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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1333/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Giuseppe Fiorillo
-Appellante-
E
CP_1
Avv.ti LA RE e NN AO RE
-appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.451/2023 del Tribunale di
Latina pubblicata il 6.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n° 453/2023 del Tribunale di Latina - Sez. Lavoro –, accogliere le conclusioni formulate in primo grado limitatamente alla presunta somministrazione illecita e per l'effetto dichiarare la parziale nullità del verbale ispettivo opposto”.
Per l'appellato:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
siccome infondato in fatto ed in diritto, e,
[...] comunque, non provato, e per l'effetto confermare la sentenza n.
451/23 emessa dal Tribunale di Latina, sezione lavoro in data
06.04.2023.
Vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2018, la società ricorrente in epigrafe, ha proposto opposizione al verbale unico e di accertamento n. 2018009149/T01, notificato il 9/11/2018, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del verbale;
nel merito ha chiesto dichiararsi la nullità del verbale.
1.1. A sostegno della domanda l'opponete ha dedotto:
2 - l'inidoneità del verbale di accertamento quale fonte di prova, contenendo lo stesso valutazioni dei verbalizzanti, sia in fatto che in diritto, sui fatti accertati;
- l'insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita con la
[...]
, quale circostanza posta a base della presunta Controparte_2 evasione;
- l'errata rilevazione di denunce infedeli (luglio 2016) rispetto agli imponibili in buste paga, avendo gli ispettori preso in considerazione cedolini annullati, successivamente corretti nei termini di legge;
- l'insussistenza del dolo, presupposto necessario per il recupero coattivo delle agevolazioni contributive usufruite dalla società;
- l'erroneo calcolo dell'orario della lavoratrice , considerata Persona_1 per tutto il periodo lavorativo full time;
- l'erronea applicazione del regime sanzionatorio più grava (evasione) in luogo di quello meno afflittivo (omissione).
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
4. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “in parziale accoglimento, dichiara la illegittimità del verbale quanto alla posizione della lavoratrice e quanto alle sanzioni per evasione Persona_1 come specificato in parte motiva;
respinge nel resto;
compensa per metà le spese di lite e condanna gli opponenti alla refusione in favore dell' della complessiva e residua somma di euro 1.500,00 oltre CP_1 spese generali ed accessori di legge”.
5. Con ricorso depositato in data 8.5.2023, la società con un unico articolato motivo lamenta la non corretta valutazione delle risultanze
3 emerse all'esito dell'istruttoria che ha condotto all'erronea configurazione di una ipotesi di interposizione fittizia di mano d'opera
(del lavoratore alla dal luglio 2017 al Persona_2 Controparte_2 marzo 2018), con conseguente accertamento di omissione contributive, e il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell' CP_1
6. L'appellato ha resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7.1. Si ritiene, preliminarmente, di dover disattendere la richiesta di rinvio formulata dall'appellante con le note scritte in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi a questa Corte e riguardante la posizione della società non trattandosi Controparte_2 di questione pregiudiziale rispetto alla materia oggetto del contendere di questo procedimento.
8. Il Tribunale, richiamati principi giurisprudenziali in ordine al valore probatorio, fino a querela di falso, del verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, ha fondato la pronuncia – per quel che riguarda la parte impugnata della sentenza - sulla base dei seguenti rilievi:
-il verbale impugnato ha accertato una somministrazione illecita di personale tra la e la Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di poter stipulare Parte_2
4 un contratto di apprendistato con il lavoratore Persona_2 beneficiando degli sgravi contributivi, presupposto in base alla quale la titolarità del rapporto di lavoro è stata ricondotta in capo alla
[...]
dalla qule il lavoratore era Parte_2 stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere – 5 livello –CCNL Pubblici esercizi e successivamente licenziato, con causale licenziamento collettivo, a decorrere dal 07/07/2017, al termine del periodo di apprendistato;
è stato poi assunto il 11/07/2017 dalla Parte_3 Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello CCNL Pubblici
Esercizi, società da cui dava le dimissioni il 14/03/2018 (per venire poi definitivamente assunto come apprendista cuoco pizzaiolo con la società Agricola TO S.r.l.;
-tali circostanze di cui al verbale ispettivo sono state tutte confermate in giudizio dagli ispettori, oltre a risultare per dato pacifico e documentale;
-di contro il ha reso dichiarazioni contraddittorie che non Per_2 scalfiscono l'accertamento ispettivo, riferendo dapprima agli ispettori di avere lavorato sempre alle medesime condizioni dal 9.07.2014 e che
“i titolari” hanno solamente modificato le società, per poi affermare, in sede di prova testimoniale, di avere lavorato per due distinti ristoranti
(sebbene adiacenti, a distanza di circa 100 metri) uno gestito dalla e uno dalla Parte_2 Controparte_2 prendendo direttive in un primo momento dalla (sebbene 'Ivan Pt_2
fosse comunque sempre presente nel ristorante della Per_3 Pt_2
e poi dal Per_3
-i conteggi dell' sono corretti, come pure la qualificazione di CP_1 evasione e omissione contributiva applicata dall' in relazione alle CP_1 divere violazioni rilevate.
5 10. Parte appellante lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente:
-attribuito efficacia probatoria al verbale ispettivo anche nella parte riguardante le valutazioni personali dei verbalizzanti;
Pa
-attribuito la qualità di preposto della TO Parte_2 al ed erronea affermazione che
[...] Parte_4
l'attività di ristorazione non era ricompresa nell'oggetto sociale della
Controparte_2
-valutato non correttamente le dichiarazioni rese dal sia in Per_2 sede di accesso ispettivo, che di escussione dello stesso in udienza;
-presupposto l'inesistenza del licenziamento collettivo.
11. Va premesso che non è stato interposto gravame da parte dell' CP_1 avverso i capi della sentenza al medesimo sfavorevoli che dunque devono ritenersi passati in giudicato.
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
11.1. Giova, in via preliminare, ribadire i principi in materia di valore probatorio dei verbali di accertamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa
l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non
6 facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
12. Quanto agli accertamenti effettuati, gli ispettori hanno appurato sulla base della documentazione acquisita che la società opponente ha assunto il con contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 per il conseguimento della qualifica di cameriere, V livello ccnl Pubblici esercizi, e che – si riporta testualmente - <con comunicazione al centro per l'impiego del 10.07.2017, inoltrata dalla consulente aziendale , – il sig. a sua insaputa, veniva Controparte_4 Per_2 licenziato con la causale “LC – licenziamento collettivo” a decorrere dal
07 luglio 2017. Tale licenziamento precedeva la comunicazione di assunzione, operata dalla stessa consulente aziendale, del seguente 11 luglio 2017, con la quale il sig. veniva formalmente assunto Per_2 alle dipendenze di altra società, la … Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello ccnl Pubblici esercizi.>>.
12.1. Non può definirsi frutto di convincimento personale l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui, in realtà, al 7 luglio 2017 il prospettato licenziamento collettivo non sia avvenuto, circostanza fattuale che risponde a un dato oggettivo concretamente riscontrabile dalla documentazione aziendale sulla base della quale i verbalizzanti hanno appurato che l'attività di ristorazione è proseguita con le medesime forze in organico, ad eccezione del per quanto Per_2 sopra detto, assunto con altro contratto professionalizzante per la medesima qualifica (cameriere) del precedente dalla società CP_2
costituita in data 1.8.1989, che non risulta abbia mai
[...] operato con dipendenti fino all'assunzione del e di cui di cui Per_2
7 era amministratore e titolare al 50% delle Parte_4 quote sociali.
12.2. La società peraltro risulta iscritta con un codice attività (93.19.1) corrispondente a “Enti e organizzazioni sportive, promozioni di eventi sportivi”, che appare estranea – in difetto di diverso riscontro - all'attività di ristorazione.
13. Dunque sulle predette circostanze non può condividersi l'assunto attoreo secondo cui le risultanze dell'accertamento non sarebbero prova idonea in quanto oggetto di valutazioni personali degli ispettori in quanto desunte per tabulas. Il contenuto del verbale è stato, inoltre, confermato in sede testimoniale dai funzionari CP_1
13.1. La pretesa dell' risulta altresì fondata sulla scota del Pt_5 verbale del 20.9.2018 di acquisizione delle dichiarazioni di
[...]
- trovato sul posto con indosso indumenti da lavoro nell'atto Per_2 di servire i clienti in sala -, il quale ha dichiarato di lavorare presso l'Agriturismo “Agricola Barbito srl” con mansioni di cameriere di sala, indicando l'orario osservato, e di essere diretto e controllato dal responsabile In particolare, il lavoratore ha dichiarato Parte_4 espressamente di aver “iniziato a lavorare per la vecchia società dal
9/7/2014 con le medesime condizioni economiche e di lavoro.
Semplicemente i titolari hanno cambiato la società da semplice ad agriturismo. Con la vecchia società sono stato assunto come apprendista … Il mio tutor aziendale è stato che è stato Parte_4 la persona che mi ha insegnato il lavoro che svolgo. Nel passaggio tra una società e l'altra ho lavorato praticamente in maniera continuativa…”.
13.2. Dunque, risulterebbe, formalmente, che il abbia Per_2 iniziato a lavorare dal 9.7.2014, per la Parte_2 esercente l'attività di
[...] ristorazione/alberghiera sita in Sezze via Colli I Tratto, 47, gestite dalla
AGRICOLA BARBITTO S.R.L. dal marzo 2018, con contratto di
8 apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere;
dall'11 luglio 2017 veniva assunto dalla Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere, fino al 14.3.2018, per essere poi assunto dal
17.3.2018 dalla Agricola TO srl. figura Parte_4 come socio amministratore della e socio accomandante della CP_2 odierna appellante.
13.3. La concomitanza delle circostanze emerse documentalmente e in virtù delle dichiarazioni raccolte consentono di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull' Non vi è traccia documentale del CP_1 licenziamento collettivo comunicata al centro per l'impiego dalla società opponente (v. doc n.
7 - non potendosi addossare all' la CP_1 CP_1 prova negativa di un fatto che dovrebbe risultare per tabulas - che ha continuato a gestire l'attività di ristorazione con il personale che aveva e il formalmente assunto dalla con un secondo Per_2 CP_2 contratto di apprendistato professionalizzante per la medesima mansione e per lo stesso livello, nel corso dell'accertamento, ha riferito di aver continuato a svolgere la propria attività come prima, senza soluzione di continuità, essendo sono mutate le denominazioni delle società.
13.4. La non corrispondenza della condizione formale a quella di fatto
è supportata dal fatto che – come accertato dagli ispettori - la
[...]
attiva sin dal 1989, non risulta aver mai avuto Controparte_2 dipendenti, fatta eccezione per l'assunzione del situazione Per_2 difficilmente incompatibile con la gestione di un'attività di ristorazione presso la quale impiegare un cameriere con le medesime modalità d lavoro svolte presso la precedente società (da martedì a sabato dalle
12 alle 15 e dalle 19 alle 22 e a domeniche alterne), tenuto conto che tale attività non risponde neppure al codice attività attribuito.
13.5. Le deposizioni rese in sede di escussione testimoniale dal non sembrano poter superare gli elementi probatori Per_2
9 acquisiti e le dichiarazioni rese agli ispettori, perché particolarmente attendibili stante la spontaneità della dichiarazione e la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti. L'unico elemento di contrasto sta nel fatto che ha dichiarato di aver preso le direttive dal presso la sas, Pt_2 salvo poi precisare che comunque era presente anche , Parte_4 perché era figlio della Non pare al Collegio che tale precisazione, Pt_2 resa a distanza di tempo possa incrinare l'insieme del quadro probatorio ricavato dalle altre circostanze unitariamente considerate.
13.6. Anche in sede testimoniale il conferma le dichiarazioni Per_2 rese ai verbalizzanti e introduce ulteriori circostanze, come la mancanza di un nome del ristorante della in quanto a CP_2 distanza di solo 100 metri dal ristorante TO “la proprietà è quella.
Si trattava di una sorta di pub in cui poi si faceva qualche cerimonia”.
Aggiunge che c'era un'unica entrata e poi due stabili divisi da una strada, da un lato il ristorante e dall'altro quello della CP_2 CP_2
Il teste era stato assunto con mansioni di cameriere ma riferisce
[...] che aveva mansioni di aiuto cuoco presso la e non ricorda il CP_2 nome del cuoco (nonostante asserisca di essere aiuto cuoco); rammenta invece che prendeva ordini da che era Parte_4
Parte presente anche presso la
14. L'insieme di tutti gli elementi raccolti, documentali e orali, non avvalorano la prospettazione fattuale dell'opponente ma, anzi, ne rimarcano i profili di non verosimiglianza, dovendosi ritenere che il lavoratore, come a suo tempo dichiarato agli ispettori, abbia svolto sotto la vigenza dei due contratti di apprendistato le medesime mansioni per lo stesso datore di lavoro e con le stesse modalità, ancorché formalmente assunto da società distinta.
Conclusivamente, per le suestese considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sono regolate secondo soccombenza.
10 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al rimborso Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
LL AB
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa LL AB Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1333/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Giuseppe Fiorillo
-Appellante-
E
CP_1
Avv.ti LA RE e NN AO RE
-appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.451/2023 del Tribunale di
Latina pubblicata il 6.4.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza n° 453/2023 del Tribunale di Latina - Sez. Lavoro –, accogliere le conclusioni formulate in primo grado limitatamente alla presunta somministrazione illecita e per l'effetto dichiarare la parziale nullità del verbale ispettivo opposto”.
Per l'appellato:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, in funzione di Giudice del
Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
siccome infondato in fatto ed in diritto, e,
[...] comunque, non provato, e per l'effetto confermare la sentenza n.
451/23 emessa dal Tribunale di Latina, sezione lavoro in data
06.04.2023.
Vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2018, la società ricorrente in epigrafe, ha proposto opposizione al verbale unico e di accertamento n. 2018009149/T01, notificato il 9/11/2018, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del verbale;
nel merito ha chiesto dichiararsi la nullità del verbale.
1.1. A sostegno della domanda l'opponete ha dedotto:
2 - l'inidoneità del verbale di accertamento quale fonte di prova, contenendo lo stesso valutazioni dei verbalizzanti, sia in fatto che in diritto, sui fatti accertati;
- l'insussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita con la
[...]
, quale circostanza posta a base della presunta Controparte_2 evasione;
- l'errata rilevazione di denunce infedeli (luglio 2016) rispetto agli imponibili in buste paga, avendo gli ispettori preso in considerazione cedolini annullati, successivamente corretti nei termini di legge;
- l'insussistenza del dolo, presupposto necessario per il recupero coattivo delle agevolazioni contributive usufruite dalla società;
- l'erroneo calcolo dell'orario della lavoratrice , considerata Persona_1 per tutto il periodo lavorativo full time;
- l'erronea applicazione del regime sanzionatorio più grava (evasione) in luogo di quello meno afflittivo (omissione).
2. Si è costituito in giudizio che ha concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
4. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “in parziale accoglimento, dichiara la illegittimità del verbale quanto alla posizione della lavoratrice e quanto alle sanzioni per evasione Persona_1 come specificato in parte motiva;
respinge nel resto;
compensa per metà le spese di lite e condanna gli opponenti alla refusione in favore dell' della complessiva e residua somma di euro 1.500,00 oltre CP_1 spese generali ed accessori di legge”.
5. Con ricorso depositato in data 8.5.2023, la società con un unico articolato motivo lamenta la non corretta valutazione delle risultanze
3 emerse all'esito dell'istruttoria che ha condotto all'erronea configurazione di una ipotesi di interposizione fittizia di mano d'opera
(del lavoratore alla dal luglio 2017 al Persona_2 Controparte_2 marzo 2018), con conseguente accertamento di omissione contributive, e il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell' CP_1
6. L'appellato ha resistito al gravame concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza di primo grado.
7. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7.1. Si ritiene, preliminarmente, di dover disattendere la richiesta di rinvio formulata dall'appellante con le note scritte in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi a questa Corte e riguardante la posizione della società non trattandosi Controparte_2 di questione pregiudiziale rispetto alla materia oggetto del contendere di questo procedimento.
8. Il Tribunale, richiamati principi giurisprudenziali in ordine al valore probatorio, fino a querela di falso, del verbale ispettivo, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, ha fondato la pronuncia – per quel che riguarda la parte impugnata della sentenza - sulla base dei seguenti rilievi:
-il verbale impugnato ha accertato una somministrazione illecita di personale tra la e la Controparte_2 CP_3 [...]
al fine di poter stipulare Parte_2
4 un contratto di apprendistato con il lavoratore Persona_2 beneficiando degli sgravi contributivi, presupposto in base alla quale la titolarità del rapporto di lavoro è stata ricondotta in capo alla
[...]
dalla qule il lavoratore era Parte_2 stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere – 5 livello –CCNL Pubblici esercizi e successivamente licenziato, con causale licenziamento collettivo, a decorrere dal 07/07/2017, al termine del periodo di apprendistato;
è stato poi assunto il 11/07/2017 dalla Parte_3 Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello CCNL Pubblici
Esercizi, società da cui dava le dimissioni il 14/03/2018 (per venire poi definitivamente assunto come apprendista cuoco pizzaiolo con la società Agricola TO S.r.l.;
-tali circostanze di cui al verbale ispettivo sono state tutte confermate in giudizio dagli ispettori, oltre a risultare per dato pacifico e documentale;
-di contro il ha reso dichiarazioni contraddittorie che non Per_2 scalfiscono l'accertamento ispettivo, riferendo dapprima agli ispettori di avere lavorato sempre alle medesime condizioni dal 9.07.2014 e che
“i titolari” hanno solamente modificato le società, per poi affermare, in sede di prova testimoniale, di avere lavorato per due distinti ristoranti
(sebbene adiacenti, a distanza di circa 100 metri) uno gestito dalla e uno dalla Parte_2 Controparte_2 prendendo direttive in un primo momento dalla (sebbene 'Ivan Pt_2
fosse comunque sempre presente nel ristorante della Per_3 Pt_2
e poi dal Per_3
-i conteggi dell' sono corretti, come pure la qualificazione di CP_1 evasione e omissione contributiva applicata dall' in relazione alle CP_1 divere violazioni rilevate.
5 10. Parte appellante lamenta, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente:
-attribuito efficacia probatoria al verbale ispettivo anche nella parte riguardante le valutazioni personali dei verbalizzanti;
Pa
-attribuito la qualità di preposto della TO Parte_2 al ed erronea affermazione che
[...] Parte_4
l'attività di ristorazione non era ricompresa nell'oggetto sociale della
Controparte_2
-valutato non correttamente le dichiarazioni rese dal sia in Per_2 sede di accesso ispettivo, che di escussione dello stesso in udienza;
-presupposto l'inesistenza del licenziamento collettivo.
11. Va premesso che non è stato interposto gravame da parte dell' CP_1 avverso i capi della sentenza al medesimo sfavorevoli che dunque devono ritenersi passati in giudicato.
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
11.1. Giova, in via preliminare, ribadire i principi in materia di valore probatorio dei verbali di accertamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa
l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non
6 facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
12. Quanto agli accertamenti effettuati, gli ispettori hanno appurato sulla base della documentazione acquisita che la società opponente ha assunto il con contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 per il conseguimento della qualifica di cameriere, V livello ccnl Pubblici esercizi, e che – si riporta testualmente - <con comunicazione al centro per l'impiego del 10.07.2017, inoltrata dalla consulente aziendale , – il sig. a sua insaputa, veniva Controparte_4 Per_2 licenziato con la causale “LC – licenziamento collettivo” a decorrere dal
07 luglio 2017. Tale licenziamento precedeva la comunicazione di assunzione, operata dalla stessa consulente aziendale, del seguente 11 luglio 2017, con la quale il sig. veniva formalmente assunto Per_2 alle dipendenze di altra società, la … Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello ccnl Pubblici esercizi.>>.
12.1. Non può definirsi frutto di convincimento personale l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui, in realtà, al 7 luglio 2017 il prospettato licenziamento collettivo non sia avvenuto, circostanza fattuale che risponde a un dato oggettivo concretamente riscontrabile dalla documentazione aziendale sulla base della quale i verbalizzanti hanno appurato che l'attività di ristorazione è proseguita con le medesime forze in organico, ad eccezione del per quanto Per_2 sopra detto, assunto con altro contratto professionalizzante per la medesima qualifica (cameriere) del precedente dalla società CP_2
costituita in data 1.8.1989, che non risulta abbia mai
[...] operato con dipendenti fino all'assunzione del e di cui di cui Per_2
7 era amministratore e titolare al 50% delle Parte_4 quote sociali.
12.2. La società peraltro risulta iscritta con un codice attività (93.19.1) corrispondente a “Enti e organizzazioni sportive, promozioni di eventi sportivi”, che appare estranea – in difetto di diverso riscontro - all'attività di ristorazione.
13. Dunque sulle predette circostanze non può condividersi l'assunto attoreo secondo cui le risultanze dell'accertamento non sarebbero prova idonea in quanto oggetto di valutazioni personali degli ispettori in quanto desunte per tabulas. Il contenuto del verbale è stato, inoltre, confermato in sede testimoniale dai funzionari CP_1
13.1. La pretesa dell' risulta altresì fondata sulla scota del Pt_5 verbale del 20.9.2018 di acquisizione delle dichiarazioni di
[...]
- trovato sul posto con indosso indumenti da lavoro nell'atto Per_2 di servire i clienti in sala -, il quale ha dichiarato di lavorare presso l'Agriturismo “Agricola Barbito srl” con mansioni di cameriere di sala, indicando l'orario osservato, e di essere diretto e controllato dal responsabile In particolare, il lavoratore ha dichiarato Parte_4 espressamente di aver “iniziato a lavorare per la vecchia società dal
9/7/2014 con le medesime condizioni economiche e di lavoro.
Semplicemente i titolari hanno cambiato la società da semplice ad agriturismo. Con la vecchia società sono stato assunto come apprendista … Il mio tutor aziendale è stato che è stato Parte_4 la persona che mi ha insegnato il lavoro che svolgo. Nel passaggio tra una società e l'altra ho lavorato praticamente in maniera continuativa…”.
13.2. Dunque, risulterebbe, formalmente, che il abbia Per_2 iniziato a lavorare dal 9.7.2014, per la Parte_2 esercente l'attività di
[...] ristorazione/alberghiera sita in Sezze via Colli I Tratto, 47, gestite dalla
AGRICOLA BARBITTO S.R.L. dal marzo 2018, con contratto di
8 apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere;
dall'11 luglio 2017 veniva assunto dalla Controparte_2 sempre con contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere, fino al 14.3.2018, per essere poi assunto dal
17.3.2018 dalla Agricola TO srl. figura Parte_4 come socio amministratore della e socio accomandante della CP_2 odierna appellante.
13.3. La concomitanza delle circostanze emerse documentalmente e in virtù delle dichiarazioni raccolte consentono di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull' Non vi è traccia documentale del CP_1 licenziamento collettivo comunicata al centro per l'impiego dalla società opponente (v. doc n.
7 - non potendosi addossare all' la CP_1 CP_1 prova negativa di un fatto che dovrebbe risultare per tabulas - che ha continuato a gestire l'attività di ristorazione con il personale che aveva e il formalmente assunto dalla con un secondo Per_2 CP_2 contratto di apprendistato professionalizzante per la medesima mansione e per lo stesso livello, nel corso dell'accertamento, ha riferito di aver continuato a svolgere la propria attività come prima, senza soluzione di continuità, essendo sono mutate le denominazioni delle società.
13.4. La non corrispondenza della condizione formale a quella di fatto
è supportata dal fatto che – come accertato dagli ispettori - la
[...]
attiva sin dal 1989, non risulta aver mai avuto Controparte_2 dipendenti, fatta eccezione per l'assunzione del situazione Per_2 difficilmente incompatibile con la gestione di un'attività di ristorazione presso la quale impiegare un cameriere con le medesime modalità d lavoro svolte presso la precedente società (da martedì a sabato dalle
12 alle 15 e dalle 19 alle 22 e a domeniche alterne), tenuto conto che tale attività non risponde neppure al codice attività attribuito.
13.5. Le deposizioni rese in sede di escussione testimoniale dal non sembrano poter superare gli elementi probatori Per_2
9 acquisiti e le dichiarazioni rese agli ispettori, perché particolarmente attendibili stante la spontaneità della dichiarazione e la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti. L'unico elemento di contrasto sta nel fatto che ha dichiarato di aver preso le direttive dal presso la sas, Pt_2 salvo poi precisare che comunque era presente anche , Parte_4 perché era figlio della Non pare al Collegio che tale precisazione, Pt_2 resa a distanza di tempo possa incrinare l'insieme del quadro probatorio ricavato dalle altre circostanze unitariamente considerate.
13.6. Anche in sede testimoniale il conferma le dichiarazioni Per_2 rese ai verbalizzanti e introduce ulteriori circostanze, come la mancanza di un nome del ristorante della in quanto a CP_2 distanza di solo 100 metri dal ristorante TO “la proprietà è quella.
Si trattava di una sorta di pub in cui poi si faceva qualche cerimonia”.
Aggiunge che c'era un'unica entrata e poi due stabili divisi da una strada, da un lato il ristorante e dall'altro quello della CP_2 CP_2
Il teste era stato assunto con mansioni di cameriere ma riferisce
[...] che aveva mansioni di aiuto cuoco presso la e non ricorda il CP_2 nome del cuoco (nonostante asserisca di essere aiuto cuoco); rammenta invece che prendeva ordini da che era Parte_4
Parte presente anche presso la
14. L'insieme di tutti gli elementi raccolti, documentali e orali, non avvalorano la prospettazione fattuale dell'opponente ma, anzi, ne rimarcano i profili di non verosimiglianza, dovendosi ritenere che il lavoratore, come a suo tempo dichiarato agli ispettori, abbia svolto sotto la vigenza dei due contratti di apprendistato le medesime mansioni per lo stesso datore di lavoro e con le stesse modalità, ancorché formalmente assunto da società distinta.
Conclusivamente, per le suestese considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sono regolate secondo soccombenza.
10 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al rimborso Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre oneri di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
LL AB
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