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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1270 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Giovanni Prato presso il cui Parte_1 iale Lazio n.97 è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione (già appellante) C O N T R O
Controparte_1 resistente in riassunzione non costituito (già appellante) C O N T R O Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato resistente in riassunzione (già appellato/appellante incidentale) all'udienza di discussione del 19.6.2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1489/2022, emessa in data 29.4.2022, il Tribunale G.L. di Palermo, rigettò l'opposizione proposta da in proprio e n.q. di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società avverso l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n.18/555 emessa in data 17.4.2019 torato Territoriale del Lavoro di Trapani aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 35.765,90 a tiolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002 convertito in Legge n.73/2002, per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. Avverso tale decisione hanno interposto appello, in data 28.11.2022, il e la Pt_1
chiedendone la riforma. Controparte_1
Col primo motivo deducono il vizio della pronuncia di primo grado “in quanto il richiamo della citata sentenza della Corte Costituzione appare inappropriato rispetto al motivo del ricorso e in quanto non tiene conto del fatto che l'art. 2 della Legge n. 241/1990, laddove prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di novanta giorni, è norma generale valida per tutti i procedimenti amministrativi, da applicarsi in tutti i casi in cui mancano contrarie disposizioni speciali di legge e quindi anche nel caso di specie, come peraltro riconosciuto da consolidato orientamento giurisprudenziale”. Sostengono che la Corte Costituzionale non è pertinente rispetto alla fattispecie che qui occupa in quanto ha “affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della Pag.1 l. 24/11/1981 n. 689 nella parte in cui non prevede un termine entro cui l'ordinanza-ingiunzione deve essere emanata e ha stabilito che la norma non può essere dichiarata incostituzionale perché l'omissione legislativa non può essere sanata dal Giudice delle leggi”. Rilevano che il “fatto che l'art. 18 della Legge n. 689/1981 non sia incostituzionale sotto il profilo trattato dalla Corte Costituzionale nulla tuttavia c'entra con l'applicabilità dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 all'ipotesi prevista dall'art. 18 della Legge n. 689/1981, che è questione altra e di cui non è stata investita la Corte”. Osservano che l'art. 2 della legge n.241/90 è “norma di carattere generale che detta, in coerenza con l'art. 97 della Costituzione, alcune regole generali basate sul principio del giusto procedimento” e “impone, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge, che ogni procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di novanta giorni”; che, dunque, “l'Ispettorato, conclusa l'attività istruttoria, compresa quella finalizzata all'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (con la ricezione degli scritti difensivi e l'audizione del consulente della società), avrebbe dovuto emettere il provvedimento sanzionatorio non oltre i successivi 90 giorni”. Che, nel caso di specie, “l'Ispettorato del Lavoro, dopo avere ricevuto gli scritti difensivi in data 27/06/2014 e in data 07/07/2014 e avere sentito il consulente della società in data 28/12/2015, ha impiegato oltre tre anni e mezzo per adottare il provvedimento amministrativo oggetto del presente ricorso, con evidente violazione dei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e del diritto di difesa degli incolpati”. Col secondo motivo lamentano l'erronea e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. 22/02/2002 n. 12, conv. in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010.
Rilevano che con il ricorso introduttivo del giudizio avevano sottolineato come la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, pari a €35.750,00, si basasse, stando al contenuto dell'ordinanza-ingiunzione, sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. 22/02/2002 n. 12, conv. in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010. Osservano di aver contestato in primo grado l'erroneità ed illegittimità della disposizione applicata dall'Ispettorato del Lavoro, stante che al più avrebbe dovuto trovare applicazione – nel caso de quo – la seconda parte della disposizione ossia quella che stabilisce la sanzione di minore importo: da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare;
che, più precisamente, si sarebbe dovuta applicare la parte della norma che disciplina la fattispecie in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, in quanto, nel caso di specie tutti i lavoratori interessati al contestato illecito e menzionati nell'ordinanza ingiunzione (i sigg. Parte_2 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
) erano stati regolarmente occupati per un periodo lavorativo Controparte_7
Di conseguenza, chiedono l'annullamento in toto dell'ordinanza ingiunzione per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. 22/02/2002 n. 12, conv. in Legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 o, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria, considerando che tutti i lavoratori interessati al contestato illecito e menzionati nell'ordinanza ingiunzione sono stati regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo. Parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio resistendo al gravame e spiegando al contempo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, nonostante la regolare costituzione in giudizio, aveva dichiarato la contumacia dell'Ispettorato del Lavoro di Trapani.
Pag.2 All'udienza del 28.11.2024, preso atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della questa Corte ha dichiarato interrotto il giudizio. Controparte_1 ositato il 27.1.2025 il ha ritualmente riassunto il giudizio Pt_1 insistendo nei motivi di ricorso già spiegati. La curatela della sebbene regolarmente citata, non si è costituita Controparte_1 né ha riassunto il giudizio nel termine di legge. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Va, anzitutto, accolto il motivo di appello incidentale spiegato dall'Ispettorato essendo incontroversa la regolare costituzione dello stesso nel corso del giudizio di primo grado. La declaratoria di contumacia, pertanto, deve essere revocata.
Tanto premesso, il primo motivo di gravame proposto dal deve essere Pt_1 disatteso dovendo trovare applicazione l'autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo “in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31239 del 03/11/2021, Rv. 662708 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014
- 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 18/04/2018, Rv. 648151 - 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006, Rv. 588536 - 01). Tale affermazione trova la sua giustificazione nel rilievo per cui nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'art. 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endo - procedimentali desumibile dalla lex generalis n. 689 del 1981, salvo il regime prescrizionale stabilito nell'art. 28 della stessa legge e salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (Cass. n. 9517 del 2018, in motiv.; Cass. n. 19512 del 2020, in motiv.) …. ” (cfr. Cass. n.1154/2024). Nel medesimo solco i Giudici di legittimità hanno affermato che “In tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. sez. lav. n.21706/2018). Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
Anche il secondo motivo deve essere disatteso. Sostiene il che nella specie si sarebbe dovuta applicare la parte della norma Pt_1 che disciplina il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, in quanto, tutti i lavoratori interessati dal contestato illecito e menzionati nell'ordinanza ingiunzione (i sigg. Parte_2 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_5 CP_6
) erano stati regolarmente occupati per un periodo lavorativo Controparte_7
Pag.3 La doglianza è priva di pregio giacchè risulta pacifico - per come correttamente osservato in memoria dalla parte appellata - che i suddetti lavoratori vennero regolarizzati dalla parte datoriale solo dopo (11.6.2014) l'accesso ispettivo (del 29.5.2014) e la notifica del verbale di accertamento (del 9.6.2014). L'intervenuta (successiva) regolarizzazione del rapporto di lavoro, pertanto, preclude l'applicabilità del regime sanzionatorio più mite previsto dalla norma in questione.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, il gravame (proseguito in riassunzione da deve essere disatteso con conseguente conferma della Parte_1 sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza del e si Pt_1 liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico del ricorrente in riassunzione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, previa revoca della declaratoria di contumacia dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani dichiarata in primo grado, conferma la sentenza n.1489/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore Parte_1 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge se dovute. Dà atto della sussistenza a carico di parte ricorrente in riassunzione dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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