CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. in data 31/3/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Pio Musacchio come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( ), in persona del presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Abrignani come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 10653/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, voglia così provvedere: 1) accogliere l'opposizione e per l'effetto annullare l'ingiunzione di pagamento
r.g. n. 1 opposta; 2) in via subordinata, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento avanzata da;
3) dichiarare CP_1 in ogni caso che l'appellante nulla deve ad;
4) condannare l'appellata al CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “conclude per l'integrale rigetto dell'interposto appello, siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e non provato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma, n. 10653/2021. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 10653/2021, con cui è stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta contro l'ingiunzione di pagamento di euro 5.307,28 emessa ex art. 3 R.D. 639/1910 da per il CP_1 recupero del credito da “agevolazioni di autoimpiego” di cui al d.lgs. 185/2000.
Con il primo motivo, l denuncia l'omessa pronuncia in ordine alle Parte_1 questioni (in tesi) rilevabili d'ufficio, dal medesimo proposte in corso di causa: a)
l'opposta è priva di legittimazione attiva, per essere “ ” persona CP_1 giuridica distinta da “Sviluppo Italia Spa” che ha concesso il finanziamento;
b) il titolo esecutivo è inesistente o invalido, sia per l'assenza dei relativi presupposti di emissione (mancando la prova dell'autorizzazione ministeriale alla riscossione coattiva del credito di rilevanza pubblica della società che sia a partecipazione pubblica) che per i vizi formali dell'ingiunzione (derivanti dalla carenza della vidimazione ed esecutorietà del responsabile del servizio).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine al difetto di prova del credito, essendosi il giudice limitato a respingere la censura di genericità dell'ingiunzione; l'opponente ha quindi ribadito la carenza di prova della pretesa di controparte, in base a plurime doglianze che possono essere così riassunte:
a) la produzione documentale è stata contestata agli effetti di cui all'art. 2719 c.c.; b) la copia del contratto è incompleta, mentre le disposizioni di bonifico non provano l'effettiva erogazione (non essendo neppure coincidenti con le somme indicate, a vario titolo, nel contratto); c) la “lista incassi” costituisce documento unilaterale che non è riconducibile al piano di ammortamento (di cui è prevista, contrattualmente, la r.g. n. 2 consegna, in copia, al debitore); b) le diffide di pagamento non sono mai state ricevute, non essendo provata l'effettività del recapito ed essendo gli avvisi di ricevimento privi della firma del debitore (quale destinatario).
Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamenta l'erronea individuazione, in base alla scadenza dell'ultima rata, della decorrenza del termine prescrizionale, senza alcuna considerazione degli effetti dell'inadempimento (come dedotto dalla creditrice) e dell'assenza di prova della ricezione delle comunicazioni/diffide.
L'appellata ha resistito al gravame, preliminarmente eccependone l'inammissibilità.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti per il deposito delle memorie conclusive.
Tanto premesso, va in primo luogo disattesa l'eccezione ex art. 342 c.p.c.;
l'appello, infatti, ha per oggetto -non solo, specificamente, l'erronea individuazione della decorrenza del termine prescrizionale ma anche- l'omessa pronuncia sulle eccezioni proposte: è quindi inconferente la mancata indicazione delle parti della sentenza che l'opponente intende impugnare.
I. Volgendo al merito del gravame, il primo motivo risulta infondato: a) pur in difetto di replica della convenuta (evidenziato dall'appellante nelle difese conclusive), l'originaria denominazione “Sviluppo Italia” non implica affatto la diversità di quest'ultima rispetto ad ”, dovendosi constatare l'identità del CP_1 codice fiscale riportato nel contratto;
b) gli eventuali vizi dell'ingiunzione di pagamento, inoltre, attengono al titolo esecutivo ex art. 3 R.D. 639/1910 ma non al merito della pretesa fatta valere dalla creditrice, nella cui contestazione si esaurisce il contenuto dell'opposizione (v. citazione ed atti processuali intermedi).
II. In proposito, va constatato che: 1) l'opposizione, per quanto incentrata sulla “genericità” dell'ingiunzione (esclusa dal giudice di primo grado), risulta effettivamente estesa al difetto di prova del credito, che è oggetto del secondo motivo di appello;
2) l'opponente stesso, tuttavia, afferma di aver sempre provveduto al regolare rimborso del finanziamento agevolato, lamentando (soltanto)
l'omessa individuazione delle rate impagate e, quindi, il difetto di prova della r.g. n. 3 “composizione” del credito (v. opposizione e atti intermedi).
L' , pertanto, riconosce di aver ricevuto il finanziamento cui, come Parte_1 mostra egli stesso di intendere, è riferibile la pretesa di controparte: risulta quindi irrilevante la contestazione in ordine alla completezza e all'efficacia probatoria della documentazione prodotta (v. contratto e disposizioni di bonifico), fermo restando che il disconoscimento di conformità agli originali è inefficace in quanto del tutto generico (v. Cass. 16557/2019).
Per altro verso, la “lista incassi” e le diffide di pagamento contengono il dettaglio delle rate e l'ammontare del debito complessivo, con specificazione degli interessi maturati;
per contro, nessun ulteriore pagamento è stato eccepito -e tanto meno provato- dal debitore (che, peraltro, non aveva affatto negato di aver ricevuto copia del piano di ammortamento, come risulta dal contratto stesso).
Anche il secondo motivo di appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
3. Quanto all'ultima doglianza, il giudice di primo grado ha rilevato che
“l'ultima rata del mutuo prevista nel piano di ammortamento scadeva il 20.10.2009.
Di talché al momento della notifica dell'ingiunzione -il 17.11.2017 -il decennio prescrizionale non era ancora decorso”; in senso contrario, l'appellante ha dedotto che l'ultimo pagamento, secondo la creditrice medesima, risale alla data del
30/6/2006: essendo contrattualmente prevista la debenza dell'intero in caso di mancato o inesatto pagamento anche solo di una rata, è da tale momento che va computato il termine di prescrizione.
Al riguardo, va però rammentato che la decadenza dal beneficio del termine costituisce facoltà rimessa alla creditrice, che postula la volontà di valersene (v.
Cass. 25376/2024); inoltre, la risoluzione del contratto (come dedotto dalla creditrice) risulta intervenuta soltanto in data 20/6/2016.
Per altro verso, l' ha eccepito l'inefficacia degli atti interruttivi, Parte_1 contestando la “conformità all'originale” delle copie prodotte e, comunque, il difetto di prova della loro ricezione. Ribadita l'inefficacia della generica contestazione di conformità, va tuttavia constatato che risulta documentata non solo la ricezione della
“risoluzione” (come da avviso di ricevimento del 5/7/2016, sottoscritto in calce) ma r.g. n. 4 anche della precedente diffida del 16/2/2016 (ricevuta in data 8/3/2016, come da avviso firmato in calce): per contro, non risulta neppure allegato (tanto meno provato) il diverso indirizzo del debitore destinatario rispetto a quello indicato quale luogo di recapito.
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 10653/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed
[...] accessori;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/6/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5