Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6095/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6095/2024, promossa con ricorso depositato il 10/12/2024 da:
1) (CF ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 30.10.1959, residente in [...]
con l'Avv. Paola Gandini
e
2) (CF ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 31.07.1964, residente in [...], 5 Welbeck Avenue Saint Leonard on Sea ST
Cittadina inglese, Cod. Fisc. C.F._3 con l'Avv. Paola Gandini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in STs (Gran Bretagna) il 31 agosto 2005, atto registrato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n. 38, parte 2 Serie C dell'anno 2006
La figlia nata il [...] maggiorenne autosufficiente. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/12/2024, richiedevano la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2) La signora trasferirà in favore del signor che accetta, Parte_2 Pt_1 quanto segue: nuda proprietà dell'immobile sito in Busto Arsizio, via Canova n. 34 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Busto Arsizio come segue: Foglio 17, part. 2200, sub 2, cat A/2, classe 3, vani 9,5 rendita catastale euro 981,27; proprietaria per
756/100000 del seguente immobile sito in Busto Arsizio via Canova n. 20, piano S1, foglio 17, particella 32471, sub 45, cat D/1, rendita euro 90,00; piena proprietaria di un
1
19, cat. C/6, consistenza 27 mq, rendita catastale euro 122,71, fatto salvo eventuale aggiornamento dei dati catastali.
3) Il corrispettivo per il trasferimento della proprietà piena o nuda di tutti gli immobili sopra descritti in favore del signor viene convenuto in € 140.000,00, che verrà Pt_1 corrisposto mediante il versamento di una somma iniziale di € 40.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Il residuo, fino all'ammontare di €
140.000,00, verrà versato dal signor in rate di € 1.200,00 mensili. Una volta Pt_1 concluso il pagamento, la signora si impegna a sottoscrivere l'atto notarile di Pt_2
vendita avanti il Notaio individuato dal signor nel giorno dallo stesso designato. Pt_1
I costi di trasferimento della proprietà (notaio, certificazioni, eventuali sanatorie) saranno pagati a metà da entrambi i coniugi.
4) Le parti, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, nonché ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2014, chiedono che l'atto notarile di trasferimento successivo e gli altri eventuali atti notarili correlati, in quanto stipulati unicamente in esecuzione degli accordi di separazione, usufruiscano dell'esenzione dell'imposta ipotecaria, dell'esenzione dell'imposta catastale e di ogni altra tassa.
5) Qualora il signor reperisse un acquirente dei beni immobili descritti al punto d) Pt_1
della premessa prima di aver esaurito il pagamento del prezzo, la signora si Pt_2 impegna a sottoscrivere l'atto di vendita con detto acquirente, qualsivoglia sia il prezzo di vendita concordato da costui con il signor In tal caso, il signor si Pt_1 Pt_1 impegna a corrispondere alla signora il residuo prezzo in un'unica soluzione Pt_2
contestualmente alla firma del rogito.
6) La signora ha già asportato i propri beni ed effetti personali dalla abitazione Pt_2
coniugale.
7) I coniugi dichiarano di aver definito con i suddetti accordi i rapporti economici tra di loro e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
2 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in STs (Gran Bretagna) il 31 agosto 2005, atto registrato nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Busto Arsizio al n. 38, parte 2 Serie C dell'anno 2006 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___29.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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