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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 4958/2024 R.G.
TRA
con l' Avv. Giovanni Quero Parte_1
-opponente-
E
con l'Avv. Giovanna Milillo Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1222/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Taranto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di euro Controparte_1
34.030,63, oltre interessi, quale prezzo di vendita delle merci descritte in altrettante fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio.A fondamento dell'opposizione eccepiva che le fatture non erano idonea prova scritta del credito, che il decreto ingiuntivo era privo di motivazione e che il credito non esisteva.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è infondata e va rigettata.Il
decreto ingiuntivo qui opposto non è affetto da alcuna nullità.La sua motivazione risposa, sia pure per relationem ma in modo esauriente, sul contenuto delle fatture prodotte in allegato al ricorso.Dette fatture sono documenti sufficienti per la concessione del decreto ingiuntivo (in tal senso 26048/2024).Nel
1 presente giudizio è stata, inoltre, raggiunta sufficiente prova della esistenza del credito azionato in via monitoria attraverso la escussione dei testi addotti da parte opponente.Gli stessi hanno concordemente riferito che la merce descritta nelle fatture poste a base della procedura monitoria fu regolarmente ordinata a ritirata dalla società opponente.Il teste ha anche confermato che il prezzo Testimone_1
dovuto per tale vendita era di euro 34.030,63, corrispondente a quello fatturato, sulla scorta dei documenti contabili da egli stesso formati e consultati.Detti testi sono credibili in quanto il loro racconto trova conforto estrinseco nel contenuto dei documenti di trasporto prodotti in questo giudizio dalla società
opposta che si riferiscono al ritiro delle merci per cui è causa e recano tutti regolare sottoscrizione del destinatario, indicato nella società opponente.Non vi è alcuna incapacità a testimoniare del teste Tes_2
atteso che lo stesso non può essere chiamato a partecipare al presente giudizio avendo la mera
[...]
qualità di socio della opposta, società di capitali, qualità che esclude la sua incapacità a testimoniare (in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2020) attesa la piena autonomia giuridica e patrimoniale tra la società di capitali ed i suoi soci.L'esistenza del credito è dunque, pienamente provata sulla scorta delle prove orali assunte nel presente giudizio, corroborate dalla ulteriore documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta.Al rigetto dell'opposizione segue la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato (art. 653 comma 1 c.p.c.).Alla soccombenza della opponente segue la condanna (art. 91 c.p.c.)
alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1222/2024
Tribunale Taranto;
2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore della liquidate in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese Controparte_1
generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna Milillo dichiaratosi anticipatario .
Taranto, 21/11/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 4958/2024 R.G.
TRA
con l' Avv. Giovanni Quero Parte_1
-opponente-
E
con l'Avv. Giovanna Milillo Controparte_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1222/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Taranto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della la somma di euro Controparte_1
34.030,63, oltre interessi, quale prezzo di vendita delle merci descritte in altrettante fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio.A fondamento dell'opposizione eccepiva che le fatture non erano idonea prova scritta del credito, che il decreto ingiuntivo era privo di motivazione e che il credito non esisteva.Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è infondata e va rigettata.Il
decreto ingiuntivo qui opposto non è affetto da alcuna nullità.La sua motivazione risposa, sia pure per relationem ma in modo esauriente, sul contenuto delle fatture prodotte in allegato al ricorso.Dette fatture sono documenti sufficienti per la concessione del decreto ingiuntivo (in tal senso 26048/2024).Nel
1 presente giudizio è stata, inoltre, raggiunta sufficiente prova della esistenza del credito azionato in via monitoria attraverso la escussione dei testi addotti da parte opponente.Gli stessi hanno concordemente riferito che la merce descritta nelle fatture poste a base della procedura monitoria fu regolarmente ordinata a ritirata dalla società opponente.Il teste ha anche confermato che il prezzo Testimone_1
dovuto per tale vendita era di euro 34.030,63, corrispondente a quello fatturato, sulla scorta dei documenti contabili da egli stesso formati e consultati.Detti testi sono credibili in quanto il loro racconto trova conforto estrinseco nel contenuto dei documenti di trasporto prodotti in questo giudizio dalla società
opposta che si riferiscono al ritiro delle merci per cui è causa e recano tutti regolare sottoscrizione del destinatario, indicato nella società opponente.Non vi è alcuna incapacità a testimoniare del teste Tes_2
atteso che lo stesso non può essere chiamato a partecipare al presente giudizio avendo la mera
[...]
qualità di socio della opposta, società di capitali, qualità che esclude la sua incapacità a testimoniare (in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2020) attesa la piena autonomia giuridica e patrimoniale tra la società di capitali ed i suoi soci.L'esistenza del credito è dunque, pienamente provata sulla scorta delle prove orali assunte nel presente giudizio, corroborate dalla ulteriore documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta.Al rigetto dell'opposizione segue la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato (art. 653 comma 1 c.p.c.).Alla soccombenza della opponente segue la condanna (art. 91 c.p.c.)
alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta, liquidate e distratte come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1222/2024
Tribunale Taranto;
2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in Parte_1
favore della liquidate in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese Controparte_1
generali in misura di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanna Milillo dichiaratosi anticipatario .
Taranto, 21/11/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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