TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2771/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2771/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
depositata telematicamente in allegato all' atto di citazione dall' Avv. Vincenzo De Rosa, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Acerra (Na) alla Via San Gioacchino n. 11;
-attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Fabrizio Palmieri, con il quale è elett.te domiciliata in Napoli (Na) alla Via Santa Lucia n. 173;
-convenuta
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Avv. premettendo di aver Parte_1
sottoscritto con la in data 9.11.2018 la polizza n. 381571054 a copertura dei rischi Controparte_1 derivanti dall' esercizio della propria attività professionale, ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenerne la condanna al pagamento dell' importo di euro 41.958,49, pari a quanto corrisposto in via transattiva dall' avvocato alle proprie assistite CP_2 CP_3
, e a titolo di risarcimento CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
per inesatto espletamento del mandato professionale.
pagina 1 di 9 A sostegno della domanda l' attore rappresentava: di aver assistito le su indicate clienti nei giudizi di lavoro instaurati tra il febbraio ed il marzo del 2011, proponendo, nel luglio 2015, all' esito del fallimento del datore di lavoro ICF s.r.l., istanza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare della società per i crediti delle lavoratrici;
di aver trascurato di presentare tempestiva opposizione al decreto di rigetto della istanza di insinuazione al passivo del fallimento, reso dal Giudice Delegato del
Tribunale di Nola del 12 gennaio 2016, con ciò determinando la perdita delle proprie assistite del diritto a riscuotere i crediti retributivi e previdenziali;
di aver ricevuto richiesta di messa in mora da parte delle proprie assistite solo in data 12 giugno 2019, a distanza di tre anni e mezzo dall' evento;
di avere, pertanto, provveduto in via transattiva a corrispondere alle proprie assistite la somma complessiva di euro 41.958,49 (con pagamenti effettuati in data 12.6.2019, 13.6.2019, 4.7.2019), corrispondente ad una parte degli importi ai quali le stesse avrebbero avuto diritto, riconoscendo così la propria responsabilità professionale;
di avere sollecitato, pertanto, la compagnia assicuratrice a manlevarlo da quanto corrisposto in via transattiva, con missiva del 22.7.2019, ricevendone un diniego.
Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta ed ha resistito alla domanda, eccependo la inoperatività della polizza ai sensi dell' art. 1892 c.c., avendo l' assicurato dichiarato in fase di sottoscrizione “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi”, dichiarazione da ritenersi reticente;
ha eccepito, in particolare, che, in presenza di dichiarazioni veritiere, la compagnia non avrebbe prestato il proprio consenso ad assumere il rischio assicurativo, neanche a condizioni diverse e più onerose per l'assicurato; ha eccepito, inoltre, la inoperatività della polizza, stipulata nel 2018, per un evento già verificatosi nel 2016 ed ha censurato, altresì, la condotta dell' assicurato, che avrebbe provveduto autonomamente a risarcire le danneggiate in via transattiva senza darne comunicazione alla compagnia, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare deve darsi atto che non possono essere esaminate, nel merito, le difese svolte dalla compagnia assicuratrice per la prima volta nel reclamo depositato telematicamente in data
25 novembre 2022 (con le quali, in sintesi, la convenuta eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio delle clienti al momento della transazione intervenuta tra queste ed il difensore), trattandosi di difese svolte quando erano già ampiamente spirate le preclusioni assertive, dopo la celebrazione della udienza ex art. 184 c.p.c., dunque tardivamente.
pagina 2 di 9 Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Facendo applicazione del principio dell' onere della prova di cui all' art. 2697 c.c., nella fattispecie - in cui viene in rilievo la domanda di pagamento dell' indennizzo assicurativo – spetta all' attore/assicurato l' onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero della ricorrenza di un evento coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero di un danno in dipendenza di un rischio assicurato, entro l'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, mentre spetta all' assicuratore/convenuto fornire la prova della ricorrenza di fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi della avversa pretesa.
Nella fattispecie è da ritenersi che la compagnia convenuta abbia fornito la prova della ricorrenza di un fatto impeditivo della avversa pretesa, apparendo, in particolare, fondata la eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c..
La disposizione su richiamata prevede, al primo comma, che “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Com'è noto, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo (in questo senso, Cass., sent. n. 29894 del 2008).
Il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. è subordinato, pertanto, al simultaneo concorso di tre elementi essenziali: una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; l'influenza di tale dichiarazione
o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio, con la conseguenza che la stessa sia stata determinante nella formazione del consenso dell' assicuratore (Cass., sent. n. 11905 del 2020); che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato.
Quanto all' elemento soggettivo, costituisce dato pacifico in giurisprudenza che non è necessario, al fine di integrare il dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre, invece, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno pagina 3 di 9 con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass., sent. n. 12086/2015).
L' onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni – che integrano i fatti costitutivi della relativa eccezione – è a carico dell'assicuratore (Cass., sent. n. 25457 del 2022 e n. 11905 del 2020).
E', poi, da rilevare che, sebbene la norma di cui all' art. 1892 c.c. preveda espressamente la facoltà dell' assicuratore di richiedere l' annullamento del contratto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui, laddove la reticenza dell' assicurato venga scoperta dopo il sinistro, l' assicuratore ha la facoltà di rifiutare il pagamento dell' indennizzo.
Si è, così, affermato che “ in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi”(così Cass., sent. n. 11905 del 2020; in senso conforme, Cass.,
n. 12831 del 2014).
Si è , del pari, affermato che “l' onere imposto dall' art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione: in siffatte ipotesi per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo è sufficiente che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass., sent. n. 1166 del 2020; n.
16406 del 2010).
In definitiva, in seguito alla violazione dell'obbligo di rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze del rischio, l' ordinamento riconosce all'assicuratore una duplice facoltà a tutela della propria posizione giuridica: chiedere l'annullamento del contratto, se accerta la reale circostanza di rischio prima che si verifichi il sinistro;
rifiutare di pagare l' indennizzo, se tale accertamento è successivo.
pagina 4 di 9 Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie sono ravvisabili tutti i presupposti di cui all'art. 1892 c.c..
In primo luogo, alla luce delle allegazioni difensive delle parti e della istruttoria espletata, deve ritenersi provato che l' assicurato fosse a conoscenza della verificazione dell' evento, foriero di responsabilità professionale, ben prima della stipula della polizza assicurativa con la compagnia convenuta.
Sotto il profilo temporale, deve darsi atto che la condotta professionale colposa risale al gennaio - febbraio del 2016, essendosi consumata con la mancata proposizione, da parte dell' avvocato, della opposizione avverso il decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Nola del 12 gennaio 2016 (con il quale veniva rigettata la domanda di ammissione al passivo proposta dalle lavoratrici), che andava proposta entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. all. n. 6 alla citazione, comunicazione del curatore fallimentare).
A fronte di una condotta colposa risalente al febbraio 2016, l' assicurazione professionale è stata stipulata solo in data 9 novembre 2018; nel modulo contrattuale prodotto dallo stesso attore (all. 1), il contraente ha dichiarato, ai fini della valutazione dello stato del rischio, di non aver ricevuto richieste di risarcimento nei cinque anni che precedono la stipula (punto 2), pag. 3 della polizza) e “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi” (punto 3), pag. 3 del medesimo documento).
Ciò premesso, dalle allegazioni difensive delle parti e dalla stessa istruttoria espletata può ritenersi senz' altro provato, in capo al contraente, la conoscenza dei fatti costitutivi della propria responsabilità professionale al momento della stipula.
In primo luogo, si osserva che la tesi attorea, per la quale la conoscenza dell' evento si sarebbe avuta solo con la richiesta stragiudiziale del 12 giugno 2019 a firma dell' Avv. NA D' IS (punto f) dell' atto di citazione: “in data 12.6.2019 per la prima volta è pervenuto all' Avv. Esposio Alaia un atto di diffida”), appare sconfessata in via documentale dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, ove si consideri che il primo bonifico, effettuato in favore delle proprie assistite in forza della richiamata transazione, è avvenuto in pari data (12 giugno 2019).
Appare del tutto inverosimile che l' avvocato abbia ricevuto in data 12 giugno 2019, per la prima volta, una diffida in relazione alla responsabilità professionale per un evento occorso nel 2016, e che in pari pagina 5 di 9 data abbia provveduto non solo a stipulare una transazione con le proprie assistite, ma anche ad effettuare i primi pagamenti (v. all. 7 alla citazione: bonifico del 12 giugno 2019 dell' importo di euro
7.719,67 in favore di bonifico del 12 giugno 2019 dell' importo di euro Controparte_6
7.622,10 in favore di , bonifico del giorno seguente, 13 giugno 2019, dell' importo di euro CP_7
4.047,58 in favore di bonifico del 13 giugno 2019 in favore di dell' CP_4 CP_3
importo di euro 7.581,56, bonifico del 13 giugno 2019 in favore di dell' Controparte_5
importo di euro 7.283,30).
Tale ipotesi difensiva appare ancor più inverosimile ove si consideri che nella diffida del 12 giugno
2019 non vi è alcun riferimento ad importi precisi richiesti a titolo di risarcimento, mentre viene unicamente richiesto al difensore di “comunicare entro 10 giorni dal ricevimento della presente gli estremi della sua polizza assicurativa che copre i rischi per la responsabilità civile professionale, al fine di poter inoltrare all' ente assicurativo la richiesta di risarcimento danni” (v. all. 2 all' atto di citazione).
Appare, pertanto, del tutto infondata la prospettazione difensiva attorea, che assume la avvenuta conoscenza dell' evento solo in data 12 giugno 2019.
Viceversa, la assicurazione ha prodotto tempestivamente una missiva proveniente dall' assicurato il quale, in relazione alla vicenda de qua ed in risposta alla richiesta della compagnia del 5.8.2019, dà atto di aver intrapreso alcune iniziative per porre rimedio all' errore professionale del 2016: in particolare, nella richiamata missiva, il difensore dà atto: “8) che vani furono i tentativi di rimessione in termini.
Ciò nonostante proseguii con incontri presso il curatore e con il giudice per trovare la soluzione affinchè le lavoratrici avessero quanto loro era dovuto;
9) che nonostante il trascorrere del tempo senza poter dareuna risposta esauriente alle ricorrenti, queste ultime si rivolsero ad altro legale, Avv.
NA D' IS, la quale, telefonicamente, mi chiedeva informazioni circa il giudizio in corso.
Cercai di giustificare il mio operato al solo fine di prendere tempo e per proporre eventuali ulteriori interventi presso il curatore” (v. missiva priva di data recante sottoscrizione dell'attore, depositata dalla convenuta in data 30.3.2022, in allegato alla prima memoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c.).
Tale documento, recante rituale sottoscrizione dell' attore (non disconosciuta), assume efficacia confessoria in relazione a quanto ivi rappresentato dallo stesso attore, comprovando, così, che il difensore avesse piena contezza della sussistenza di un evento idoneo a radicare la propria responsabilità professionale ben prima della stipula della polizza.
pagina 6 di 9 Del resto, a fronte di tali inequivoche emergenze documentali neppure possono fornire una prova contraria le deposizioni rese dai testi di parte attrice (v. verbale di udienza del 13 febbraio 2024): in particolare il teste collaboratore di studio dell' Avvocato, ha riferito al riguardo: Testimone_1
“ricordo che le cause non sono andate bene, perché ci fu una insinuazione tardiva al fallimento, e non erano stati depositati gli estratti contributivi dall' Avv. , e quindi è stata dichiarata inammissibile Pt_1
la domanda;
questo è successo nel 2015 – 2016, mi pare;
ho assistito a vari colloqui degli avvocati con queste clienti, anche quando si è persa la causa;
ricordo che l' avvocato disse che per un cavillo il giudice aveva rigettato l' istanza, ricordo di un colloquio avvenuto nell' anno 2016, non ricordo con precisione la data”, mentre il teste NA D' IS, difensore che ha poi assunto la successiva difesa delle danneggiate, ha riferito: “ho fatto una telefonata al collega, per cortesia, e abbiamo parlato della questione;
a giugno 2019, ho mandato una missiva al collega, fra inizi 2019, quando ho avuto il mandato, e giugno 2019 non ho fatto nulla, il primo atto è stata la messa in mora di giugno
2019; a quel punto è iniziata una trattiva, ricordo che nella messa in mora io chiedevo anche il numero di polizza del collega;
le signore erano molto avvilite e seccate per il tempo che era passato, per cui abbiamo trovato un accordo tra le mie clienti e l' avvocato per cui questi si impegnava a versare
41.000 euro complessivi, circa, per non aspettare i tempi dell' assicurazione;
le mie clienti hanno ricevuto questi soldi dall' avvocato , li ha versati lui senza attendere l' assicurazione, la Parte_1
vicenda poi si è conclusa lì”.
Le deposizioni dei testi non consentono di supportare la tesi difensiva dell' attore, ma, al contrario, corroborano quanto emerso in via documentale: ed infatti, il teste ha confermato di aver assistito Tes_1
a più colloqui tra le parti aventi ad oggetto la vicenda giudiziaria conclusasi con esito negativo per le assistite (con ciò confermando la conoscenza, in capo al difensore, delle possibili ripercussioni del proprio operato), mentre le deposizioni del teste D' IS appaiono in parte irrilevanti (la stessa è intervenuta nella vicenda in esame solo nel 2019) ed in parte inattendibili, alla luce delle emergenze documentali di cui si è detto (il teste riferisce di una “trattativa” tra le parti dopo la missiva del giugno
2019 laddove, come si è detto, i bonifici sono stati effettuati lo stesso giorno della diffida).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie non può dubitarsi della consapevolezza, in capo all' assicurato ed al momento della stipula del contratto, delle vicende idonee a fondare una propria responsabilità professionale;
può, del pari, ritenersi provato, in forza di meccanismi presuntivi, la ricorrenza dell' elemento soggettivo richiesto dalla norma nei termini in precedenza descritti e consistente, quanto meno, nella colpa grave, alla luce della manifesta consapevolezza, da parte dell' assicurato, dell' evento idoneo a determinare l' insorgenza della responsabilità professionale. pagina 7 di 9 Quanto alla rilevanza della descritta reticenza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, può ritenersi che – secondo quanto dedotto dall' assicuratore - il comportamento reticente dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto abbia determinato per l'assicuratore una rappresentazione del rischio da assicurare certamente erronea, con conseguenze giuridicamente rilevanti sul processo di formazione della volontà.
Ed infatti, avuto riguardo anche all' oggetto della assicurazione (responsabilità professionale) è evidente che la valutazione del rischio era nella specie quasi interamente fondata sulle dichiarazioni dell' assicurato;
del resto, il giudizio di rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenze fornite dall'assicurato non può che essere effettuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c., ex ante, mirando ad accertare se le inesattezze o le reticenze siano state tali che l'assicuratore non avrebbe ugualmente stipulato il contratto o comunque non lo avrebbe fatto alle stesse condizioni.
Accertata, pertanto, la violazione dell' art. 1892 c.c. – eccezione idonea a fondare un fatto impeditivo della avversa pretesa – non può riconoscersi alcun indennizzo all' attore;
le motivazioni che precedono conducono al rigetto della domanda ed assorbono ogni ulteriore questione – anche in ordine all' efficacia vincolante della transazione per la compagnia – che non viene, pertanto, esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, come da nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., redatta in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e della attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta, non ravvisandosi la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso allo rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° co. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro euro 7.616,00 per pagina 8 di 9 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 2771/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
depositata telematicamente in allegato all' atto di citazione dall' Avv. Vincenzo De Rosa, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Acerra (Na) alla Via San Gioacchino n. 11;
-attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall' Avv. Fabrizio Palmieri, con il quale è elett.te domiciliata in Napoli (Na) alla Via Santa Lucia n. 173;
-convenuta
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Avv. premettendo di aver Parte_1
sottoscritto con la in data 9.11.2018 la polizza n. 381571054 a copertura dei rischi Controparte_1 derivanti dall' esercizio della propria attività professionale, ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice per ottenerne la condanna al pagamento dell' importo di euro 41.958,49, pari a quanto corrisposto in via transattiva dall' avvocato alle proprie assistite CP_2 CP_3
, e a titolo di risarcimento CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
per inesatto espletamento del mandato professionale.
pagina 1 di 9 A sostegno della domanda l' attore rappresentava: di aver assistito le su indicate clienti nei giudizi di lavoro instaurati tra il febbraio ed il marzo del 2011, proponendo, nel luglio 2015, all' esito del fallimento del datore di lavoro ICF s.r.l., istanza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare della società per i crediti delle lavoratrici;
di aver trascurato di presentare tempestiva opposizione al decreto di rigetto della istanza di insinuazione al passivo del fallimento, reso dal Giudice Delegato del
Tribunale di Nola del 12 gennaio 2016, con ciò determinando la perdita delle proprie assistite del diritto a riscuotere i crediti retributivi e previdenziali;
di aver ricevuto richiesta di messa in mora da parte delle proprie assistite solo in data 12 giugno 2019, a distanza di tre anni e mezzo dall' evento;
di avere, pertanto, provveduto in via transattiva a corrispondere alle proprie assistite la somma complessiva di euro 41.958,49 (con pagamenti effettuati in data 12.6.2019, 13.6.2019, 4.7.2019), corrispondente ad una parte degli importi ai quali le stesse avrebbero avuto diritto, riconoscendo così la propria responsabilità professionale;
di avere sollecitato, pertanto, la compagnia assicuratrice a manlevarlo da quanto corrisposto in via transattiva, con missiva del 22.7.2019, ricevendone un diniego.
Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta ed ha resistito alla domanda, eccependo la inoperatività della polizza ai sensi dell' art. 1892 c.c., avendo l' assicurato dichiarato in fase di sottoscrizione “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi”, dichiarazione da ritenersi reticente;
ha eccepito, in particolare, che, in presenza di dichiarazioni veritiere, la compagnia non avrebbe prestato il proprio consenso ad assumere il rischio assicurativo, neanche a condizioni diverse e più onerose per l'assicurato; ha eccepito, inoltre, la inoperatività della polizza, stipulata nel 2018, per un evento già verificatosi nel 2016 ed ha censurato, altresì, la condotta dell' assicurato, che avrebbe provveduto autonomamente a risarcire le danneggiate in via transattiva senza darne comunicazione alla compagnia, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, la stessa veniva riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024 con i termini ex art. 190 c.p.c..
In via del tutto preliminare deve darsi atto che non possono essere esaminate, nel merito, le difese svolte dalla compagnia assicuratrice per la prima volta nel reclamo depositato telematicamente in data
25 novembre 2022 (con le quali, in sintesi, la convenuta eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio delle clienti al momento della transazione intervenuta tra queste ed il difensore), trattandosi di difese svolte quando erano già ampiamente spirate le preclusioni assertive, dopo la celebrazione della udienza ex art. 184 c.p.c., dunque tardivamente.
pagina 2 di 9 Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Facendo applicazione del principio dell' onere della prova di cui all' art. 2697 c.c., nella fattispecie - in cui viene in rilievo la domanda di pagamento dell' indennizzo assicurativo – spetta all' attore/assicurato l' onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, ovvero della ricorrenza di un evento coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero di un danno in dipendenza di un rischio assicurato, entro l'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, mentre spetta all' assicuratore/convenuto fornire la prova della ricorrenza di fatti estintivi, impeditivi ovvero modificativi della avversa pretesa.
Nella fattispecie è da ritenersi che la compagnia convenuta abbia fornito la prova della ricorrenza di un fatto impeditivo della avversa pretesa, apparendo, in particolare, fondata la eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c..
La disposizione su richiamata prevede, al primo comma, che “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.
Com'è noto, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo (in questo senso, Cass., sent. n. 29894 del 2008).
Il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. è subordinato, pertanto, al simultaneo concorso di tre elementi essenziali: una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; l'influenza di tale dichiarazione
o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio, con la conseguenza che la stessa sia stata determinante nella formazione del consenso dell' assicuratore (Cass., sent. n. 11905 del 2020); che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato.
Quanto all' elemento soggettivo, costituisce dato pacifico in giurisprudenza che non è necessario, al fine di integrare il dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre, invece, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno pagina 3 di 9 con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass., sent. n. 12086/2015).
L' onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni – che integrano i fatti costitutivi della relativa eccezione – è a carico dell'assicuratore (Cass., sent. n. 25457 del 2022 e n. 11905 del 2020).
E', poi, da rilevare che, sebbene la norma di cui all' art. 1892 c.c. preveda espressamente la facoltà dell' assicuratore di richiedere l' annullamento del contratto, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui, laddove la reticenza dell' assicurato venga scoperta dopo il sinistro, l' assicuratore ha la facoltà di rifiutare il pagamento dell' indennizzo.
Si è, così, affermato che “ in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi”(così Cass., sent. n. 11905 del 2020; in senso conforme, Cass.,
n. 12831 del 2014).
Si è , del pari, affermato che “l' onere imposto dall' art. 1892 c.c. all'assicuratore di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione: in siffatte ipotesi per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo è sufficiente che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass., sent. n. 1166 del 2020; n.
16406 del 2010).
In definitiva, in seguito alla violazione dell'obbligo di rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze del rischio, l' ordinamento riconosce all'assicuratore una duplice facoltà a tutela della propria posizione giuridica: chiedere l'annullamento del contratto, se accerta la reale circostanza di rischio prima che si verifichi il sinistro;
rifiutare di pagare l' indennizzo, se tale accertamento è successivo.
pagina 4 di 9 Facendo applicazione di tali principi, nella fattispecie sono ravvisabili tutti i presupposti di cui all'art. 1892 c.c..
In primo luogo, alla luce delle allegazioni difensive delle parti e della istruttoria espletata, deve ritenersi provato che l' assicurato fosse a conoscenza della verificazione dell' evento, foriero di responsabilità professionale, ben prima della stipula della polizza assicurativa con la compagnia convenuta.
Sotto il profilo temporale, deve darsi atto che la condotta professionale colposa risale al gennaio - febbraio del 2016, essendosi consumata con la mancata proposizione, da parte dell' avvocato, della opposizione avverso il decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Nola del 12 gennaio 2016 (con il quale veniva rigettata la domanda di ammissione al passivo proposta dalle lavoratrici), che andava proposta entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. all. n. 6 alla citazione, comunicazione del curatore fallimentare).
A fronte di una condotta colposa risalente al febbraio 2016, l' assicurazione professionale è stata stipulata solo in data 9 novembre 2018; nel modulo contrattuale prodotto dallo stesso attore (all. 1), il contraente ha dichiarato, ai fini della valutazione dello stato del rischio, di non aver ricevuto richieste di risarcimento nei cinque anni che precedono la stipula (punto 2), pag. 3 della polizza) e “di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dar luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi” (punto 3), pag. 3 del medesimo documento).
Ciò premesso, dalle allegazioni difensive delle parti e dalla stessa istruttoria espletata può ritenersi senz' altro provato, in capo al contraente, la conoscenza dei fatti costitutivi della propria responsabilità professionale al momento della stipula.
In primo luogo, si osserva che la tesi attorea, per la quale la conoscenza dell' evento si sarebbe avuta solo con la richiesta stragiudiziale del 12 giugno 2019 a firma dell' Avv. NA D' IS (punto f) dell' atto di citazione: “in data 12.6.2019 per la prima volta è pervenuto all' Avv. Esposio Alaia un atto di diffida”), appare sconfessata in via documentale dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, ove si consideri che il primo bonifico, effettuato in favore delle proprie assistite in forza della richiamata transazione, è avvenuto in pari data (12 giugno 2019).
Appare del tutto inverosimile che l' avvocato abbia ricevuto in data 12 giugno 2019, per la prima volta, una diffida in relazione alla responsabilità professionale per un evento occorso nel 2016, e che in pari pagina 5 di 9 data abbia provveduto non solo a stipulare una transazione con le proprie assistite, ma anche ad effettuare i primi pagamenti (v. all. 7 alla citazione: bonifico del 12 giugno 2019 dell' importo di euro
7.719,67 in favore di bonifico del 12 giugno 2019 dell' importo di euro Controparte_6
7.622,10 in favore di , bonifico del giorno seguente, 13 giugno 2019, dell' importo di euro CP_7
4.047,58 in favore di bonifico del 13 giugno 2019 in favore di dell' CP_4 CP_3
importo di euro 7.581,56, bonifico del 13 giugno 2019 in favore di dell' Controparte_5
importo di euro 7.283,30).
Tale ipotesi difensiva appare ancor più inverosimile ove si consideri che nella diffida del 12 giugno
2019 non vi è alcun riferimento ad importi precisi richiesti a titolo di risarcimento, mentre viene unicamente richiesto al difensore di “comunicare entro 10 giorni dal ricevimento della presente gli estremi della sua polizza assicurativa che copre i rischi per la responsabilità civile professionale, al fine di poter inoltrare all' ente assicurativo la richiesta di risarcimento danni” (v. all. 2 all' atto di citazione).
Appare, pertanto, del tutto infondata la prospettazione difensiva attorea, che assume la avvenuta conoscenza dell' evento solo in data 12 giugno 2019.
Viceversa, la assicurazione ha prodotto tempestivamente una missiva proveniente dall' assicurato il quale, in relazione alla vicenda de qua ed in risposta alla richiesta della compagnia del 5.8.2019, dà atto di aver intrapreso alcune iniziative per porre rimedio all' errore professionale del 2016: in particolare, nella richiamata missiva, il difensore dà atto: “8) che vani furono i tentativi di rimessione in termini.
Ciò nonostante proseguii con incontri presso il curatore e con il giudice per trovare la soluzione affinchè le lavoratrici avessero quanto loro era dovuto;
9) che nonostante il trascorrere del tempo senza poter dareuna risposta esauriente alle ricorrenti, queste ultime si rivolsero ad altro legale, Avv.
NA D' IS, la quale, telefonicamente, mi chiedeva informazioni circa il giudizio in corso.
Cercai di giustificare il mio operato al solo fine di prendere tempo e per proporre eventuali ulteriori interventi presso il curatore” (v. missiva priva di data recante sottoscrizione dell'attore, depositata dalla convenuta in data 30.3.2022, in allegato alla prima memoria ex art. 183, VI co., n. 1 c.p.c.).
Tale documento, recante rituale sottoscrizione dell' attore (non disconosciuta), assume efficacia confessoria in relazione a quanto ivi rappresentato dallo stesso attore, comprovando, così, che il difensore avesse piena contezza della sussistenza di un evento idoneo a radicare la propria responsabilità professionale ben prima della stipula della polizza.
pagina 6 di 9 Del resto, a fronte di tali inequivoche emergenze documentali neppure possono fornire una prova contraria le deposizioni rese dai testi di parte attrice (v. verbale di udienza del 13 febbraio 2024): in particolare il teste collaboratore di studio dell' Avvocato, ha riferito al riguardo: Testimone_1
“ricordo che le cause non sono andate bene, perché ci fu una insinuazione tardiva al fallimento, e non erano stati depositati gli estratti contributivi dall' Avv. , e quindi è stata dichiarata inammissibile Pt_1
la domanda;
questo è successo nel 2015 – 2016, mi pare;
ho assistito a vari colloqui degli avvocati con queste clienti, anche quando si è persa la causa;
ricordo che l' avvocato disse che per un cavillo il giudice aveva rigettato l' istanza, ricordo di un colloquio avvenuto nell' anno 2016, non ricordo con precisione la data”, mentre il teste NA D' IS, difensore che ha poi assunto la successiva difesa delle danneggiate, ha riferito: “ho fatto una telefonata al collega, per cortesia, e abbiamo parlato della questione;
a giugno 2019, ho mandato una missiva al collega, fra inizi 2019, quando ho avuto il mandato, e giugno 2019 non ho fatto nulla, il primo atto è stata la messa in mora di giugno
2019; a quel punto è iniziata una trattiva, ricordo che nella messa in mora io chiedevo anche il numero di polizza del collega;
le signore erano molto avvilite e seccate per il tempo che era passato, per cui abbiamo trovato un accordo tra le mie clienti e l' avvocato per cui questi si impegnava a versare
41.000 euro complessivi, circa, per non aspettare i tempi dell' assicurazione;
le mie clienti hanno ricevuto questi soldi dall' avvocato , li ha versati lui senza attendere l' assicurazione, la Parte_1
vicenda poi si è conclusa lì”.
Le deposizioni dei testi non consentono di supportare la tesi difensiva dell' attore, ma, al contrario, corroborano quanto emerso in via documentale: ed infatti, il teste ha confermato di aver assistito Tes_1
a più colloqui tra le parti aventi ad oggetto la vicenda giudiziaria conclusasi con esito negativo per le assistite (con ciò confermando la conoscenza, in capo al difensore, delle possibili ripercussioni del proprio operato), mentre le deposizioni del teste D' IS appaiono in parte irrilevanti (la stessa è intervenuta nella vicenda in esame solo nel 2019) ed in parte inattendibili, alla luce delle emergenze documentali di cui si è detto (il teste riferisce di una “trattativa” tra le parti dopo la missiva del giugno
2019 laddove, come si è detto, i bonifici sono stati effettuati lo stesso giorno della diffida).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie non può dubitarsi della consapevolezza, in capo all' assicurato ed al momento della stipula del contratto, delle vicende idonee a fondare una propria responsabilità professionale;
può, del pari, ritenersi provato, in forza di meccanismi presuntivi, la ricorrenza dell' elemento soggettivo richiesto dalla norma nei termini in precedenza descritti e consistente, quanto meno, nella colpa grave, alla luce della manifesta consapevolezza, da parte dell' assicurato, dell' evento idoneo a determinare l' insorgenza della responsabilità professionale. pagina 7 di 9 Quanto alla rilevanza della descritta reticenza ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, può ritenersi che – secondo quanto dedotto dall' assicuratore - il comportamento reticente dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto abbia determinato per l'assicuratore una rappresentazione del rischio da assicurare certamente erronea, con conseguenze giuridicamente rilevanti sul processo di formazione della volontà.
Ed infatti, avuto riguardo anche all' oggetto della assicurazione (responsabilità professionale) è evidente che la valutazione del rischio era nella specie quasi interamente fondata sulle dichiarazioni dell' assicurato;
del resto, il giudizio di rilevanza delle dichiarazioni inesatte o reticenze fornite dall'assicurato non può che essere effettuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c., ex ante, mirando ad accertare se le inesattezze o le reticenze siano state tali che l'assicuratore non avrebbe ugualmente stipulato il contratto o comunque non lo avrebbe fatto alle stesse condizioni.
Accertata, pertanto, la violazione dell' art. 1892 c.c. – eccezione idonea a fondare un fatto impeditivo della avversa pretesa – non può riconoscersi alcun indennizzo all' attore;
le motivazioni che precedono conducono al rigetto della domanda ed assorbono ogni ulteriore questione – anche in ordine all' efficacia vincolante della transazione per la compagnia – che non viene, pertanto, esaminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, come da nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., redatta in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della controversia, della complessità e della attività difensiva concretamente svolta.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta, non ravvisandosi la prova della temerarietà della lite e dei danni che si assumono subiti, da un lato, né, dall' altro, una condotta abusiva rispetto allo strumento processuale idonea a giustificare il ricorso allo rimedio ufficioso di cui all' art. 96, 3° co. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro euro 7.616,00 per pagina 8 di 9 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nola, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 9 di 9