Art. 6. (Registro prefettizio e schedario generale)
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' soppressa.
L'articolo 15 del predetto decreto e' sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 .
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province.
Lo schedario e' estensibile a chiunque ne faccia richiesta".
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' soppressa.
L'articolo 15 del predetto decreto e' sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 .
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province.
Lo schedario e' estensibile a chiunque ne faccia richiesta".