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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7498 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25569/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura LIMIDO e dall'avv. Dario
RADICE, presso lo studio dei quali in Milano, Via Colonnetta 2, è elettivamente domiciliata;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), e (p.iva (p.iva Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio CAVAZZUTI, CP_3 dall'avv. Dario CAVAZZUTI e dall'avv. Stefano CASALI DI MONTICELLI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, P.za
Sant'Angelo 1;
convenuti;
Oggetto: mandato pagina 1 di 18 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
voglia il Tribunale Ill.mo adito, rigettate tutte le domande in via principale ed in via riconvenzionale avanzate dai convenuti e Controparte_1 CP_2
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE, accertare la carenza di titolarità e legittimazione in capo al Convenuto /o alla convenuta Controparte_1 CP_2 del diritto a percepire l'equivalente in denaro dei TEE già erogati e da erogare (o a percepire i medesimi TEE) relativamente ai progetti per cui è causa stante l'assenza - tra la documentazione consegnata - delle liberatorie dei clienti partecipanti ai progetti;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: laddove fosse accertata la legittimazione del convenuto ut supra, accertato, per i motivi tutti meglio specificati Controparte_1 in premesse, l'inadempimento del convenuto Architetto agli Controparte_1 obblighi facenti capo al mandante e, in particolare, all'art. 1719 c.c., per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento del mandante conseguentemente: Controparte_1
a) accertare che, in base al criterio di valorizzazione contrattuale, la somma ancora spettante al convenuto Architetto in forza del rapporto Controparte_1 contrattuale per cui è causa è pari ad €. 917.242,75, oppure pari a quella differente somma come verrà accertata in corso di causa;
da detta somma da cui detrarsi:
a.1) quanto sarà tenuto a corrispondere a a seguito della Parte_1 CP_2 soccombenza nei procedimenti sub punto 14 delle premesse formulate nell'atto di citazione e/o a.2) al GS, o ad altro ente amministrativo, in forza di provvedimenti amministrativi di tali enti e/o dell'annullamento volontario (da parte di e/o Controparte_4 dell'annullamento coattivo (da parte del GS) degli incentivi (TEE) concessi;
b) operare la compensazione - anche ex art. 1721 c.c. - tra quanto sarà accertato come di spettanza dei convenuti e (in Controparte_1 CP_2 pagina 2 di 18 persona del legale rappresentante pro tempore) - in via solidale o alternativa tra loro - alla data della risoluzione del contratto e quanto sarà Controparte_4 obbligata a corrispondere a qualsiasi titolo, ivi comprese sanzioni e/o interessi, al
GS e/o ad altro ente amministrativo e/o qualsiasi altro soggetto terzo all'esito del procedimento di annullamento volontario o della revoca coattiva amministrativa degli incentivi TEE. Qualora detta compensazione venga a determinare un credito a favore di , condannare il convenuto a corrispondere, Parte_1 Controparte_1 ex art. 1720 c.c., tale credito all'attrice Parte_1
c) Condannare, in ogni caso, , in forza dell'accertato Controparte_1 inadempimento, al risarcimento del danno patito da anche Controparte_4 quale danno alla propria immagine commerciale, come verrà quantificato in corso di causa o ritenuto da codesto illustrissimo Tribunale di giustizia.
d) rigettare le domande tutte formulate dai convenuti e Controparte_1 CP_2 nella propria comparsa di risposta e negli atti successivi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi relativamente ai capitoli di prova non ammessi in fase istruttoria e, precisamente: prove dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ai seguenti capitoli: da 1 a 22 e n. 24, 25, 26.
per Controparte_1 CP_2
In via principale preso atto che parte attrice, chiedendo la risoluzione del contratto ha espresso la volontà di rinunciare al mandato, dichiarare estinto il mandato con ogni conseguenza del caso;
rigettare le altre domande attrici per tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio. In via riconvenzionale ordinare ad il trasferimento in favore di e di CP_5 Controparte_1 CP_2 tutti i Progetti a loro riferibili, di n.
7.112 TEE (Titoli di Efficienza Energetica) pagina 3 di 18 attualmente detenuti presso il GS e/o presso il GME nonché dei TEE che matureranno nel corso del presente giudizio.
In ogni caso condannare al risarcimento dei danni in favore di CP_6 [...]
e nella misura che verrà stabilita in corso di causa, CP_1 CP_2 calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti. Si chiede sin da ora di nominare CTU al fine di calcolare i danni, inclusi quelli da mancato guadagno, patiti e patiendi da Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio l'Arch. e Parte_1 Controparte_1 la società per ottenere la risoluzione per inadempimento di un CP_2 mandato conferitole dal convenuto con conseguenti domande di CP_7 accertamento e condanna legate all'operatività dei c.d. “certificati bianchi”(n.d.r.: titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica), settore nel cui ambito il mandato si iscriveva.
L'attrice esponeva che in data 24.05.2012 le era stato conferito da CP_7 mandato (denominato “disciplinare”), in forza del quale l'attrice, previa consegna da parte del mandante della documentazione relativa a progetti di efficientamento energetico realizzati dal mandante stesso, si impegnava a presentare, quale operatore autorizzato, a nome proprio e per conto del mandante, le richieste di incentivazione al GS (Gestore dei Servizi Energetici), con conseguente emissione – a nome dell'attrice – di Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Precisava al riguardo che detti titoli, telematici e dematerializzati, venivano negoziati in appositi mercati, regolati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici): specificava peraltro il ruolo del GME di gestione della sede di contrattazione dei
TEE, e del Registro TEE, ovvero l'archivio elettronico dei titoli in cui si registravano le emissioni e successive negoziazioni degli stessi, e si soffermava sulle proprie facoltà e doveri di intestataria dei TEE, alla luce dei poteri del GS che, in sede di controllo, se verificava la non rispondenza dei progetti ai requisiti di legge o l'incompletezza della documentazione sottostante, poteva annullare le incentivazioni, domandando all'intestatario la restituzione dei TEE emessi a suo favore mediante pagamento del loro controvalore.
Riferiva che, sempre in virtù del predetto contratto e della successiva Variazione
Contrattuale del 16.05.2015, era stato individuato inter partes un meccanismo pattizio di valorizzazione dei TEE emessi sui progetti “MAZZOCCHI” ed era stata prevista la corresponsione di detto valore al mandante o alla società CP_2
quando il mandante stesso ne avesse fatto richiesta. Specificava altresì che
[...]
pagina 5 di 18 raramente il mandante aveva richiesto nel primo quinquennio di vigenza del mandato la liquidazione dei TEE emessi, ed in tal caso era stato congegnato un meccanismo di “vendita di diritti su Titoli di Efficienza Energetica” mediante ordini impartiti dal mandante, con applicazione da parte dell'attrice di una commissione del 2 % per la sua attività.
Nel predetto contesto negoziale, l'attrice riferiva che nel Febbraio 2017, a seguito della richiesta dell'attrice di aumentare al 20 % la commissione per la liquidazione dei TEE, a causa della riscontrata onerosità delle attività connesse,
il mandante aveva richiesto la restituzione di tutti i TEE residui e dei progetti, richiesta rifiutata dall'attrice sulla scorta della pattuizione contrattuale che prevedeva esclusivamente la corresponsione del loro controvalore e non la riconsegna: era seguita da parte del mandante azione monitoria per la consegna di una limitata parte dei certificati, con emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e le relative opposizioni in sede di cognizione ed esecutiva presso il Tribunale di Milano e di natura penale presso il Tribunale di
Roma. L'attrice riferiva inoltre che in un incontro tra le parti in data 05.04.2018 era stata rappresentata al mandante “l'assoluta necessità di procedere immediatamente all'integrazione della documentazione inerente a ciascun progetto poiché – a seguito delle mutate prassi del GS e dell'introduzione di una regolamentazione più stringente rispetto alla precedente prassi – il GS stava operando controlli più assidui e serrati rispetto al passato e che quindi vi era la probabilità che alcuni, se non la maggioranza dei progetti già ammessi, fosse sottoposta a revisione: in assenza di tale documentazione a supporto ed integrativa la probabilità di annullamento era (ed è) elevata”.
Tale richiesta non era stata accolta dal mandante, che aveva per contro intimato il pagamento di Euro 113.792,76 (relativa alla liquidazione dell'ultima emissione di
TEE operata da , coerentemente con i criteri di valorizzazione di cui al Parte_1 disciplinare). Erano seguiti ulteriori interscambi, in cui l'attrice, prefigurando il possibile annullamento di TEE per effetto di gravi carenze documentali, imputate al mandante, ed i conseguenti importi da versare al GS, aveva comunicato al pagina 6 di 18 mandante di aver accantonato l'importo dovuto allo stesso sulla base della valorizzazione pattizia dei TEE già negoziati, precisando di trattenerlo medio tempore a propria tutela, fino alla definizione dei rapporti con il GS, anche per il caso di ritrasferimento ad altro intestatario dei certificati ancora in suo possesso.
Specificava al riguardo che al momento della citazione, i TEE maturati nell'ambito del rapporto contrattuale “risultano essere in totale n.
7.112 e, operata la valorizzazione secondo i criteri di calcolo contrattuali sulla base della tabella prodotta…, la somma ipoteticamente ancora spettante a già Controparte_8 dedotto quanto loro versato relativamente ai TEE già liquidati…e detratti, ex art.
1721 c.c percentuale del 2% per le operazioni di liquidazione dei TEE nonché
l'importo pari ad €. 8.604,68 (n.d.r.: relativo ad un TEE già annullato dal GS), è pari ad € 917.242,75”.
Sulla scorta della predetta articolata vicenda negoziale, l'attrice deduceva il corretto svolgimento del mandato da parte sua, l'inadempimento del mandante che non aveva inteso somministrarle, ai sensi dell'art. 1719 c.c., i mezzi effettivamente necessari per l'esecuzione del mandato. Allegava altresì il grave pregiudizio sulla stessa incombente in quanto intestataria dei TEE esposta alla possibile revoca delle incentivazioni ed agli obblighi restitutori nei confronti del GS, sia per i TEE non ancora liquidati, sia per quelli già liquidati. Riepilogando i termini delle detrazioni che riteneva necessarie o possibili sulla somma accantonata e calcolata a favore del mandante, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per i motivi tutti meglio specificati in premesse, accertato l'inadempimento del agli obblighi facenti capo al mandante come rappresentato in CP_1 premesse, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento del mandante;
conseguentemente:
a) accertare che, in base al criterio di valorizzazione contrattuale, la somma ancora spettante a è pari ad €. 917.242,75, o a quella differente somma Controparte_1 come verrà accertata in corso di causa, da cui detrarsi quanto eventualmente
sarà tenuto a corrispondere a a seguito della soccombenza nei Parte_1 CP_2 procedimenti sub punto 14 delle premesse e/o al GS o ad altro ente
pagina 7 di 18 amministrativo per la revoca di TEE nelle more delle richieste dell'attrice di cui al punto B;
b) dichiarare le odierne convenute e in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore – in via solidale o alternativa tra loro secondo le indicazioni del mandante – legittimate a ricevere da , alla conclusione Parte_1 del procedimento amministrativo di annullamento dei Progetti innanzi al GS e/o ritrasferimento dei Progetti in capo al mandante , l'ammontare Controparte_1 residuo dell'importo accertato sub lett. a) come risultante a seguito della compensazione operata anche ex art. 1721 c.c. con quanto sarà tenuta Parte_1
a corrispondere, a qualsiasi titolo, ivi comprese sanzioni e/o interessi, al GS e/o ad altro ente amministrativo all'esito del procedimento di annullamento volontario o
d'Ufficio e/o ritrasferimento;
qualora l'importo accertato sub lett. a) delle presenti conclusioni risultasse inferiore a quanto sarà tenuta a corrispondere, a Parte_1 qualsiasi titolo ivi comprese sanzioni e/o interessi, al GS e/o ad altro ente amministrativo in esito al procedimento di annullamento o ritrasferimento, condannare e/o a corrispondere, ex art. 1720 c.c., la Controparte_1 CP_2 differenza tra l'importo spettante e la maggior somma versata da in Parte_1 forza dell'annullamento volontario o d'Ufficio o ritrasferimento;
c) condannare , in forza dell'accertato inadempimento, al Controparte_1 risarcimento del danno patito da come verrà quantificato in corso di Parte_1 causa o ritenuto da codesto illustrissimo Tribunale di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14, IVA e CPA come per legge.”.
Ritualmente costituitisi in giudizio i convenuti e CP_9 CP_2 contestavano integralmente gli assunti attorei. Ripercorrendo anch'essi i termini della vicenda negoziale, deducevano che in virtù del contratto spettava comunque all'attrice verificare la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione necessaria per l'approvazione dei progetti di efficientamento energetico e per l'emissione dei TEE. Illustravano altresì i meccanismi di liquidazione dei certificati contrattualmente previsti, precisando che anche per il pagina 8 di 18 caso di mancata richiesta di liquidazione immediata degli stessi da parte del mandante, detti certificati erano di proprietà di e soltanto detenuti CP_7 dall'attrice in attesa della vendita. Specificavano infatti che all'esito dell'emissione dei TEE esistevano due alternative, cosi esposte:
“i) una prima opzione era quella di monetizzare subito sul mercato (GME) i TEE, ossia venderli nella sessione immediatamente successiva alla data di emissione degli stessi, e corrispondere il relativo controvalore di vendita al titolare (o, in caso di progetti condivisi, ai titolari, pro quota), dopo aver detratto, fino al 2015, solamente € 0,10 per ogni TEE venduto, mentre successivamente, il 2% del prezzo della vendita, quale corrispettivo (a titolo di commissione) in favore di
. CP_10
ii) in alternativa, i titoli dovevano essere semplicemente “assegnati” a CP_1 quindi detenuti da , per essere eventualmente monetizzati più avanti, su Parte_1 espressa indicazione/ordine di vendita del titolare”.
La scelta di vendere i titoli immediatamente o in un secondo momento dipendeva ovviamente dall'andamento del mercato dei titoli stessi.
Riferivano che i normali rapporti contrattuali inter partes si erano deteriorati a fine
2016, che ad inizio 2017 era stata richiesta formalmente la vendita di 200 TEE, riferibili alla società convenuta non eseguita dall'inerzia dell'attrice e CP_2 le successive intimazioni dei convenuti di restituire i TEE emessi e di tutti i progetti trasmessi al GS rierifbili ai convenuti stessi, senza esito. Era quindi seguita la già citata proposizione dell'azione monitoria per i 200 TEE richiesti e la conseguente causa ordinaria di opposizione, e proposte transattive dell'opponente ritenute irricevibili dai convenuti. Confermando quanto ex adverso già esposto, in ordine alla valorizzazione dei titoli già emessi, e dell'”accantomanento” di detto valore da parte dell'attrice, precisavano che dal 2017, a fronte della vendita autonomamente disposta dall'attrice senza autorizzazione dei titoli emessi, i convenuti non avevano avuto né la rifusione del controvalore, né la restituzione dei titoli stessi.
Deducevano pertanto in diritto l'estinzione del mandato per volontà del mandante,
l'assenza di responsabilità in ordine alla eventuale ravvisata incompletezza della pagina 9 di 18 documentazione, l'assenza di prova di annullamento di TEE in concreto già intervenuta, la mancanza di prova in ordine alla riferibilità a loro progetti dell'unico annullamento di TEE verificatosi.
Deducevano altresì di aver patito a seguito del comportamento inadempiente dell'attrice un danno patrimoniale, dal momento che dalla data di vana richiesta di restituzione dei TEE di loro proprietà, il valore dei certificati, fino al momento della costituzione in giudizio, si era impennato, e chiedevano l'accertamento del mancato guadagno realizzato per effetto della speculazione che l'attrice, ancora in formale possesso dei TEE, aveva potuto medio tempore realizzare. Sostenendo infine la pretestuosità dell'azione avversaria, che prospettava a suo carico un grave pregiudizio economico e di immagine, per effetto delle eventuali iniziative del
GS, ritenuto ipotetico e non attuale, i convenuti concludevano nei seguenti termini:
“In via principale preso atto che parte attice chiedendo la risoluzione del contratto ha espresso la volontà di rinunciare al mandato, dichiarare estinto il mandato con ogni conseguenza del caso;
rigettare le altre domande attrici per tutte le ragioni esposte in comparsa.
In via riconvenzionale ordinare ad il trasferimento in favore di Parte_1 [...]
e di tutti i Progetti a loro riferibili, di n.
7.112 TEE (Titoli di CP_1 CP_2
Efficienza Energetica) attualmente detenuti presso il GS e/o presso il GME nonché dei TEE che matureranno nel corso del presente giudizio.
In ogni caso condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
e nella misura che verrà stabilita in corso di causa, Controparte_1 CP_2 calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti.
Il giudizio, assegnato nel tempo a diversi giudicanti, togati e onorari, vedeva la proposizione ad opera di entrambe le parti di più procedimenti cautelari in corso di causa, tutti conclusisi con ordinanze di rigetto: nello specifico un ricorso ex art. 671
c.p.c. proposto dai convenuti nei confronti dell'attrice, conclusosi con ordinanza del pagina 10 di 18 19.05.2019; un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'attrice nei confornti dei convenuti, definito con ordinanza del 03.06.2021; un nuovo ricorso ex art. 671
c.p.c. proposto dai convenuti nei confronti dell'attrice, e respinto con ordinanza del
16.06.2022.
In sede di giudizio di merito, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva dato parzialmente ingresso all'istruttoria orale, ed all'esito,
a seguito dell'assegnazione al presente giudicante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, occorre prendere necessariamente le mosse dal regolamento negoziale, cosi come documentato in atti.
Detto regolamento risulta molto più conciso e stringato di quanto esposto nelle rispettive narrative dalle parti, che hanno inteso a tutt'evidenza “riempire” il predetto regolamento con le finalità e gli intendimenti ad esso sottesi.
Dalla lettura della scrittura del 24.05.2012, denominata “disciplinare” stipulata da definito “Concessionario” e dalla definita CP_9 Parte_1
“Richiedente” si evince che l'attrice si impegnava a richiedere al Concessionario “in via esclusiva, il rilascio delle documentazioni atte a dimostrare la realizzazione di interventi effettuati presso la propria abitazione e/o presso propri clienti al quale ha proposto l'intervento di risparmio energetico, lo stesso in forma totalmente gratuita con il fine di verificare i risparmi ottenuti in termini di energia primaria ed ottenere i relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE)” e che – oltre alla individuazione dei progetti utili a tal fine e previsioni in materia di riservatezza – era pattuito che ““Tutti
i Titoli di Efficienza energetica (TEE) così ottenuti, verranno valutati sulla base del mercato telematico nazionale aggiornato al prezzo di riferimento della seduta successiva al rilascio dei i TEE ed il numero o frazione dei certificati così ottenuti
e/o relativo controvalore di vendita assegnati al "concessionario" - sig. CP_1
”.
[...]
L'integrazione del 2015 (doc.2 fasc. attrice) consiste esclusivamente nell'estensione del “disciplinare” alla società richiesta da CP_2 [...] con la precisazione che;
“il controvalore della vendita dei TEE dovrà CP_7
pagina 11 di 18 essere corrisposto al sottoscritto, ovvero alla a seconda delle CP_2 indicazioni che Vi farò pervenire”.
Pur se strutturato in modo peculiare, detto contratto può essere comunque qualificato come mandato senza rappresentanza conferito da CP_9 all'attrice per l'ottenimento delle incentivazioni previste e dei TEE, anche valorizzando la comune intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c., posto che le stesse parti hanno univocamente optato per tale inquadramento.
Trattasi di mandato gratuito per quanto espressamente previsto a contratto: gli ulteriori accordi per una “commissione di vendita” non risultano previsti per iscritto, ma comunque sono evincibili – quanto meno per la percentuale del 2 % - dalla corrispondenza in atti, e peraltro confermati dalle parti.
Cio' posto, con riferimento alla sorte di detto conratto, su cui si incentrano le prime domande delle parti, si osserva che nessuno specifico inadempimento del mandante rinvenibile nel caso di specie. CP_1
L'attrice sul punto ha in primo luogo dedotto in citazione l'inadempimento del mandante che non avrebbe fornito al mandatario i mezzi per l'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., per poi spostare in corso di causa il fulcro delle sue doglianze sull'affermata mancata consegna di documenti necessari per superare le eventuali attività di verifica dei progetti da parte del GS.
Per quanto attiene al primo profilo si osserva che il mandato era espressamente gratuito: non è dato quindi comprendere quale sarebbe stata l'omissione del mandante, posto che comunque – per quanto emerge dagli atti – le parti avevano comunque concordato una “commissione di vendita” dei TEE del 2 %.
L'ulteriore allegazione della stessa attrice, che nella narrativa della citazione parla espressamente di una sua esigenza di portare detta commissione al 20 % attesa la laboriosità della gestione dei certificati, appare del tutto irrilevante, atteso il regolamento negoziale sopra descritto già in essere, che avrebbe potuto essere modificato solo per volontà comune ad entrambe le parti.
L'attrice peraltro non può validamente invocare nella presente sede un pagina 12 di 18 inadempimento del mandante per l'affermata mancata consegna di documentazione afferente ai progetti presentati.
In primo luogo si osserva sul punto che la stessa strutturazione del contratto – in cui l'attrice si pone come “parte attiva” con la propria richiesta della documentazione afferente ai progetti di efficientamento energetico, risulta porre a suo carico l'obbligazione non solo della richiesta, ma anche implicitamente della verifica della completezza di quanto fornito dal mandante: tale conclusione appare del tutto in linea peraltro con la qualifica dell'attrice di “soggetto autorizzato” alla presentazione dei progetti, e come tale in possesso delle specifiche competenze teecniche atte a valutare la documentazione fornitagli dal mandante e ad individuare eventuali carenze o lacune.
A tale stregua l'attrice stessa non poteva validamente dolersi dell'eventuale mancanza di alcuni documenti per i progetti presentati, atteso che o detti documenti avrebbero dovuto essere prodotti sin dall'inizio – come presumibile – e l'attrice stessa non si era tempestivamente attivata con il mandante, oppure si trattava di nuove norme, con nuovi requisiti richiesti dal GS, che però secondo i principi generali, non sarebbero state opponibili ai progetti già presentati.
La produzione documentale dei convenuti, offerta in sede di memorie, esclude peraltro che il mandante abbia omesso di trasmettere in vigenza di contratto la documentazione espressamente richiesta.
A cio' si aggiunga che i convenuti, a seguito della richiesta da parte della mandataria di aumento della commissione di vendita dal 2 al 20 %, avevano formalmente richiesto sin dal Febbraio 2017 la restituzione dei certificati già emessi in possesso dell'attrice e la restituzione dei progetti depositati presso il GS (ved. doc. 6 fasc. convenuti):
“Le Vostre pretese sono del tutto inaccettabili e di conseguenza i miei assistiti non intendono proseguire nel rapporto con la Vostra società; pertanto sono a chiedervi di trasferire ad essi tutti i titoli già assegnali c tutti i progetti presenti presso il OSE
(esclusi ciucili non riferìbili in via esclusiva all'arch, /o a Lcpton S.r.l,). CP_1
Detta richiesta integra indubitabilmente la revoca del mandato precedentemente pagina 13 di 18 conferito, con conseguente estinzione del mandato stesso ai sensi dell'art. 1722 cod. civ.
Al momento della suddetta estinzione del mandato non risultavano peraltro – quanto meno in base agli atti prodotti in giudizio – problemi di verifica del GS, di tal ché le stesse doglianze avanzate “ex post” dall'attrice per quanto a suo dire verificatosi negli anni successivi, non è certo valutabile in chiave di eventuale inadempimento dei convenuti, posto cjhe il mandato si era concluso, e doveva soltanto darsi seguito alle conseguenze che dall'estinzione del mandato derivavano.
Deve quindi concludersi per il rigetto della domanda dell'attrice di risoluzione del contratto per l'inadempimento del mandante, e per l'accoglimento della domanda dei convenuti di accertamento della semplice estinzione del mandato per cui è causa.
Dalle predette statuizioni discende la delibazione delle ulteriori domande delle parti.
Dev'essere in primo luogo affermata la spettanza dei certificati emessi in virtù del mandato de quo ai convenuti CP_1 CP_2
Tale ovvia conclusione discende in primo luogo in via generale dall'art. 1706 comma I c.c. secondo cui: “il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”.
In secondo luogo lo stesso contratto per cui è causa sia pur nella sua concisione conferma un'intenzione delle parti in linea con la suddetta norma, prevedendo che:
“Tutti i Titoli…ed il numero o frazione dei certificati così ottenuti e/o relativo controvalore di vendita assegnati al "concessionario" - sig. ”. Controparte_1
Ampiamente infondata risulta pertanto la contestazione dell'attrice mandataria, che vorrebbe che i titoli emessi rimanessero di sua proprietà, e che il mandante avrebbe diritto soltanto al loro controvalore. Qualora peraltro si seguisse tale tesi, essa varrebbe comunque solo in vigenza del mandato stesso, e non certo quando pagina 14 di 18 il mandato si è concluso con la richiesta di restituzione, tra l'altro, dei certificati TEE esistenti.
Dev'essere pertanto accolta la domanda dei convenuti – da qualificarsi ai sensi dell'art. 2932 c.c., attesa la titolarità formale dei certificati in capo all'odierna attrice
– di vedersi ritrasferiti i TEE emessi in costanza di mandato – pacificamente indicati in n. 7.112 – e di quelli eventualmente emessi sempre su progetti riferibili ai convenuti in corso di causa, e la documentazione dei loro progetti ancora depositati presso il GS/GME.
Tale conclusione implica ovviamente il rigetto della domanda dell'attrice, dell'accertamento della debenza ai convenuti del solo controvalore dei TEE.
Piu' articolate risultano le valutazioni da operare in relazione alla ulteriore domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
Questi ultimi infatti hanno allegato che rispetto al Febbraio 2017 – data in cui hanno invano richiesto la restituzione dei certificati emessi – restituzione cui l'attrice avrebbe dovuto immediatamente ottemperare, a fronte della revoca del mandato – i TEE detenuti dall'attrice avrebbero avuto un sensibile aumento di valore, di cui gli stessi non hanno potuto fruire, per effetto della loro indebita
“ritenzione” da parte dell'attrice.
Senonché gli odierni convenuti non hanno debitamente assolto l'onere di esatta allegazione sul punto: in sede di comparsa di costituzione e risposta hanno semplicemente riportato i valori dei TEE riferiti alla data del Febbraio 2017, data di introduzione del giudizio, gennaio 2018 e Febbraio 2018 – valori a suo dire tratti dal sito del GME - senza alcuna produzione documentale a sostegno dell'affermato incremento di valore dei certificati dal 2017 in poi e senza indicare né in sede espositiva né in sede di conclusioni l'importo che sulla scorta delle quotazioni dei
TEE sarebbe stato loro dovuto a titolo di lucro cessante: i convenuti si sono infatti limitati a chiedere la liquidazione “nella misura che verrà stabilita in corso di causa, calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti”. pagina 15 di 18 Né – si osserva – il predetto onere di precisa allegazione e relativa prova risulta assolto nei successivi atti.
Sin dall'atto introduttivo e fino alla precisazione delle conclusioni i convenuti si sono in sostanza limitati a richiedere soltanto che fosse disposta una CTU per l'accertamento del predetto profilo, consulenza da ritenersi a tale stregua del tutto esplorativa, in quanto tesa a superare l'onere incombente dalla parte secondo il principio dispositivo, di fornire in giudizio in termini di allegazione e prova, precisi elementi al fine dell'individuazione dell'affermato danno.
I generici riferimenti ai criteri che il giudice avrebbe dovuto utilizzare nel disporre una c.t.u. non risultano certo sufficienti, posto che non è il giudice a dovere di sua iniziativa rintracciare nel mondo reale gli elementi oggettivi cui fondare la sua decisione, ma è la parte a doverli fornire, secondo la propria prospettazione, con la debita precisione, con successiva verifica da parte del giudice, se del caso ed in ipotesi di contestazione, della loro correttezza e condivisibilità.
A ciò si aggiunga – a tesrimonianza degli specifici e pregnanti oneri delle parti in sede processuale – che la S.C. ha recentemente precisato che il giudice non è neanche tenuto a valutare eventuale documentazione prodotta dalle parti, ove la stessa risulti depositata in modo confuso ed informe, non specificamente individuata e come tale sottoposta al suo vaglio (Cass. 13.06.2022 n. 19006; Cass.
III , 26.05.2011, n. 11617).
Non avendo i convenuti provveduto a quantificare il danno asseritamente patito nei propri atti, né a fornire secondo il principio dispositivo concreti elementi a tal fine, deve quindi necessariamente procedersi al rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta, anche considerando che, atteso il già statuito ritrasferimento dei
7.112 TEE già emessi – di cui si ignora il valore attuale, inteso come quello individuabile quanto meno alla data della precisazione delle conclusioni, valore che nessuna delle parti ha inteso fornire né in sede di precisazione delle conclusioni, né in sede di scritti conclusionali – non si dispone di alcun concreto elemento che funga da parametro oggettivo per stabilire se ed in che misura vi sia stato un incremento di valore dei certificati rispetto al Febbraio 2017, quando i convenuti pagina 16 di 18 hanno revocato il mandato, chiedendo la restituzione dei certificati e della documentazione ad essi riferibile.
Alla sostanziale soccombenza nel merito dell'attrice consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore indetermiabile della controversia e dall'articolato e lungo iter processuale.
Si ritiene per contro di compensare integralmente tra le parti le spese afferenti ai procedimenti cautelari proposti in corso di causa, attesa la reciproca soccombenza sancita dalle ordinanze di rigetto dei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti di e della società Parte_1 Controparte_1 CP_2
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa
[...]
o assorbita, così provvede;
I – rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice:
II – accerta l'intervenuta estinzione del mandato stipulato tra l'attrice ed
[...]
n data 24.05.2012; CP_7
III – accerta la titolarità in capo ai convenuti e dei CP_9 CP_2 certificati TEE emessi dal GS con riferimento ai progetti e CP_1
presentati in virtu' del contratto di cui al capo II, e per l'effetto: CP_2
IV – ordina all'attrice il ritrasferimento ai convenuti di 7.112 TEE emessi dal GS e confermati dall'attrice, nonché degli ulteriori certificati TEE fino ad oggi emessi, intestati all'attrice e riferibili ai convenuti e . e la CP_1 CP_2 CP_2 restituzione della documentazione relativa ai tutti i progetti depositati per l'emissione dei detti certificati o per i certificati ancora da ottenere;
V – rigetta la domanda risarcitoria proposta dai convenuti;
VI – condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 16.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso pagina 17 di 18 forfetario per spese generali ed accessori di legge;
VII – compensa per reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite inerenti i procedimenti cautelari promossi in corso di causa.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura LIMIDO e dall'avv. Dario
RADICE, presso lo studio dei quali in Milano, Via Colonnetta 2, è elettivamente domiciliata;
attrice;
nei confronti di
(C.F. ), e (p.iva (p.iva Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio CAVAZZUTI, CP_3 dall'avv. Dario CAVAZZUTI e dall'avv. Stefano CASALI DI MONTICELLI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, P.za
Sant'Angelo 1;
convenuti;
Oggetto: mandato pagina 1 di 18 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
voglia il Tribunale Ill.mo adito, rigettate tutte le domande in via principale ed in via riconvenzionale avanzate dai convenuti e Controparte_1 CP_2
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE, accertare la carenza di titolarità e legittimazione in capo al Convenuto /o alla convenuta Controparte_1 CP_2 del diritto a percepire l'equivalente in denaro dei TEE già erogati e da erogare (o a percepire i medesimi TEE) relativamente ai progetti per cui è causa stante l'assenza - tra la documentazione consegnata - delle liberatorie dei clienti partecipanti ai progetti;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: laddove fosse accertata la legittimazione del convenuto ut supra, accertato, per i motivi tutti meglio specificati Controparte_1 in premesse, l'inadempimento del convenuto Architetto agli Controparte_1 obblighi facenti capo al mandante e, in particolare, all'art. 1719 c.c., per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento del mandante conseguentemente: Controparte_1
a) accertare che, in base al criterio di valorizzazione contrattuale, la somma ancora spettante al convenuto Architetto in forza del rapporto Controparte_1 contrattuale per cui è causa è pari ad €. 917.242,75, oppure pari a quella differente somma come verrà accertata in corso di causa;
da detta somma da cui detrarsi:
a.1) quanto sarà tenuto a corrispondere a a seguito della Parte_1 CP_2 soccombenza nei procedimenti sub punto 14 delle premesse formulate nell'atto di citazione e/o a.2) al GS, o ad altro ente amministrativo, in forza di provvedimenti amministrativi di tali enti e/o dell'annullamento volontario (da parte di e/o Controparte_4 dell'annullamento coattivo (da parte del GS) degli incentivi (TEE) concessi;
b) operare la compensazione - anche ex art. 1721 c.c. - tra quanto sarà accertato come di spettanza dei convenuti e (in Controparte_1 CP_2 pagina 2 di 18 persona del legale rappresentante pro tempore) - in via solidale o alternativa tra loro - alla data della risoluzione del contratto e quanto sarà Controparte_4 obbligata a corrispondere a qualsiasi titolo, ivi comprese sanzioni e/o interessi, al
GS e/o ad altro ente amministrativo e/o qualsiasi altro soggetto terzo all'esito del procedimento di annullamento volontario o della revoca coattiva amministrativa degli incentivi TEE. Qualora detta compensazione venga a determinare un credito a favore di , condannare il convenuto a corrispondere, Parte_1 Controparte_1 ex art. 1720 c.c., tale credito all'attrice Parte_1
c) Condannare, in ogni caso, , in forza dell'accertato Controparte_1 inadempimento, al risarcimento del danno patito da anche Controparte_4 quale danno alla propria immagine commerciale, come verrà quantificato in corso di causa o ritenuto da codesto illustrissimo Tribunale di giustizia.
d) rigettare le domande tutte formulate dai convenuti e Controparte_1 CP_2 nella propria comparsa di risposta e negli atti successivi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi relativamente ai capitoli di prova non ammessi in fase istruttoria e, precisamente: prove dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ai seguenti capitoli: da 1 a 22 e n. 24, 25, 26.
per Controparte_1 CP_2
In via principale preso atto che parte attrice, chiedendo la risoluzione del contratto ha espresso la volontà di rinunciare al mandato, dichiarare estinto il mandato con ogni conseguenza del caso;
rigettare le altre domande attrici per tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio. In via riconvenzionale ordinare ad il trasferimento in favore di e di CP_5 Controparte_1 CP_2 tutti i Progetti a loro riferibili, di n.
7.112 TEE (Titoli di Efficienza Energetica) pagina 3 di 18 attualmente detenuti presso il GS e/o presso il GME nonché dei TEE che matureranno nel corso del presente giudizio.
In ogni caso condannare al risarcimento dei danni in favore di CP_6 [...]
e nella misura che verrà stabilita in corso di causa, CP_1 CP_2 calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti. Si chiede sin da ora di nominare CTU al fine di calcolare i danni, inclusi quelli da mancato guadagno, patiti e patiendi da Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio l'Arch. e Parte_1 Controparte_1 la società per ottenere la risoluzione per inadempimento di un CP_2 mandato conferitole dal convenuto con conseguenti domande di CP_7 accertamento e condanna legate all'operatività dei c.d. “certificati bianchi”(n.d.r.: titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica), settore nel cui ambito il mandato si iscriveva.
L'attrice esponeva che in data 24.05.2012 le era stato conferito da CP_7 mandato (denominato “disciplinare”), in forza del quale l'attrice, previa consegna da parte del mandante della documentazione relativa a progetti di efficientamento energetico realizzati dal mandante stesso, si impegnava a presentare, quale operatore autorizzato, a nome proprio e per conto del mandante, le richieste di incentivazione al GS (Gestore dei Servizi Energetici), con conseguente emissione – a nome dell'attrice – di Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Precisava al riguardo che detti titoli, telematici e dematerializzati, venivano negoziati in appositi mercati, regolati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici): specificava peraltro il ruolo del GME di gestione della sede di contrattazione dei
TEE, e del Registro TEE, ovvero l'archivio elettronico dei titoli in cui si registravano le emissioni e successive negoziazioni degli stessi, e si soffermava sulle proprie facoltà e doveri di intestataria dei TEE, alla luce dei poteri del GS che, in sede di controllo, se verificava la non rispondenza dei progetti ai requisiti di legge o l'incompletezza della documentazione sottostante, poteva annullare le incentivazioni, domandando all'intestatario la restituzione dei TEE emessi a suo favore mediante pagamento del loro controvalore.
Riferiva che, sempre in virtù del predetto contratto e della successiva Variazione
Contrattuale del 16.05.2015, era stato individuato inter partes un meccanismo pattizio di valorizzazione dei TEE emessi sui progetti “MAZZOCCHI” ed era stata prevista la corresponsione di detto valore al mandante o alla società CP_2
quando il mandante stesso ne avesse fatto richiesta. Specificava altresì che
[...]
pagina 5 di 18 raramente il mandante aveva richiesto nel primo quinquennio di vigenza del mandato la liquidazione dei TEE emessi, ed in tal caso era stato congegnato un meccanismo di “vendita di diritti su Titoli di Efficienza Energetica” mediante ordini impartiti dal mandante, con applicazione da parte dell'attrice di una commissione del 2 % per la sua attività.
Nel predetto contesto negoziale, l'attrice riferiva che nel Febbraio 2017, a seguito della richiesta dell'attrice di aumentare al 20 % la commissione per la liquidazione dei TEE, a causa della riscontrata onerosità delle attività connesse,
il mandante aveva richiesto la restituzione di tutti i TEE residui e dei progetti, richiesta rifiutata dall'attrice sulla scorta della pattuizione contrattuale che prevedeva esclusivamente la corresponsione del loro controvalore e non la riconsegna: era seguita da parte del mandante azione monitoria per la consegna di una limitata parte dei certificati, con emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e le relative opposizioni in sede di cognizione ed esecutiva presso il Tribunale di Milano e di natura penale presso il Tribunale di
Roma. L'attrice riferiva inoltre che in un incontro tra le parti in data 05.04.2018 era stata rappresentata al mandante “l'assoluta necessità di procedere immediatamente all'integrazione della documentazione inerente a ciascun progetto poiché – a seguito delle mutate prassi del GS e dell'introduzione di una regolamentazione più stringente rispetto alla precedente prassi – il GS stava operando controlli più assidui e serrati rispetto al passato e che quindi vi era la probabilità che alcuni, se non la maggioranza dei progetti già ammessi, fosse sottoposta a revisione: in assenza di tale documentazione a supporto ed integrativa la probabilità di annullamento era (ed è) elevata”.
Tale richiesta non era stata accolta dal mandante, che aveva per contro intimato il pagamento di Euro 113.792,76 (relativa alla liquidazione dell'ultima emissione di
TEE operata da , coerentemente con i criteri di valorizzazione di cui al Parte_1 disciplinare). Erano seguiti ulteriori interscambi, in cui l'attrice, prefigurando il possibile annullamento di TEE per effetto di gravi carenze documentali, imputate al mandante, ed i conseguenti importi da versare al GS, aveva comunicato al pagina 6 di 18 mandante di aver accantonato l'importo dovuto allo stesso sulla base della valorizzazione pattizia dei TEE già negoziati, precisando di trattenerlo medio tempore a propria tutela, fino alla definizione dei rapporti con il GS, anche per il caso di ritrasferimento ad altro intestatario dei certificati ancora in suo possesso.
Specificava al riguardo che al momento della citazione, i TEE maturati nell'ambito del rapporto contrattuale “risultano essere in totale n.
7.112 e, operata la valorizzazione secondo i criteri di calcolo contrattuali sulla base della tabella prodotta…, la somma ipoteticamente ancora spettante a già Controparte_8 dedotto quanto loro versato relativamente ai TEE già liquidati…e detratti, ex art.
1721 c.c percentuale del 2% per le operazioni di liquidazione dei TEE nonché
l'importo pari ad €. 8.604,68 (n.d.r.: relativo ad un TEE già annullato dal GS), è pari ad € 917.242,75”.
Sulla scorta della predetta articolata vicenda negoziale, l'attrice deduceva il corretto svolgimento del mandato da parte sua, l'inadempimento del mandante che non aveva inteso somministrarle, ai sensi dell'art. 1719 c.c., i mezzi effettivamente necessari per l'esecuzione del mandato. Allegava altresì il grave pregiudizio sulla stessa incombente in quanto intestataria dei TEE esposta alla possibile revoca delle incentivazioni ed agli obblighi restitutori nei confronti del GS, sia per i TEE non ancora liquidati, sia per quelli già liquidati. Riepilogando i termini delle detrazioni che riteneva necessarie o possibili sulla somma accantonata e calcolata a favore del mandante, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: per i motivi tutti meglio specificati in premesse, accertato l'inadempimento del agli obblighi facenti capo al mandante come rappresentato in CP_1 premesse, per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento del mandante;
conseguentemente:
a) accertare che, in base al criterio di valorizzazione contrattuale, la somma ancora spettante a è pari ad €. 917.242,75, o a quella differente somma Controparte_1 come verrà accertata in corso di causa, da cui detrarsi quanto eventualmente
sarà tenuto a corrispondere a a seguito della soccombenza nei Parte_1 CP_2 procedimenti sub punto 14 delle premesse e/o al GS o ad altro ente
pagina 7 di 18 amministrativo per la revoca di TEE nelle more delle richieste dell'attrice di cui al punto B;
b) dichiarare le odierne convenute e in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore – in via solidale o alternativa tra loro secondo le indicazioni del mandante – legittimate a ricevere da , alla conclusione Parte_1 del procedimento amministrativo di annullamento dei Progetti innanzi al GS e/o ritrasferimento dei Progetti in capo al mandante , l'ammontare Controparte_1 residuo dell'importo accertato sub lett. a) come risultante a seguito della compensazione operata anche ex art. 1721 c.c. con quanto sarà tenuta Parte_1
a corrispondere, a qualsiasi titolo, ivi comprese sanzioni e/o interessi, al GS e/o ad altro ente amministrativo all'esito del procedimento di annullamento volontario o
d'Ufficio e/o ritrasferimento;
qualora l'importo accertato sub lett. a) delle presenti conclusioni risultasse inferiore a quanto sarà tenuta a corrispondere, a Parte_1 qualsiasi titolo ivi comprese sanzioni e/o interessi, al GS e/o ad altro ente amministrativo in esito al procedimento di annullamento o ritrasferimento, condannare e/o a corrispondere, ex art. 1720 c.c., la Controparte_1 CP_2 differenza tra l'importo spettante e la maggior somma versata da in Parte_1 forza dell'annullamento volontario o d'Ufficio o ritrasferimento;
c) condannare , in forza dell'accertato inadempimento, al Controparte_1 risarcimento del danno patito da come verrà quantificato in corso di Parte_1 causa o ritenuto da codesto illustrissimo Tribunale di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14, IVA e CPA come per legge.”.
Ritualmente costituitisi in giudizio i convenuti e CP_9 CP_2 contestavano integralmente gli assunti attorei. Ripercorrendo anch'essi i termini della vicenda negoziale, deducevano che in virtù del contratto spettava comunque all'attrice verificare la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione necessaria per l'approvazione dei progetti di efficientamento energetico e per l'emissione dei TEE. Illustravano altresì i meccanismi di liquidazione dei certificati contrattualmente previsti, precisando che anche per il pagina 8 di 18 caso di mancata richiesta di liquidazione immediata degli stessi da parte del mandante, detti certificati erano di proprietà di e soltanto detenuti CP_7 dall'attrice in attesa della vendita. Specificavano infatti che all'esito dell'emissione dei TEE esistevano due alternative, cosi esposte:
“i) una prima opzione era quella di monetizzare subito sul mercato (GME) i TEE, ossia venderli nella sessione immediatamente successiva alla data di emissione degli stessi, e corrispondere il relativo controvalore di vendita al titolare (o, in caso di progetti condivisi, ai titolari, pro quota), dopo aver detratto, fino al 2015, solamente € 0,10 per ogni TEE venduto, mentre successivamente, il 2% del prezzo della vendita, quale corrispettivo (a titolo di commissione) in favore di
. CP_10
ii) in alternativa, i titoli dovevano essere semplicemente “assegnati” a CP_1 quindi detenuti da , per essere eventualmente monetizzati più avanti, su Parte_1 espressa indicazione/ordine di vendita del titolare”.
La scelta di vendere i titoli immediatamente o in un secondo momento dipendeva ovviamente dall'andamento del mercato dei titoli stessi.
Riferivano che i normali rapporti contrattuali inter partes si erano deteriorati a fine
2016, che ad inizio 2017 era stata richiesta formalmente la vendita di 200 TEE, riferibili alla società convenuta non eseguita dall'inerzia dell'attrice e CP_2 le successive intimazioni dei convenuti di restituire i TEE emessi e di tutti i progetti trasmessi al GS rierifbili ai convenuti stessi, senza esito. Era quindi seguita la già citata proposizione dell'azione monitoria per i 200 TEE richiesti e la conseguente causa ordinaria di opposizione, e proposte transattive dell'opponente ritenute irricevibili dai convenuti. Confermando quanto ex adverso già esposto, in ordine alla valorizzazione dei titoli già emessi, e dell'”accantomanento” di detto valore da parte dell'attrice, precisavano che dal 2017, a fronte della vendita autonomamente disposta dall'attrice senza autorizzazione dei titoli emessi, i convenuti non avevano avuto né la rifusione del controvalore, né la restituzione dei titoli stessi.
Deducevano pertanto in diritto l'estinzione del mandato per volontà del mandante,
l'assenza di responsabilità in ordine alla eventuale ravvisata incompletezza della pagina 9 di 18 documentazione, l'assenza di prova di annullamento di TEE in concreto già intervenuta, la mancanza di prova in ordine alla riferibilità a loro progetti dell'unico annullamento di TEE verificatosi.
Deducevano altresì di aver patito a seguito del comportamento inadempiente dell'attrice un danno patrimoniale, dal momento che dalla data di vana richiesta di restituzione dei TEE di loro proprietà, il valore dei certificati, fino al momento della costituzione in giudizio, si era impennato, e chiedevano l'accertamento del mancato guadagno realizzato per effetto della speculazione che l'attrice, ancora in formale possesso dei TEE, aveva potuto medio tempore realizzare. Sostenendo infine la pretestuosità dell'azione avversaria, che prospettava a suo carico un grave pregiudizio economico e di immagine, per effetto delle eventuali iniziative del
GS, ritenuto ipotetico e non attuale, i convenuti concludevano nei seguenti termini:
“In via principale preso atto che parte attice chiedendo la risoluzione del contratto ha espresso la volontà di rinunciare al mandato, dichiarare estinto il mandato con ogni conseguenza del caso;
rigettare le altre domande attrici per tutte le ragioni esposte in comparsa.
In via riconvenzionale ordinare ad il trasferimento in favore di Parte_1 [...]
e di tutti i Progetti a loro riferibili, di n.
7.112 TEE (Titoli di CP_1 CP_2
Efficienza Energetica) attualmente detenuti presso il GS e/o presso il GME nonché dei TEE che matureranno nel corso del presente giudizio.
In ogni caso condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
e nella misura che verrà stabilita in corso di causa, Controparte_1 CP_2 calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti.
Il giudizio, assegnato nel tempo a diversi giudicanti, togati e onorari, vedeva la proposizione ad opera di entrambe le parti di più procedimenti cautelari in corso di causa, tutti conclusisi con ordinanze di rigetto: nello specifico un ricorso ex art. 671
c.p.c. proposto dai convenuti nei confronti dell'attrice, conclusosi con ordinanza del pagina 10 di 18 19.05.2019; un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'attrice nei confornti dei convenuti, definito con ordinanza del 03.06.2021; un nuovo ricorso ex art. 671
c.p.c. proposto dai convenuti nei confronti dell'attrice, e respinto con ordinanza del
16.06.2022.
In sede di giudizio di merito, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva dato parzialmente ingresso all'istruttoria orale, ed all'esito,
a seguito dell'assegnazione al presente giudicante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, occorre prendere necessariamente le mosse dal regolamento negoziale, cosi come documentato in atti.
Detto regolamento risulta molto più conciso e stringato di quanto esposto nelle rispettive narrative dalle parti, che hanno inteso a tutt'evidenza “riempire” il predetto regolamento con le finalità e gli intendimenti ad esso sottesi.
Dalla lettura della scrittura del 24.05.2012, denominata “disciplinare” stipulata da definito “Concessionario” e dalla definita CP_9 Parte_1
“Richiedente” si evince che l'attrice si impegnava a richiedere al Concessionario “in via esclusiva, il rilascio delle documentazioni atte a dimostrare la realizzazione di interventi effettuati presso la propria abitazione e/o presso propri clienti al quale ha proposto l'intervento di risparmio energetico, lo stesso in forma totalmente gratuita con il fine di verificare i risparmi ottenuti in termini di energia primaria ed ottenere i relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE)” e che – oltre alla individuazione dei progetti utili a tal fine e previsioni in materia di riservatezza – era pattuito che ““Tutti
i Titoli di Efficienza energetica (TEE) così ottenuti, verranno valutati sulla base del mercato telematico nazionale aggiornato al prezzo di riferimento della seduta successiva al rilascio dei i TEE ed il numero o frazione dei certificati così ottenuti
e/o relativo controvalore di vendita assegnati al "concessionario" - sig. CP_1
”.
[...]
L'integrazione del 2015 (doc.2 fasc. attrice) consiste esclusivamente nell'estensione del “disciplinare” alla società richiesta da CP_2 [...] con la precisazione che;
“il controvalore della vendita dei TEE dovrà CP_7
pagina 11 di 18 essere corrisposto al sottoscritto, ovvero alla a seconda delle CP_2 indicazioni che Vi farò pervenire”.
Pur se strutturato in modo peculiare, detto contratto può essere comunque qualificato come mandato senza rappresentanza conferito da CP_9 all'attrice per l'ottenimento delle incentivazioni previste e dei TEE, anche valorizzando la comune intenzione dei contraenti ai sensi dell'art. 1362 c.c., posto che le stesse parti hanno univocamente optato per tale inquadramento.
Trattasi di mandato gratuito per quanto espressamente previsto a contratto: gli ulteriori accordi per una “commissione di vendita” non risultano previsti per iscritto, ma comunque sono evincibili – quanto meno per la percentuale del 2 % - dalla corrispondenza in atti, e peraltro confermati dalle parti.
Cio' posto, con riferimento alla sorte di detto conratto, su cui si incentrano le prime domande delle parti, si osserva che nessuno specifico inadempimento del mandante rinvenibile nel caso di specie. CP_1
L'attrice sul punto ha in primo luogo dedotto in citazione l'inadempimento del mandante che non avrebbe fornito al mandatario i mezzi per l'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., per poi spostare in corso di causa il fulcro delle sue doglianze sull'affermata mancata consegna di documenti necessari per superare le eventuali attività di verifica dei progetti da parte del GS.
Per quanto attiene al primo profilo si osserva che il mandato era espressamente gratuito: non è dato quindi comprendere quale sarebbe stata l'omissione del mandante, posto che comunque – per quanto emerge dagli atti – le parti avevano comunque concordato una “commissione di vendita” dei TEE del 2 %.
L'ulteriore allegazione della stessa attrice, che nella narrativa della citazione parla espressamente di una sua esigenza di portare detta commissione al 20 % attesa la laboriosità della gestione dei certificati, appare del tutto irrilevante, atteso il regolamento negoziale sopra descritto già in essere, che avrebbe potuto essere modificato solo per volontà comune ad entrambe le parti.
L'attrice peraltro non può validamente invocare nella presente sede un pagina 12 di 18 inadempimento del mandante per l'affermata mancata consegna di documentazione afferente ai progetti presentati.
In primo luogo si osserva sul punto che la stessa strutturazione del contratto – in cui l'attrice si pone come “parte attiva” con la propria richiesta della documentazione afferente ai progetti di efficientamento energetico, risulta porre a suo carico l'obbligazione non solo della richiesta, ma anche implicitamente della verifica della completezza di quanto fornito dal mandante: tale conclusione appare del tutto in linea peraltro con la qualifica dell'attrice di “soggetto autorizzato” alla presentazione dei progetti, e come tale in possesso delle specifiche competenze teecniche atte a valutare la documentazione fornitagli dal mandante e ad individuare eventuali carenze o lacune.
A tale stregua l'attrice stessa non poteva validamente dolersi dell'eventuale mancanza di alcuni documenti per i progetti presentati, atteso che o detti documenti avrebbero dovuto essere prodotti sin dall'inizio – come presumibile – e l'attrice stessa non si era tempestivamente attivata con il mandante, oppure si trattava di nuove norme, con nuovi requisiti richiesti dal GS, che però secondo i principi generali, non sarebbero state opponibili ai progetti già presentati.
La produzione documentale dei convenuti, offerta in sede di memorie, esclude peraltro che il mandante abbia omesso di trasmettere in vigenza di contratto la documentazione espressamente richiesta.
A cio' si aggiunga che i convenuti, a seguito della richiesta da parte della mandataria di aumento della commissione di vendita dal 2 al 20 %, avevano formalmente richiesto sin dal Febbraio 2017 la restituzione dei certificati già emessi in possesso dell'attrice e la restituzione dei progetti depositati presso il GS (ved. doc. 6 fasc. convenuti):
“Le Vostre pretese sono del tutto inaccettabili e di conseguenza i miei assistiti non intendono proseguire nel rapporto con la Vostra società; pertanto sono a chiedervi di trasferire ad essi tutti i titoli già assegnali c tutti i progetti presenti presso il OSE
(esclusi ciucili non riferìbili in via esclusiva all'arch, /o a Lcpton S.r.l,). CP_1
Detta richiesta integra indubitabilmente la revoca del mandato precedentemente pagina 13 di 18 conferito, con conseguente estinzione del mandato stesso ai sensi dell'art. 1722 cod. civ.
Al momento della suddetta estinzione del mandato non risultavano peraltro – quanto meno in base agli atti prodotti in giudizio – problemi di verifica del GS, di tal ché le stesse doglianze avanzate “ex post” dall'attrice per quanto a suo dire verificatosi negli anni successivi, non è certo valutabile in chiave di eventuale inadempimento dei convenuti, posto cjhe il mandato si era concluso, e doveva soltanto darsi seguito alle conseguenze che dall'estinzione del mandato derivavano.
Deve quindi concludersi per il rigetto della domanda dell'attrice di risoluzione del contratto per l'inadempimento del mandante, e per l'accoglimento della domanda dei convenuti di accertamento della semplice estinzione del mandato per cui è causa.
Dalle predette statuizioni discende la delibazione delle ulteriori domande delle parti.
Dev'essere in primo luogo affermata la spettanza dei certificati emessi in virtù del mandato de quo ai convenuti CP_1 CP_2
Tale ovvia conclusione discende in primo luogo in via generale dall'art. 1706 comma I c.c. secondo cui: “il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”.
In secondo luogo lo stesso contratto per cui è causa sia pur nella sua concisione conferma un'intenzione delle parti in linea con la suddetta norma, prevedendo che:
“Tutti i Titoli…ed il numero o frazione dei certificati così ottenuti e/o relativo controvalore di vendita assegnati al "concessionario" - sig. ”. Controparte_1
Ampiamente infondata risulta pertanto la contestazione dell'attrice mandataria, che vorrebbe che i titoli emessi rimanessero di sua proprietà, e che il mandante avrebbe diritto soltanto al loro controvalore. Qualora peraltro si seguisse tale tesi, essa varrebbe comunque solo in vigenza del mandato stesso, e non certo quando pagina 14 di 18 il mandato si è concluso con la richiesta di restituzione, tra l'altro, dei certificati TEE esistenti.
Dev'essere pertanto accolta la domanda dei convenuti – da qualificarsi ai sensi dell'art. 2932 c.c., attesa la titolarità formale dei certificati in capo all'odierna attrice
– di vedersi ritrasferiti i TEE emessi in costanza di mandato – pacificamente indicati in n. 7.112 – e di quelli eventualmente emessi sempre su progetti riferibili ai convenuti in corso di causa, e la documentazione dei loro progetti ancora depositati presso il GS/GME.
Tale conclusione implica ovviamente il rigetto della domanda dell'attrice, dell'accertamento della debenza ai convenuti del solo controvalore dei TEE.
Piu' articolate risultano le valutazioni da operare in relazione alla ulteriore domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
Questi ultimi infatti hanno allegato che rispetto al Febbraio 2017 – data in cui hanno invano richiesto la restituzione dei certificati emessi – restituzione cui l'attrice avrebbe dovuto immediatamente ottemperare, a fronte della revoca del mandato – i TEE detenuti dall'attrice avrebbero avuto un sensibile aumento di valore, di cui gli stessi non hanno potuto fruire, per effetto della loro indebita
“ritenzione” da parte dell'attrice.
Senonché gli odierni convenuti non hanno debitamente assolto l'onere di esatta allegazione sul punto: in sede di comparsa di costituzione e risposta hanno semplicemente riportato i valori dei TEE riferiti alla data del Febbraio 2017, data di introduzione del giudizio, gennaio 2018 e Febbraio 2018 – valori a suo dire tratti dal sito del GME - senza alcuna produzione documentale a sostegno dell'affermato incremento di valore dei certificati dal 2017 in poi e senza indicare né in sede espositiva né in sede di conclusioni l'importo che sulla scorta delle quotazioni dei
TEE sarebbe stato loro dovuto a titolo di lucro cessante: i convenuti si sono infatti limitati a chiedere la liquidazione “nella misura che verrà stabilita in corso di causa, calcolando sia il controvalore dei titoli sinora maturati sia di quelli maturandi sino al termine della vita del singolo progetto e calcolando il mancato guadagno patito dai convenuti a causa dell'indisponibilità dei titoli suddetti”. pagina 15 di 18 Né – si osserva – il predetto onere di precisa allegazione e relativa prova risulta assolto nei successivi atti.
Sin dall'atto introduttivo e fino alla precisazione delle conclusioni i convenuti si sono in sostanza limitati a richiedere soltanto che fosse disposta una CTU per l'accertamento del predetto profilo, consulenza da ritenersi a tale stregua del tutto esplorativa, in quanto tesa a superare l'onere incombente dalla parte secondo il principio dispositivo, di fornire in giudizio in termini di allegazione e prova, precisi elementi al fine dell'individuazione dell'affermato danno.
I generici riferimenti ai criteri che il giudice avrebbe dovuto utilizzare nel disporre una c.t.u. non risultano certo sufficienti, posto che non è il giudice a dovere di sua iniziativa rintracciare nel mondo reale gli elementi oggettivi cui fondare la sua decisione, ma è la parte a doverli fornire, secondo la propria prospettazione, con la debita precisione, con successiva verifica da parte del giudice, se del caso ed in ipotesi di contestazione, della loro correttezza e condivisibilità.
A ciò si aggiunga – a tesrimonianza degli specifici e pregnanti oneri delle parti in sede processuale – che la S.C. ha recentemente precisato che il giudice non è neanche tenuto a valutare eventuale documentazione prodotta dalle parti, ove la stessa risulti depositata in modo confuso ed informe, non specificamente individuata e come tale sottoposta al suo vaglio (Cass. 13.06.2022 n. 19006; Cass.
III , 26.05.2011, n. 11617).
Non avendo i convenuti provveduto a quantificare il danno asseritamente patito nei propri atti, né a fornire secondo il principio dispositivo concreti elementi a tal fine, deve quindi necessariamente procedersi al rigetto della domanda risarcitoria dagli stessi proposta, anche considerando che, atteso il già statuito ritrasferimento dei
7.112 TEE già emessi – di cui si ignora il valore attuale, inteso come quello individuabile quanto meno alla data della precisazione delle conclusioni, valore che nessuna delle parti ha inteso fornire né in sede di precisazione delle conclusioni, né in sede di scritti conclusionali – non si dispone di alcun concreto elemento che funga da parametro oggettivo per stabilire se ed in che misura vi sia stato un incremento di valore dei certificati rispetto al Febbraio 2017, quando i convenuti pagina 16 di 18 hanno revocato il mandato, chiedendo la restituzione dei certificati e della documentazione ad essi riferibile.
Alla sostanziale soccombenza nel merito dell'attrice consegue, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore indetermiabile della controversia e dall'articolato e lungo iter processuale.
Si ritiene per contro di compensare integralmente tra le parti le spese afferenti ai procedimenti cautelari proposti in corso di causa, attesa la reciproca soccombenza sancita dalle ordinanze di rigetto dei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società nei confronti di e della società Parte_1 Controparte_1 CP_2
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa
[...]
o assorbita, così provvede;
I – rigetta integralmente le domande proposte dall'attrice:
II – accerta l'intervenuta estinzione del mandato stipulato tra l'attrice ed
[...]
n data 24.05.2012; CP_7
III – accerta la titolarità in capo ai convenuti e dei CP_9 CP_2 certificati TEE emessi dal GS con riferimento ai progetti e CP_1
presentati in virtu' del contratto di cui al capo II, e per l'effetto: CP_2
IV – ordina all'attrice il ritrasferimento ai convenuti di 7.112 TEE emessi dal GS e confermati dall'attrice, nonché degli ulteriori certificati TEE fino ad oggi emessi, intestati all'attrice e riferibili ai convenuti e . e la CP_1 CP_2 CP_2 restituzione della documentazione relativa ai tutti i progetti depositati per l'emissione dei detti certificati o per i certificati ancora da ottenere;
V – rigetta la domanda risarcitoria proposta dai convenuti;
VI – condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 16.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso pagina 17 di 18 forfetario per spese generali ed accessori di legge;
VII – compensa per reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite inerenti i procedimenti cautelari promossi in corso di causa.
Milano, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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