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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 870/2023
Promosso da
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Marini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1217/2023 del 29/09/2023, pubblicata in pari data
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Di parte appellante: «…… riformare l'appellata sentenza del Tribunale di
Ancona, anche in punto di spese, e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da
. Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio» Controparte_1
Di parte appellata: «…..richiamato quanto in atti, ritenuta l'ammissibilità dei documenti depositati in data 17 gennaio 2025 (della cui produzione è stata in pari data notiziata controparte con comunicazione dell'indice a mezzo pec al domicilio digitale, come da ricevuta di accettazione e di consegna che si allegano) e rigettata ogni avversa eccezione e deduzione, respingere l'impugnazione ex adverso proposta e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona - pronunciando sulla impugnazione proposta da , avente ad oggetto il decreto Controparte_1 con cui la Prefettura di il 23.3.2023 gli aveva revocato la patente di guida Pt_1 ai sensi dell'art. 120 I e II comma del codice della strada – ha accertato, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della patente di guida, il diritto del ad ottenere la restituzione della patente di guida già conseguita ed ha CP_1 compensato tra le parti le spese del procedimento.
II.) La ha proposto Parte_1 appello avverso la suindicata sentenza, per i motivi di seguito illustrati, chiedendo di riformare la decisione, anche in punto di spese, e, per l'effetto, di respingere la domanda della controparte.
III.) Si è costituito il che ha contestato la impugnazione avversaria CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 9 IV.) Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe e depositate nei termini assegnati le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione il 25/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata rilevandone la erroneità, stante la completa e adeguata valutazione da parte della di tutti gli elementi del caso di specie che Parte_1 denotano una attuale pericolosità sociale dell'appellato, tale da giustificare la revoca della patente di guida.
In particolare l'appellante evidenzia che tale provvedimento costituisce naturale conseguenza dell'applicazione dell'art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285/1992 come interpretati dalla giurisprudenza e che, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 22/2018, è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a condanne per i reati in materia di stupefacenti, sicché al
Prefetto è affidata una potestà amministrativa di natura discrezionale che impone di verificare se, in base alle circostanze del caso concreto, sussistano condizioni ostative al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Con riferimento alla fattispecie in esame l'appellante osserva che, tenuto conto sia della gravità della condanna ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio) sia del precedente specifico, seppure risalente nel tempo, il possesso della patente di guida in capo all'interessato integra una situazione di pericolo, tanto per la sicurezza pubblica quanto per la circolazione stradale.
Precisa, inoltre, che il provvedimento di revoca rimanda, per relationem, alle stesse circostanze di fatto accertate in sede penale, ponendo l'accento sulla tipologia, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente detenuta dal reo, nonché sul rinvenimento nel suo appartamento di un bilancino unitamente a un'ingente somma di danaro, incompatibile con l'attività lavorativa svolta dal condannato.
pagina 3 di 9 La , pertanto, desumendo la pericolosità sociale dell'appellato dalla Parte_1 gravità del reato commesso, sostiene che il provvedimento di revoca della patente rappresenti lo strumento idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati, considerato anche il fatto che il non ha fornito alcun contributo CP_1 utile alle indagini, avendo reso dichiarazioni inverosimili.
Ad avviso dell'appellante è quindi errata la valutazione compiuta dal primo giudice secondo cui la non avrebbe adeguatamente considerato la Parte_1 personalità del condannato, avendo invece l'Autorità amministrativa basato il provvedimento di revoca sul circostanziato apprezzamento dei fatti commessi, della loro gravità e della condotta posta in essere dal CP_1
Evidenzia inoltre l'appellante che il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale in sede amministrativa si discosta da quello che l'organo giurisdizionale è chiamato a svolgere per la concessione di misure alternative alla detenzione, dovendo la necessariamente considerare la correlazione tra la tipologia Parte_1 di reato accertato e il possibile utilizzo del titolo di guida.
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1.) Va premesso che la normativa di riferimento, in tema di revoca della patente di guida, prevede, per quanto rileva nel caso di specie, che «
1. Non possono conseguire la patente di guida, (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi (…)
2. (…) se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…)» (art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992 e succ. mod.).
2.2) La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui pagina 4 di 9 dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Corte Cost. n. 22/2018).
2.3.) Ne consegue che, come rilevato dal Tribunale, l'amministrazione, un volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della patente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale oppure se, invece, il possesso della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.
309/1990 e succ. mod., il Prefetto è chiamato ad esercitare un potere amministrativo di natura discrezionale, che deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazione in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato tenuto conto che, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza. 22/2018, “la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.
Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno”.
2.4) Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri: "(a) gravità degli episodi
pagina 5 di 9 criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida". (TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023)
3.1) Nel caso in esame, l'Autorità amministrativa, disponendo il provvedimento ablativo, ha rilevato che “(…) la sentenza di condanna non lascia dubbi in ordine alla detenzione ai fini dello spaccio della sostanza stupefacente di tipo cocaina rinvenuta visto il quantitativo sequestrato (grammi 225,18), nonché dal rinvenimento di un bilancino e sostanza da taglio. Come la disponibilità dell'ingente somma di denaro (€. 19.930) nascosta nell'imbottitura di un cuscino conferma la stabilità e professionalità del traffico non giustificata dalla mera attività di commercio ambulante svolta” e che “emerge un precedente specifico che dimostra la non occasionalità della condotta” (vds. decreto Prefettura U.T.G.
Ancona del 23/03/2023).
3.2) Gli elementi valorizzati dalla nel decreto impugnato e ribaditi in Parte_1 questa sede, non possono di per sé ritenersi idonei e sufficienti ai fini di una completa valutazione della personalità dell'interessato essendo a tale fine necessario verificare la pericolosità del medesimo allo stato attuale, avuto riguardo, quindi, anche al comportamento tenuto in epoca successiva alla condanna per il reato, indubbiamente grave, commesso.
3.3) Nella specie risulta che il destinatario del provvedimento impugnato, durante il periodo di detenzione, si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni impartitegli dall'Autorità giudiziaria, ha espiato la pena inflitta e, dopo la liberazione anticipata, non ha posto in essere condotte dalle quali poter desumere il coinvolgimento in attività illecite.
pagina 6 di 9 Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che:
- il Tribunale del Riesame, nell'autorizzare il (all'epoca detenuto agli CP_1 arresti domiciliari) ad allontanarsi dalla sua abitazione due giorni alla settimana
(dalle ore 7,00 alle ore 15,00) per svolgere attività lavorativa presso un mercato ambulante, ha riscontrato l'assenza di segnalazioni di violazioni delle disposizioni impartite al medesimo (ordinanza del Tribunale di Ancona – Sez. Riesami e
Appelli del 07/12/2021, pubbl. 20/12/2021);
- successivamente, la Corte di Appello di Ancona – Sezione Penale ha, dapprima, rideterminato la pena inflitta al condannato, concedendo le attenuanti generiche (vds. sentenza Corte di Appello di Ancona del 28/04/2022, pubblicata il
03/05/2022) – rilevando che, sin dall'accertamento del fatto, l'imputato aveva tenuto un atteggiamento collaborativo – e, poi, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della presentazione quotidiana ai
Carabinieri di con contestuale immediata scarcerazione del prevenuto Pt_1
(vds. ordinanza Corte di Appello di Ancona – Sez. Pen. del 09/06/2022);
- l'odierno appellato, inoltre, ha beneficiato della misura, alternativa alla detenzione, dell'affidamento in prova all' ai sensi dell'art. 47 CP_2
Ordinamento penitenziario, «in quanto dopo il fatto-reato e l'arresto ha sofferto un consistente periodo di custodia cautelare durante e dopo il quale ha dimostrato di saper correttamente rispettare le prescrizioni, mentre la ripresa dell'attività di lavoro può presumibilmente costituire l'elemento che fa venir meno lo stimolo a nuove condotte delinquenziali a scopo di lucro» (provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza di Ancona del 22-27/03/2023).
Inoltre - premessa l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla difesa del nel corso del giudizio di appello, con la nota di deposito del CP_1
17/01/2025, perché formatisi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e alla costituzione in giudizio dell'appellato (avvenuta il 12.12.2023)
- va osservato che il magistrato di sorveglianza, nell'accogliere l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 L. n. 354 del 26/07/1975, ha riconosciuto che
«(…) nel corso delle misure eseguite, parte in arresti domiciliari, parte in affidamento in prova al servizio sociale, il reo ha dato sufficiente prova di
pagina 7 di 9 partecipazione all'opera di rieducazione, facendo registrare una condotta complessivamente regolare e dimostrativa di concreto recupero (…)» (vds. provvedimento n. 2252/24 del 20/11/2024, alleg. 1 alla citata nota di deposito e successivo provvedimento di liberazione immediata della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Ancona del 20/11/2024, all. 2 alla nota di deposito cit.).
Non risulta che, dopo i fatti commessi, vi siano state ulteriori segnalazioni di polizia riguardanti il (vds. “Informazioni per revoca della patente di CP_1 guida ai sensi dell'art. 120 comma 2 del C.d.S.” del 27/10/2022 – Questura di
– Divisione di Polizia Anticrimine, all. 4 alla comparsa di costituzione della Pt_1
nel procedimento di grado), né vi è prova che il frequenti Parte_1 CP_1 soggetti collegati al mondo del crimine o comunque pericolosi.
4.) Le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono ritenere che l'odierno appellato ha manifestato di voler proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa e di voler mantenere nel tempo una condotta regolare, circostanza confermata anche dal fatto che il medesimo ha frequentato il Dipartimento delle
Dipendenze patologiche di con risultati positivi tanto che nella relazione Pt_1 prodotta (doc. n. 5 allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dal i sanitari hanno evidenziato che il comportamento del medesimo “è CP_1 sempre adeguato e collaborante e non ha evidenziato particolari elementi di criticità”.
Si ritiene pertanto che, all'esito della complessiva valutazione della personalità dell'odierno appellato, le doglianze articolate dall'appellante non siano fondate, risultando il provvedimento impugnato basato su una motivazione che, come osservato dal Tribunale, non appare proporzionata e commisurata al caso di specie, non avendo la effettuato una completa e adeguata valutazione Parte_1 di tutti gli elementi finalizzati ad esprimere un giudizio di pericolosità sociale orientato alla attualità, elementi che – nella specie – tenuto conto della condotta dell'appellato, anche nel periodo di detenzione, dello svolgimento dell'attività lavorativa di ambulante – che richiede spostamenti tra i mercati rionali e quindi il possesso della patente di guida – della mancanza di nuove denunce a carico del pagina 8 di 9 e di frequentazione di soggetti pericolosi inducono a ravvisare i requisiti CP_1 prescritti per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione assume rilevo la presenza sul casellario giudiziale dell'appellato di un altro precedente penale per reati in materia di stupefacenti, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca del fatto (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, D.P.R. n. 309/1990, commesso il 21/02/2008 – sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p. emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Ancona il 24/09/2008, irrevocabile dal 18/11/2008, vds. certificato del Casellario Giudiziale del 30/09/2022).
5.) In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello non può essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Considerata la oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Rilevato che risulta soccombente la , odierna appellante, ammessa Parte_1 alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1217/2023, pubblicata il
29/09/2023; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 870/2023
Promosso da
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Marini
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1217/2023 del 29/09/2023, pubblicata in pari data
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Di parte appellante: «…… riformare l'appellata sentenza del Tribunale di
Ancona, anche in punto di spese, e per l'effetto rigettare il ricorso proposto da
. Vinte le spese di ambo i gradi di giudizio» Controparte_1
Di parte appellata: «…..richiamato quanto in atti, ritenuta l'ammissibilità dei documenti depositati in data 17 gennaio 2025 (della cui produzione è stata in pari data notiziata controparte con comunicazione dell'indice a mezzo pec al domicilio digitale, come da ricevuta di accettazione e di consegna che si allegano) e rigettata ogni avversa eccezione e deduzione, respingere l'impugnazione ex adverso proposta e per l'effetto confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona - pronunciando sulla impugnazione proposta da , avente ad oggetto il decreto Controparte_1 con cui la Prefettura di il 23.3.2023 gli aveva revocato la patente di guida Pt_1 ai sensi dell'art. 120 I e II comma del codice della strada – ha accertato, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della patente di guida, il diritto del ad ottenere la restituzione della patente di guida già conseguita ed ha CP_1 compensato tra le parti le spese del procedimento.
II.) La ha proposto Parte_1 appello avverso la suindicata sentenza, per i motivi di seguito illustrati, chiedendo di riformare la decisione, anche in punto di spese, e, per l'effetto, di respingere la domanda della controparte.
III.) Si è costituito il che ha contestato la impugnazione avversaria CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 9 IV.) Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe e depositate nei termini assegnati le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione il 25/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con un unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata rilevandone la erroneità, stante la completa e adeguata valutazione da parte della di tutti gli elementi del caso di specie che Parte_1 denotano una attuale pericolosità sociale dell'appellato, tale da giustificare la revoca della patente di guida.
In particolare l'appellante evidenzia che tale provvedimento costituisce naturale conseguenza dell'applicazione dell'art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285/1992 come interpretati dalla giurisprudenza e che, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 22/2018, è venuto meno l'automatismo della revoca della patente conseguente a condanne per i reati in materia di stupefacenti, sicché al
Prefetto è affidata una potestà amministrativa di natura discrezionale che impone di verificare se, in base alle circostanze del caso concreto, sussistano condizioni ostative al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Con riferimento alla fattispecie in esame l'appellante osserva che, tenuto conto sia della gravità della condanna ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio) sia del precedente specifico, seppure risalente nel tempo, il possesso della patente di guida in capo all'interessato integra una situazione di pericolo, tanto per la sicurezza pubblica quanto per la circolazione stradale.
Precisa, inoltre, che il provvedimento di revoca rimanda, per relationem, alle stesse circostanze di fatto accertate in sede penale, ponendo l'accento sulla tipologia, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente detenuta dal reo, nonché sul rinvenimento nel suo appartamento di un bilancino unitamente a un'ingente somma di danaro, incompatibile con l'attività lavorativa svolta dal condannato.
pagina 3 di 9 La , pertanto, desumendo la pericolosità sociale dell'appellato dalla Parte_1 gravità del reato commesso, sostiene che il provvedimento di revoca della patente rappresenti lo strumento idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati, considerato anche il fatto che il non ha fornito alcun contributo CP_1 utile alle indagini, avendo reso dichiarazioni inverosimili.
Ad avviso dell'appellante è quindi errata la valutazione compiuta dal primo giudice secondo cui la non avrebbe adeguatamente considerato la Parte_1 personalità del condannato, avendo invece l'Autorità amministrativa basato il provvedimento di revoca sul circostanziato apprezzamento dei fatti commessi, della loro gravità e della condotta posta in essere dal CP_1
Evidenzia inoltre l'appellante che il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale in sede amministrativa si discosta da quello che l'organo giurisdizionale è chiamato a svolgere per la concessione di misure alternative alla detenzione, dovendo la necessariamente considerare la correlazione tra la tipologia Parte_1 di reato accertato e il possibile utilizzo del titolo di guida.
2.) L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1.) Va premesso che la normativa di riferimento, in tema di revoca della patente di guida, prevede, per quanto rileva nel caso di specie, che «
1. Non possono conseguire la patente di guida, (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi (…)
2. (…) se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida (…)» (art. 120, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992 e succ. mod.).
2.2) La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità dell'art. 120, comma II, cod. strad., in relazione all'automatismo della revoca della patente, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ed ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui pagina 4 di 9 dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere» alla revoca della patente di guida, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Corte Cost. n. 22/2018).
2.3.) Ne consegue che, come rilevato dal Tribunale, l'amministrazione, un volta intervenuta la condanna, è tenuta a valutare se, in base alle circostanze del caso concreto, sia ravvisabile una situazione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida poiché, tenuto conto di precedenti condanne, il possesso della patente potrebbe agevolare la commissione di altri reati ed essere quindi un elemento sintomatico dell'aggravamento della pericolosità sociale oppure se, invece, il possesso della patente possa rappresentare un valido strumento di reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.
Pertanto, venuto meno l'automatismo della revoca della patente nei confronti dei soggetti condannati per i reati in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n.
309/1990 e succ. mod., il Prefetto è chiamato ad esercitare un potere amministrativo di natura discrezionale, che deve tener conto di una serie di elementi per la compiuta valutazione in ordine alla “affidabilità morale” dell'interessato tenuto conto che, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza. 22/2018, “la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei «requisiti morali» prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione.
Vale a dire che, diversamente dal “ritiro” del titolo in via amministrativa, di cui alla disposizione censurata, non risponde ad una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova, viceversa, la sua ratio nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno”.
2.4) Quanto ai criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale in questione, si ritiene, sulla base di quanto evidenziato dalla giurisprudenza, che sia possibile fare riferimento ai seguenti parametri: "(a) gravità degli episodi
pagina 5 di 9 criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida". (TAR Napoli n. 5509/2018 e n. 72/2023)
3.1) Nel caso in esame, l'Autorità amministrativa, disponendo il provvedimento ablativo, ha rilevato che “(…) la sentenza di condanna non lascia dubbi in ordine alla detenzione ai fini dello spaccio della sostanza stupefacente di tipo cocaina rinvenuta visto il quantitativo sequestrato (grammi 225,18), nonché dal rinvenimento di un bilancino e sostanza da taglio. Come la disponibilità dell'ingente somma di denaro (€. 19.930) nascosta nell'imbottitura di un cuscino conferma la stabilità e professionalità del traffico non giustificata dalla mera attività di commercio ambulante svolta” e che “emerge un precedente specifico che dimostra la non occasionalità della condotta” (vds. decreto Prefettura U.T.G.
Ancona del 23/03/2023).
3.2) Gli elementi valorizzati dalla nel decreto impugnato e ribaditi in Parte_1 questa sede, non possono di per sé ritenersi idonei e sufficienti ai fini di una completa valutazione della personalità dell'interessato essendo a tale fine necessario verificare la pericolosità del medesimo allo stato attuale, avuto riguardo, quindi, anche al comportamento tenuto in epoca successiva alla condanna per il reato, indubbiamente grave, commesso.
3.3) Nella specie risulta che il destinatario del provvedimento impugnato, durante il periodo di detenzione, si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni impartitegli dall'Autorità giudiziaria, ha espiato la pena inflitta e, dopo la liberazione anticipata, non ha posto in essere condotte dalle quali poter desumere il coinvolgimento in attività illecite.
pagina 6 di 9 Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che:
- il Tribunale del Riesame, nell'autorizzare il (all'epoca detenuto agli CP_1 arresti domiciliari) ad allontanarsi dalla sua abitazione due giorni alla settimana
(dalle ore 7,00 alle ore 15,00) per svolgere attività lavorativa presso un mercato ambulante, ha riscontrato l'assenza di segnalazioni di violazioni delle disposizioni impartite al medesimo (ordinanza del Tribunale di Ancona – Sez. Riesami e
Appelli del 07/12/2021, pubbl. 20/12/2021);
- successivamente, la Corte di Appello di Ancona – Sezione Penale ha, dapprima, rideterminato la pena inflitta al condannato, concedendo le attenuanti generiche (vds. sentenza Corte di Appello di Ancona del 28/04/2022, pubblicata il
03/05/2022) – rilevando che, sin dall'accertamento del fatto, l'imputato aveva tenuto un atteggiamento collaborativo – e, poi, ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della presentazione quotidiana ai
Carabinieri di con contestuale immediata scarcerazione del prevenuto Pt_1
(vds. ordinanza Corte di Appello di Ancona – Sez. Pen. del 09/06/2022);
- l'odierno appellato, inoltre, ha beneficiato della misura, alternativa alla detenzione, dell'affidamento in prova all' ai sensi dell'art. 47 CP_2
Ordinamento penitenziario, «in quanto dopo il fatto-reato e l'arresto ha sofferto un consistente periodo di custodia cautelare durante e dopo il quale ha dimostrato di saper correttamente rispettare le prescrizioni, mentre la ripresa dell'attività di lavoro può presumibilmente costituire l'elemento che fa venir meno lo stimolo a nuove condotte delinquenziali a scopo di lucro» (provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza di Ancona del 22-27/03/2023).
Inoltre - premessa l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla difesa del nel corso del giudizio di appello, con la nota di deposito del CP_1
17/01/2025, perché formatisi successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado e alla costituzione in giudizio dell'appellato (avvenuta il 12.12.2023)
- va osservato che il magistrato di sorveglianza, nell'accogliere l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 L. n. 354 del 26/07/1975, ha riconosciuto che
«(…) nel corso delle misure eseguite, parte in arresti domiciliari, parte in affidamento in prova al servizio sociale, il reo ha dato sufficiente prova di
pagina 7 di 9 partecipazione all'opera di rieducazione, facendo registrare una condotta complessivamente regolare e dimostrativa di concreto recupero (…)» (vds. provvedimento n. 2252/24 del 20/11/2024, alleg. 1 alla citata nota di deposito e successivo provvedimento di liberazione immediata della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Ancona del 20/11/2024, all. 2 alla nota di deposito cit.).
Non risulta che, dopo i fatti commessi, vi siano state ulteriori segnalazioni di polizia riguardanti il (vds. “Informazioni per revoca della patente di CP_1 guida ai sensi dell'art. 120 comma 2 del C.d.S.” del 27/10/2022 – Questura di
– Divisione di Polizia Anticrimine, all. 4 alla comparsa di costituzione della Pt_1
nel procedimento di grado), né vi è prova che il frequenti Parte_1 CP_1 soggetti collegati al mondo del crimine o comunque pericolosi.
4.) Le circostanze delineate, valutate complessivamente, inducono ritenere che l'odierno appellato ha manifestato di voler proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa e di voler mantenere nel tempo una condotta regolare, circostanza confermata anche dal fatto che il medesimo ha frequentato il Dipartimento delle
Dipendenze patologiche di con risultati positivi tanto che nella relazione Pt_1 prodotta (doc. n. 5 allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dal i sanitari hanno evidenziato che il comportamento del medesimo “è CP_1 sempre adeguato e collaborante e non ha evidenziato particolari elementi di criticità”.
Si ritiene pertanto che, all'esito della complessiva valutazione della personalità dell'odierno appellato, le doglianze articolate dall'appellante non siano fondate, risultando il provvedimento impugnato basato su una motivazione che, come osservato dal Tribunale, non appare proporzionata e commisurata al caso di specie, non avendo la effettuato una completa e adeguata valutazione Parte_1 di tutti gli elementi finalizzati ad esprimere un giudizio di pericolosità sociale orientato alla attualità, elementi che – nella specie – tenuto conto della condotta dell'appellato, anche nel periodo di detenzione, dello svolgimento dell'attività lavorativa di ambulante – che richiede spostamenti tra i mercati rionali e quindi il possesso della patente di guida – della mancanza di nuove denunce a carico del pagina 8 di 9 e di frequentazione di soggetti pericolosi inducono a ravvisare i requisiti CP_1 prescritti per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida.
Né al fine di pervenire ad una diversa conclusione assume rilevo la presenza sul casellario giudiziale dell'appellato di un altro precedente penale per reati in materia di stupefacenti, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca del fatto (detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti ex art. 73, D.P.R. n. 309/1990, commesso il 21/02/2008 – sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p. emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Ancona il 24/09/2008, irrevocabile dal 18/11/2008, vds. certificato del Casellario Giudiziale del 30/09/2022).
5.) In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello non può essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Considerata la oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Rilevato che risulta soccombente la , odierna appellante, ammessa Parte_1 alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere una amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1217/2023, pubblicata il
29/09/2023; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, il 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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