
pagina 4 di 11 2) Riguardo alle polizze assicurative contesta l'inadempienza e afferma che in questa sede risulta provato che le polizze assicurative sono state correttamente sottoscritte, producendo nuova documentazione (doc. 9).
3) Sul mancato esperimento della CTU
Dato che oggetto della causa è un contratto di locazione che prevede il versamento di un canone non quantificato concordemente fra le parti, ritiene che il Giudice, per valutare correttamente la sua condotta e qualificarla, eventualmente, come inadempimento, avrebbe dovuto istruire la causa, disponendo una CTU per stabilire se esistevano e a quanto ammontavano i canoni non corrisposti, non avendolo fatto ha preso una decisione sfornita di prova e leso il suo diritto di difesa.
4) Sulle spese processuali
Lamenta che, senza una precisa quantificazione del danno, è stata condannata ad € 15.000 per compensi professionali, oltre € 786 per spese, più rimborso spese generali e accessori di legge.
Sottolinea che nel giudizio di primo grado non c'è stata alcuna attività istruttoria, indispensabile per accertare la quantificazione dei canoni dovuti e del presunto danno subito da e non si può ancora sapere se e quale tipo di attività verrà disposta nel prosieguo dal CP_1
Giudice, che, però, si è sbilanciato con una condanna alle spese ingiusta e iniqua.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello principale e propone appello incidentale condizionato
Sottolinea che, in primo grado, evidenziava l'omesso deposito, da parte di di Parte_1
tutti i documenti richiesti e di quelli indicati dal Giudice, difettando tutte le fatture del 2024 e i registri contabili dal 2021 in poi, onde verificare la corrispondenza delle fatture alle risultanze contabili e afferma che, dai bilanci medio tempore depositati da controparte in
Camera di Commercio, emergeva, al 2023, un debito della controparte superiore di 51.000 euro rispetto a quello a lei comunicato.
Chiedeva, quindi, il trattenimento della causa in decisione, per la pronuncia immediata sulla risoluzione del contratto e il rilascio degli immobili, con condanna generica al pagamento del dovuto e riconoscimento di una provvisionale, in misura pari a quella statuita con ordinanza ingiunzione, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva del quantum e il Tribunale provvedeva in tal senso pagina 5 di 11 Sul 1^ motivo di appello avversario, rileva l'inammissibilità per non rispondenza ai requisiti di specificità di cui agli artt. 434, 414 cpc. e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Afferma che l'appellante si limita a sostenere che non sia vero che essa non avrebbe mosso puntuali contestazioni alla ricostruzione dei dati di fatto e agli addebiti di inadempimento, arrestandosi all'affermazione astratta, senza alcuna analisi del contenuto dei propri atti e della loro utilità al contrasto delle pretese avanzate e delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Ricorda che, in primo grado, costituitasi tardivamente, la conduttrice, nel pieno possesso dei propri dati contabili, si limitava a contestare, tardivamente, la sola provenienza di alcune comunicazioni e non il contenuto dei dati ivi esposti.
Ritiene irrilevante la contestazione della provenienza delle comunicazioni di riconoscimento del debito, ove tale generica affermazione si accompagni al riconoscimento della debenza del canone in misura pari al 55% di un dato contabile, il fatturato, che non è contestato e che risulta dai bilanci pubblici asseverati dalla debitrice.
Sottolinea che parimenti incontestato è l'obbligo della debitrice di consentire l'accesso diretto al sistema di fatturazione elettronica e di comunicare i dati di bilancio su cui calcolare il canone e l'inadempimento a quest'obbligo è assistito da clausola risolutiva espressa.
Peraltro, sottolinea che l'appello non censura ulteriori motivazioni, a supporto della sentenza del Tribunale, da sole sufficienti a sorreggere le statuizioni gravate: anche nel Parte_1
presente grado, discute solo della quantificazione della parte di canone base dovuta ex art. 5 del contratto, senza contestare l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pagamento previsto dall'art. 6 del contratto inter-partes, dunque, riconosce:
-l'obbligo di pagamento della parte di canone stabilita dall'art. 6 del contratto, in misura pari al 5% del fatturato annuo, in caso di omessa approvazione dei bilanci nei termini;
-l'approvazione del bilancio 2021 solo nel maggio 2023, (all. H);
-i dati del bilancio 2021 dedotti in ricorso e i bilanci pubblici depositati.
Il mancato versamento della somma dovuta a tale titolo, di cui alla fattura n 121/2024 per €
15.544 (all. B), è rimasto incontestato anche nel presente grado, dunque è divenuto definitivo, per acquiescenza, l'accertamento del relativo inadempimento.
Per scrupolo, osserva, comunque, che la corrispondenza inter partes, per tutta la durata del rapporto, ha dimostrato l'utilizzo di un unico indirizzo email, da parte della Parte_1
pagina 6 di 11 corrispondente a quello di provenienza dei dati di fatturato mensili, su cui calcolare il canone, inoltre è stata data la prova, incontestata, dell'intestazione alla società del Parte_1 dominio di provenienza e ciò dimostra l'infondatezza e la temerarietà della contestazione relativa alla provenienza di dette mail .
Precisa di avere quantificato, al centesimo, le somme dovute fino al deposito del ricorso, indicando i dati sottostanti, i documenti di supporto e le modalità di calcolo dei pagamenti dovuti e la controparte ha violato l'onere di specifica deduzione, vigente anche nel rito locatizio, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Incontestato che i dati di fatturato su cui calcolare il canone dovuto sono nell'esclusiva disponibilità della debitrice, l'appellata ritiene che l'omessa presa di posizione sulle somme e sui calcoli esposti in ricorso e l'omessa quantificazione del canone, eventualmente diverso, da versare, unite alla genericità delle difese, integrino il riconoscimento dei fatti non contestati.
Osserva che l'appellante non censura neppure la ricostruzione dell'onere probatorio incombente sul debitore nelle obbligazioni contrattuali e non sostiene di aver fornito la prova a suo carico, dunque l'inadempimento è accertato nell'an.
Riguardo al quantum, afferma che occorre distinguere la morosità maturata fino alla data di introduzione del giudizio, da quella successiva: il calcolo dei canoni fino alla data di deposito del ricorso è precisamente determinato, in base ai dati di fatturato comunicati dalla controparte, non solo alla locatrice, ma anche alla camera di commercio e la debitrice non ha assolto all'onere di dedurre, prima ancora che di dimostrare, che gli importi dei fatturati o dei canoni dovuti fossero diversi;
dopo l'introduzione del giudizio, la debitrice ha interrotto l'invio dei riconoscimenti di debito, comunque ci sono i dati pubblici di bilancio dalla stessa depositati, da cui si evince il fatturato su cui calcolare il canone dovuto.
Precisa che, col ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva che la conduttrice fosse condannata al pagamento di una somma, portata dai canoni dovuti fino alla risoluzione e, per il periodo successivo, dai canoni e dal risarcimento danni da ritardata consegna e l'omessa riconsegna dei beni occupati, unita alla determinazione del canone per la ritardata consegna, non in misura fissa, ma in misura percentuale, su dati contabili della debitrice, generati da una gestione in corso e non prodotti dalla controparte, dimostra come non vi sia alcuna contraddizione nell'affermazione, effettuata nella sentenza impugnata, della certezza dell'an, ma non del quantum, per il totale dovuto.
pagina 7 di 11 L'appellata sottolinea l'irrilevanza e l'inammissibilità della (tardivamente) richiesta CTU su dati contabili che, nella piena disponibilità di questa non ha messo a Parte_1
disposizione.
Nel merito, richiama la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22 del contratto, della quale si è avvalsa con comunicazioni pec 26/02 e 21/3/24 (docc. C-E) e ricorda che :“la pattuizione di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di merito di valutare il profilo della gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 6-3 12-11-2019 n.29301 Rv. 655842-01, Cass. Sez. 1
17-3-2000 n. 3102 Rv. 534835-01), gravità, peraltro, ritenuta pacifica, anche in assenza di clausola risolutiva espressa, quando trattasi di obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale appunto quella del pagamento del canone da parte del conduttore (Cass. Civ.
19652/2004).
Ricorda che l'art. 23 del contratto prevede l'estensione della clausola risolutiva espressa ad altre fattispecie di inadempimento, tra le quali l'impedimento dell'accesso al sistema di fatturazione elettronica di parte conduttrice e la mancata condivisione dei dati di bilancio e l'appellante non contesta l'inadempimento rispetto a queste obbligazioni.
Sul secondo motivo di appello, osserva che la controparte sostiene, per la prima volta nel presente grado, di aver adempiuto all'obbligo assicurativo degli immobili, pure assistito da clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 23, mentre in primo grado si era difesa sostenendo che l'inadempimento agli obblighi di assicurazione e di accesso ai documenti contabili non potevano essere motivo di risoluzione, in quanto “si tratta di situazioni che si protraggono fin dalla sottoscrizione del contratto di locazione”, quindi tollerate.
Ritiene, comunque, tardive e inammissibili, anche per violazione degli artt. 416, 434 e 437 cpc, le produzioni allegate al ricorso in appello, che, peraltro, sono relative a polizze non riferibili agli immobili di cui si discute e non conformi alle obbligazioni di cui all'art. 19 del contratto, di cui non rispettano condizioni e massimale
Sul terzo motivo di appello, circa l'omesso esperimento della CTU, l'appellante osserva che non è formulato come motivo di impugnazione ed è incoerente con la motivazione della sentenza di primo grado, che si fonda sulla ricostruzione degli oneri deduttivi e probatori delle parti, riconoscendo che il creditore ha assolto agli oneri sullo stesso incombenti, dimostrando la fonte contrattuale dei diritti e il loro contenuto, mentre il debitore non ha svolto puntuali contestazioni, né ha altrimenti provato l'adempimento delle proprie obbligazioni.
pagina 8 di 11 Ai fini dell'an, ritiene, dunque, inammissibile lo svolgimento di una CTU esplorativa sul fatturato della debitrice anteriore alla risoluzione del contratto, in quanto volta ad esonerare la parte, nella cui disponibilità sono i documenti, dagli oneri probatori sulla stessa incombenti, con le relative decadenze processuali.
Sul quarto motivo, relativo alle spese processuali, l'appellata lamenta che l'appellante non esamina l'attività svolta, la sua importanza, il valore della controversia, i criteri legali e i tariffari.
Le spese liquidate corrispondono ai valori medi dello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e il giudice avrebbe avuto anche la possibilità di aumentarle e condannare la convenuta al pagamento di una somma ulteriore, alla luce dell'omessa comparizione al tentativo di conciliazione, dell'omesso deposito dei documenti richiesti e dell'atteggiamento processuale tenuto, ex artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza del 1^ e/o del 3^ motivo di appello avversario, propone appello incidentale, sulla cui trattazione non ci si sofferma, non essendo accoglibili il 1^ e il 3^ motivo dell'appello principale.
La Corte osserva che, riguardo al primo e terzo motivo di impugnazione, l'appellante non considera che l'onere della prova era a suo carico, ai sensi dell'art.1218 c.c.
Come rilevato dalla sentenza di primo grado, non contestata sul punto: “il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento e il danno subito, gravando, invece, sul debitore
l'onere di provare l'adempimento o la non imputabilità a lui dell'inadempimento”, dunque, a fronte di una specifica contestazione di inadempimento al pagamento del canone, da parte della con una quantificazione basata su fatture della relative ai ricavi da CP_1 Parte_1
sublocazione e sui bilanci della stessa, l'odierna appellante non poteva limitarsi a disconoscere le comunicazioni via e mail prodotte dalla a cui erano allegate le fatture e CP_1
neppure a disconoscere le fatture stesse (se la contestazione si intendesse in questo senso), ma doveva provare o di aver pagato il credito per il canone calcolato dalla in percentuale CP_1
sul fatturato della sublocazione o che il fatturato, del quale era in possesso, Parte_1
portava a quantificare il ricavato dalla sublocazione e, quindi, in percentuale, il canone di locazione, in misura inferiore a quella pretesa dalla controparte e, comunque, provare che tale minor credito era già saldato, ma non ha fornito detta prova.
pagina 9 di 11 La condivisione delle fatture e dei dati di bilancio era, peraltro, stabilita come obbligatoria dall'accordo transattivo, per consentire al locatore di quantificare il canone e la Parte_1
non può chiedere una CTU senza neppure dare al giudice le prove nella sua disponibilità, dall'esame delle quali il Giudice avrebbe potuto valutare se una consulenza tecnica si rendeva o meno necessaria. La CTU non può servire a sollevare una parte dall'onere probatorio a suo carico.
Con le note di trattazione scritta la ha prodotto una “perizia redatta da un Parte_1
consulente tecnico (e messa nella disponibilità dell'appellante in data 25.9.2025)”, ma la produzione è inammissibile ex artt. 416 e 437 c.p.c., trattandosi di perizia che l'appellante avrebbe potuto chiedere in tempo utile per la produzione in primo grado e, invece, ha chiesto solo dopo il deposito del ricorso in appello, peraltro la perizia di parte non ha valore di prova, ma solo di indizio e la valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice
(Cass. civ. 1013/2025), dunque non può certo ritenersi indispensabile ai fini della decisione.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, la documentazione con la quale l'appellante pretende di provare di aver adempiuto all'obbligo assicurativo degli immobili è inammissibile ex artt.416 e 437 c.p.c., comunque, ad abundantiam, la Corte osserva che, come rilevato dall'appellata non è chiaro a quali immobili si riferiscano le polizze tardivamente prodotte e la prima decorrenza è 25.05.2021, mentre la locazione decorre da 1.12.2019, inoltre l'affermazione dell'appellante di adempimento all'obbligo assicurativo contrasta con l'ammissione di inadempimento che aveva fatto in primo grado, sostenendo solo che si trattava di inadempimento non grave o, comunque, tollerato.
Sul quarto motivo di appello, riguardo alle spese di lite, la Corte osserva che la sentenza è presentata come definitiva: “il Tribunale, definitivamente pronunciando…..condanna la società a rimborsare alla società le spese di causa”, ma non Parte_1 CP_1
definisce il giudizio, in quanto non decide totalmente il merito, infatti: “dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum come da separata ordinanza.”
La sentenza, dunque, non è definitiva, ai sensi dell'art. 279 co. 2 sub 4) c.p.c., in quanto decide una parte del merito, ma non decide tutte le domande tra le parti, per cui la causa prosegue tra le stesse parti.
Le spese non avrebbero dovuto essere liquidate con la sentenza non definitiva, ma al termine del giudizio, perché la fase istruttoria è ancora aperta ed è all'esito del giudizio che si potrà
pagina 10 di 11 valutare quanto, complessivamente, è impegnativa e altrettanto dicasi per la fase decisoria, non potendosi duplicare la voce in sede di sentenza definitiva, ma dovendosi fare, per la liquidazione di tutte le spese di lite (anche per le fasi già esaurite) una valutazione complessiva all'esito definitivo.
Considerato il rigetto di tutti i motivi di appello, con esclusione solo di quello sulle spese di lite, le spese del presente giudizio sono compensate al 30% e il restante 70% è posto a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente e liquidato, in base al valore, nei parametri medi di cui al D. M 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. 1574/2025 Parte_1 del Tribunale di Brescia in punto di spese di lite e, per l'effetto: revoca la condanna della società a rimborsare alla società le Parte_1 CP_1
spese del giudizio di primo grado, essendo la condanna alle spese di lite da disporsi con la sentenza definitiva;
fermo il resto.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado nella misura del 70%, che liquida in € 6.993 (9.990 x 70%), per compensi professionali, di cui €
2.977 per la fase di studio, € 1.910 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito del deposito del dispositivo ex art. 127 ter ult. co. c.p.c.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R.G. 397/2025 Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente OGGETTO: S E N T E N Z A
Risoluzione del nella causa civile n. R.G. 397/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del contratto di 30.09.2025, promossa con ricorso depositato in data 16.05.2025 locazione per d a inadempimento uso abitativo C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Mazzarelli (C.F. Parte_2
- pec , e dall'Avv. C.F._1 Email_1
AL AR (C.F. – pec , giusta procura agli C.F._2 Email_2
atti
-appellante-
contro
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t. , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto LU, (pec: Email_3
CF ), e CE LU, (pec: CodiceFiscale_3
CF ), giusta procura agli Email_4 CodiceFiscale_4
atti
-appellata-
pagina 1 di 11 In punto: appello avverso la sentenza n. 1574/2025 del tribunale di Brescia, pubblicata e notificata il 16.04.2025, resa nel giudizio R.G. 6556/2024
CONCLUSIONI dell'appellante, come da atto di appello
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto o migliore pronuncia, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto di appello ed in riforma della
Sentenza n. 1574/2025, resa inter partes nel giudizio R.G. 6556/2024, dal Tribunale di Brescia in data 15.4.2025 notificata in data 16.4.2025: nel merito, previo accertamento che alcun inadempimento è imputabile alla soc. per tutti i motivi di cui alla narrativa del Parte_1
presente atto, sospendere provvisoriamente gli effetti e le disposizioni della sentenza impugnata considerati i fatti esposti, ed il grave pregiudizio che potrebbe dover sopportare la soc. appellante, dichiarare ancora efficacie il contratto denominato “atto di transazione”, ed in riforma della predetta sentenza revocare la condanna di rilascio a favore di CP_1 dell'immobile oggetto del contendere, oltre che la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. dell'appellata, come da comparsa di costituzione
Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia: in via cautelare: dichiarare inammissibile e rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata;
in via principale:
- dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello avversario e tutte le relative istanze, di merito, cautelari e istruttorie, dichiarando inammissibili le produzioni nuove in appello, e, in ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni proposte da in primo e Parte_1
secondo grado di giudizio;
in ogni caso:
- accertare la risoluzione di diritto del contratto 27/11/19, ai sensi degli artt. 22 e 23 del predetto contratto, ove occorra, anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, con condanna dell'appellante:
pagina 2 di 11 - alla restituzione immediata dei complessi immobiliari sopra meglio identificati, siti rispettivamente in Brescia, Vicolo della Stazione n. 31 e in Brescia, Via Noce n. 81/ Via
Cacciamali n. 38/B; e
- al pagamento dei canoni (artt. 5 e 6 del contratto inter partes) e dell'ulteriore corrispettivo dovuto per la mancata restituzione degli immobili, ex art. 1591 c.c., fino alla riconsegna, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In via subordinata:
- pronunciare la risoluzione del contratto 27/11/19 per grave inadempimento dell'appellante, ex artt. 1453-1455 cc, ove occorra, anche, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, con condanna della stessa:
- alla immediata restituzione dei complessi immobiliari sopra meglio identificati, siti rispettivamente in Brescia, Vicolo della Stazione n. 31 e in Brescia, Via Noce n. 81/ Via
Cacciamali n. 38/B; e - al pagamento dei canoni e dell'ulteriore corrispettivo dovuto per la mancata restituzione degli immobili, ex art. 1591 c.c., fino alla riconsegna, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
In ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio;
Riservata ogni domanda risarcitoria.
In via istruttoria: (omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1574/2025, il Tribunale di Brescia dichiarava l'intervenuta risoluzione, ex art. 1456 c.c., del contratto tra le parti;
condannava a rilasciare i beni;
Parte_1
condannava la soccombente a rimborsare le spese di causa;
e, ferma restando l'ingiunzione ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva, a carico di per euro 96.158,25, oltre interessi di mora ai sensi del d. lgs. n.231/2002, Parte_1
disponeva la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva del quantum dovuto da a come da separata ordinanza. Parte_1 CP_1
La ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate. Parte_1
La si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello CP_1
incidentale condizionato.
pagina 3 di 11 All'udienza del 30.09.2025, tenutasi in forma cartolare, visto il deposito delle note di trattazione scritta da entrambe le parti, la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha depositato il dispositivo, ex art. 437 e 127 ter ult. co. c.p.c.
Motivi della decisione
Con scrittura privata denominata “atto di transazione” del 27.11.2019, concedeva in CP_1
locazione a una serie di immobili in due distinti complessi immobiliari in Parte_1
Brescia, affinché quest'ultima ne gestisse la sub-locazione ad uso abitativo, determinando il canone di locazione dovuto a da nella misura del 55% del fatturato annuo CP_1 Parte_1
generato dal conduttore, derivante dalla sub-locazione dei complessi immobiliari, con versamento, entro il giorno 10 del mese successivo, del 55% del fatturato del mese precedente, oltre ad un ulteriore 5% sul fatturato annuo, a determinate condizioni.
L'appellante contesta:
1) sull'asserito inadempimento evidenzia come l'inadempimento deve coincidere con il mancato pagamento di canoni e non è stata data prova della mancata corresponsione del dovuto, perché non avendo avuto CP_1
accesso alle sue scritture contabili, non ha avuto modo di quantificare esattamente l'importo dei canoni, con la conseguenza che manca del tutto la prova della presunta morosità.
L'appellante sottolinea che il contratto di locazione tra le parti non determina l'importo del canone, ma stabilisce, all'art. 5, il criterio da adottare al fine di calcolarlo e, avendo lei disconosciuto la provenienza delle comunicazioni attribuitele, prodotte ex adverso, manca la prova della sua morosità, anzi l'appellante ritiene che le somme versate a titolo di canone siano eccedenti il dovuto e sostiene che l'unico strumento valido, in mancanza di accordo tra le parti, per la quantificazione degli importi eventualmente dovuti a sia l'esperimento CP_1
di una consulenza tecnica.
Ritiene che, non essendo stata ammessa la CTU, non è stata messa in grado di difendersi.
Del resto, lo stesso giudice ha dovuto disporre la prosecuzione del giudizio, ammettendo che.
“non è possibile provvedere alla determinazione degli importi dovuti a titolo di canoni scaduti e a titolo di risarcimento del danno fino all'effettivo rilascio degli immobili”
Precisa di non essersi limitata a disconoscere i documenti prodotti da ma di aver CP_1
fornito una ricostruzione dei fatti totalmente differente rispetto a quella effettuata dalla controparte.
pagina 4 di 11 2) Riguardo alle polizze assicurative contesta l'inadempienza e afferma che in questa sede risulta provato che le polizze assicurative sono state correttamente sottoscritte, producendo nuova documentazione (doc. 9).
3) Sul mancato esperimento della CTU
Dato che oggetto della causa è un contratto di locazione che prevede il versamento di un canone non quantificato concordemente fra le parti, ritiene che il Giudice, per valutare correttamente la sua condotta e qualificarla, eventualmente, come inadempimento, avrebbe dovuto istruire la causa, disponendo una CTU per stabilire se esistevano e a quanto ammontavano i canoni non corrisposti, non avendolo fatto ha preso una decisione sfornita di prova e leso il suo diritto di difesa.
4) Sulle spese processuali
Lamenta che, senza una precisa quantificazione del danno, è stata condannata ad € 15.000 per compensi professionali, oltre € 786 per spese, più rimborso spese generali e accessori di legge.
Sottolinea che nel giudizio di primo grado non c'è stata alcuna attività istruttoria, indispensabile per accertare la quantificazione dei canoni dovuti e del presunto danno subito da e non si può ancora sapere se e quale tipo di attività verrà disposta nel prosieguo dal CP_1
Giudice, che, però, si è sbilanciato con una condanna alle spese ingiusta e iniqua.
L'appellata chiede il rigetto dell'appello principale e propone appello incidentale condizionato
Sottolinea che, in primo grado, evidenziava l'omesso deposito, da parte di di Parte_1
tutti i documenti richiesti e di quelli indicati dal Giudice, difettando tutte le fatture del 2024 e i registri contabili dal 2021 in poi, onde verificare la corrispondenza delle fatture alle risultanze contabili e afferma che, dai bilanci medio tempore depositati da controparte in
Camera di Commercio, emergeva, al 2023, un debito della controparte superiore di 51.000 euro rispetto a quello a lei comunicato.
Chiedeva, quindi, il trattenimento della causa in decisione, per la pronuncia immediata sulla risoluzione del contratto e il rilascio degli immobili, con condanna generica al pagamento del dovuto e riconoscimento di una provvisionale, in misura pari a quella statuita con ordinanza ingiunzione, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione definitiva del quantum e il Tribunale provvedeva in tal senso pagina 5 di 11 Sul 1^ motivo di appello avversario, rileva l'inammissibilità per non rispondenza ai requisiti di specificità di cui agli artt. 434, 414 cpc. e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Afferma che l'appellante si limita a sostenere che non sia vero che essa non avrebbe mosso puntuali contestazioni alla ricostruzione dei dati di fatto e agli addebiti di inadempimento, arrestandosi all'affermazione astratta, senza alcuna analisi del contenuto dei propri atti e della loro utilità al contrasto delle pretese avanzate e delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Ricorda che, in primo grado, costituitasi tardivamente, la conduttrice, nel pieno possesso dei propri dati contabili, si limitava a contestare, tardivamente, la sola provenienza di alcune comunicazioni e non il contenuto dei dati ivi esposti.
Ritiene irrilevante la contestazione della provenienza delle comunicazioni di riconoscimento del debito, ove tale generica affermazione si accompagni al riconoscimento della debenza del canone in misura pari al 55% di un dato contabile, il fatturato, che non è contestato e che risulta dai bilanci pubblici asseverati dalla debitrice.
Sottolinea che parimenti incontestato è l'obbligo della debitrice di consentire l'accesso diretto al sistema di fatturazione elettronica e di comunicare i dati di bilancio su cui calcolare il canone e l'inadempimento a quest'obbligo è assistito da clausola risolutiva espressa.
Peraltro, sottolinea che l'appello non censura ulteriori motivazioni, a supporto della sentenza del Tribunale, da sole sufficienti a sorreggere le statuizioni gravate: anche nel Parte_1
presente grado, discute solo della quantificazione della parte di canone base dovuta ex art. 5 del contratto, senza contestare l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di pagamento previsto dall'art. 6 del contratto inter-partes, dunque, riconosce:
-l'obbligo di pagamento della parte di canone stabilita dall'art. 6 del contratto, in misura pari al 5% del fatturato annuo, in caso di omessa approvazione dei bilanci nei termini;
-l'approvazione del bilancio 2021 solo nel maggio 2023, (all. H);
-i dati del bilancio 2021 dedotti in ricorso e i bilanci pubblici depositati.
Il mancato versamento della somma dovuta a tale titolo, di cui alla fattura n 121/2024 per €
15.544 (all. B), è rimasto incontestato anche nel presente grado, dunque è divenuto definitivo, per acquiescenza, l'accertamento del relativo inadempimento.
Per scrupolo, osserva, comunque, che la corrispondenza inter partes, per tutta la durata del rapporto, ha dimostrato l'utilizzo di un unico indirizzo email, da parte della Parte_1
pagina 6 di 11 corrispondente a quello di provenienza dei dati di fatturato mensili, su cui calcolare il canone, inoltre è stata data la prova, incontestata, dell'intestazione alla società del Parte_1 dominio di provenienza e ciò dimostra l'infondatezza e la temerarietà della contestazione relativa alla provenienza di dette mail .
Precisa di avere quantificato, al centesimo, le somme dovute fino al deposito del ricorso, indicando i dati sottostanti, i documenti di supporto e le modalità di calcolo dei pagamenti dovuti e la controparte ha violato l'onere di specifica deduzione, vigente anche nel rito locatizio, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Incontestato che i dati di fatturato su cui calcolare il canone dovuto sono nell'esclusiva disponibilità della debitrice, l'appellata ritiene che l'omessa presa di posizione sulle somme e sui calcoli esposti in ricorso e l'omessa quantificazione del canone, eventualmente diverso, da versare, unite alla genericità delle difese, integrino il riconoscimento dei fatti non contestati.
Osserva che l'appellante non censura neppure la ricostruzione dell'onere probatorio incombente sul debitore nelle obbligazioni contrattuali e non sostiene di aver fornito la prova a suo carico, dunque l'inadempimento è accertato nell'an.
Riguardo al quantum, afferma che occorre distinguere la morosità maturata fino alla data di introduzione del giudizio, da quella successiva: il calcolo dei canoni fino alla data di deposito del ricorso è precisamente determinato, in base ai dati di fatturato comunicati dalla controparte, non solo alla locatrice, ma anche alla camera di commercio e la debitrice non ha assolto all'onere di dedurre, prima ancora che di dimostrare, che gli importi dei fatturati o dei canoni dovuti fossero diversi;
dopo l'introduzione del giudizio, la debitrice ha interrotto l'invio dei riconoscimenti di debito, comunque ci sono i dati pubblici di bilancio dalla stessa depositati, da cui si evince il fatturato su cui calcolare il canone dovuto.
Precisa che, col ricorso introduttivo del giudizio, chiedeva che la conduttrice fosse condannata al pagamento di una somma, portata dai canoni dovuti fino alla risoluzione e, per il periodo successivo, dai canoni e dal risarcimento danni da ritardata consegna e l'omessa riconsegna dei beni occupati, unita alla determinazione del canone per la ritardata consegna, non in misura fissa, ma in misura percentuale, su dati contabili della debitrice, generati da una gestione in corso e non prodotti dalla controparte, dimostra come non vi sia alcuna contraddizione nell'affermazione, effettuata nella sentenza impugnata, della certezza dell'an, ma non del quantum, per il totale dovuto.
pagina 7 di 11 L'appellata sottolinea l'irrilevanza e l'inammissibilità della (tardivamente) richiesta CTU su dati contabili che, nella piena disponibilità di questa non ha messo a Parte_1
disposizione.
Nel merito, richiama la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 22 del contratto, della quale si è avvalsa con comunicazioni pec 26/02 e 21/3/24 (docc. C-E) e ricorda che :“la pattuizione di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di merito di valutare il profilo della gravità dell'inadempimento (Cass. Sez. 6-3 12-11-2019 n.29301 Rv. 655842-01, Cass. Sez. 1
17-3-2000 n. 3102 Rv. 534835-01), gravità, peraltro, ritenuta pacifica, anche in assenza di clausola risolutiva espressa, quando trattasi di obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale appunto quella del pagamento del canone da parte del conduttore (Cass. Civ.
19652/2004).
Ricorda che l'art. 23 del contratto prevede l'estensione della clausola risolutiva espressa ad altre fattispecie di inadempimento, tra le quali l'impedimento dell'accesso al sistema di fatturazione elettronica di parte conduttrice e la mancata condivisione dei dati di bilancio e l'appellante non contesta l'inadempimento rispetto a queste obbligazioni.
Sul secondo motivo di appello, osserva che la controparte sostiene, per la prima volta nel presente grado, di aver adempiuto all'obbligo assicurativo degli immobili, pure assistito da clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 23, mentre in primo grado si era difesa sostenendo che l'inadempimento agli obblighi di assicurazione e di accesso ai documenti contabili non potevano essere motivo di risoluzione, in quanto “si tratta di situazioni che si protraggono fin dalla sottoscrizione del contratto di locazione”, quindi tollerate.
Ritiene, comunque, tardive e inammissibili, anche per violazione degli artt. 416, 434 e 437 cpc, le produzioni allegate al ricorso in appello, che, peraltro, sono relative a polizze non riferibili agli immobili di cui si discute e non conformi alle obbligazioni di cui all'art. 19 del contratto, di cui non rispettano condizioni e massimale
Sul terzo motivo di appello, circa l'omesso esperimento della CTU, l'appellante osserva che non è formulato come motivo di impugnazione ed è incoerente con la motivazione della sentenza di primo grado, che si fonda sulla ricostruzione degli oneri deduttivi e probatori delle parti, riconoscendo che il creditore ha assolto agli oneri sullo stesso incombenti, dimostrando la fonte contrattuale dei diritti e il loro contenuto, mentre il debitore non ha svolto puntuali contestazioni, né ha altrimenti provato l'adempimento delle proprie obbligazioni.
pagina 8 di 11 Ai fini dell'an, ritiene, dunque, inammissibile lo svolgimento di una CTU esplorativa sul fatturato della debitrice anteriore alla risoluzione del contratto, in quanto volta ad esonerare la parte, nella cui disponibilità sono i documenti, dagli oneri probatori sulla stessa incombenti, con le relative decadenze processuali.
Sul quarto motivo, relativo alle spese processuali, l'appellata lamenta che l'appellante non esamina l'attività svolta, la sua importanza, il valore della controversia, i criteri legali e i tariffari.
Le spese liquidate corrispondono ai valori medi dello scaglione da € 52.001 a € 260.000 e il giudice avrebbe avuto anche la possibilità di aumentarle e condannare la convenuta al pagamento di una somma ulteriore, alla luce dell'omessa comparizione al tentativo di conciliazione, dell'omesso deposito dei documenti richiesti e dell'atteggiamento processuale tenuto, ex artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza del 1^ e/o del 3^ motivo di appello avversario, propone appello incidentale, sulla cui trattazione non ci si sofferma, non essendo accoglibili il 1^ e il 3^ motivo dell'appello principale.
La Corte osserva che, riguardo al primo e terzo motivo di impugnazione, l'appellante non considera che l'onere della prova era a suo carico, ai sensi dell'art.1218 c.c.
Come rilevato dalla sentenza di primo grado, non contestata sul punto: “il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento e il danno subito, gravando, invece, sul debitore
l'onere di provare l'adempimento o la non imputabilità a lui dell'inadempimento”, dunque, a fronte di una specifica contestazione di inadempimento al pagamento del canone, da parte della con una quantificazione basata su fatture della relative ai ricavi da CP_1 Parte_1
sublocazione e sui bilanci della stessa, l'odierna appellante non poteva limitarsi a disconoscere le comunicazioni via e mail prodotte dalla a cui erano allegate le fatture e CP_1
neppure a disconoscere le fatture stesse (se la contestazione si intendesse in questo senso), ma doveva provare o di aver pagato il credito per il canone calcolato dalla in percentuale CP_1
sul fatturato della sublocazione o che il fatturato, del quale era in possesso, Parte_1
portava a quantificare il ricavato dalla sublocazione e, quindi, in percentuale, il canone di locazione, in misura inferiore a quella pretesa dalla controparte e, comunque, provare che tale minor credito era già saldato, ma non ha fornito detta prova.
pagina 9 di 11 La condivisione delle fatture e dei dati di bilancio era, peraltro, stabilita come obbligatoria dall'accordo transattivo, per consentire al locatore di quantificare il canone e la Parte_1
non può chiedere una CTU senza neppure dare al giudice le prove nella sua disponibilità, dall'esame delle quali il Giudice avrebbe potuto valutare se una consulenza tecnica si rendeva o meno necessaria. La CTU non può servire a sollevare una parte dall'onere probatorio a suo carico.
Con le note di trattazione scritta la ha prodotto una “perizia redatta da un Parte_1
consulente tecnico (e messa nella disponibilità dell'appellante in data 25.9.2025)”, ma la produzione è inammissibile ex artt. 416 e 437 c.p.c., trattandosi di perizia che l'appellante avrebbe potuto chiedere in tempo utile per la produzione in primo grado e, invece, ha chiesto solo dopo il deposito del ricorso in appello, peraltro la perizia di parte non ha valore di prova, ma solo di indizio e la valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice
(Cass. civ. 1013/2025), dunque non può certo ritenersi indispensabile ai fini della decisione.
Riguardo al secondo motivo di impugnazione, la documentazione con la quale l'appellante pretende di provare di aver adempiuto all'obbligo assicurativo degli immobili è inammissibile ex artt.416 e 437 c.p.c., comunque, ad abundantiam, la Corte osserva che, come rilevato dall'appellata non è chiaro a quali immobili si riferiscano le polizze tardivamente prodotte e la prima decorrenza è 25.05.2021, mentre la locazione decorre da 1.12.2019, inoltre l'affermazione dell'appellante di adempimento all'obbligo assicurativo contrasta con l'ammissione di inadempimento che aveva fatto in primo grado, sostenendo solo che si trattava di inadempimento non grave o, comunque, tollerato.
Sul quarto motivo di appello, riguardo alle spese di lite, la Corte osserva che la sentenza è presentata come definitiva: “il Tribunale, definitivamente pronunciando…..condanna la società a rimborsare alla società le spese di causa”, ma non Parte_1 CP_1
definisce il giudizio, in quanto non decide totalmente il merito, infatti: “dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum come da separata ordinanza.”
La sentenza, dunque, non è definitiva, ai sensi dell'art. 279 co. 2 sub 4) c.p.c., in quanto decide una parte del merito, ma non decide tutte le domande tra le parti, per cui la causa prosegue tra le stesse parti.
Le spese non avrebbero dovuto essere liquidate con la sentenza non definitiva, ma al termine del giudizio, perché la fase istruttoria è ancora aperta ed è all'esito del giudizio che si potrà
pagina 10 di 11 valutare quanto, complessivamente, è impegnativa e altrettanto dicasi per la fase decisoria, non potendosi duplicare la voce in sede di sentenza definitiva, ma dovendosi fare, per la liquidazione di tutte le spese di lite (anche per le fasi già esaurite) una valutazione complessiva all'esito definitivo.
Considerato il rigetto di tutti i motivi di appello, con esclusione solo di quello sulle spese di lite, le spese del presente giudizio sono compensate al 30% e il restante 70% è posto a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente e liquidato, in base al valore, nei parametri medi di cui al D. M 55/2014 e succ. modif.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da riforma la sentenza n. 1574/2025 Parte_1 del Tribunale di Brescia in punto di spese di lite e, per l'effetto: revoca la condanna della società a rimborsare alla società le Parte_1 CP_1
spese del giudizio di primo grado, essendo la condanna alle spese di lite da disporsi con la sentenza definitiva;
fermo il resto.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del presente grado nella misura del 70%, che liquida in € 6.993 (9.990 x 70%), per compensi professionali, di cui €
2.977 per la fase di studio, € 1.910 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA, se dovuta e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito del deposito del dispositivo ex art. 127 ter ult. co. c.p.c.
Brescia, collegio del 30.09.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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