Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in riassunzione iscritto al n. RG 702/2022, cui è riunito il procedimento in riassunzione n. RG 797/2022, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di
Cassazione con l'ordinanza n. sezionale 1255/2022 pubblicata in data 11.7.2022, promosso da in persona del rappresentato e difeso ex Parte_1 Parte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria-Via Plebiscito
-Ricorrente in riassunzione RG 702/2022 (resistente in RG 797/2022)- appellante nei confronti di nato il [...] a [...] (C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paola Toscano, come da procura in atti,
-resistente in R.G. 702/2022 ( ricorrente in RG 797/2022)-
-appellata-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, al fine di ottenere la declaratoria del suo diritto ad essere inquadrata nell'area Parte_1
Funzionale C-posizione economica C2- a far data dall'entrata in vigore del Contratto integrativo che aveva previsto il profilo professionale rivendicato, con conseguente condanna del al Parte_1 pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 26.857,84 oltre interessi e rivalutazione.
Esponeva di essere dipendente del convenuto, con la qualifica di assistente amministrativo- Parte_1
Area Funzionale B, posizione economica B3- in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza e di aver svolto dal 1996 le mansioni di Ispettore di società Cooperative, riconducibili all'area Funzionale C- pos. economicaC2- e di aver pertanto diritto ad essere inquadrata nel livello superiore, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo 2001-
2006 (non coperto da prescrizione).
Si costituivano in giudizio le due amministrazioni convenute, contestando nel merito la fondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto. In particolare, il deduceva che Parte_1 con l'istituzione del in sostituzione del vecchio Parte_1
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Direzione Generale della Cooperazione, fino ad allora incardinata presso il soppresso veniva trasferita presso l'istituendo Ministero delle Parte_1
Attività Produttive a far data dal 01.06.2001. Contestava altresì che l'attività di Ispezione svolta dalla fosse prevalente rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, svolte peraltro in CP_1 maniera esclusiva durante l'orario di lavoro, dal momento l'attività di ispezione veniva svolta al di fuori dell'orario di lavoro e compensata con rimborsi forfettari dovuti agli Ispettori e posti a carico del Ministero delle Attività Produttive.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 784/2011 depositata il 14.07.2011, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del (già Ministero delle Attività Controparte_2
Produttive), ritenendo raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica professionale superiore sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, rispetto a quelle proprie della qualifica attribuita, accoglieva parzialmente la domanda della solo con CP_1 riferimento alle differenze retributive, rigettando quella al superiore inquadramento, stante il limite invalicabile rappresentato dall'art. 52 Dlgs 165/0 e condannava il al pagamento della Parte_1 somma di € 26857,84 a tale titolo, risultante dai conteggi non specificamente contestati, oltre interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria.
La sentenza veniva impugnata dal , il quale sosteneva che l'istruttoria svolta Parte_1 avesse di fatto smentito che le attività di ispettore di società cooperative fossero state quantitativamente/ qualitativamente prevalenti, per cui insisteva sul rigetto delle domande formulate dal lavoratore. Si costituiva la contestando in toto l'appello ed insistendo sul suo rigetto. CP_1 La Corte d'Appello, sulla base delle allegazioni effettuate dal , ordinava allo stesso di Parte_1 produrre tutti i verbali di ispezione di società cooperative ( privi di allegati poiché non rilevanti ai fini del giudizio) eseguite dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Sulla scorta della produzione effettuata dal , la Corte d'Appello di Catanzaro, in Parte_1 accoglimento parziale dell'appello, con sentenza n. 1561/2015 dichiarava che avesse CP_1 svolto le mansioni superiori di Ispettore di Società Cooperative, Area Funzionale C, Livello
Economico C2, nelle seguenti giornate: per l'anno 2002 i giorni 7, 11 e 13 giugno, 21 e 28 dicembre;
per l'anno 2003 dal 7 gennaio al 1 febbraio, dal 6 febbraio al 8 maggio, i giorni 9, 10, 15 e 17 maggio, dal 2 al 31 ottobre, i giorni 6,7,8,11,13,15 e 18 novembre, il 9 dicembre;
per l'anno 2004, dal 22 gennaio al 27 febbraio e dal 1 ottobre al 2 novembre. Condannava pertanto il al pagamento Pt_2 delle differenze retributive a tale titolo dovute.
Avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro, spiegava ricorso per Cassazione la sig.ra articolando cinque motivi di censura;
resisteva il CP_1 Parte_1 che proponeva altresì ricorso incidentale.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo venivano rigettati mentre il terzo ed il quarto motivo venivano considerati assorbiti dal ricorso incidentale che veniva, invece, accolto.
In sostanza il censurava la sentenza della Corte di Appello per violazione dell'art. 52 Dlgs. Parte_1
N. 165/2001, in quanto il giudice di appello aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive in giorni determinate, affermando la prevalenza delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, senza accertarne la prevalenza sotto il profilo quantitativo e temporale, come richiesto dall' articolo 52, comma tre, del Dlgs. 165/2001.
Con ordinanza numero sezionale 1255/2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso incidentale proposto dal osservando che: “L'orientamento di questa Corte è consolidato (ex multis, Parte_1
Cassazione civile sez. lav. 19.06.2020, n. 12039; sent. n. 752/2018) nel senso che, con specifico riferimento nel pubblico impiego, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l' attribuzioni in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nelle controversia e dei profili professionali pertinenti. Nella fattispecie di causa la Corte territoriale- pur dando atto che la aveva svolto in tutto il periodo CP_1 di causa sia mansioni di ispezione di società cooperative, riconducibili al profilo C2, che mansioni di addetta al protocollo, proprie del profilo inferiore B3 in cui era inquadrata-invece di accertare se le mansioni superiori fossero o meno prevalenti sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, le ha frazionate, individuando le singole giornate in cui erano state svolte le attività del livello superiore. Il Giudice di merito avrebbe dovuto complessivamente accertare se fossero qualitativamente, quantitativamente e temporalmente prevalenti le mansioni del livello C3 piuttosto che quelle del livello B3, avendo come criterio di riferimento le mensilità di maturazione della retribuzione, senza parcellizzare il giudizio di prevalenza per singole giornate. Il ricorso incidentale deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di
Reggio Calabria per un nuovo esame della domanda della alla luce del principio di diritto CP_1 qui ribadito. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, vertenti su statuizioni dipendenti da quella cassata.”
In ottemperanza a quanto statuito dalla Cassazione, il Parte_1 provvede alla riassunzione della causa, con ricorso iscritto al Nr. RG 702/2022, con il quale chiede che venga rigettato il ricorso di primo grado, in quanto alla luce del principio fissato dalla Cassazione, non vi è dubbio che l'esercizio di mansioni superiori sia stato minusvalente ed esercitato in un arco temporale largamente inferiore rispetto a quello relativo all' esercizio delle mansioni proprie.
Anche la ha proposto ricorso in riassunzione, iscritto al RG. 797/2022, chiedendo che venga CP_1 accertata la prevalenza delle mansioni superiori svolte, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, con conseguente conferma della sentenza n. 784/11 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 13.07.2011.
In particolare deduce che la Corte di Appello di Catanzaro abbia errato, perché pur richiedendo ex officio n. 117 verbali di ispezioni, si è poi basata sui 33 verbali prodotti ritenendo che le mansioni superiori fossero state svolte solo in quelle giornate. Facendo in tal modo ha finito con il parcellizzare le giornate mentre, se avesse valutato tutti i 117 verbali di ispezione, inizialmente richiesti, avrebbe fatto una valutazione dell'espletamento delle mansioni superiori sotto il profilo quantitativo e temporale.
Deduce inoltre che le giornate indicate nei verbali non sono i giorni effettivamente impiegati per l'espletamento delle relative ispezioni, in quanto erano i giorni indicati al fine della determinazione e liquidazione delle diarie da parte del , in quanto le ispezioni duravano molto più tempo e Parte_1 potevano concludersi entro novanta giorni dall'inizio dell'incarico.
Sul punto sostiene come correttamente il Giudice di primo grado, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione allegata, abbia ritenuto raggiunta la prova in ordine alla prevalenza, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, delle mansioni superiori svolte come ispettore di società cooperative. E' emerso come di fatto la avesse seguito e superato positivamente i corsi di CP_1 formazione e aggiornamento sull'attività ispettiva organizzati dal , come l'attività di Parte_1 ispettore venisse svolta in autonomia dalla lavoratrice, durante il normale orario di lavoro in quanto la complessità delle attività svolte era tale da comportare una prevalenza quantitativa e qualitativa rispetto al compito primario.
Con ordinanza del 24 maggio 2024, la causa recante il N. Rg 797/2022 veniva riunita all'odierno procedimento, trattandosi di appello avverso la medesima sentenza.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto.
Motivi della decisione
A seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, il thema decidendum risulta essere circoscritto ad un unico punto, ovvero all'accertamento se le mansioni superiori di ispettore di società cooperative disimpegnate dalla siano o meno prevalenti sotto il profilo quantitativo, qualitativo e CP_1 temporale, rispetto alle mansioni del profilo inferiore B3 in cui la lavoratrice era inquadrata.
Alla luce del criterio indicato dalla Cassazione, l'appello del non è fondato. Parte_1
Ed invero, non è posto in contestazione che la inquadrata nell'area funzionale B-posizione CP_1 economica B3, abbia disimpegnato le mansioni di Ispettore di società cooperativa, per le quali ha partecipato ad apposito corso di formazione dal 10 al 20 dicembre 1997, superato con esito positivo ed è altresì acclarato che dette mansioni siano riconducibili all'area funzionale C, pos economica C2..
Tanto posto, dall'esame di tutta la documentazione allegata in atti ed all'esito dell'istruttoria effettuata in primo grado, può ragionevolmente ritenersi che le mansioni di Ispettore di società cooperativa siano state prevalenti rispetto a quelle di appartenenza del livello B- economico B3.
Dal compendio probatorio è, difatti, emerso che le attività predette non sono state saltuarie o episodiche, ma sono state svolte stabilmente e con continuità per un rilevante numero di anni, come confermato dai colleghi di lavoro ed , sentiti come testi, e dal direttore della Parte_3 Pt_4
DPL di Cosenza in sede di interrogatorio formale, come risultante dai provvedimenti di assegnazione di incarichi, emessi dalla direzione generale, ai quali era allegato l'elenco delle cooperative che la era incaricata di ispezionare (gli stessi testi affermano che ella riceveva gli incarichi con CP_1 apposito ordine di servizio, nel quale venivano indicate le società cooperative da sottoporre a ispezione/revisione) e dalle deduzioni non contestate di parte.
Può dirsi quindi che alla erano attribuite funzioni promiscue, poiché oltre a quelle di addetta CP_1 al protocollo, riconducibili al formale inquadramento, svolgeva in maniera regolare e sistematica anche quelle di ispettore di cooperative.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla prova testimoniale, è emerso altresì che la lavoratrice provvedeva ad effettuare tutta l'attività preparatoria che sottintende all'ispezione, con gli adempimenti connessi e consequenziali: effettuava gli accessi presso le sedi delle società, per reperire la documentazione necessaria e provvedeva a recarsi presso la camera di Commercio ad estrarre le visure, riceveva i presidenti delle Cooperative ed aveva contatti telefonici con gli stessi. Una volta terminata l'attività ispettiva, l'Ispettore relazionava con il per il tramite dell'ufficio di Parte_1 appartenenza.
Non vi è dubbio, quindi, che l' attività di ispettore, per la sua complessità, richiedeva un impegno che non poteva essere limitato al di fuori dell'orario di lavoro, per come sostenuto dal resistente, Parte_1
e che presentava un contenuto di maggior valore rispetto a quelle di addetta al protocollo, tale da determinarne la prevalenza (che non si basa su un mero calcolo di ore).
Può dirsi, quindi, che le mansioni di ispettore fossero, da un punto di vista qualitativo dell'impegno e delle responsabilità , senz'altro più qualificanti rispetto a quelle di assistente amministrativo ed aventi un maggiore impatto sulla professionalità della lavoratrice.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova in ordine all'espletamento da parte della delle CP_1 mansioni di ispettore di cooperativa, con il carattere della prevalenza, sotto il profilo quantitativo (ben
117 ispezioni secondo le deduzioni dello stesso ) e qualitativo, considerata la complessità Parte_1 dell'attività lavorativa e del fatto che la stessa veniva svolta durante l'orario di servizio, eccezion fatta per gli accessi esterni nelle sedi della società che veniva effettuati al di fuori dell'orario di lavoro.
In conclusione, deve essere confermata la sentenza di primo grado con riconoscimento delle svolgimentodelle mansioni superiori di ispettore di società cooperative, disimpegnate dalla lavoratrice nel periodo giugno 2001-giugno 2006, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive, come quantificate in € 26.857,84, oltre interessi e/o il maggior danno da svalutazione.
Alla soccombenza del appellante segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio Parte_1 di appello, del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e delle spese di questo giudizio di rinvio, liquidate in come in dispositivo, applicando i valori minimi del IV° scaglione D.M. 55/14, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dell'avv. Paola Toscano che ne ha fatto richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunciando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 1255/22 - sull'appello proposto dal in persona del Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 784/2011, emessa dal Tribunale di Cosenza il 13-14/07/2011, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dal e conferma la Parte_1 sentenza n. 784/2011 del Tribunale di Cosenza;
2) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 5338,00, oltre accessori
[...] come per legge;
delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi € 2757,00, oltre oneri ed accessori e delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi
€ 4.996,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in in favore dell'Avv. Paola
Toscano.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Mariantonietta Naso ) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)