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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17770 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5337/2024 tra
¿ Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per Parte_4
l'avv. SALONIA ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. Fabio Massimo
[...]
OZ
Per , l'avv. BOZZONE GABRIELLA, oggi sostituito dall'avv. Barbara Battistella CP_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra , in persona del legale rappresentante pro- Parte_4 tempore, elettivamente domiciliato in Largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio degli CP_1
Avv.ti Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in elettivamente CP_1 CP_1 domiciliato in Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresento e difeso dall'Avv. Gabriella Bozzone per procura in atti,,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente notificato, il Parte_4
conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento ex art. 2033
[...] CP_1
c.c. della somma di euro 32.293,75, già lire 65.529.400, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. e maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
Parte ricorrente esponeva di aver avviato il procedimento amministrativo n. 46428/1996 per il rilascio del certificato di agibilità per il Piano di Zona di Torraccia;
di aver corrisposto al CP_2 la somma di lire 62.529.400; che il procedimento amministrativo era archiviato e non aveva seguito;
di aver chiesto in data 17.5.2009, 18.11.2010 e 6.3.2017 la restituzione della suddetta somma, oggi euro 32.293,75, senza riscontro;
che si trattava di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e di aver diritto alla restituzione dell'importo.
Si costituiva la quale eccepiva il difetto di giurisdizione, la nullità della notifica del CP_1 ricorso in quanto effettuata presso indirizzo pec non espressamente eletto, il difetto di legittimazione passiva, che non dovevano essere in ogni caso restituiti i diritti di segreteria, l'intervenuta prescrizione decennale e che non erano dovuti gli interessi.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorrente conclude per la condanna al pagamento della somma di euro
32.293,75, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. e maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c., parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In via preliminare è disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. in considerazione della natura privatistica dell'atto di recupero riconducibile allo schema dell'art. 2033 c.c. delle somme indebitamente corrisposte. In particolare da ultimo si è osservato che “la ripetizione di indebito è un'obbligazione di natura civilistica che trova fonte in un fatto, posto in essere in pretesa esecuzione del contratto dichiarato inefficace, ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale e risponde a un interesse patrimoniale. Essa è connotata da un'autonomia che rende irrilevanti le circostanze che hanno portato all'effettuazione del pagamento non dovuto” (Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 25/09/2025)
28/10/2025, n. 8343).
Anche l'eccezione di nullità della notifica del ricorso è disattesa.
Infatti, essendo venuta comunque a conoscenza dell'atto con successiva costituzione CP_1 in giudizio, la notifica a mezzo pec deve considerarsi valida avendo comunque raggiunto il suo scopo:
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
05/10/2020, n. 21328); “La notificazione del ricorso a un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri non è inesistente purché esista un elemento di collegamento tra il destinatario e l'indirizzo utilizzato e non siano evidenziati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” (Cons. Stato, Sez. V,
Sentenza, 07/10/2025, n. 7810).
In ordine alla legittimazione passiva, dalla distinta di pagamento in atti risulta che la somma è stata versata in favore di la quale, dunque, a prescindere dai successivi passaggi della CP_1 somma in favore della ai fini della ripetizione dell'indebito è da considerarsi Parte_5
l'”accipens”, salvo l'ulteriore recupero, sempre ex art. 2033 c.c., da parte di nei CP_1 confronti della . Parte_5
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, il diritto alla ripetizione dell'indebito, non essendo previsto dalla normativa codicistica un diverso termine, è assoggettato al termine di prescrizione generale di cui all'art. 2946 c.c., pari a dieci anni, il quale decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In particolare, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre qualora il difetto della
“causa solvendi” sopravvenga al pagamento, il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo.
Nella fattispecie la somma di lire 65.529.400 è stata pagata in data 11.11.1996 ed aveva al momento del pagamento la sua “causa solvendi”, vale a dire il procedimento amministrativo per il rilascio del certificato di agibilità.
Solo dopo il mancato riscontro alla nota prot. n. 77581 del 18.12.2000 di con la quale CP_1 si precisava che in caso di mancata produzione della documentazione entro trenta giorni l'istanza per il rilascio del certificato di abitabilità sarebbe stata rigettata, si è determinato il venire meno della
“causa solvendi”.
Dunque, il termine di decorrenza del termine prescrizionale decennale può individuarsi nel gennaio
2001 ed è stato interrotto con le note del 17.5.2009, del 18.11.2010 e del 6.3.2017 (doc.ti nn. 5, 7 ed
8 fascicolo parte ricorrente), e poi con l'introduzione del presente giudizio nel 2024.
Peraltro la ripetizione non può riguardare lire 33.193.400, relative ai diritti di segreteria per l'attività amministrativa svolta dal Comune per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, attività che risulta essere stata effettuata, dunque che ha una sua causa per essere comunque pagata.
Si precisa che dalla citata nota prot. n. 77581 del 18.12.2000 risulta che ha svolto CP_1
l'istruttoria e l'attività propedeutica al rilascio del titolo, esaminando l'istanza e chiedendo documentazione integrativa per definire la richiesta del certificato.
In definitiva, deve essere restituito l'importo di euro 16.700,15, già lire 32.336.000 (65.529.400 -
33.193.400 = 32.336.000), oltre interessi legali dalla domanda, trattandosi di “accipiens” in buona fede, da non intendersi in via esclusiva come domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 13/06/2019, n. 15895), dunque nella fattispecie dalla prima richiesta di rimborso del 17.5.2009, in atti, interessi legali che coprono ogni danno da ritardo.
è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese CP_1 processuali, mentre la parziale infondatezza della domanda, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna di in persona del sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore del , in persona del Parte_4 sindaco pro-tempore, della somma di euro 16.700,15, oltre interessi legali dal 17.5.2009; c) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese CP_1 processuali, due terzi pari ad euro 3.000.00 per compensi ed euro 366,66 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5337/2024 tra
¿ Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per Parte_4
l'avv. SALONIA ROSARIO, oggi sostituito dall'avv. Fabio Massimo
[...]
OZ
Per , l'avv. BOZZONE GABRIELLA, oggi sostituito dall'avv. Barbara Battistella CP_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra , in persona del legale rappresentante pro- Parte_4 tempore, elettivamente domiciliato in Largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio degli CP_1
Avv.ti Rosario Salonia e Fabio Massimo Cozzolino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in elettivamente CP_1 CP_1 domiciliato in Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, CP_1 rappresento e difeso dall'Avv. Gabriella Bozzone per procura in atti,,
- resistente -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente notificato, il Parte_4
conveniva in giudizio per sentirla condannare al pagamento ex art. 2033
[...] CP_1
c.c. della somma di euro 32.293,75, già lire 65.529.400, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. e maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
Parte ricorrente esponeva di aver avviato il procedimento amministrativo n. 46428/1996 per il rilascio del certificato di agibilità per il Piano di Zona di Torraccia;
di aver corrisposto al CP_2 la somma di lire 62.529.400; che il procedimento amministrativo era archiviato e non aveva seguito;
di aver chiesto in data 17.5.2009, 18.11.2010 e 6.3.2017 la restituzione della suddetta somma, oggi euro 32.293,75, senza riscontro;
che si trattava di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e di aver diritto alla restituzione dell'importo.
Si costituiva la quale eccepiva il difetto di giurisdizione, la nullità della notifica del CP_1 ricorso in quanto effettuata presso indirizzo pec non espressamente eletto, il difetto di legittimazione passiva, che non dovevano essere in ogni caso restituiti i diritti di segreteria, l'intervenuta prescrizione decennale e che non erano dovuti gli interessi.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorrente conclude per la condanna al pagamento della somma di euro
32.293,75, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. e maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c., parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per il rigetto della domanda ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In via preliminare è disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. in considerazione della natura privatistica dell'atto di recupero riconducibile allo schema dell'art. 2033 c.c. delle somme indebitamente corrisposte. In particolare da ultimo si è osservato che “la ripetizione di indebito è un'obbligazione di natura civilistica che trova fonte in un fatto, posto in essere in pretesa esecuzione del contratto dichiarato inefficace, ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale e risponde a un interesse patrimoniale. Essa è connotata da un'autonomia che rende irrilevanti le circostanze che hanno portato all'effettuazione del pagamento non dovuto” (Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 25/09/2025)
28/10/2025, n. 8343).
Anche l'eccezione di nullità della notifica del ricorso è disattesa.
Infatti, essendo venuta comunque a conoscenza dell'atto con successiva costituzione CP_1 in giudizio, la notifica a mezzo pec deve considerarsi valida avendo comunque raggiunto il suo scopo:
“l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
05/10/2020, n. 21328); “La notificazione del ricorso a un indirizzo PEC non risultante da pubblici registri non è inesistente purché esista un elemento di collegamento tra il destinatario e l'indirizzo utilizzato e non siano evidenziati pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” (Cons. Stato, Sez. V,
Sentenza, 07/10/2025, n. 7810).
In ordine alla legittimazione passiva, dalla distinta di pagamento in atti risulta che la somma è stata versata in favore di la quale, dunque, a prescindere dai successivi passaggi della CP_1 somma in favore della ai fini della ripetizione dell'indebito è da considerarsi Parte_5
l'”accipens”, salvo l'ulteriore recupero, sempre ex art. 2033 c.c., da parte di nei CP_1 confronti della . Parte_5
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, il diritto alla ripetizione dell'indebito, non essendo previsto dalla normativa codicistica un diverso termine, è assoggettato al termine di prescrizione generale di cui all'art. 2946 c.c., pari a dieci anni, il quale decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In particolare, in caso di mancanza originaria della “causa solvendi” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, mentre qualora il difetto della
“causa solvendi” sopravvenga al pagamento, il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo.
Nella fattispecie la somma di lire 65.529.400 è stata pagata in data 11.11.1996 ed aveva al momento del pagamento la sua “causa solvendi”, vale a dire il procedimento amministrativo per il rilascio del certificato di agibilità.
Solo dopo il mancato riscontro alla nota prot. n. 77581 del 18.12.2000 di con la quale CP_1 si precisava che in caso di mancata produzione della documentazione entro trenta giorni l'istanza per il rilascio del certificato di abitabilità sarebbe stata rigettata, si è determinato il venire meno della
“causa solvendi”.
Dunque, il termine di decorrenza del termine prescrizionale decennale può individuarsi nel gennaio
2001 ed è stato interrotto con le note del 17.5.2009, del 18.11.2010 e del 6.3.2017 (doc.ti nn. 5, 7 ed
8 fascicolo parte ricorrente), e poi con l'introduzione del presente giudizio nel 2024.
Peraltro la ripetizione non può riguardare lire 33.193.400, relative ai diritti di segreteria per l'attività amministrativa svolta dal Comune per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, attività che risulta essere stata effettuata, dunque che ha una sua causa per essere comunque pagata.
Si precisa che dalla citata nota prot. n. 77581 del 18.12.2000 risulta che ha svolto CP_1
l'istruttoria e l'attività propedeutica al rilascio del titolo, esaminando l'istanza e chiedendo documentazione integrativa per definire la richiesta del certificato.
In definitiva, deve essere restituito l'importo di euro 16.700,15, già lire 32.336.000 (65.529.400 -
33.193.400 = 32.336.000), oltre interessi legali dalla domanda, trattandosi di “accipiens” in buona fede, da non intendersi in via esclusiva come domanda giudiziale, ma comprendente anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 13/06/2019, n. 15895), dunque nella fattispecie dalla prima richiesta di rimborso del 17.5.2009, in atti, interessi legali che coprono ogni danno da ritardo.
è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese CP_1 processuali, mentre la parziale infondatezza della domanda, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese nella restante misura di un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna di in persona del sindaco pro-tempore, CP_1 al pagamento in favore del , in persona del Parte_4 sindaco pro-tempore, della somma di euro 16.700,15, oltre interessi legali dal 17.5.2009; c) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento dei due terzi delle spese CP_1 processuali, due terzi pari ad euro 3.000.00 per compensi ed euro 366,66 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni