CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN LI AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AN Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN CA e AL RI per procura alle liti depositata unitamente all'atto di appello;
Appellante
già (c.f. , quale mandataria di CP_1 CP_2 P.IVA_1
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 AL NA per procura generale del 20.07.2011 rep. 68815 racc. 19361 ai rogiti del Notaio . Persona_1
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello, così provvedere:
nel merito, accertare e dichiarare la parziale nullità della sentenza n. 687/2020 del
11.02.2020 del Tribunale di Palermo, limitatamente al rilievo inerente l'integrale nullità del contratto di mutuo ex artt. 1418 e 1419 c.c. e l'impossibilità di condurre il medesimo contratto nell'alveo della disciplina mutuo fondiario, per i motivi meglio descritti in atti;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, confermando tutte le ulteriori statuizioni, accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di mutuo, provvedendo alle conseguenziali determinazioni di legge e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
condannare (nuova denominazione di ), in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria della gestione del recupero dei crediti dei cessionaria dei crediti , al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
2 rigettare l'appello in esame confermando in ogni sua parte la sentenza n.687/2020, resa il
3.02.2020 dal Tribunale di Palermo;
ritenere e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario in forma esecutiva del 15 maggio 2007, Rep. n.56256, Racc. n.10871, ricevuto dal Dott. Persona_2
Notaio in Palermo;
ritenere e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a Pt_1
il 4.11.2016 fino al limite di € 123.813,18;
[...]
condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 687 del 11.2.2020, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli da nuova denominazione di per il pagamento di CP_2 CP_1
€ 132.286,77, oltre spese e interessi moratori al tasso contrattuale dal 1.10.2016 fino al saldo,
in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario di originari € 130.000,00 stipulato il
15.5.2007 con , ha confermato il precetto fino al limite di € 123.813,18. CP_4
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale:
- ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione della banca convenuta, la quale aveva documentato la qualità di mandataria della banca titolare del credito;
- ha rigettato la doglianza concernente la violazione del limite di finanziabilità
dell'immobile smentita, in fato, dalla perizia di stima allegata al contratto e superata,
3 in diritto, dall'inidoneità de rilievo a travolgere la validità della prestata garanzia ipotecaria o l'obbligazione restitutoria del capitale;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo in forma esecutiva, rilevando che il carattere fondiario del mutuo posto a fondamento del precetto determinava l'applicabilità dell'art. 41 comma I TUB;
- nel merito, ha accertato la conformità del piano di ammortamento rateale cd. alla francese al disposto dell'art. 1194 c.c. e dell'art. 120 TUB, escludendo ogni violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
- ha evidenziato che l'omessa o erronea indicazione dell' non comporta una Pt_2
maggiore onerosità del finanziamento, sibbene unicamente l'erronea o mancata rappresentazione del suo costo effettivo complessivo;
- ha verificato la compatibilità con la disciplina antiusura del saggio degli interessi convenuti in contratto, tanto corrispettivi, tanto moratori, esclusa l'incidenza -rispetto ai primi- della commissione di estinzione anticipata;
- relativamente al quantum, condividendo gli esiti della disposta consulenza contabile e considerati i pagamenti parziali effettuati dal debitore, ha quantificato il debito residuo gravante sull'opponente alla data del 30.9.2016 in € 123.813,18, in luogo di €
132.286,77;
- ha compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico della banca convenuta le spese di c.t.u.
4 ha proposto appello parziale avverso la sentenza, affidato a un unico Parte_1
motivo con il quale si duole della stringata e insufficiente motivazione della sentenza,
inidonea a dare contezza delle ragioni del rigetto della domanda di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, adempimento propedeutico imprescindibile nel difetto dei presupposti normativi per la qualificazione del negozio intercorso tra le parti in termini di mutuo fondiario e, in conseguenza, per l'applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 41 TUB. Deduce, più in dettaglio, che:
- i) la concessione della garanzia ipotecaria su un immobile in corso di costruzione al momento della conclusione del mutuo ostava al riconoscimento del carattere fondiario dell'operazione, venendo piuttosto in rilievo nel concreto un mutuo edilizio di scopo,
nullo per difetto di causa stante la mancata realizzazione della finalità espressamente dedotta in contratto, ovvero il completamento dell'opera, come dimostrato dalla
“permanenza dell'unità in contesa nell'alveo della categoria catastale F3” (pag. 10
dell'atto di appello);
i) il mutuo era stato concesso in violazione del limite di finanziabilità posto, con norma imperativa a presidio dell'economia nazionale, dall'art. 38 comma 2 TUB
e definito dalla delibera CICR del 22.4.1995, che aveva fissato al 80% la proporzione tra importo finanziato e valore dell'immobile, con conseguente nullità
integrale del mutuo -estesa non alla sola garanza ipotecaria, violativa della par
condicio creditorum, ma involgente lo stesso “obbligo di pagamento delle relative
5 rate” (pag. 14 dell'appello)- e disapplicazione della disciplina speciale di privilegio, segnatamente della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di notifica preventiva del titolo esecutivo.
Ricostituitosi il contraddittorio, quale mandataria di si è CP_1 Controparte_3
opposta all'accoglimento del gravame.
Occorre in primo luogo dare atto che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione si è formato giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di nullità del mutuo per applicazione di interessi usurari, per omessa o erronea indicazione del TAEG/ISC ed è stato accertato il debito residuo in un importo inferiore a quello oggetto di precetto.
Ciò premesso, nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
Rammentato che, secondo la definizione offerta dall'art. 38 TUB, il mutuo fondiario ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili e che esso si connota in funzione delle peculiarità indicate dai successivi artt. 39-41 TUB, ivi compresa l'esenzione per il creditore fondiario dall'obbligo della preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo per l'avvio del procedimento di espropriazione (art. 41 comma I TUB), il dato testuale ritraibile dall'art. 39 comma VI TUB
nega fondamento all'assunto dell'appellante secondo cui la concessione dell'ipoteca su in immobile in costruzione e l'erogazione della somma mutuata per l'acquisto di un bene in questi termini censito al catasto (categoria F3) precluderebbe alla qualificazione del mutuo
6 come fondiario. La norma menzionata, là ove prevede che “in caso di edificio o complesso
condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il
promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi
ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o
in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e,
correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”, attesta, al contrario e in termini espliciti, che l'operazione fondiaria può aver avere a oggetto anche immobili in corso di costruzione. Se ne ricava che l'iscrizione dell'ipoteca su un immobile in costruzione non osta all'attribuzione al mutuo della natura fondiaria. Nel concreto poi tale natura non è
seriamente revocabile in dubbio in considerazione della complessiva struttura dell'operazione (che, in conformità alla definizione di cui all'art. 38 comma I TUB,
prevedeva l'erogazione dell'importo di € 130.000.00 da restituire in 30 anni a fronte della concessione di garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile in costruzione) e della formulazione letterale della convenzione (che in più clausole e, in particolare nella prima intitolata “oggetto del contratto” e nella quinta, “ipoteca”, richiamava espressamente le disposizioni degli artt. 38 e seguenti, ivi compreso l'art. 41, del TUB).
Proseguendo nella disamina delle ragioni dell'impugnazione deve poi osservarsi, aderendo al persuasivo approdo della giurisprudenza di legittimità -saldamente ancorato, peraltro, al dato letterale dell'art. 38 comma I TUB che delinea l'oggetto, non la causa del contratto-
7 che ciò che caratterizza la natura fondiaria di un contratto di mutuo non è lo scopo del finanziamento, il quale non rientra nella causa del contratto, quanto piuttosto l'immediata erogazione di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con previsione di restituzione della somma oltre il breve termine. “Il mutuo (o il finanziamento)
fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità,
che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità
che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a
controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto
connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili
(rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)”
(Cass. civ. sez. III, 14/4/2021, n. 9838), ove, invece, come è noto, nel mutuo di scopo la destinazione della somma erogata alla finalità indicata in contratto risponde a un interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante. La causa del muto di scopo, invero, “è più
di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga
solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo
scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale” (Cass. civ.,
sez. I, 19.9.2024 n. 25193), di modo che nel sinallagma funzionale assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata. Qualora invece nel contratto di mutuo la prevista destinazione delle somme erogate risponda unicamente all'interesse del mutuatario, non ha luogo una modifica del tipo
8 contrattuale e ciò ancorché vi sia stata esteriorizzazione dei motivi del negozio; “in tale
eventualità, …, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato,
vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non
accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè
idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove
manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico
obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo
si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei
confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla
specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o
meno del contratto stesso” (Cass. civ. sez. III, 14/4/2021, n. 9838, in motivazione).
Se dunque il mutuo fondiario non si ascrive alla categoria concettuale del mutuo di scopo,
neppure il contratto intercorso tra le parti -che neppure in ciò si connota, pertanto, in termini di peculiarità rispetto al mutuo fondiario- vi rientra. Non si riscontra, invero, nel testo negoziale alcuna indicazione sul vincolo di scopo delle somme mutuate tale da postulare un impegno del sovvenuto a perseguirlo nell'interesse della banca, né un diritto della banca a interloquire sull'andamento dei lavori di costruzione, difettando per vero perfino la menzione della finalità per la quale è stata richiesta la somma mutuata. Né il motivo per cui il mutuatario si risolse ad accedere al credito può dedursi sic et simpliciter dalla circostanza
9 che il mutuo sia stato garantito tramite un'ipoteca iscritta su un immobile catastato nella cat.
F3, e quindi tra gli immobili “in corso di costruzione”, mera descrizione delle caratteristiche del bene gravato dalla garanzia.
Ribadito che “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al
tipo contrattuale dell' art. 1813 c.c. , può essere così definito solo allorché contenga una
clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante,
in ragione dell'interesse di quest'ultimo -diretto o indiretto- ad una specifica modalità di
utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la
mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente,
solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del
contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. civ. sez.
I, 5/6/2024 n. 15695), non resta che concludere riguardo all'ininfluenza della mancata realizzazione dell'immobile -della quale pure è dato dubitare ove si consideri che nella perizia di stima svolta dalla banca, al punto 3) relativo alla descrizione dello “stato dell'immobile”, questo risulta “costruito” e, ancora, che è individuato catastalmente con indicazione di foglio, particella e subalterno quando la catastazione di un bene può essere effettuata solo dopo la sua edificazione- rispetto alla validità del negozio intercorso tra le parti.
10 Infondato è anche il secondo profilo di doglianza con il quale l'appellante invoca la nullità
della grazia e del mutuo in ragione del mancato rispetto del c.d. limite di finanziabilità
dell'80 % del valore dell'immobile ipotecato di cui all'art. 38 TUB. Non solo, invero:
- in punto di fatto, la discordanza tra le due perizie di stima agli atti (quella predisposta nell'interesse della banca mutuante e quella elaborata per conto del proprietario) risiede essenzialmente nell'indicazione dell'estensione dell'immobile, giacché solo il primo dei due elaborati -correttamente- valorizza il terrazzo sovrastante di pertinenza esclusiva dell'immobile, il quale concorre in termini obiettivi a determinarne estensione e valore;
- ma, sotto altro ancor più rilevante profilo, in diritto, un recente insegnamento della
Suprema Corte in funzione nomofilattica ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il
limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è
elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del
contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento
meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato
all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito
della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva
11 proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi
nella concessione del credito”. Cass. S.U. 16.11.2022 n. 33719, di seguito ripresa da Cass.
28.12.2024 n. 34760).
Conclusivamente, confermata l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 41 TUB, che esenta la banca mutuataria dalla notifica del titolo esecutivo, l'appello deve essere respinto
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in € 9.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, €
1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19.6.2020 Parte_3
a quale mandataria per la gestione volta al recupero dei crediti di CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 687 del 11.2.2020; CP_3
condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 9.800,00, così come specificato in motivazione,
oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
12 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AN IN LI AC
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. IN LI AC Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AN Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN CA e AL RI per procura alle liti depositata unitamente all'atto di appello;
Appellante
già (c.f. , quale mandataria di CP_1 CP_2 P.IVA_1
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 AL NA per procura generale del 20.07.2011 rep. 68815 racc. 19361 ai rogiti del Notaio . Persona_1
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello, così provvedere:
nel merito, accertare e dichiarare la parziale nullità della sentenza n. 687/2020 del
11.02.2020 del Tribunale di Palermo, limitatamente al rilievo inerente l'integrale nullità del contratto di mutuo ex artt. 1418 e 1419 c.c. e l'impossibilità di condurre il medesimo contratto nell'alveo della disciplina mutuo fondiario, per i motivi meglio descritti in atti;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, confermando tutte le ulteriori statuizioni, accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di mutuo, provvedendo alle conseguenziali determinazioni di legge e, per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
condannare (nuova denominazione di ), in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria della gestione del recupero dei crediti dei cessionaria dei crediti , al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
2 rigettare l'appello in esame confermando in ogni sua parte la sentenza n.687/2020, resa il
3.02.2020 dal Tribunale di Palermo;
ritenere e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario in forma esecutiva del 15 maggio 2007, Rep. n.56256, Racc. n.10871, ricevuto dal Dott. Persona_2
Notaio in Palermo;
ritenere e dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a Pt_1
il 4.11.2016 fino al limite di € 123.813,18;
[...]
condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 687 del 11.2.2020, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli da nuova denominazione di per il pagamento di CP_2 CP_1
€ 132.286,77, oltre spese e interessi moratori al tasso contrattuale dal 1.10.2016 fino al saldo,
in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario di originari € 130.000,00 stipulato il
15.5.2007 con , ha confermato il precetto fino al limite di € 123.813,18. CP_4
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale:
- ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione della banca convenuta, la quale aveva documentato la qualità di mandataria della banca titolare del credito;
- ha rigettato la doglianza concernente la violazione del limite di finanziabilità
dell'immobile smentita, in fato, dalla perizia di stima allegata al contratto e superata,
3 in diritto, dall'inidoneità de rilievo a travolgere la validità della prestata garanzia ipotecaria o l'obbligazione restitutoria del capitale;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo in forma esecutiva, rilevando che il carattere fondiario del mutuo posto a fondamento del precetto determinava l'applicabilità dell'art. 41 comma I TUB;
- nel merito, ha accertato la conformità del piano di ammortamento rateale cd. alla francese al disposto dell'art. 1194 c.c. e dell'art. 120 TUB, escludendo ogni violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.;
- ha evidenziato che l'omessa o erronea indicazione dell' non comporta una Pt_2
maggiore onerosità del finanziamento, sibbene unicamente l'erronea o mancata rappresentazione del suo costo effettivo complessivo;
- ha verificato la compatibilità con la disciplina antiusura del saggio degli interessi convenuti in contratto, tanto corrispettivi, tanto moratori, esclusa l'incidenza -rispetto ai primi- della commissione di estinzione anticipata;
- relativamente al quantum, condividendo gli esiti della disposta consulenza contabile e considerati i pagamenti parziali effettuati dal debitore, ha quantificato il debito residuo gravante sull'opponente alla data del 30.9.2016 in € 123.813,18, in luogo di €
132.286,77;
- ha compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico della banca convenuta le spese di c.t.u.
4 ha proposto appello parziale avverso la sentenza, affidato a un unico Parte_1
motivo con il quale si duole della stringata e insufficiente motivazione della sentenza,
inidonea a dare contezza delle ragioni del rigetto della domanda di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, adempimento propedeutico imprescindibile nel difetto dei presupposti normativi per la qualificazione del negozio intercorso tra le parti in termini di mutuo fondiario e, in conseguenza, per l'applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 41 TUB. Deduce, più in dettaglio, che:
- i) la concessione della garanzia ipotecaria su un immobile in corso di costruzione al momento della conclusione del mutuo ostava al riconoscimento del carattere fondiario dell'operazione, venendo piuttosto in rilievo nel concreto un mutuo edilizio di scopo,
nullo per difetto di causa stante la mancata realizzazione della finalità espressamente dedotta in contratto, ovvero il completamento dell'opera, come dimostrato dalla
“permanenza dell'unità in contesa nell'alveo della categoria catastale F3” (pag. 10
dell'atto di appello);
i) il mutuo era stato concesso in violazione del limite di finanziabilità posto, con norma imperativa a presidio dell'economia nazionale, dall'art. 38 comma 2 TUB
e definito dalla delibera CICR del 22.4.1995, che aveva fissato al 80% la proporzione tra importo finanziato e valore dell'immobile, con conseguente nullità
integrale del mutuo -estesa non alla sola garanza ipotecaria, violativa della par
condicio creditorum, ma involgente lo stesso “obbligo di pagamento delle relative
5 rate” (pag. 14 dell'appello)- e disapplicazione della disciplina speciale di privilegio, segnatamente della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di notifica preventiva del titolo esecutivo.
Ricostituitosi il contraddittorio, quale mandataria di si è CP_1 Controparte_3
opposta all'accoglimento del gravame.
Occorre in primo luogo dare atto che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione si è formato giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di nullità del mutuo per applicazione di interessi usurari, per omessa o erronea indicazione del TAEG/ISC ed è stato accertato il debito residuo in un importo inferiore a quello oggetto di precetto.
Ciò premesso, nel merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
Rammentato che, secondo la definizione offerta dall'art. 38 TUB, il mutuo fondiario ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili e che esso si connota in funzione delle peculiarità indicate dai successivi artt. 39-41 TUB, ivi compresa l'esenzione per il creditore fondiario dall'obbligo della preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo per l'avvio del procedimento di espropriazione (art. 41 comma I TUB), il dato testuale ritraibile dall'art. 39 comma VI TUB
nega fondamento all'assunto dell'appellante secondo cui la concessione dell'ipoteca su in immobile in costruzione e l'erogazione della somma mutuata per l'acquisto di un bene in questi termini censito al catasto (categoria F3) precluderebbe alla qualificazione del mutuo
6 come fondiario. La norma menzionata, là ove prevede che “in caso di edificio o complesso
condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il
promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi
ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o
in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e,
correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia”, attesta, al contrario e in termini espliciti, che l'operazione fondiaria può aver avere a oggetto anche immobili in corso di costruzione. Se ne ricava che l'iscrizione dell'ipoteca su un immobile in costruzione non osta all'attribuzione al mutuo della natura fondiaria. Nel concreto poi tale natura non è
seriamente revocabile in dubbio in considerazione della complessiva struttura dell'operazione (che, in conformità alla definizione di cui all'art. 38 comma I TUB,
prevedeva l'erogazione dell'importo di € 130.000.00 da restituire in 30 anni a fronte della concessione di garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile in costruzione) e della formulazione letterale della convenzione (che in più clausole e, in particolare nella prima intitolata “oggetto del contratto” e nella quinta, “ipoteca”, richiamava espressamente le disposizioni degli artt. 38 e seguenti, ivi compreso l'art. 41, del TUB).
Proseguendo nella disamina delle ragioni dell'impugnazione deve poi osservarsi, aderendo al persuasivo approdo della giurisprudenza di legittimità -saldamente ancorato, peraltro, al dato letterale dell'art. 38 comma I TUB che delinea l'oggetto, non la causa del contratto-
7 che ciò che caratterizza la natura fondiaria di un contratto di mutuo non è lo scopo del finanziamento, il quale non rientra nella causa del contratto, quanto piuttosto l'immediata erogazione di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con previsione di restituzione della somma oltre il breve termine. “Il mutuo (o il finanziamento)
fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità,
che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità
che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
nè - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a
controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto
connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili
(rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)”
(Cass. civ. sez. III, 14/4/2021, n. 9838), ove, invece, come è noto, nel mutuo di scopo la destinazione della somma erogata alla finalità indicata in contratto risponde a un interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante. La causa del muto di scopo, invero, “è più
di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga
solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo
scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale” (Cass. civ.,
sez. I, 19.9.2024 n. 25193), di modo che nel sinallagma funzionale assume rilievo essenziale anche quest'ultima prestazione, in termini corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata. Qualora invece nel contratto di mutuo la prevista destinazione delle somme erogate risponda unicamente all'interesse del mutuatario, non ha luogo una modifica del tipo
8 contrattuale e ciò ancorché vi sia stata esteriorizzazione dei motivi del negozio; “in tale
eventualità, …, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato,
vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non
accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè
idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove
manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico
obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo
si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei
confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla
specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o
meno del contratto stesso” (Cass. civ. sez. III, 14/4/2021, n. 9838, in motivazione).
Se dunque il mutuo fondiario non si ascrive alla categoria concettuale del mutuo di scopo,
neppure il contratto intercorso tra le parti -che neppure in ciò si connota, pertanto, in termini di peculiarità rispetto al mutuo fondiario- vi rientra. Non si riscontra, invero, nel testo negoziale alcuna indicazione sul vincolo di scopo delle somme mutuate tale da postulare un impegno del sovvenuto a perseguirlo nell'interesse della banca, né un diritto della banca a interloquire sull'andamento dei lavori di costruzione, difettando per vero perfino la menzione della finalità per la quale è stata richiesta la somma mutuata. Né il motivo per cui il mutuatario si risolse ad accedere al credito può dedursi sic et simpliciter dalla circostanza
9 che il mutuo sia stato garantito tramite un'ipoteca iscritta su un immobile catastato nella cat.
F3, e quindi tra gli immobili “in corso di costruzione”, mera descrizione delle caratteristiche del bene gravato dalla garanzia.
Ribadito che “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al
tipo contrattuale dell' art. 1813 c.c. , può essere così definito solo allorché contenga una
clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante,
in ragione dell'interesse di quest'ultimo -diretto o indiretto- ad una specifica modalità di
utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la
mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente,
solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del
contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. civ. sez.
I, 5/6/2024 n. 15695), non resta che concludere riguardo all'ininfluenza della mancata realizzazione dell'immobile -della quale pure è dato dubitare ove si consideri che nella perizia di stima svolta dalla banca, al punto 3) relativo alla descrizione dello “stato dell'immobile”, questo risulta “costruito” e, ancora, che è individuato catastalmente con indicazione di foglio, particella e subalterno quando la catastazione di un bene può essere effettuata solo dopo la sua edificazione- rispetto alla validità del negozio intercorso tra le parti.
10 Infondato è anche il secondo profilo di doglianza con il quale l'appellante invoca la nullità
della grazia e del mutuo in ragione del mancato rispetto del c.d. limite di finanziabilità
dell'80 % del valore dell'immobile ipotecato di cui all'art. 38 TUB. Non solo, invero:
- in punto di fatto, la discordanza tra le due perizie di stima agli atti (quella predisposta nell'interesse della banca mutuante e quella elaborata per conto del proprietario) risiede essenzialmente nell'indicazione dell'estensione dell'immobile, giacché solo il primo dei due elaborati -correttamente- valorizza il terrazzo sovrastante di pertinenza esclusiva dell'immobile, il quale concorre in termini obiettivi a determinarne estensione e valore;
- ma, sotto altro ancor più rilevante profilo, in diritto, un recente insegnamento della
Suprema Corte in funzione nomofilattica ha chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il
limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. 385 del 1993, non è
elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del
contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento
meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato
all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito
della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a
fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai
erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva
11 proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi
nella concessione del credito”. Cass. S.U. 16.11.2022 n. 33719, di seguito ripresa da Cass.
28.12.2024 n. 34760).
Conclusivamente, confermata l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 41 TUB, che esenta la banca mutuataria dalla notifica del titolo esecutivo, l'appello deve essere respinto
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio di appello liquidate, in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, in € 9.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, €
1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19.6.2020 Parte_3
a quale mandataria per la gestione volta al recupero dei crediti di CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 687 del 11.2.2020; CP_3
condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 9.800,00, così come specificato in motivazione,
oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
12 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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