TRIB
Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2024, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5565 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Puopolo;
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 09.09.2024 il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il P.M. ha concluso con nota dell'11.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, – premesso: di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Bovino (FG) con in data 19.09.2000; che dal matrimonio erano nati Controparte_1
1 i figli (il 23.04.2003) ed (il 17.08.2005); che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. Per_1 Per_2
702/2020 pubblicata in data 26.05.2020, aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che il coniuge si era disinteressato alle esigenze morali e materiali dei figli e della moglie;
che la ricorrente, dal
27 luglio 2016, era stata assunta presso la Società Cooperativa Arcobaleno con sede in Bovino, con contratto a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, percependo a titolo di retribuzione la somma di € 337,00 mensili, circa;
che il figlio maggiorenne non era autosufficiente – chiedeva al Per_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza riservata del 29.11.2021 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ex articolo
4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 500,00 (di cui €
250,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nella misura del
50%; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di € 150,00.
Alla prima udienza del 21.02.2022, il Giudice istruttore, dichiarava la contumacia di e, Controparte_1 rigettate le richieste di prove orali della parte ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.09.2024- tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti dell'11.09.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
***********
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, la figlia è divenuta maggiorenne, per Per_2 cui nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 702/2020 del
Tribunale di Foggia, pubblicata in data 26.05.2020, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia del resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni
Per quanto riguarda la domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere una pronuncia che obblighi il resistente a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ed occorre premettere Per_1 Per_2 che, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014,
n.18869).
Nel caso di specie, si ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente, tenuto conto che i figli ed risultano conviventi con la madre (cfr. certificazione anagrafica agli atti), e non Per_1 Per_2 risultano economicamente autosufficiente, non essendo emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio.
In ordine al quantum del mantenimento va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora presso la Società Cooperativa Arcobaleno con sede in Bovino, con contratto a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, percependo a titolo di retribuzione la somma di € 337,00
3 mensili, circa e ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi pari a circa € 4.000,00 annui
(cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
La stessa ricorrente non ha fornito elementi utili a ricostruire la situazione economica e reddituale del resistente, per cui deve presumersi la sua capacità di produrre reddito tenuto conto della sua età e della sua capacità lavorativa.
Ebbene, non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione economica sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale, appare equo confermare in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente (in considerazione della sua astratta capacità di produrre reddito e tenuto conto della sua età, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età) di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, versando alla madre la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulla domanda di assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, formulata dalla , deve osservarsi quanto segue. Pt_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970).
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
4 “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti
(comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Deve osservarsi che la ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la sussistenza di uno squilibrio reddituale ed economico tra le parti, affermando e documentando, da un lato, il proprio stato lavorativo e reddituale, ma omettendo, dall'altro, di fornire qualsiasi informazione utile sulle condizioni economiche e reddituali del CP_1
Ebbene, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata, in assenza di prova, anche indiziaria, della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti.
Peraltro, deve osservarsi che, anche qualora dovesse ritenersi sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, non è stata fornita prova e/o allegazione alcuna da parte della che, nel periodo di vita in Pt_1 comune, la stessa abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito marito, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge.
Anche per tale ragione la domanda di assegno divorzile proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1
Sulle spese di lite
5 Tenuto conto dell'esito del giudizio, nonché della mancata opposizione del resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Bovino (FG) in data 19.08.2000 (anno 2000, atto n. 20, parte II, Serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni Controparte_1
ed economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, mediante il Per_1 Per_2 versamento a , entro il 27 di ciascun mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 per Parte_1 ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5565 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Mario Puopolo;
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: All'udienza del 09.09.2024 il procuratore della parte costituita ha precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il P.M. ha concluso con nota dell'11.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.09.2021, – premesso: di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Bovino (FG) con in data 19.09.2000; che dal matrimonio erano nati Controparte_1
1 i figli (il 23.04.2003) ed (il 17.08.2005); che il Tribunale di Foggia, con sentenza n. Per_1 Per_2
702/2020 pubblicata in data 26.05.2020, aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che il coniuge si era disinteressato alle esigenze morali e materiali dei figli e della moglie;
che la ricorrente, dal
27 luglio 2016, era stata assunta presso la Società Cooperativa Arcobaleno con sede in Bovino, con contratto a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, percependo a titolo di retribuzione la somma di € 337,00 mensili, circa;
che il figlio maggiorenne non era autosufficiente – chiedeva al Per_1
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
di porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
Con ordinanza riservata del 29.11.2021 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ex articolo
4, comma 8, della legge n. 898/1970, autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affidava la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente l'assegno mensile di € 500,00 (di cui €
250,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nella misura del
50%; poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versandole la somma mensile di € 150,00.
Alla prima udienza del 21.02.2022, il Giudice istruttore, dichiarava la contumacia di e, Controparte_1 rigettate le richieste di prove orali della parte ricorrente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 09.09.2024- tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – parte ricorrente precisava le conclusioni e il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti dell'11.09.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
***********
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, la figlia è divenuta maggiorenne, per Per_2 cui nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in forza della sentenza n. 702/2020 del
Tribunale di Foggia, pubblicata in data 26.05.2020, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia del resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sul mantenimento dei figli maggiorenni
Per quanto riguarda la domanda avanzata dalla ricorrente, volta ad ottenere una pronuncia che obblighi il resistente a contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ed occorre premettere Per_1 Per_2 che, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014,
n.18869).
Nel caso di specie, si ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente, tenuto conto che i figli ed risultano conviventi con la madre (cfr. certificazione anagrafica agli atti), e non Per_1 Per_2 risultano economicamente autosufficiente, non essendo emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio.
In ordine al quantum del mantenimento va osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente lavora presso la Società Cooperativa Arcobaleno con sede in Bovino, con contratto a tempo determinato, per n. 12 ore settimanali, percependo a titolo di retribuzione la somma di € 337,00
3 mensili, circa e ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 redditi complessivi pari a circa € 4.000,00 annui
(cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
La stessa ricorrente non ha fornito elementi utili a ricostruire la situazione economica e reddituale del resistente, per cui deve presumersi la sua capacità di produrre reddito tenuto conto della sua età e della sua capacità lavorativa.
Ebbene, non essendo emersi elementi di novità rispetto alla situazione economica sussistente al momento dell'ordinanza presidenziale, appare equo confermare in questa sede l'obbligo posto a carico del resistente (in considerazione della sua astratta capacità di produrre reddito e tenuto conto della sua età, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età) di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, versando alla madre la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sulla domanda di assegno divorzile
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, formulata dalla , deve osservarsi quanto segue. Pt_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970).
Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
4 “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti
(comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Deve osservarsi che la ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la sussistenza di uno squilibrio reddituale ed economico tra le parti, affermando e documentando, da un lato, il proprio stato lavorativo e reddituale, ma omettendo, dall'altro, di fornire qualsiasi informazione utile sulle condizioni economiche e reddituali del CP_1
Ebbene, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata, in assenza di prova, anche indiziaria, della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti.
Peraltro, deve osservarsi che, anche qualora dovesse ritenersi sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, non è stata fornita prova e/o allegazione alcuna da parte della che, nel periodo di vita in Pt_1 comune, la stessa abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito marito, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge.
Anche per tale ragione la domanda di assegno divorzile proposta dalla deve essere rigettata. Pt_1
Sulle spese di lite
5 Tenuto conto dell'esito del giudizio, nonché della mancata opposizione del resistente, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Bovino (FG) in data 19.08.2000 (anno 2000, atto n. 20, parte II, Serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni Controparte_1
ed economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, mediante il Per_1 Per_2 versamento a , entro il 27 di ciascun mese, della somma di € 500,00 (€ 250,00 per Parte_1 ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 17.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
6