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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna TERNI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41594/2024 promossa da:
(C.F. , legalmente rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratore di sostegno, avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Colombaro CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di cui alla PEC indicata nella procura in atti depositata in data 20.11.2024
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni Parte attrice, all'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., ha precisato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: In via principale, accertare e dichiarare la nullità delle donazioni descritte in parte espositiva per difetto di forma e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione al ricorrente dei pagamenti indebitamente Controparte_2 Parte_1 ricevuti per complessiva capital somma di € 30.000,00, oltre interessi dal giorno di ciascun pagamento al dì del saldo. In via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza di titolo giustificativo dei pagamenti descritti in parte espositiva e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione al ricorrente dei pagamenti Controparte_2 Parte_1 indebitamente ricevuti per complessiva capital somma di € 30.000,00, oltre interessi dal giorno di ciascun pagamento al dì del saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, spese generali, CPA, IVA ed accessori come per legge sulle voci soggette. In via istruttoria, ammettere per quanto occorrer possa il ricorrente alla prova per interrogatorio e testi sui capi da n. 1 a n. 7 dedotti in parte espositiva, a tal uopo da intendersi tutti preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , in persona dell'amministratore di sostegno, chiedeva l'accertamento Parte_1 della nullità, per difetto di forma, delle donazioni di Euro 20.000,00 ed Euro 10.000,00 eseguite in favore del fratello;
in subordine, chiedeva la condanna alla restituzione dei suddetti importi, in Controparte_2 quanto trasferiti senza idoneo titolo giustificativo. In particolare, il ricorrente allegava e deduceva:
- di essere beneficiario di amministrazione di sostegno, in quanto affetto da patologie psichiche e dipendenze;
- di avere eseguito due pagamenti in favore del fratello dal proprio conto corrente Controparte_2 postale, uno dell'importo di Euro 20.000,00, datato 2.4.2022, con causale “quota”; l'altro dell'importo di Euro 10.000,00, dell'8.11.2022, con causale “regalo”: tali trasferimenti avevano l'effetto di privarlo dei propri risparmi e del proprio patrimonio finanziario in quanto, dopo le due disposizioni, il saldo del proprio conto corrente ammontava ad Euro 3.970,95;
- che non sussiste né un atto pubblico di donazione, né altro titolo idoneo a giustificare i predetti pagamenti;
- che ogni tentativo stragiudiziale di ripetizione delle somme esperito dall'amministratore di sostegno era risultato vano;
- che la donazione di somme di denaro a mezzo di bonifico bancario , integrante gli estremi della donazione donazione diretta , avrebbe dovuto essere stipulata in forma solenne a pena di nullità ex art. 782, co. 1, c.c., con conseguente diritto alla ripetizione di quanto versato e degli interessi dal giorno dei pagamenti;
- che, in ogni caso, non sussisteva alcuna valida ragione giustificatrice diversa dalla donazione per il pagamento di tali somme, cosicché le stesse avrebbero dovuto in ogni caso restituite ex art. 2033 c.c., sempre maggiorate degli interessi dal giorno del pagamento. Rimasto contumace il resistente, che non compariva neppure a rendere l'interrogatorio formale ammesso
– di cui ai sensi dell'art 232 c.p.c il Giudice dava atto - , la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.all'udienza del 3.7.2025 rinunciando il ricorrente altresì all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per sopravvenuta carenza dei requisiti. 2. ricorre in giudizio per ottenere la restituzione delle somme trasferite al Parte_1 fratello, complessivamente Euro 30.000,00, oltre interessi. Segnatamente, in via principale chiede l'accertamento della nullità degli atti dispositivi realizzati, qualificati come donazioni dirette, con conseguente obbligo di restituzione di quanto versato;
in via subordinata, chiede ex art. 2033 c.c. la ripetizione degli importi, in quanto i pagamenti non sarebbero sorretti da alcuna ragione giustificatrice. Preliminarmente, si osserva che i trasferimenti di cui si discute sono documentalmente provati da parte ricorrente. Si tratta, in particolare, di due bonifici/postagiro: il primo, disposto il 2.4.2022, dell'importo di Euro 20.000,00, recante la causale “quota”; il secondo, datato 8.11.2022, con causale “regalo” (cfr. all. 7 e 8, fasc. ricorrente). Parte ricorrente ritiene che si tratti di due donazioni dirette che, in quanto tali, sarebbero nulle per difetto della forma solenne prescritta dalla legge.
pagina 2 di 6 Al fine di accertare che i trasferimenti realizzati da in favore di Parte_1 Controparte_2 configurino delle donazioni, occorre dimostrare l'animus donandi, che – ai sensi dell'art. 769 c.c. – caratterizza tale contratto tipico sotto il profilo causale. La prova di tale elemento può dirsi raggiunta nel caso di specie. In primo luogo, dagli atti di causa, emerge la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario dell'attribuzione. Ancora, si evidenzia la causale dei postagiro, in particolare quella del pagamento dell'importo di 10.000,00, che riporta la giustificazione “regalo”: una simile dicitura suggerisce, in modo inequivocabile, uno scopo liberale;
può peraltro ritenersi che lo stesso intento sorregga altresì l'altro pagamento, che presenta la causale “quota”, non indicativa di una precisa e diversa funzione. Infine, parte ricorrente ha allegato l'insussistenza di altra plausibile giustificazione per i trasferimenti di denaro. I citati elementi presentano i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza e consentono di ritenere dimostrato per presunzioni il requisito dello spirito di liberalità. Tale conclusione è ulteriormente suffragata dalla mancata presentazione di parte resistente all'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente in ordine ai capi da 1 a 7 dedotti nella parte espositiva del ricorso. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., invero, se la parte interrogata non si presenta senza giustificato motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio; tale disposizione può essere applicata anche nell'ambito del procedimento contumaciale, purché venga ritualmente notificata al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, co. I, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10157 del 27.4.2018; Cass. civ., Sez. L., sent. n. 28293 del 31.12.2009). Pertanto, non comparendo all'udienza del 25.6.2025 per rendere l'interrogatorio formale, il resistente contumace ha ammesso di avere ricevuto i due pagamenti di cui si discute, che non è stato formato un atto pubblico di donazione e che non sussiste altro titolo – diverso da quello donativo – idoneo a giustificare i predetti trasferimenti. Alla luce di quanto precede, può concludersi che i due pagamenti dell'importo di Euro 20.000,00, e di Euro 10.000,00, datati rispettivamente 2.4.2022 e 8.11.2022 costituiscono donazioni dirette, in quanto tali soggette alla forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 782 c.c. Da un lato, invero, si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. U., sent. n. 18725 del 27.7.2017). Dall'altro, deve escludersi di essere in presenza di donazioni di modico valore, suscettibili di derogare al requisito formale imposto dall'art. 782 c.c. Il riconoscimento del modico valore di una donazione, invero, dal momento che l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi, dev'essere valutato alla stregua di due elementi: quello obiettivo, correlato al valore del bene oggetto del contratto, e quello soggettivo, che tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (così Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3858 del 17.2.2020). Nel caso di specie il ricorrente ha depositato l'estratto conto (v. doc. 8, fasc. ricorrente), da cui si evince che i due bonifici eseguiti, per un complessivo ammontare di Euro 30.000,00, hanno consumato gran parte pagina 3 di 6 delle somme contenute nel conto corrente, che alla data del 31.3.2022 – prima delle transazioni in contestazione – presentava un saldo di Euro 41.320,92. Pertanto, trattandosi di donazioni dirette non di modico valore e non essendo stata rispettata la forma richiesta ad substantiam dalla legge, deve dichiararsi la nullità delle donazioni aventi ad oggetto gli importi di Euro 20.000,00 ed Euro 10.000,00 ai sensi degli artt. 1418, co. II, e 782 c.c. 3. Ne consegue che, essendo venuto meno con efficacia retroattiva il titolo alla base dei trasferimenti di denaro di cui si discute, le somme attribuite da ad Parte_1 Controparte_2 devono essere restituite al disponente. Una volta acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” a causa della nullità del contratto, invero, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione dell'indebito oggettivo;
in altri termini, la dichiarazione di nullità della donazione priva di causa giustificativa l'attribuzione e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 14013 del 6.6.2017). Ne discende che anche la disciplina degli interessi è da rinvenirsi nell'art. 2033 c.c.: il solvens ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se l'accipiens era in buona fede;
l'espressione “dal giorno della domanda”, poi, non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (v. Cass. civ., sez. I, ord. n. 9757 del 11.4.2024). Parte ricorrente rivendica il proprio diritto al pagamento degli interessi dal giorno dei pagamenti (dunque dal 2.4.2022 sulla somma di € 20.000,00; dall'8.11.2022 sulla somma di € 10.000,00), stante la consapevolezza del ricevente dell'assenza di valido titolo giustificativo del pagamento Sul punto, si osserva che la buona fede dell'accipiens, rilevante dunque ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, co. II, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12362 del 7.5.2024). Tale circostanza non è stata dimostrata dal ricorrente, che ha solo genericamente allegato che
[...]
fosse consapevole dell'assenza di valido titolo giustificativo del pagamento. CP_2
Applicando i principi sopra esposti alla vicenda oggetto di giudizio, parte ricorrente ha diritto agli interessi a decorrere dalla messa in mora, ovvero dal 3.11.2023 (giorno in cui la raccomandata inviata al resistente contenente la diffida ad adempiere è stata restituita al mittente per compiuta giacenza). 4. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della limitata attività istruttoria compiuta, della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. (che giustificano l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi istruttoria e decisionale) e delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Poichè il ricorrente ha dichiarato, con dichiarazione in autocertificazione, di avere perduto i requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a decorrere dal 1.1.2025 , il resistente deve essere condannato al versamento all'erario dello Stato dell'importo per le spese relative alla fasi dello pagina 4 di 6 studio del fascicolo e all'atto introduttivo, mentre quelle relative alla fase istruttoria e decisionale sono da corrispondersi al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara la nullità delle donazioni di Euro 20.000,00 e di Euro 10.000,00, eseguite da Parte_1
in favore di rispettivamente in data 2.4.2022 e in data 8.11.2022;
[...] Controparte_2
− condanna il resistente a restituire al ricorrente l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 30.000,00, oltre interessi legali maturandi dal 3.11.2023 fino al soddisfo;
− revoca a decorrere dall'1.1.2025 l'ammissione del ricorrente al beneficio del Gratuito Patrocinio deliberato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano del 4.7.2024 ;
− condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_2 Parte_1 lite sostenute per la somma di euro 5.261 oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese forfettarie con versamento a favore dell'erario dello stato della limitata somma di euro 2.905;
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Susanna TERNI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41594/2024 promossa da:
(C.F. , legalmente rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratore di sostegno, avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Colombaro CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di cui alla PEC indicata nella procura in atti depositata in data 20.11.2024
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni Parte attrice, all'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., ha precisato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, voglia il Tribunale Ill.mo: In via principale, accertare e dichiarare la nullità delle donazioni descritte in parte espositiva per difetto di forma e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione al ricorrente dei pagamenti indebitamente Controparte_2 Parte_1 ricevuti per complessiva capital somma di € 30.000,00, oltre interessi dal giorno di ciascun pagamento al dì del saldo. In via subordinata, accertare e dichiarare l'assenza di titolo giustificativo dei pagamenti descritti in parte espositiva e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione al ricorrente dei pagamenti Controparte_2 Parte_1 indebitamente ricevuti per complessiva capital somma di € 30.000,00, oltre interessi dal giorno di ciascun pagamento al dì del saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, spese generali, CPA, IVA ed accessori come per legge sulle voci soggette. In via istruttoria, ammettere per quanto occorrer possa il ricorrente alla prova per interrogatorio e testi sui capi da n. 1 a n. 7 dedotti in parte espositiva, a tal uopo da intendersi tutti preceduti dalla formula di rito “Vero che”.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , in persona dell'amministratore di sostegno, chiedeva l'accertamento Parte_1 della nullità, per difetto di forma, delle donazioni di Euro 20.000,00 ed Euro 10.000,00 eseguite in favore del fratello;
in subordine, chiedeva la condanna alla restituzione dei suddetti importi, in Controparte_2 quanto trasferiti senza idoneo titolo giustificativo. In particolare, il ricorrente allegava e deduceva:
- di essere beneficiario di amministrazione di sostegno, in quanto affetto da patologie psichiche e dipendenze;
- di avere eseguito due pagamenti in favore del fratello dal proprio conto corrente Controparte_2 postale, uno dell'importo di Euro 20.000,00, datato 2.4.2022, con causale “quota”; l'altro dell'importo di Euro 10.000,00, dell'8.11.2022, con causale “regalo”: tali trasferimenti avevano l'effetto di privarlo dei propri risparmi e del proprio patrimonio finanziario in quanto, dopo le due disposizioni, il saldo del proprio conto corrente ammontava ad Euro 3.970,95;
- che non sussiste né un atto pubblico di donazione, né altro titolo idoneo a giustificare i predetti pagamenti;
- che ogni tentativo stragiudiziale di ripetizione delle somme esperito dall'amministratore di sostegno era risultato vano;
- che la donazione di somme di denaro a mezzo di bonifico bancario , integrante gli estremi della donazione donazione diretta , avrebbe dovuto essere stipulata in forma solenne a pena di nullità ex art. 782, co. 1, c.c., con conseguente diritto alla ripetizione di quanto versato e degli interessi dal giorno dei pagamenti;
- che, in ogni caso, non sussisteva alcuna valida ragione giustificatrice diversa dalla donazione per il pagamento di tali somme, cosicché le stesse avrebbero dovuto in ogni caso restituite ex art. 2033 c.c., sempre maggiorate degli interessi dal giorno del pagamento. Rimasto contumace il resistente, che non compariva neppure a rendere l'interrogatorio formale ammesso
– di cui ai sensi dell'art 232 c.p.c il Giudice dava atto - , la causa era posta in decisione ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.all'udienza del 3.7.2025 rinunciando il ricorrente altresì all'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per sopravvenuta carenza dei requisiti. 2. ricorre in giudizio per ottenere la restituzione delle somme trasferite al Parte_1 fratello, complessivamente Euro 30.000,00, oltre interessi. Segnatamente, in via principale chiede l'accertamento della nullità degli atti dispositivi realizzati, qualificati come donazioni dirette, con conseguente obbligo di restituzione di quanto versato;
in via subordinata, chiede ex art. 2033 c.c. la ripetizione degli importi, in quanto i pagamenti non sarebbero sorretti da alcuna ragione giustificatrice. Preliminarmente, si osserva che i trasferimenti di cui si discute sono documentalmente provati da parte ricorrente. Si tratta, in particolare, di due bonifici/postagiro: il primo, disposto il 2.4.2022, dell'importo di Euro 20.000,00, recante la causale “quota”; il secondo, datato 8.11.2022, con causale “regalo” (cfr. all. 7 e 8, fasc. ricorrente). Parte ricorrente ritiene che si tratti di due donazioni dirette che, in quanto tali, sarebbero nulle per difetto della forma solenne prescritta dalla legge.
pagina 2 di 6 Al fine di accertare che i trasferimenti realizzati da in favore di Parte_1 Controparte_2 configurino delle donazioni, occorre dimostrare l'animus donandi, che – ai sensi dell'art. 769 c.c. – caratterizza tale contratto tipico sotto il profilo causale. La prova di tale elemento può dirsi raggiunta nel caso di specie. In primo luogo, dagli atti di causa, emerge la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente e il beneficiario dell'attribuzione. Ancora, si evidenzia la causale dei postagiro, in particolare quella del pagamento dell'importo di 10.000,00, che riporta la giustificazione “regalo”: una simile dicitura suggerisce, in modo inequivocabile, uno scopo liberale;
può peraltro ritenersi che lo stesso intento sorregga altresì l'altro pagamento, che presenta la causale “quota”, non indicativa di una precisa e diversa funzione. Infine, parte ricorrente ha allegato l'insussistenza di altra plausibile giustificazione per i trasferimenti di denaro. I citati elementi presentano i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza e consentono di ritenere dimostrato per presunzioni il requisito dello spirito di liberalità. Tale conclusione è ulteriormente suffragata dalla mancata presentazione di parte resistente all'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente in ordine ai capi da 1 a 7 dedotti nella parte espositiva del ricorso. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c., invero, se la parte interrogata non si presenta senza giustificato motivo, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio; tale disposizione può essere applicata anche nell'ambito del procedimento contumaciale, purché venga ritualmente notificata al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, co. I, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 10157 del 27.4.2018; Cass. civ., Sez. L., sent. n. 28293 del 31.12.2009). Pertanto, non comparendo all'udienza del 25.6.2025 per rendere l'interrogatorio formale, il resistente contumace ha ammesso di avere ricevuto i due pagamenti di cui si discute, che non è stato formato un atto pubblico di donazione e che non sussiste altro titolo – diverso da quello donativo – idoneo a giustificare i predetti trasferimenti. Alla luce di quanto precede, può concludersi che i due pagamenti dell'importo di Euro 20.000,00, e di Euro 10.000,00, datati rispettivamente 2.4.2022 e 8.11.2022 costituiscono donazioni dirette, in quanto tali soggette alla forma dell'atto pubblico prescritta dall'art. 782 c.c. Da un lato, invero, si richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. U., sent. n. 18725 del 27.7.2017). Dall'altro, deve escludersi di essere in presenza di donazioni di modico valore, suscettibili di derogare al requisito formale imposto dall'art. 782 c.c. Il riconoscimento del modico valore di una donazione, invero, dal momento che l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi, dev'essere valutato alla stregua di due elementi: quello obiettivo, correlato al valore del bene oggetto del contratto, e quello soggettivo, che tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (così Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3858 del 17.2.2020). Nel caso di specie il ricorrente ha depositato l'estratto conto (v. doc. 8, fasc. ricorrente), da cui si evince che i due bonifici eseguiti, per un complessivo ammontare di Euro 30.000,00, hanno consumato gran parte pagina 3 di 6 delle somme contenute nel conto corrente, che alla data del 31.3.2022 – prima delle transazioni in contestazione – presentava un saldo di Euro 41.320,92. Pertanto, trattandosi di donazioni dirette non di modico valore e non essendo stata rispettata la forma richiesta ad substantiam dalla legge, deve dichiararsi la nullità delle donazioni aventi ad oggetto gli importi di Euro 20.000,00 ed Euro 10.000,00 ai sensi degli artt. 1418, co. II, e 782 c.c. 3. Ne consegue che, essendo venuto meno con efficacia retroattiva il titolo alla base dei trasferimenti di denaro di cui si discute, le somme attribuite da ad Parte_1 Controparte_2 devono essere restituite al disponente. Una volta acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” a causa della nullità del contratto, invero, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione dell'indebito oggettivo;
in altri termini, la dichiarazione di nullità della donazione priva di causa giustificativa l'attribuzione e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 14013 del 6.6.2017). Ne discende che anche la disciplina degli interessi è da rinvenirsi nell'art. 2033 c.c.: il solvens ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure dal giorno della domanda se l'accipiens era in buona fede;
l'espressione “dal giorno della domanda”, poi, non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (v. Cass. civ., sez. I, ord. n. 9757 del 11.4.2024). Parte ricorrente rivendica il proprio diritto al pagamento degli interessi dal giorno dei pagamenti (dunque dal 2.4.2022 sulla somma di € 20.000,00; dall'8.11.2022 sulla somma di € 10.000,00), stante la consapevolezza del ricevente dell'assenza di valido titolo giustificativo del pagamento Sul punto, si osserva che la buona fede dell'accipiens, rilevante dunque ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave – dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, co. II, c.c., relativo alla buona fede nel possesso – sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12362 del 7.5.2024). Tale circostanza non è stata dimostrata dal ricorrente, che ha solo genericamente allegato che
[...]
fosse consapevole dell'assenza di valido titolo giustificativo del pagamento. CP_2
Applicando i principi sopra esposti alla vicenda oggetto di giudizio, parte ricorrente ha diritto agli interessi a decorrere dalla messa in mora, ovvero dal 3.11.2023 (giorno in cui la raccomandata inviata al resistente contenente la diffida ad adempiere è stata restituita al mittente per compiuta giacenza). 4. Quanto al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente espletata, della limitata attività istruttoria compiuta, della fase decisionale avvenuta ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. (che giustificano l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi istruttoria e decisionale) e delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Poichè il ricorrente ha dichiarato, con dichiarazione in autocertificazione, di avere perduto i requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a decorrere dal 1.1.2025 , il resistente deve essere condannato al versamento all'erario dello Stato dell'importo per le spese relative alla fasi dello pagina 4 di 6 studio del fascicolo e all'atto introduttivo, mentre quelle relative alla fase istruttoria e decisionale sono da corrispondersi al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
− dichiara la nullità delle donazioni di Euro 20.000,00 e di Euro 10.000,00, eseguite da Parte_1
in favore di rispettivamente in data 2.4.2022 e in data 8.11.2022;
[...] Controparte_2
− condanna il resistente a restituire al ricorrente l'importo Controparte_2 Parte_1 di Euro 30.000,00, oltre interessi legali maturandi dal 3.11.2023 fino al soddisfo;
− revoca a decorrere dall'1.1.2025 l'ammissione del ricorrente al beneficio del Gratuito Patrocinio deliberato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano del 4.7.2024 ;
− condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_2 Parte_1 lite sostenute per la somma di euro 5.261 oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese forfettarie con versamento a favore dell'erario dello stato della limitata somma di euro 2.905;
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Terni
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