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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2604/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Luca Nebbia attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Ludovica Romano, Marika Curti e Giulia Cazzato convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno parentale derivante da suicidio
MOTIVAZIONE
1. , figlio di (nata il [...] e deceduta il 18.07.2021), ha Parte_1 CP_2 convenuto in giudizio l chiedendo il risarcimento del Controparte_1 danno parentale - indicato in euro 250.000,00 oppure altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - in quanto sua madre , ricoverata presso il reparto di psichiatria sin dal CP_2
14.06.2021, verso le ore 15.50 del 28.06.2021 veniva rinvenuta in stanza con i pantaloni allacciati al collo, utilizzati come cappio, in posizione di impiccamento alla pediera del letto. A causa di ciò, nonostante le cure d'urgenza del caso, decedeva il 18.07.2021. Il CP_2 figlio sostiene che, considerate le condizioni psichiche in cui sua madre si Parte_1 trovava, l'esito poteva essere evitato se l'Azienda avesse adottate le accortezze del caso. In particolare, afferma che: sul posto non era presente nessuno, né pazienti nè - in particolare - personale sanitario;
la madre sin dai primi giorni del ricovero, aveva sempre evidenziato un forte stato confusionale, era poco reattiva e confusa e stava già elaborando il proprio progetto nefasto, come emergerebbe dalle annotazioni del 25.06.2021 nel diario clinico ove, a firma del dott. , si leggeva che non riusciva ad esprimere le ragioni che l'avevano portata Persona_1
1 a cercare di arrampicarsi sulle protezioni del terrazzo, e sino ad allora si era sempre dimostrata restia alle cure e certamente non reattiva e/o collaborativa, con la conseguenza che la madre doveva essere particolarmente attenzionata, proprio alla luce di tale comportamento che faceva intendere che volesse e/o potesse togliersi la vita;
d'altra parte, la madre fin dal ricovero aveva rappresentato i propri pregressi stati depressivi, precisando anche di essere seguita da uno psichiatra privato;
ed infine, nel corso della degenza ella non aveva dato nessun segno di miglioramento, ma, anzi, aveva manifestato ansia continua, con “ideazione di morte”, nonché addirittura timori per la propria compagna di stanza.
L resiste. Controparte_1
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, in via preliminare questo tribunale evidenzia che se da un lato è ben vero che nell'atto di citazione ha espressamente qualificato come contrattuale Parte_1 la responsabilità dell'Azienda e che la domanda subordinata (qualificata correttamente come extracontrattuale, v. Cass. sez. III, 5.02.2024, n. 3267; Cass., sez. VI-3, 26.07.2021, n. 21404
e Cass., sez. III, 8.07.2020, n. 14.258) è stata tardivamente formulata solo nelle prima memoria ex art. 171 ter n. c.p.c., datata 18, ma depositata fuori termine solo il 25 ottobre 2024 (rispetto all'udienza 28.11.2024); ciò nondimeno, pur avendo - come detto - l'attore, nell'atto di citazione, qualificato la pretesa risarcitoria come responsabilità contrattuale dell'Azienda, questo tribunale ritiene che ciò non impedisca che, rimanendo immutati i fatti costitutivi, la domanda di risarcimento possa essere qualificata d'ufficio come fondata sulla responsabilità extracontrattuale, considerando che - come accennato - l'attore nell'atto di citazione ha espressamente allegato le omissioni colpose dei sanitari ed il nesso di causalità tra loro e la tragica scomparsa della madre. Come noto, infatti, in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita ed ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta. Ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (v. Cass., sez. III, 29.03.2022, n.
10.049). Come noto, infatti, l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spettano al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di ccdd. “nova” in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c. (v. Cass., sez. II, 22.05.2023, n. 13.920).
Alla luce di ciò, è irrilevante che la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. sia stata formulata solo nella tardiva prima memoria, poiché, ripetesi, le allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione consentono già di ritenere che la domanda di risarcimento del danno parentale debba correttamente qualificarsi come domanda di responsabilità ex cit. art. 2043
c.c..
4. Ciò premesso, nel merito la ricostruzione dei fatti può essere effettuata sulla base di quanto emerge dalla cartella clinica e di quanto esposto dall nella propria comparsa CP_1 di risposta (di qui l'irrilevanza di tutte le istanze istruttorie).
In data 14.06.2021, accompagnata dal fratello al quale aveva riferito - erroneamente - di aver ucciso il proprio convivente, , affetta dal riferito disturbo depressivo per il CP_2 quale era seguita dal medico curante, accedeva al pronto soccorso dell'Azienda convenuta a causa del peggioramento del quadro clinico, caratterizzato da uno stato confusionale acuto e da irrequietezza psicomotoria. Ivi veniva sottoposta a TC cerebrale con esito negativo e a due consulenze psichiatriche, nel corso delle quali ella esprimeva vissuti di colpa e ideazione di morte non strutturata in assenza di intenzione o progettualità. Conseguentemente veniva trasferita presso la UOC di psichiatria in regime di ricovero. Durante i primi giorni di degenza, considerato il persistere della confusione mentale, l'atteggiamento costantemente perplesso, la scarsa accessibilità ai contenuti intrapsichici, l'anamnesi negativa per disturbi psichici maggiori, la recente insorgenza del quadro, l'età della paziente e l'anamnesi familiare positiva per demenza;
considerato tutto ciò, veniva formulato il sospetto diagnostico di un disturbo depressivo associato ad un quadro organico, per cui si inviava la paziente all'esecuzione di ulteriori accertamenti diagnostici che non rilevavano nulla di anomalo. In data 24.06.2021, sempre come evincibile dal diario clinico, in occasione del giro visite mattutino, la sig.ra CP_2 si presentava “formalmente collaborante… irrequieta… eloquio più fluido rispetto ai giorni precedenti. Affettività coartata in presenza d'ansia in quota patologica…”. Riferiva sensazione di “far fatica ad ingranare … a tratti ancora sospettosa nei confronti del personale medico, ma maggiormente accessibile rispetto ai giorni precedenti”. Lo stesso giorno, la paziente presentava un peggioramento dello stato confusionale e alle ore 20.30 veniva trovata in terrazza mentre cercava di arrampicarsi alle protezioni di plexiglass. In tale occasione, non riusciva a spiegare il proprio comportamento, apparendo confusa e perplessa. Alle ore 22.00 la paziente si presentava irrequieta e vagava per il reparto cercando di aprire le finestre, per cui veniva somministrata terapia sedativa. Il 28.06.2021 la sig.ra appariva più lucida, con CP_2 miglioramento dell'eloquio. Esprimeva punti persecutori, apparendo tuttavia meno diffidente e più collaborante. Permaneva il senso di colpa nei confronti dei familiari. Alle ore 15.45 del medesimo giorno 28.06.2021 la sig.ra veniva trovata in impiccamento incompleto alla CP_2
3 pediera del letto della sua stanza, con un paio di pantaloni utilizzati come cappio. Il gesto veniva compiuto lasciando aperta la porta della stanza, ma in un punto non visibile dal corridoio, se non entrando all'interno del locale. Nella sua stanza, non era presente alcun altro paziente, né personale sanitario. Immediatamente soccorsa, si presentava cianotica in volto e con assenza di polso carotideo, per cui venivano iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare seguite da intubazione orotracheale. Veniva rianimata con ripresa del battito cardiaco e respiro spontaneo. Su richiesta dei rianimatori, erano eseguite in urgenza TC cerebrale e rachide, entrambe con esito negativo. La successiva consulenza neurologica concludeva per verosimile stato di coma post-anossico, per cui veniva eseguita angioTC, che risultava negativa per danni vascolari. Alle ore 21.08 veniva trasferita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale sant'Antonio, ove decedeva il 18.07.2021. In data 20.07.2021, veniva eseguito esame autoptico, che individuava in una malacia cerebrale da coma post-anossico la causa del decesso.
Questi sono dunque i fatti.
E' pacifico che il decesso è stato causato dall'auto-impiccagione.
5. Questo tribunale ritiene che debba essere affermata la responsabilità dell CP_1 per non aver impedito a di suicidarsi. CP_2
L'Azienda sostiene di essersi attenuta alle procedure aziendali previste dalla propria
“Istruzione operativa Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale”; ma è una tesi che - ad avviso di questo tribunale - non ha fondamento, in quanto risulta il contrario.
L'Istruzione, infatti, al punto n.
6.2.2 prevede testualmente che “E' necessario: … - evitare di lasciare soli i pazienti a rischio ed eventualmente definire modalità di vigilanza, proporzionale alla gravità del rischio;
- posizionare il paziente in stanza di degenza in cui è più facile il controllo da parte del personale di assistenza;
- segnalare al medico di guardia ogni situazione di potenziale pericolo;
- controllare la sicurezza della camera di degenza del paziente a rischio;
- allontanare dalla stanza tutti gli oggetti potenzialmente lesivi”.
Nulla di tutto questo è stato fatto dall'Azienda, sol che si consideri che solo 4 giorni prima del “tentativo” di impiccagione (avvenuto il 28.06.2021, ore 15.45), , il 24, CP_2 aveva manifestato evidenti comportamenti suicidiari, tentando per ben 2 volte di togliersi la vita: una prima volta alle ore 20.30, quando veniva trovata in terrazza mentre cercava di arrampicarsi alle protezioni di plexiglass;
ed una seconda volta solo dopo qualche ora, precisamente alle ore 22, quando vagava per il reparto cercando di aprire le finestre. Non sembra dubbio che, considerata la conclamata patologia da cui era affetta la , tali due CP_2 comportamenti costituissero atti idonei diretti in modo non equivoco a togliersi la vita.
Nonostante tali evidenti comportamenti autolesionistici della , è pacifico che CP_2 alcuna nessuna misura precauzionale è stata adottata dall , che - purtroppo - ha tenuto CP_1
4 un comportamento completamente inerte, sottovalutando l'estrema pericolosità della situazione di cui era perfettamente a conoscenza.
Di qui l'affermazione della sua responsabilità.
6. Passando quindi alla liquidazione del danno parentale, va considerato che l'attore
(nato il [...]), all'epoca della morte di sua madre aveva 45 anni;
ella ne aveva 68; il padre dell'attore risulta ancora vivo e l'attore stesso risulta avere un fratello;
non risulta che l'attore vivesse con la madre.
In applicazione delle vigenti tabelle del tribunale di Roma, all'attore spettano euro
295.259,90.
7. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna l a pagare Controparte_1
a la somma di euro 295.259,90 con interessi legali dalla data odierna al saldo, Parte_1 oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 18.07.2021 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna la medesima a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 786,00 per CP_1 spese ed euro 17.252,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell . Controparte_1
Padova, addì 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2604/2024 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Luca Nebbia attore contro
Controparte_1 con gli avv.ti Ludovica Romano, Marika Curti e Giulia Cazzato convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno parentale derivante da suicidio
MOTIVAZIONE
1. , figlio di (nata il [...] e deceduta il 18.07.2021), ha Parte_1 CP_2 convenuto in giudizio l chiedendo il risarcimento del Controparte_1 danno parentale - indicato in euro 250.000,00 oppure altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia - in quanto sua madre , ricoverata presso il reparto di psichiatria sin dal CP_2
14.06.2021, verso le ore 15.50 del 28.06.2021 veniva rinvenuta in stanza con i pantaloni allacciati al collo, utilizzati come cappio, in posizione di impiccamento alla pediera del letto. A causa di ciò, nonostante le cure d'urgenza del caso, decedeva il 18.07.2021. Il CP_2 figlio sostiene che, considerate le condizioni psichiche in cui sua madre si Parte_1 trovava, l'esito poteva essere evitato se l'Azienda avesse adottate le accortezze del caso. In particolare, afferma che: sul posto non era presente nessuno, né pazienti nè - in particolare - personale sanitario;
la madre sin dai primi giorni del ricovero, aveva sempre evidenziato un forte stato confusionale, era poco reattiva e confusa e stava già elaborando il proprio progetto nefasto, come emergerebbe dalle annotazioni del 25.06.2021 nel diario clinico ove, a firma del dott. , si leggeva che non riusciva ad esprimere le ragioni che l'avevano portata Persona_1
1 a cercare di arrampicarsi sulle protezioni del terrazzo, e sino ad allora si era sempre dimostrata restia alle cure e certamente non reattiva e/o collaborativa, con la conseguenza che la madre doveva essere particolarmente attenzionata, proprio alla luce di tale comportamento che faceva intendere che volesse e/o potesse togliersi la vita;
d'altra parte, la madre fin dal ricovero aveva rappresentato i propri pregressi stati depressivi, precisando anche di essere seguita da uno psichiatra privato;
ed infine, nel corso della degenza ella non aveva dato nessun segno di miglioramento, ma, anzi, aveva manifestato ansia continua, con “ideazione di morte”, nonché addirittura timori per la propria compagna di stanza.
L resiste. Controparte_1
2. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto inammissibili e comunque superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
3. Ciò premesso, in via preliminare questo tribunale evidenzia che se da un lato è ben vero che nell'atto di citazione ha espressamente qualificato come contrattuale Parte_1 la responsabilità dell'Azienda e che la domanda subordinata (qualificata correttamente come extracontrattuale, v. Cass. sez. III, 5.02.2024, n. 3267; Cass., sez. VI-3, 26.07.2021, n. 21404
e Cass., sez. III, 8.07.2020, n. 14.258) è stata tardivamente formulata solo nelle prima memoria ex art. 171 ter n. c.p.c., datata 18, ma depositata fuori termine solo il 25 ottobre 2024 (rispetto all'udienza 28.11.2024); ciò nondimeno, pur avendo - come detto - l'attore, nell'atto di citazione, qualificato la pretesa risarcitoria come responsabilità contrattuale dell'Azienda, questo tribunale ritiene che ciò non impedisca che, rimanendo immutati i fatti costitutivi, la domanda di risarcimento possa essere qualificata d'ufficio come fondata sulla responsabilità extracontrattuale, considerando che - come accennato - l'attore nell'atto di citazione ha espressamente allegato le omissioni colpose dei sanitari ed il nesso di causalità tra loro e la tragica scomparsa della madre. Come noto, infatti, in tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita ed ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta. Ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (v. Cass., sez. III, 29.03.2022, n.
10.049). Come noto, infatti, l'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spettano al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di ccdd. “nova” in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c. (v. Cass., sez. II, 22.05.2023, n. 13.920).
Alla luce di ciò, è irrilevante che la domanda subordinata ex art. 2043 c.c. sia stata formulata solo nella tardiva prima memoria, poiché, ripetesi, le allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione consentono già di ritenere che la domanda di risarcimento del danno parentale debba correttamente qualificarsi come domanda di responsabilità ex cit. art. 2043
c.c..
4. Ciò premesso, nel merito la ricostruzione dei fatti può essere effettuata sulla base di quanto emerge dalla cartella clinica e di quanto esposto dall nella propria comparsa CP_1 di risposta (di qui l'irrilevanza di tutte le istanze istruttorie).
In data 14.06.2021, accompagnata dal fratello al quale aveva riferito - erroneamente - di aver ucciso il proprio convivente, , affetta dal riferito disturbo depressivo per il CP_2 quale era seguita dal medico curante, accedeva al pronto soccorso dell'Azienda convenuta a causa del peggioramento del quadro clinico, caratterizzato da uno stato confusionale acuto e da irrequietezza psicomotoria. Ivi veniva sottoposta a TC cerebrale con esito negativo e a due consulenze psichiatriche, nel corso delle quali ella esprimeva vissuti di colpa e ideazione di morte non strutturata in assenza di intenzione o progettualità. Conseguentemente veniva trasferita presso la UOC di psichiatria in regime di ricovero. Durante i primi giorni di degenza, considerato il persistere della confusione mentale, l'atteggiamento costantemente perplesso, la scarsa accessibilità ai contenuti intrapsichici, l'anamnesi negativa per disturbi psichici maggiori, la recente insorgenza del quadro, l'età della paziente e l'anamnesi familiare positiva per demenza;
considerato tutto ciò, veniva formulato il sospetto diagnostico di un disturbo depressivo associato ad un quadro organico, per cui si inviava la paziente all'esecuzione di ulteriori accertamenti diagnostici che non rilevavano nulla di anomalo. In data 24.06.2021, sempre come evincibile dal diario clinico, in occasione del giro visite mattutino, la sig.ra CP_2 si presentava “formalmente collaborante… irrequieta… eloquio più fluido rispetto ai giorni precedenti. Affettività coartata in presenza d'ansia in quota patologica…”. Riferiva sensazione di “far fatica ad ingranare … a tratti ancora sospettosa nei confronti del personale medico, ma maggiormente accessibile rispetto ai giorni precedenti”. Lo stesso giorno, la paziente presentava un peggioramento dello stato confusionale e alle ore 20.30 veniva trovata in terrazza mentre cercava di arrampicarsi alle protezioni di plexiglass. In tale occasione, non riusciva a spiegare il proprio comportamento, apparendo confusa e perplessa. Alle ore 22.00 la paziente si presentava irrequieta e vagava per il reparto cercando di aprire le finestre, per cui veniva somministrata terapia sedativa. Il 28.06.2021 la sig.ra appariva più lucida, con CP_2 miglioramento dell'eloquio. Esprimeva punti persecutori, apparendo tuttavia meno diffidente e più collaborante. Permaneva il senso di colpa nei confronti dei familiari. Alle ore 15.45 del medesimo giorno 28.06.2021 la sig.ra veniva trovata in impiccamento incompleto alla CP_2
3 pediera del letto della sua stanza, con un paio di pantaloni utilizzati come cappio. Il gesto veniva compiuto lasciando aperta la porta della stanza, ma in un punto non visibile dal corridoio, se non entrando all'interno del locale. Nella sua stanza, non era presente alcun altro paziente, né personale sanitario. Immediatamente soccorsa, si presentava cianotica in volto e con assenza di polso carotideo, per cui venivano iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare seguite da intubazione orotracheale. Veniva rianimata con ripresa del battito cardiaco e respiro spontaneo. Su richiesta dei rianimatori, erano eseguite in urgenza TC cerebrale e rachide, entrambe con esito negativo. La successiva consulenza neurologica concludeva per verosimile stato di coma post-anossico, per cui veniva eseguita angioTC, che risultava negativa per danni vascolari. Alle ore 21.08 veniva trasferita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale sant'Antonio, ove decedeva il 18.07.2021. In data 20.07.2021, veniva eseguito esame autoptico, che individuava in una malacia cerebrale da coma post-anossico la causa del decesso.
Questi sono dunque i fatti.
E' pacifico che il decesso è stato causato dall'auto-impiccagione.
5. Questo tribunale ritiene che debba essere affermata la responsabilità dell CP_1 per non aver impedito a di suicidarsi. CP_2
L'Azienda sostiene di essersi attenuta alle procedure aziendali previste dalla propria
“Istruzione operativa Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio in ospedale”; ma è una tesi che - ad avviso di questo tribunale - non ha fondamento, in quanto risulta il contrario.
L'Istruzione, infatti, al punto n.
6.2.2 prevede testualmente che “E' necessario: … - evitare di lasciare soli i pazienti a rischio ed eventualmente definire modalità di vigilanza, proporzionale alla gravità del rischio;
- posizionare il paziente in stanza di degenza in cui è più facile il controllo da parte del personale di assistenza;
- segnalare al medico di guardia ogni situazione di potenziale pericolo;
- controllare la sicurezza della camera di degenza del paziente a rischio;
- allontanare dalla stanza tutti gli oggetti potenzialmente lesivi”.
Nulla di tutto questo è stato fatto dall'Azienda, sol che si consideri che solo 4 giorni prima del “tentativo” di impiccagione (avvenuto il 28.06.2021, ore 15.45), , il 24, CP_2 aveva manifestato evidenti comportamenti suicidiari, tentando per ben 2 volte di togliersi la vita: una prima volta alle ore 20.30, quando veniva trovata in terrazza mentre cercava di arrampicarsi alle protezioni di plexiglass;
ed una seconda volta solo dopo qualche ora, precisamente alle ore 22, quando vagava per il reparto cercando di aprire le finestre. Non sembra dubbio che, considerata la conclamata patologia da cui era affetta la , tali due CP_2 comportamenti costituissero atti idonei diretti in modo non equivoco a togliersi la vita.
Nonostante tali evidenti comportamenti autolesionistici della , è pacifico che CP_2 alcuna nessuna misura precauzionale è stata adottata dall , che - purtroppo - ha tenuto CP_1
4 un comportamento completamente inerte, sottovalutando l'estrema pericolosità della situazione di cui era perfettamente a conoscenza.
Di qui l'affermazione della sua responsabilità.
6. Passando quindi alla liquidazione del danno parentale, va considerato che l'attore
(nato il [...]), all'epoca della morte di sua madre aveva 45 anni;
ella ne aveva 68; il padre dell'attore risulta ancora vivo e l'attore stesso risulta avere un fratello;
non risulta che l'attore vivesse con la madre.
In applicazione delle vigenti tabelle del tribunale di Roma, all'attore spettano euro
295.259,90.
7. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna l a pagare Controparte_1
a la somma di euro 295.259,90 con interessi legali dalla data odierna al saldo, Parte_1 oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del 18.07.2021 e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.
Condanna la medesima a rifondergli le spese di giudizio, liquidate in euro 786,00 per CP_1 spese ed euro 17.252,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art.
2-septies del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).
Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell . Controparte_1
Padova, addì 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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