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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Giudice rel. dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 446/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Brunella De Maio ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Diaz n. 12;
PARTE APPELLANTE
E
rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sarno alla Via Orza n. 17;
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Ugo D'Angelo ed elettivamente domiciliata in
Sarno alla Via Laudisio n. 37;
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 12.3.2021
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con la sentenza n. 308/2021 qui impugnata il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, accogliendo la domanda proposta dall'Avv. nei confronti della Controparte_1 Cassa e dell'Ente di riscossione, dichiarava l'estinzione del debito relativo al Pt_1 contributo soggettivo anni 2013-2014 dovuto dal professionista alla propria Cassa
Previdenziale, tanto sul presupposto dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente nell'ottobre 2016 dell'intero importo in questione, e per l'effetto dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale nr. 10020110036026851000 riferita all'istante, annullando la stessa e condannando le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con appello depositato il 28.7.2021 la Parte_2 censurava la sentenza di primo grado sostenendone l'illegittimità per erronea valutazione delle risultanze processuali, con riferimento in particolare ai profili relativi alla corretta ricostruzione dell'obbligo di contribuzione da parte degli avvocati nonché dell'iter procedimentale correlato all'istanza di rateazione avanzata dal ricorrente ed ai pagamenti effettivamente posti in essere dal professionista nel corso del tempo. Concludeva per il rigetto della domanda originariamente proposta dal con vittoria di spese del CP_1 doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva il e, all'esito di articolata CP_1 ricostruzione della vicenda in termini difformi dalla prospettazione dell'appellante, concludeva chiedendo alla Corte di “1. rigettare l'appello nel merito in quanto è stata
l'omissione da parte di , ad indurre in errore il Controparte_3 contribuente e per l'effetto confermare la gravata sentenza n. 308/2021 emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio recante RG. 865/2017; 1. in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto estinzione del debito con integrale compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva altresì la quale aderiva “per quanto di Controparte_2 ragione all'appello proposto dalla in ordine alla pretesa creditoria sottesa alla Parte_1 cartella esattoriale n. 10020170000846356000, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instaurate in corso di procedimento, anche su iniziativa della Corte, dinamiche conciliative tra le parti, all'udienza odierna le parti concordemente concludevano nei seguenti termini:
“Le parti dichiarano di avere conciliato la vertenza e chiedono concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere con sentenza e con compensazione integrale delle spese”.
All'esito la Corte pronunciava dispositivo in atti.
Tenuto conto delle concordi richieste e prospettazioni delle parti all'ultima udienza, emerge il venir meno di ogni interesse delle stesse al proseguimento del presente giudizio e deve, pertanto, emettersi pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU
18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Alla stregua della stessa volontà manifestata dalle parti in occasione, in particolare, dell'ultimo verbale di udienza, l'esito del giudizio consente di disporre la compensazione tra le predette delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.7.2021 da in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. nei confronti di ed Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 308/2021 del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 12.9.2025
Il CONS. EST.(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Giudice rel. dr. Mauro CASALE Giudice ausiliario ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 446/2021 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Brunella De Maio ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Diaz n. 12;
PARTE APPELLANTE
E
rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
Sarno alla Via Orza n. 17;
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Ugo D'Angelo ed elettivamente domiciliata in
Sarno alla Via Laudisio n. 37;
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 308/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 12.3.2021
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con la sentenza n. 308/2021 qui impugnata il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, accogliendo la domanda proposta dall'Avv. nei confronti della Controparte_1 Cassa e dell'Ente di riscossione, dichiarava l'estinzione del debito relativo al Pt_1 contributo soggettivo anni 2013-2014 dovuto dal professionista alla propria Cassa
Previdenziale, tanto sul presupposto dell'intervenuto pagamento da parte del ricorrente nell'ottobre 2016 dell'intero importo in questione, e per l'effetto dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale nr. 10020110036026851000 riferita all'istante, annullando la stessa e condannando le parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con appello depositato il 28.7.2021 la Parte_2 censurava la sentenza di primo grado sostenendone l'illegittimità per erronea valutazione delle risultanze processuali, con riferimento in particolare ai profili relativi alla corretta ricostruzione dell'obbligo di contribuzione da parte degli avvocati nonché dell'iter procedimentale correlato all'istanza di rateazione avanzata dal ricorrente ed ai pagamenti effettivamente posti in essere dal professionista nel corso del tempo. Concludeva per il rigetto della domanda originariamente proposta dal con vittoria di spese del CP_1 doppio grado di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva il e, all'esito di articolata CP_1 ricostruzione della vicenda in termini difformi dalla prospettazione dell'appellante, concludeva chiedendo alla Corte di “1. rigettare l'appello nel merito in quanto è stata
l'omissione da parte di , ad indurre in errore il Controparte_3 contribuente e per l'effetto confermare la gravata sentenza n. 308/2021 emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio recante RG. 865/2017; 1. in subordine, dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuto estinzione del debito con integrale compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva altresì la quale aderiva “per quanto di Controparte_2 ragione all'appello proposto dalla in ordine alla pretesa creditoria sottesa alla Parte_1 cartella esattoriale n. 10020170000846356000, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Instaurate in corso di procedimento, anche su iniziativa della Corte, dinamiche conciliative tra le parti, all'udienza odierna le parti concordemente concludevano nei seguenti termini:
“Le parti dichiarano di avere conciliato la vertenza e chiedono concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere con sentenza e con compensazione integrale delle spese”.
All'esito la Corte pronunciava dispositivo in atti.
Tenuto conto delle concordi richieste e prospettazioni delle parti all'ultima udienza, emerge il venir meno di ogni interesse delle stesse al proseguimento del presente giudizio e deve, pertanto, emettersi pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali -anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU
18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno, alla luce di quanto in precedenza esposto, l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Alla stregua della stessa volontà manifestata dalle parti in occasione, in particolare, dell'ultimo verbale di udienza, l'esito del giudizio consente di disporre la compensazione tra le predette delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 28.7.2021 da in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. nei confronti di ed Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 308/2021 del
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Salerno, 12.9.2025
Il CONS. EST.(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)