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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14195/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14195/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paternoster Andrea giusta delega in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 20/11/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in data 29/07/2001, e , nata il Per_1 Per_2
4/11/2003; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 28/05/2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 5/06/2013 emesso dal Tribunale di Modena;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_2
27/08/1970, celebrato a FINALE EMILIA (MO) il 17/05/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FINALE EMILIA (MO) al n. 6, parte 2, seria A, anno 1998;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, restando Sig.ra nella Parte_1
casa coniugale sita a Finale Emilia (MO) in via G. Don Minzoni n. 9/1 insieme ai figli e , andando il Sig. ad abitare altrove, come di fatto già Per_1 Per_2 Parte_2
accaduto.
2) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e , sino a quando gli stessi non saranno autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 complessiva di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, € 425,00
(quattrocentoventicinque/00) a figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI nel gennaio di ogni anno.
3) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a contribuire nella Parte_2 Parte_1
misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute dai figli maggiorenni Per_1
e ma economicamente non autosufficienti. Sul punto si evidenzia come per spese Per_2
ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento si intendono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Mentre per spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli si intendono: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per acquisto attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte, spese mediche aventi carattere di urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi pagina 3 di 4 diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario o direttamente della figlia avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, salvi diversi accordi. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
4) Il Sig. al fine di regolare definitivamente qualsiasi rapporto di natura Parte_2 patrimoniale con la Sig.ra riconosce alla stessa l'importo pari ad € Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00) da corrispondersi in 5 (cinque) anni mediante un versamento annuale pari ad € 3.000,00 (tremila/00). I versamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno a far data dal 31 dicembre 2024 alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla Sig.ra Parte_1
5) Le spese del presente giudizio si compensano integralmente tra le parti.
6) Il Sig. e la Sig.ra dichiarano di aver regolato ogni Parte_2 Parte_1
altro loro rapporto, anche di natura non patrimoniale, dichiarando di non aver reciprocamente più nulla a pretendere e si impegnano al rispetto dei suddetti accordi;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FINALE EMILIA (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 14195/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Paternoster Andrea giusta delega in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 20/11/2024;
pagina 1 di 4
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli , in data 29/07/2001, e , nata il Per_1 Per_2
4/11/2003; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 28/05/2013 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 5/06/2013 emesso dal Tribunale di Modena;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07/01/2025; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_2
27/08/1970, celebrato a FINALE EMILIA (MO) il 17/05/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FINALE EMILIA (MO) al n. 6, parte 2, seria A, anno 1998;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, restando Sig.ra nella Parte_1
casa coniugale sita a Finale Emilia (MO) in via G. Don Minzoni n. 9/1 insieme ai figli e , andando il Sig. ad abitare altrove, come di fatto già Per_1 Per_2 Parte_2
accaduto.
2) Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e , sino a quando gli stessi non saranno autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 complessiva di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili, € 425,00
(quattrocentoventicinque/00) a figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT FOI nel gennaio di ogni anno.
3) Il Sig. e la Sig.ra si impegnano a contribuire nella Parte_2 Parte_1
misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute dai figli maggiorenni Per_1
e ma economicamente non autosufficienti. Sul punto si evidenzia come per spese Per_2
ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento si intendono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli e quindi: vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Mentre per spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli si intendono: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per acquisto attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte, spese mediche aventi carattere di urgenza. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi pagina 3 di 4 diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario o direttamente della figlia avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15
(quindici) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa, salvi diversi accordi. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
4) Il Sig. al fine di regolare definitivamente qualsiasi rapporto di natura Parte_2 patrimoniale con la Sig.ra riconosce alla stessa l'importo pari ad € Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00) da corrispondersi in 5 (cinque) anni mediante un versamento annuale pari ad € 3.000,00 (tremila/00). I versamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno a far data dal 31 dicembre 2024 alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla Sig.ra Parte_1
5) Le spese del presente giudizio si compensano integralmente tra le parti.
6) Il Sig. e la Sig.ra dichiarano di aver regolato ogni Parte_2 Parte_1
altro loro rapporto, anche di natura non patrimoniale, dichiarando di non aver reciprocamente più nulla a pretendere e si impegnano al rispetto dei suddetti accordi;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di FINALE EMILIA (MO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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