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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN FA Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa IS NN Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Clemente Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Como n. 481/2024 pubblicata il 23.4.2024; materia: responsabilità precontrattuale;
azione ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 481/2024 pronunciata dal Tribunale di Como, in persona del Giudice, dott. Paolo Bertollini, all'esito del
pagina 1 di 8 procedimento di r.g. 3072/2021, pubblicata in data 23.04.2024, e notificata in data 16.05.2024, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: NEL MERITO: condannare i terzi chiamati in causa, e , a tenere indenne e Controparte_2 Controparte_3 manlevare la società per le somme che la stessa è stata condannata a pagare in favore Parte_2 della società e a restituire ex art. 2033 c.c. o in subordine indennizzare ex art. Controparte_1 2041 c.c. in favore di anche l'ulteriore importo di euro 4.880,00 pagato ante causam alla CP_4 società ; CP_1 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e non ammesse dall'Ill.mo Giudice di prime cure e, nello specifico, ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della del signor Controparte_1 CP_3
, della signora e per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...] Controparte_2
1) Vero che il signor e la signora sono proprietari del capannone Testimone_1 Controparte_2 sito in RO (CO), via Paganini n. 6, come da doc. 6 che si mostra?
2) Vero che a partire dal giorno 16.06.2020 sino al giorno 04.08.2020 il signor si Controparte_3 recava quotidianamente presso il cantiere del capannone di RO (CO), via Paganini n. 6 per assistere alle opere di ristrutturazione, tra cui l'esecuzione dell'impianto elettrico?
3) Vero che, tra le opere di ristrutturazione avviate il giorno 16.06.2020 presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, vi era l'esecuzione di un nuovo impianto elettrico e cablaggio strutturato da parte della società Controparte_1
4) Vero che il preventivo del giorno 08.07.2020 delle opere di fornitura ed esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato per un totale di euro 32.494,00 oltre IVA veniva redatto dalla per opere da eseguire presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini Controparte_1 n. 6?
5) Vero che nel mese di luglio 2020 la avviava l'esecuzione del nuovo impianto Controparte_1 elettrico e del cablaggio strutturato presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6?
6) Vero che, dal 04.08.2020 le opere di esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6 venivano interrotte?
7) Vero che, dal 04.08.2020 le opere di ristrutturazione, tra cui l'esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato, avviate presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n.6 venivano interrotte senza ultimare i lavori e senza le certificazioni? Con
8) Vero che, nel corso del mese di giugno 2020, tra la Ti. Esse e i signori e CP_1 Controparte_2
intercorrevano delle trattative per la stipulazione di un contratto di locazione relativo Parte_3 al capannone sito in RO (CO), via Paganini n.6? 9) Vero che le trattative intercorse tra la e i signori e Parte_2 Parte_3 CP_2
per la concessione in locazione del capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6 si
[...] sono interrotte nel mese di agosto 2020?
10) Vero che i signori e avevano promesso in locazione alla Parte_3 Controparte_2 [...] beni gravati da servitù di passo e carraio e che erano nella disponibilità della procedura Parte_2 fallimentare n. 33/2017 del Tribunale di Como, individuati ai mappali 3112 e 3113 al N.C.E.U. del Comune di RO, come da perizia che si produce sub doc. 14 e si mostra?
11) Vero che il portico, lo scivolo e il piazzale antistante il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, individuati ai mappali 3112 e 3113 al N.C.E.U. del Comune di RO, erano nella disponibilità della procedura fallimentare n. 33/2017 del Tribunale di Como, come da doc. 14 che si mostra?
pagina 2 di 8 12) Vero che l'accesso pedonale al capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, promesso in locazione dai signori e alla è gravato da servitù di Parte_3 Controparte_2 Parte_2 passo carraio e pedonale, come da doc. 14 che si mostra?
13) Vero che la bozza del contratto di locazione prevedeva una clausola che impediva la partecipazione della all'asta fallimentare del fallimento n. 33/2017 in relazione alle Parte_2 porzioni site in RO (CO), via Paganini n.6, come da doc. 15 che si produce e si mostra?
14) Vero che i signori e rifiutavano di firmare il contratto di Parte_3 Controparte_2 Con locazione con la privo della clausola che impediva alla Ti. di Parte_2 Parte_2 partecipare all'asta del fallimento n. 33/2017? Si indicano come testimoni: 1) , in RO (CO), via Parini n. 3; 2) Testimone_2 Tes_3
c/o in RO (CO), via Parini n.3; 3) , c/o
[...] Parte_2 Controparte_5 Parte_2
in RO (CO), via Parini n.3; 4) rag. , con studio in 22100 Como (CO), via
[...] Controparte_6 NT n. 49; 5) geom. con studio in Cermenate (CO), via Montebello n. 14; 6) Controparte_7
, residente in [...]. CP_8 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di per € 21.461,63 oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di corrispettivo di lavori (impianto elettrico) eseguiti prezzo un capannone sito in
RO di proprietà di terzi, e ha respinto altresì sia la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di restituzione della somma già versata allo stesso titolo, per € 4.880,00, sia la domanda subordinata di “manleva” proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Parte_3
volta ad ottenere dagli stessi le somme versate in favore di . elettrica a titolo Controparte_2 CP_1 di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 938/2021, emesso dal Tribunale di Como in favore della per il Controparte_1 pagamento della somma di € 21.461,63 oltre interessi e spese, relativa alle fatture n. 77 del 31.07.2020
e n. 63 del 30.04.2021, per lavori (impianto elettrico) eseguiti presso un capannone di proprietà di terzi.
A sostegno, la società opponente deduceva la carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti del c.p.c., contestando in particolare l'esistenza stessa del contratto di appalto posto a fondamento del ricorso monitorio. Sosteneva che il proprio legale rappresentante non avesse mai conferito incarico alla controparte per l'esecuzione dei lavori, né avesse delegato altri alla stipula del contratto.
pagina 3 di 8 Aggiungeva che, a suo avviso, la avesse invece intrattenuto in merito rapporti con Controparte_1
il quale agiva in nome e per conto dei genitori, e Controparte_3 Parte_3 CP_2
proprietari dell'immobile oggetto dei lavori. Pertanto, riteneva che i legittimi destinatari della
[...] pretesa creditoria fossero esclusivamente i proprietari dell'immobile, con i quali essa opponente aveva solo avviato trattative per un contratto di locazione mai perfezionato.
In via riconvenzionale, richiedeva la condanna della alla restituzione della somma Controparte_1 di € 4.880,00, già corrisposta, ritenuta indebita, con richiesta di rivalutazione e interessi.
Sosteneva di aver eseguito opere di ristrutturazione nell'immobile di proprietà di e Parte_3
basandosi su trattative per un contratto di locazione intercorse con il figlio , Controparte_2 CP_3 il quale però si era sottratto nell'agosto del 2020 senza giustificazione.
chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa i proprietari dell'immobile Parte_1 [...]
e nonché il loro delegato per essere dagli stessi Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 manlevato riguardo alle somme corrisposte alla controparte.
A sostegno, deduceva la responsabilità precontrattuale per la rottura delle trattative e, in subordine,
l'ingiustificato arricchimento derivante dal valore delle opere di ristrutturazione acquisite.
si costituiva in giudizio, facendo rilevare che il decreto ingiuntivo si fondava su Controparte_1 un valido contratto di appalto, dimostrato dal preventivo n. 2020097 dell'1.07.2020 per un totale di €
32.494,00, IVA esclusa, sottoscritto dalla controparte l'8.07.2020, nonché dal pagamento della prima fattura da parte della opponente. Sosteneva inoltre che i lavori fossero stati effettivamente eseguiti e che la sospensione degli stessi fosse stata richiesta dalla stessa . Parte_1
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale.
I signori e non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. Parte_3 CP_2
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava preliminarmente l'estinzione del processo con riferimento alla causa pendente tra e deceduto nelle more del giudizio e Parte_1 Parte_3 nei confronti degli eredi del quale il processo non era stato tempestivamente riassunto.
Il Tribunale respingeva poi l'opposizione proposta da e confermava integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, osservando che, contraddittoriamente, l'opponente negava di aver concluso un contratto di appalto ma ammetteva di aver effettuato lavori di ristrutturazione nell'immobile di terzi, giustificando tale attività con l'interesse a stipulare un contratto di locazione, e considerava che, in ogni caso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era smentita dal pagamento, da parte di
, della fattura n. 64/2020, la quale non aveva altra causa se non le lavorazioni commissionate. Parte_1
pagina 4 di 8 Pertanto, quand'anche colui che aveva materialmente sottoscritto il contratto fosse privo di procura,
Ci.Ti.Esse aveva ratificato il suo operato per fatti concludenti.
Il Tribunale respingeva anche le domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati Parte_1
e ritenendo, quanto alla domanda risarcitoria, che l'attrice non Controparte_3 Controparte_2 avesse fornito prova del fatto che le trattative per la stipula del contratto di locazione si fossero interrotte per una causa a loro imputabile, né del fatto che essa fosse all'oscuro dell'inclusione dell'immobile nel patrimonio della procedura fallimentare n. 33/2017 pendente presso il Tribunale di
Como, osservando altresì come non avesse neppure chiarito in che modo i terzi chiamati Parte_1 avrebbero tentato di impedirle di rendersi aggiudicataria dell'immobile promesso in locazione, né perché l'esistenza della servitù di passo carraio e pedonale avrebbe impedito il sereno godimento dell'immobile stesso in caso di stipula del contratto di locazione. Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Tribunale osservava che non aveva dimostrato che l'immobile interessato Parte_1 dai lavori fosse di proprietà dei coniugi non avendo avuto cura di individuare Controparte_9 catastalmente l'immobile per cui è causa.
3. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, impugnando soltanto il capo che ha Parte_1 respinto le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_3 Controparte_2
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato le prove documentali agli atti, oltre a non aver erroneamente ammesso le prove orali articolate.
In particolare, i documenti versati in atti (docc. da 11 a 15) attesterebbero che i signori e Parte_3 avrebbero dapprima omesso di informare il potenziale locatario del fatto che parte CP_2 dell'immobile promesso in locazione fosse incluso nel patrimonio della procedura fallimentare n.
33/2017, e poi tentato di impedire al legale rappresentante di di partecipare all'asta Parte_1 giudiziaria relativa al predetto fallimento, mediante l'apposizione di una clausola risolutiva nella bozza del contratto di locazione;
detti documenti attesterebbero altresì che le porzioni di immobile nella disponibilità della procedura fallimentare e la servitù di passo carraio e pedonale gravanti sul medesimo immobile promesso in locazione avrebbero impedito il regolare esercizio dell'attività svolta Parte_1
“soprattutto alla luce della considerazione che la rampa ivi presente era la via principale di accesso al magazzino”.
Quanto poi alla domanda subordinata di arricchimento ingiustificato, l'appellante ha evidenziato che il fatto che i proprietari dell'immobile a vantaggio dei quali erano stati eseguiti (e pagati) i lavori di pagina 5 di 8 ristrutturazione fossero proprio i signori e si evincerebbe da una Parte_3 Controparte_10 semplice comparazione della visura catastale sub doc. 6 (che individua il capannone sito in RO
(CO), via Paganini n. 6, identificato catastalmente al foglio 7, mappale 3112, sub. 701) con la tavola del piano seminterrato e rialzato oggetto dei lavori prodotta sub doc. 1.
L'appellante ha dunque concluso perché questa Corte, “ferme restando le altre statuizioni” riformi parzialmente la sentenza impugnata, “con conseguente condanna dei signori e Controparte_3
a tenere indenne e manlevare, o indennizzare, la società in Controparte_2 Parte_1 relazione alle somme versate alla Controparte_1
Gli appellati non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente respinta la prova orale articolata dall'appellante in primo grado e reiterata in questa sede, poiché avente ad oggetto circostanze documentate o da provarsi documentalmente
(capitoli 1, 3, 10, 11, 12 e 13), irrilevanti al fine del decidere (capitoli 2, 9 e 14), pacifiche (capitoli 4, 5
e 6) e formulate in modo generico (capitoli 7 e 8).
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto.
Premesso e chiarito che non è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato estinta la causa tra e gli eredi di e che, dunque, nessuna domanda può essere accolta nei Parte_1 Parte_3 confronti né di né di nella loro qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2 Parte_3 la Corte osserva che non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale proposta da . Parte_1
Secondo l'appellante, le condotte imputabili agli appellati e che lo Controparte_3 Controparte_2 avrebbero indotto inutilmente a intraprendere lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà (per un mezzo ciascuno) di e di sarebbero consistite nel: Parte_3 Controparte_2
- aver omesso di informare Ci.Ti.Esse del fatto che parte dell'immobile promesso in locazione fosse nella disponibilità della procedura fallimentare n. 33/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Como, tenuto conto che dette porzioni immobiliari, in uno con la servitù di passo carraio e pedonale gravanti sull'immobile promesso in locazione, avrebbero impedito il regolare esercizio dell'attività svolta
Ci.Ti.Esse “soprattutto alla luce della considerazione che la rampa ivi presente era la via principale di accesso al magazzino”; pagina 6 di 8 - aver tentato di impedire al legale rappresentante di di partecipare all'asta giudiziaria Parte_1 relativa al predetto fallimento, mediante l'apposizione di una clausola risolutiva nella bozza del contratto di locazione.
Ora, dai documenti versati in atti dalla stessa , lungi dall'emergere prova del comportamento Parte_1 contrario a buona fede di (in proprio ed in rappresentanza dei genitori), emergono Controparte_3 per contro elementi in senso contrario: anche in rappresentanza della madre Controparte_3 CP_2
(e del padre poi defunto , afferma di aver “sottolineato” “sin dal
[...] Parte_3 primo….incontro” tra le parti, che “la Curatela fallimentare” era “proprietaria del portico, dello scivolo, del piazzale antistante” (così la missiva, peraltro prodotta non in versione integrale ma con parti omesse, prodotta sub doc. 12). Il fatto poi che pacificamente accettò la proposta dei Parte_1 proprietari, di inserire la clausola 9 nella bozza del contratto di locazione sub doc. 15, evidenzia di per sé che nessuna condotta ingannevole, idonea ad indurre Ci.Ti.Esse ad intraprendere le spese per cui è causa, fu posta in essere dai proprietari, essendo invece ben consapevole del contesto nel Parte_1 quale si svolgevano le trattative per la locazione dell'immobile.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di fondata sulla Parte_1 pretesa responsabilità precontrattuale dei Controparte_11
Altrettanto correttamente – sebbene per le diverse ragioni che di seguito si esplicitano- il Tribunale ha respinto la domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
Premesso, infatti, che l'immobile interessato dai lavori per cui è causa dev'essere identificato in quello distinto al NCEU del Comune di RO al foglio 7, mappale 3112, subalterno 701, di proprietà di per ½ e degli eredi di per l'altra metà (doc. 6 ), come si Controparte_2 Parte_3 Parte_1
Contro evince dalla tavola planimetrica inviata a sub doc. 1 fasc. che raffigura un piano CP_1 seminterrato e un piano rialzato posti in RO, via Paganini;
ciò premesso, parte appellante, su cui gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2041 c.c., non ha dimostrato né offerto di dimostrare che, nonostante a seguito dell'interruzione delle trattative in corso, le avesse Controparte_3 espressamente intimato di rimuovere tutte le modifiche apportate agli spazi e gli impianti realizzati nell'immobile per cui è causa e di ripristinare la situazione originaria entro il 30.9.2020 (cfr. missiva del 28.8.2020 sub doc. 7 ), tale rimozione non è invece avvenuta, né ha dimostrato od offerto Parte_1 di provare che tale eventuale mancata rimozione abbia – contrariamente a quanto pare potersi evincere dal tenore della missiva di citata - costituito un vantaggio per i proprietari. Controparte_3
pagina 7 di 8 In definitiva, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello, stante la soccombenza dell'appellante e la mancata costituzione in giudizio degli appellati, devono rimanere a carico dell'appellante.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del presente grado d'appello
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IS NN AN FA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN FA Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa IS NN Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Clemente Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ; Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); Controparte_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Como n. 481/2024 pubblicata il 23.4.2024; materia: responsabilità precontrattuale;
azione ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata n. 481/2024 pronunciata dal Tribunale di Como, in persona del Giudice, dott. Paolo Bertollini, all'esito del
pagina 1 di 8 procedimento di r.g. 3072/2021, pubblicata in data 23.04.2024, e notificata in data 16.05.2024, ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: NEL MERITO: condannare i terzi chiamati in causa, e , a tenere indenne e Controparte_2 Controparte_3 manlevare la società per le somme che la stessa è stata condannata a pagare in favore Parte_2 della società e a restituire ex art. 2033 c.c. o in subordine indennizzare ex art. Controparte_1 2041 c.c. in favore di anche l'ulteriore importo di euro 4.880,00 pagato ante causam alla CP_4 società ; CP_1 IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e non ammesse dall'Ill.mo Giudice di prime cure e, nello specifico, ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della del signor Controparte_1 CP_3
, della signora e per testi sui seguenti capitoli di prova:
[...] Controparte_2
1) Vero che il signor e la signora sono proprietari del capannone Testimone_1 Controparte_2 sito in RO (CO), via Paganini n. 6, come da doc. 6 che si mostra?
2) Vero che a partire dal giorno 16.06.2020 sino al giorno 04.08.2020 il signor si Controparte_3 recava quotidianamente presso il cantiere del capannone di RO (CO), via Paganini n. 6 per assistere alle opere di ristrutturazione, tra cui l'esecuzione dell'impianto elettrico?
3) Vero che, tra le opere di ristrutturazione avviate il giorno 16.06.2020 presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, vi era l'esecuzione di un nuovo impianto elettrico e cablaggio strutturato da parte della società Controparte_1
4) Vero che il preventivo del giorno 08.07.2020 delle opere di fornitura ed esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato per un totale di euro 32.494,00 oltre IVA veniva redatto dalla per opere da eseguire presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini Controparte_1 n. 6?
5) Vero che nel mese di luglio 2020 la avviava l'esecuzione del nuovo impianto Controparte_1 elettrico e del cablaggio strutturato presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6?
6) Vero che, dal 04.08.2020 le opere di esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6 venivano interrotte?
7) Vero che, dal 04.08.2020 le opere di ristrutturazione, tra cui l'esecuzione dell'impianto elettrico e del cablaggio strutturato, avviate presso il capannone sito in RO (CO), via Paganini n.6 venivano interrotte senza ultimare i lavori e senza le certificazioni? Con
8) Vero che, nel corso del mese di giugno 2020, tra la Ti. Esse e i signori e CP_1 Controparte_2
intercorrevano delle trattative per la stipulazione di un contratto di locazione relativo Parte_3 al capannone sito in RO (CO), via Paganini n.6? 9) Vero che le trattative intercorse tra la e i signori e Parte_2 Parte_3 CP_2
per la concessione in locazione del capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6 si
[...] sono interrotte nel mese di agosto 2020?
10) Vero che i signori e avevano promesso in locazione alla Parte_3 Controparte_2 [...] beni gravati da servitù di passo e carraio e che erano nella disponibilità della procedura Parte_2 fallimentare n. 33/2017 del Tribunale di Como, individuati ai mappali 3112 e 3113 al N.C.E.U. del Comune di RO, come da perizia che si produce sub doc. 14 e si mostra?
11) Vero che il portico, lo scivolo e il piazzale antistante il capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, individuati ai mappali 3112 e 3113 al N.C.E.U. del Comune di RO, erano nella disponibilità della procedura fallimentare n. 33/2017 del Tribunale di Como, come da doc. 14 che si mostra?
pagina 2 di 8 12) Vero che l'accesso pedonale al capannone sito in RO (CO), via Paganini n. 6, promesso in locazione dai signori e alla è gravato da servitù di Parte_3 Controparte_2 Parte_2 passo carraio e pedonale, come da doc. 14 che si mostra?
13) Vero che la bozza del contratto di locazione prevedeva una clausola che impediva la partecipazione della all'asta fallimentare del fallimento n. 33/2017 in relazione alle Parte_2 porzioni site in RO (CO), via Paganini n.6, come da doc. 15 che si produce e si mostra?
14) Vero che i signori e rifiutavano di firmare il contratto di Parte_3 Controparte_2 Con locazione con la privo della clausola che impediva alla Ti. di Parte_2 Parte_2 partecipare all'asta del fallimento n. 33/2017? Si indicano come testimoni: 1) , in RO (CO), via Parini n. 3; 2) Testimone_2 Tes_3
c/o in RO (CO), via Parini n.3; 3) , c/o
[...] Parte_2 Controparte_5 Parte_2
in RO (CO), via Parini n.3; 4) rag. , con studio in 22100 Como (CO), via
[...] Controparte_6 NT n. 49; 5) geom. con studio in Cermenate (CO), via Montebello n. 14; 6) Controparte_7
, residente in [...]. CP_8 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di per € 21.461,63 oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di corrispettivo di lavori (impianto elettrico) eseguiti prezzo un capannone sito in
RO di proprietà di terzi, e ha respinto altresì sia la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente di restituzione della somma già versata allo stesso titolo, per € 4.880,00, sia la domanda subordinata di “manleva” proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Parte_3
volta ad ottenere dagli stessi le somme versate in favore di . elettrica a titolo Controparte_2 CP_1 di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 938/2021, emesso dal Tribunale di Como in favore della per il Controparte_1 pagamento della somma di € 21.461,63 oltre interessi e spese, relativa alle fatture n. 77 del 31.07.2020
e n. 63 del 30.04.2021, per lavori (impianto elettrico) eseguiti presso un capannone di proprietà di terzi.
A sostegno, la società opponente deduceva la carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti del c.p.c., contestando in particolare l'esistenza stessa del contratto di appalto posto a fondamento del ricorso monitorio. Sosteneva che il proprio legale rappresentante non avesse mai conferito incarico alla controparte per l'esecuzione dei lavori, né avesse delegato altri alla stipula del contratto.
pagina 3 di 8 Aggiungeva che, a suo avviso, la avesse invece intrattenuto in merito rapporti con Controparte_1
il quale agiva in nome e per conto dei genitori, e Controparte_3 Parte_3 CP_2
proprietari dell'immobile oggetto dei lavori. Pertanto, riteneva che i legittimi destinatari della
[...] pretesa creditoria fossero esclusivamente i proprietari dell'immobile, con i quali essa opponente aveva solo avviato trattative per un contratto di locazione mai perfezionato.
In via riconvenzionale, richiedeva la condanna della alla restituzione della somma Controparte_1 di € 4.880,00, già corrisposta, ritenuta indebita, con richiesta di rivalutazione e interessi.
Sosteneva di aver eseguito opere di ristrutturazione nell'immobile di proprietà di e Parte_3
basandosi su trattative per un contratto di locazione intercorse con il figlio , Controparte_2 CP_3 il quale però si era sottratto nell'agosto del 2020 senza giustificazione.
chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa i proprietari dell'immobile Parte_1 [...]
e nonché il loro delegato per essere dagli stessi Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 manlevato riguardo alle somme corrisposte alla controparte.
A sostegno, deduceva la responsabilità precontrattuale per la rottura delle trattative e, in subordine,
l'ingiustificato arricchimento derivante dal valore delle opere di ristrutturazione acquisite.
si costituiva in giudizio, facendo rilevare che il decreto ingiuntivo si fondava su Controparte_1 un valido contratto di appalto, dimostrato dal preventivo n. 2020097 dell'1.07.2020 per un totale di €
32.494,00, IVA esclusa, sottoscritto dalla controparte l'8.07.2020, nonché dal pagamento della prima fattura da parte della opponente. Sosteneva inoltre che i lavori fossero stati effettivamente eseguiti e che la sospensione degli stessi fosse stata richiesta dalla stessa . Parte_1
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale.
I signori e non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. Parte_3 CP_2
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarava preliminarmente l'estinzione del processo con riferimento alla causa pendente tra e deceduto nelle more del giudizio e Parte_1 Parte_3 nei confronti degli eredi del quale il processo non era stato tempestivamente riassunto.
Il Tribunale respingeva poi l'opposizione proposta da e confermava integralmente il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, osservando che, contraddittoriamente, l'opponente negava di aver concluso un contratto di appalto ma ammetteva di aver effettuato lavori di ristrutturazione nell'immobile di terzi, giustificando tale attività con l'interesse a stipulare un contratto di locazione, e considerava che, in ogni caso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era smentita dal pagamento, da parte di
, della fattura n. 64/2020, la quale non aveva altra causa se non le lavorazioni commissionate. Parte_1
pagina 4 di 8 Pertanto, quand'anche colui che aveva materialmente sottoscritto il contratto fosse privo di procura,
Ci.Ti.Esse aveva ratificato il suo operato per fatti concludenti.
Il Tribunale respingeva anche le domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati Parte_1
e ritenendo, quanto alla domanda risarcitoria, che l'attrice non Controparte_3 Controparte_2 avesse fornito prova del fatto che le trattative per la stipula del contratto di locazione si fossero interrotte per una causa a loro imputabile, né del fatto che essa fosse all'oscuro dell'inclusione dell'immobile nel patrimonio della procedura fallimentare n. 33/2017 pendente presso il Tribunale di
Como, osservando altresì come non avesse neppure chiarito in che modo i terzi chiamati Parte_1 avrebbero tentato di impedirle di rendersi aggiudicataria dell'immobile promesso in locazione, né perché l'esistenza della servitù di passo carraio e pedonale avrebbe impedito il sereno godimento dell'immobile stesso in caso di stipula del contratto di locazione. Quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Tribunale osservava che non aveva dimostrato che l'immobile interessato Parte_1 dai lavori fosse di proprietà dei coniugi non avendo avuto cura di individuare Controparte_9 catastalmente l'immobile per cui è causa.
3. Il presente giudizio di appello
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, impugnando soltanto il capo che ha Parte_1 respinto le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_3 Controparte_2
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato le prove documentali agli atti, oltre a non aver erroneamente ammesso le prove orali articolate.
In particolare, i documenti versati in atti (docc. da 11 a 15) attesterebbero che i signori e Parte_3 avrebbero dapprima omesso di informare il potenziale locatario del fatto che parte CP_2 dell'immobile promesso in locazione fosse incluso nel patrimonio della procedura fallimentare n.
33/2017, e poi tentato di impedire al legale rappresentante di di partecipare all'asta Parte_1 giudiziaria relativa al predetto fallimento, mediante l'apposizione di una clausola risolutiva nella bozza del contratto di locazione;
detti documenti attesterebbero altresì che le porzioni di immobile nella disponibilità della procedura fallimentare e la servitù di passo carraio e pedonale gravanti sul medesimo immobile promesso in locazione avrebbero impedito il regolare esercizio dell'attività svolta Parte_1
“soprattutto alla luce della considerazione che la rampa ivi presente era la via principale di accesso al magazzino”.
Quanto poi alla domanda subordinata di arricchimento ingiustificato, l'appellante ha evidenziato che il fatto che i proprietari dell'immobile a vantaggio dei quali erano stati eseguiti (e pagati) i lavori di pagina 5 di 8 ristrutturazione fossero proprio i signori e si evincerebbe da una Parte_3 Controparte_10 semplice comparazione della visura catastale sub doc. 6 (che individua il capannone sito in RO
(CO), via Paganini n. 6, identificato catastalmente al foglio 7, mappale 3112, sub. 701) con la tavola del piano seminterrato e rialzato oggetto dei lavori prodotta sub doc. 1.
L'appellante ha dunque concluso perché questa Corte, “ferme restando le altre statuizioni” riformi parzialmente la sentenza impugnata, “con conseguente condanna dei signori e Controparte_3
a tenere indenne e manlevare, o indennizzare, la società in Controparte_2 Parte_1 relazione alle somme versate alla Controparte_1
Gli appellati non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente respinta la prova orale articolata dall'appellante in primo grado e reiterata in questa sede, poiché avente ad oggetto circostanze documentate o da provarsi documentalmente
(capitoli 1, 3, 10, 11, 12 e 13), irrilevanti al fine del decidere (capitoli 2, 9 e 14), pacifiche (capitoli 4, 5
e 6) e formulate in modo generico (capitoli 7 e 8).
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto.
Premesso e chiarito che non è stato impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato estinta la causa tra e gli eredi di e che, dunque, nessuna domanda può essere accolta nei Parte_1 Parte_3 confronti né di né di nella loro qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_2 Parte_3 la Corte osserva che non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale proposta da . Parte_1
Secondo l'appellante, le condotte imputabili agli appellati e che lo Controparte_3 Controparte_2 avrebbero indotto inutilmente a intraprendere lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà (per un mezzo ciascuno) di e di sarebbero consistite nel: Parte_3 Controparte_2
- aver omesso di informare Ci.Ti.Esse del fatto che parte dell'immobile promesso in locazione fosse nella disponibilità della procedura fallimentare n. 33/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Como, tenuto conto che dette porzioni immobiliari, in uno con la servitù di passo carraio e pedonale gravanti sull'immobile promesso in locazione, avrebbero impedito il regolare esercizio dell'attività svolta
Ci.Ti.Esse “soprattutto alla luce della considerazione che la rampa ivi presente era la via principale di accesso al magazzino”; pagina 6 di 8 - aver tentato di impedire al legale rappresentante di di partecipare all'asta giudiziaria Parte_1 relativa al predetto fallimento, mediante l'apposizione di una clausola risolutiva nella bozza del contratto di locazione.
Ora, dai documenti versati in atti dalla stessa , lungi dall'emergere prova del comportamento Parte_1 contrario a buona fede di (in proprio ed in rappresentanza dei genitori), emergono Controparte_3 per contro elementi in senso contrario: anche in rappresentanza della madre Controparte_3 CP_2
(e del padre poi defunto , afferma di aver “sottolineato” “sin dal
[...] Parte_3 primo….incontro” tra le parti, che “la Curatela fallimentare” era “proprietaria del portico, dello scivolo, del piazzale antistante” (così la missiva, peraltro prodotta non in versione integrale ma con parti omesse, prodotta sub doc. 12). Il fatto poi che pacificamente accettò la proposta dei Parte_1 proprietari, di inserire la clausola 9 nella bozza del contratto di locazione sub doc. 15, evidenzia di per sé che nessuna condotta ingannevole, idonea ad indurre Ci.Ti.Esse ad intraprendere le spese per cui è causa, fu posta in essere dai proprietari, essendo invece ben consapevole del contesto nel Parte_1 quale si svolgevano le trattative per la locazione dell'immobile.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria di fondata sulla Parte_1 pretesa responsabilità precontrattuale dei Controparte_11
Altrettanto correttamente – sebbene per le diverse ragioni che di seguito si esplicitano- il Tribunale ha respinto la domanda svolta in via subordinata ex art. 2041 c.c.
Premesso, infatti, che l'immobile interessato dai lavori per cui è causa dev'essere identificato in quello distinto al NCEU del Comune di RO al foglio 7, mappale 3112, subalterno 701, di proprietà di per ½ e degli eredi di per l'altra metà (doc. 6 ), come si Controparte_2 Parte_3 Parte_1
Contro evince dalla tavola planimetrica inviata a sub doc. 1 fasc. che raffigura un piano CP_1 seminterrato e un piano rialzato posti in RO, via Paganini;
ciò premesso, parte appellante, su cui gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2041 c.c., non ha dimostrato né offerto di dimostrare che, nonostante a seguito dell'interruzione delle trattative in corso, le avesse Controparte_3 espressamente intimato di rimuovere tutte le modifiche apportate agli spazi e gli impianti realizzati nell'immobile per cui è causa e di ripristinare la situazione originaria entro il 30.9.2020 (cfr. missiva del 28.8.2020 sub doc. 7 ), tale rimozione non è invece avvenuta, né ha dimostrato od offerto Parte_1 di provare che tale eventuale mancata rimozione abbia – contrariamente a quanto pare potersi evincere dal tenore della missiva di citata - costituito un vantaggio per i proprietari. Controparte_3
pagina 7 di 8 In definitiva, l'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello, stante la soccombenza dell'appellante e la mancata costituzione in giudizio degli appellati, devono rimanere a carico dell'appellante.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del presente grado d'appello
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
IS NN AN FA
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