Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 630
Articolo 2
Versione
29 agosto 1954
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa. per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in dello stato di previsione annesse, alla presente legge.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954