Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 460/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo inerente a un contratto di conto corrente e vertente
TRA:
(C. F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C. F.: ) e (C. F.:
[...] C.F._2 Parte_3
, quest'ultima in proprio nonché in qualità di C.F._3
liquidatore della società (P. I.: Controparte_1
), rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Agostino P.IVA_1
Caridà
Parte appellante e
(P. I.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Damiano Bua
Parte appellata
1
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: In via definitiva e nel merito: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 975/2018 pubblicata il 26/07/2018 dal Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 1792/2012 R.G., accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adito GL : In via preliminare
1. Dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande attrici, in quanto infondate, contraddittorie e temerarie in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza n.975/2018 – RGAC
n.1792/2012 emessa del Tribunale di Crotone;
2. Condannare parte appellante alle spese processuali di giudizio da liquidare in favore della costituita.
3. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione notificato il 24.07.2012, gli istanti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.313/2012, n.900/2012 R.G., del 22.05.2012 e notificato il
14.06.2012, emesso dall'Ufficio intestato in favore della CP_4
[..
[...] [...]
A sostegno dell'opposizione, deducevano l'insussistenza del
[...]
credito azionato dall'Istituto di credito atteso che le somme ingiunte sarebbero stata corrisposte dalla Co.Fidi Calabria sulle posizioni debitorie riferite allo scoperto di conto corrente n.10396 e al finanziamento del
2.08.2005, all'esito della procedura di escussione della garanzia anzidetta.
A tal fine formulava specifica richiesta di chiamata in causa della Co.Fidi
Calabria. Infine, contestavano il quantum delle somme richieste sia per sorte capitale che per interessi, riservandosi di meglio argomentare. Si costituiva la quale dava atto che due dei tre rapporti Controparte_4
indicati nel ricorso monitorio erano assistiti da garanzia prestata da
Co.Fidi Calabria, la quale provvedeva ad addebitare il fondo rischi per complessivi €8.001,56, specificando altresì che ciò non incideva sul potere della di avviare tutte le azioni necessarie per il recupero CP_2
integrale del credito – anche nell'interesse di Co.Fidi e nei limiti degli addebiti del fondo rischi - in ragione di specifica convenzione sottoscritta tra quest'ultima e l'istituto di credito. In data 28.09.2016, si costituiva l'avv. Adolfo Procopi in sostituzione dell'avv. Vincenzo Bianchi. La causa veniva istruita con produzione documentale”.
Con la sentenza n. 975/2018, resa il 26.07.2018 a definizione del giudizio n. 1792/2012 r.g., il Tribunale di Crotone aveva rigettato l'opposizione, poiché la banca opposta, in base alla convenzione stipulata con CO.FIDI, aveva conservato il potere di agire giudizialmente per l'integrale recupero del credito, quantunque avesse escusso la garanzia prestata dal fondo, e per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 313/2012 reso il 22.05.2012.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Parte_1
e , quest'ultima in proprio
[...] Parte_2 Parte_3
nonché in qualità di liquidatore della società Controparte_5
, deducendo la nullità delle clausole del contratto bancario
[...]
3 sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto in favore di e, di conseguenza, del medesimo provvedimento Controparte_4
monitorio per violazione di norme imperative, segnatamente degli articoli
1283 e 1815 c.c.
– alla quale nelle Controparte_2
more del processo è stata incorporata in seguito a Controparte_4
un'operazione di fusione – si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello, siccome avente a oggetto questioni mai poste nel giudizio di primo grado, e argomentando, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione nel merito.
Con l'ordinanza del 26.7.2023 è stato disposto l'espletamento della c.t.u., chiedendo al nominato consulente di verificare se gli interessi, la capitalizzazione e le commissioni applicate ai contratti oggetto di giudizio superassero il tasso di usura e, in caso affermativo, di indicare per quali periodi vi fosse il superamento, nonché quantificare gli importi addebitati nei predetti periodi e, quindi, calcolare le somme dovute al netto degli interessi, delle commissioni e della capitalizzazione eventualmente sopra soglia.
All'udienza del 9.7.2024, la causa – assegnata al relatore il
27.3.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 13.6.2024, data di inizio della decorrenza dei termini.
L'appello è fondato e dev'essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
La ha chiesto al Tribunale di Crotone di Controparte_4
ingiungere a nonché ad Controparte_1 [...]
, e , in qualità di fideiussori, Pt_1 Parte_2 Parte_3
il pagamento di € 63.725,97, oltre interessi convenzionali, pari alla
4 somma dei crediti derivanti dai contratti di conto corrente n. 10396, di prestito finanziario rateale n. 39940 e di apertura di credito per anticipo s.b.f.
All'esito del giudizio di opposizione instaurato dalla debitrice e dai fideiussori avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca sul presupposto che il pagamento dell'importo preteso fosse già stato effettuato da CO.FIDI e della non correttezza del quantum del credito azionato, il tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, dato il diritto della banca di esercitare il diritto di credito pur a fronte dell'escussione della garanzia prestata da CO.FIDI.
Gli appellanti insistono nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, lamentando la nullità degli interessi applicati dalla banca nell'ambito del contratto di apertura di credito in conto corrente nonché di anticipo effetti s.b.f., e producendo a sostegno dell'eccezione in parola apposita relazione di c.t.p.
Dato che è stata dedotta la violazione di norme imperative, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (ex multis,
Cass. civ., sez. I, sent. n. 21080/2005; sez. I, sent. n. 17150/2016), e considerato che gli interessi che superano il tasso soglia non sono dovuti, in ossequio all'art. 1815, secondo comma, c.c., il collegio ha disposto l'espletamento di apposita c.t.u. per verificare se vi sia stato il superamento del tasso usura e, in caso affermativo, per rideterminare il quantum della pretesa creditoria azionata al netto degli interessi, delle commissioni e della capitalizzazione eventualmente sopra soglia.
Ebbene, il c.t.u., dopo avere elencato la documentazione prodotta dalle parti ed esaminata, e ripercorso nel dettaglio le operazioni di calcolo effettuate, con procedimento logico immune da vizi che la corte condivide, ha rilevato il superamento del tasso di usura unicamente avuto riguardo al contratto di apertura di credito per anticipo s.b.f. e con
5 specifico riguardo al terzo trimestre dell'anno 2009 e al primo trimestre dell'anno 2010.
Più nel dettaglio, nel terzo trimestre del 2009 “risultano addebitati interessi per € 626,38 e commissioni per messa a disposizione fondi per
€ 163,26” e nel primo trimestre 2010 “risultano addebitati interessi per €
108,63 e commissioni per messa a disposizione fondi per € 163,26” (cfr. pagina 24 della relazione di c.t.u.).
In proposito il collegio non reputa condivisibili le censure mosse dal c.t.p. della parte appellata, volte a escludere dalla pretesa creditoria unicamente gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, siccome determinanti il superamento del tasso soglia, ferma restando la debenza degli interessi, giacché essi, in base al criterio stabilito dalla Banca
d'Italia, concorrono a determinare il T.E.G.
Il saldo del conto corrente al 30.6.2011 di € 11.003,13 dev'essere perciò ridotto di € 1.145,03, ossia del totale degli interessi addebitati nei suddetti trimestri in applicazione di un T.E.G. superiore al tasso soglia
(vedasi, in particolare, l'allegato numero 2) nonché le pagine 20, 21, 24 e
25 della relazione di c.t.u.).
Ne deriva che la pretesa creditoria globalmente considerata, azionata con il ricorso monitorio, dev'essere ridotta a € 62.580,94, oltre interessi convenzionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata Controparte_1
nonché, in solido, , e
[...] Parte_1 Parte_2
, in qualità di fideiussori e nei limiti della garanzia prestata, Parte_3
al pagamento in favore della banca appellata di € 62.580,94, oltre interessi convenzionali fino al soddisfacimento.
6 L'esito del giudizio – che, comunque, ha determinato la conferma di gran parte della pretesa creditoria azionata – giustifica la compensazione per un quinto delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, e la condanna degli odierni appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi, in favore della banca appellata.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato e coevo decreto, in ragione dell'esito del giudizio, devono porsi a carico di entrambe le parti in egual misura.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto, e condanna Controparte_1
nonché, in solido, ,
[...] Parte_1 Parte_2
e , in qualità di fideiussori e nei limiti della garanzia Parte_3
prestata, al pagamento in favore della banca appellata di € 62.580,94, oltre interessi convenzionali fino al soddisfacimento;
- in riforma della sentenza impugnata, compensa per un quinto tra le parti le spese del primo grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nella sentenza, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 4/5 in favore della parte opposta;
- compensa per un quinto tra le parti le spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 7.542,50, di cui € 382,50 per spese vive e €
7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento dei restanti 4/5 in favore della parte appellata;
7 - pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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