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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1619/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 11,04 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per l'avv. MALCANGIO MICHELE, oggi sostituito dall'avv. Michela Parte_1
Nasato; per 'avv. SCHIAVON LUCA, oggi sostituito Parte_2 dall'avv. Marianna Mattei;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi alle rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 18,03.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 6/2/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 18,03 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
nella controversia iscritta al n. 1619 degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Treviso (TV), Parte_1 C.F._1
Calmaggiore n. 15, presso lo studio dell'avv. Michele Malcangio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente - contro
(p. iva , in persona del procuratore dott.ssa Parte_2 P.IVA_1
giusta procura atto autenticato notaio dott. di data 21.1.2022 (rep. n. Controparte_1 Persona_1
53.130, racc. n. 24.635, registrato in Milano 1 in data 26.1.2022 al n.
5.000 Serie T: doc. n. 1 della fase monitoria), elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, via Ospedale 39, presso lo studio dell'avv. Luca
Schiavon, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
cessione di credito;
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 6/2/2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 al fine di ottenere la revoca, previa sospensione delle Controparte_2
pagina 2 di 6 provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo n. 2603/2022, emesso dal Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento monitorio n. 75/2022 r.g., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna opposta della somma pari a euro 909.323,81 oltre spese di procedura, eccependo la carenza di legittimazione attiva/titolarità sostanziale dell'istituto creditizio, alla luce della contestazione sollevata in punto esistenza del contratto di cessione, acquisto da parte dell'opposta del credito azionato e inclusione di quest'ultimo tra quelli oggetto di cessione, stanti l'insufficienza, ai fini della prova del credito, della produzione della certificazione ex art. 58 T.U.B, l'onere della prova ricadente in via esclusiva sull'opposta di dimostrare l'inclusione del credito tra quelli di cui alla cessione in blocco e l'insufficienza, a tal fine, del deposito della Gazzetta Ufficiale.
Si costituiva in giudizio la società opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto alla luce di quanto dalla stessa opponente riconosciuto in merito alla sussistenza del credito vantato dalla nei suoi confronti, con approvazione di piano di rientro, Parte_3 nonché dell'intervenuta cessione alla (oggi Controparte_3 [...]
di tutti i crediti dell'istituto suddetto, posto in liquidazione coatta Controparte_2 amministrativa, come dimostrato dalla documentazione depositata in sede monitoria integrata con quella di cui al presente giudizio, in primis la Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al debitore ceduto, odierno opponente, dell'intervenuta cessione.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
All'udienza di discussione, le parti si riportavano alle rispettive note conclusive.
L'opposizione è infondata e deve, dunque, essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente, come detto, ha fondato la propria opposizione sulla sola eccezione/circostanza che il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., abbia anche l'onere di dimostrare non solo l'inclusione del credito per cui è causa in detta operazione, bensì altresì l'esistenza del contratto di cessione.
Si osserva innanzitutto come, a rigore, non venga in rilievo in questa ipotesi una questione pregiudiziale di rito, sub specie di difetto di legittimazione ad agire (posto che occorrerebbe, in tal caso, che il diritto vantato in giudizio non appartenga al creditore già dalla stessa prospettazione attorea della domanda, ciò che pacificamente non è nel caso di specie), bensì piuttosto una questione di merito, rappresentata da un – asserito – difetto di titolarità del diritto sostanziale.
Ebbene, sul punto giova sin da subito perimetrare con precisione l'oggetto della contestazione ad opera dell'opponente: ciò che quest'ultimo ha contestato – per vero, in modo piuttosto generico e nonostante il pagina 3 di 6 riconoscimento di debito con allegato piano di rientro in atti – è la sussistenza della cessione di credito in blocco in sé, piuttosto che l'inclusione del credito in questione nell'oggetto della suddetta cessione.
Tale circostanza ha ricadute importanti in punto di onere probatorio a carico della parte convenuta opposta: come afferma la più recente giurisprudenza di legittimità con riferimento a casi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., infatti, è bensì vero che va tenuto distinta la prova dell'avvenuta “notificazione” al debitore ceduto della cessione in blocco tramite la pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale, da un lato, dalla prova – a monte – dell'avvenuta cessione del credito tra cedente e cessionario, dall'altro lato, e che è necessario che sia fornita in giudizio la dimostrazione di entrambi tali elementi, al fine di poter ritenere sussistente la legittimazione attiva del cessionario (sul punto,
Cass. civ., 8 novembre 2024, n. 28790).
È altrettanto vero, tuttavia, che la prova circa l'avvenuta cessione del credito si differenzia a seconda che il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione in sé, oppure unicamente l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari.
Ebbene, nel primo caso, il contratto di cessione deve essere oggetto di specifica prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Viceversa, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Nel caso di specie, come detto, parte opponente ha espressamente contestato la sussistenza del contratto di cessione, da cui la riconducibilità dell'ipotesi de qua nella prima delle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza citata.
Ebbene, se da un lato parte opponente, la quale fonda l'intera opposizione come detto unicamente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto, non contestando tuttavia l'esistenza della propria posizione debitoria, ha effettivamente contestato l'esistenza stessa del titolo legittimante la pretesa dell'opposta, dall'altro quest'ultima risulta aver depositato in atti non solo la prova della notifica della cessione e la propria dichiarazione di inclusione del rapporto in quelli ceduti, bensì altresì la dichiarazione della società cedente e l'attestazione notarile della menzione della posizione dell'opponente pagina 4 di 6 tra quelle di cui all'allegato A al contratto di cessione (doc. nn. 22 e 23) che, unitamente alla circostanza della costituzione ad hoc all'interno della Società per la Gestione di (oggi Controparte_3 [...]
del 'Patrimonio Destinato destinato esclusivamente Parte_2 Parte_4 all'acquisto, in una o più soluzioni, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di avvenuta con d.m. del 22.2.2018 (pubblicato in Parte_3
Gazzetta Ufficiale 29.5.2018 n. 123), a seguito della quale i commissari liquidatori della cedente hanno proceduto alla cessione da cui trae origine il presente giudizio, devono ritenersi rappresentare elementi sufficienti a comprovare la sussistenza della predetta cessione e, dunque, della legittimazione attiva e/o titolarità sostanziale in capo all'opposta (in materia di prova presuntiva, ex multis Cass. civ., sez. II, 04 luglio
2024, n. 18347, in base alla quale “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del cc, ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva”).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività effettivamente svolta dalle parti con riferimento a tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1619/2023 come in epigrafe promossa, disattesa ogni eccezione contraria:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2603/2022, emesso dal
Tribunale di Venezia, all'esito del procedimento monitorio n. 75/2022 r.g dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 11.653,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza e pagina 5 di 6 allegazione al verbale.
Venezia, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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